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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Venezia Seconda Sezione civile R.G. 2286/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Caterina Passarelli Presidente rel. Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Michele Massella, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro (C.F. ) e CP C.F._2 _2 (C.F. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Marco C.F._3 Montresor, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16/6/21; appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1579 emessa il 28/7/23 dal Tribunale di Verona (Giudice: dott.ssa Virginia Manfroni).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, omnis contrariis reiectis: In via principale e nel merito
- confermare la sentenza impugnata n. 1579/2023 del Tribunale di Verona nella parte in cui accerta lo scioglimento della comunione legale, nella parte in cui accerta lo scioglimento della comunione ordinaria, e nella parte in cui chiarisce l'applicabilità del diritto albanese con riferimento alle domande delle parti di assegnazione del bene in comunione (pagina 9, capo “sull'assegnazione dei beni in via esclusiva ad uno dei coniugi”);
1 - accogliere, per il resto, alla luce dei motivi tutti dedotti in narrativa in seno all'atto di citazione in appello, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1579/2023, pronunciata dal Tribunale di Verona, Sezione Civile I, in persona del Giudice Dott.ssa Manfroni, nelle cause riunite R.G. n. 6629/2019 e R.G. n. 2259/2020, pubblicata il 31.07.2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito specificate: Nel merito
- Rigettarsi tutte le domande avversarie, anche subordinate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in applicazione dell'art. 87 del Codice Civile Albanese, assegnarsi al SI. l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Verona, in via Parte_1 Ticino n. 7 (foglio 324, mapp. 177, sub 18, piano T, cat. A/3, classe 2, vani 4, rendita euro 320,20; foglio 324, mapp. 177, sub 19, piano S1, cat. C/6, classe 3, consist. 13 m2, rendita euro 40,28), valutando in ogni caso la comproprietà dell'immobile pro quota nella misura di giustizia con riferimento a quanto esposto in narrativa in seno all'atto di citazione in appello;
- accertarsi e dichiararsi che il SI. nulla deve alla SI.ra Parte_1 CP
[...]
- ordinarsi alla SI.ra e al SI. il rilascio CP _2 dell'immobile suddetto nella libera e piena disponibilità del SI. Parte_1 Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di assegnazione dell'immobile in favore del SI. Parte_2 la divisione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a
[...] Verona, in via Ticino n. 7 come su specificato;
- condannarsi la SI.ra a pagare al SI. l'importo CP Parte_1 di euro 57.369,55 (euro 114.739,11 / 2), in subordine il minor importo di euro 11.436,51 (euro 22.873,02 / 2) per i motivi esposti in atti, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
In ogni caso
- Ordinarsi alla SI.ra e al SI. il rilascio CP _2 dell'immobile suddetto in favore della comunione;
- condannarsi la SI.ra e il SI. al pagamento in CP _2 favore del SI. dell'importo di euro 22.000 a titolo di indennità per Parte_1 l'occupazione illecita dell'immobile dal 02.01.2020 all'attualità, oltre alle mensilità a scadere sino all'effettivo rilascio dello stesso nella disponibilità del SI. e oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
Parte_1
2 - conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello;
- con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, e spese di CTU integralmente a carico dei convenuti appellati. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello. Per parte appellata:
Nel merito a) Respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dal sig. confermado integralmente ed in ogni Parte_1 sua parte la sentenza impugnata n.1579/2023, Repert. n.2953/2023, pubblicata il 31.07.2023 e resa all'esito del procedimento civile di I Grado iscritto al n.6629/2019 R.G., Ill.mo Tribunale di Verona, Dott.ssa Virginia Manfroni ove risultano riuniti ambo i procedimenti introdotti, in I Grado da controparte, avanti al medesimo Tribunale e rubricati ai nn.6629/2019 R.G., Dott.ssa Manfroni e 2259/2020 R.G., Dott. D' Per_1 b) In conseguenza della soccombenza, condannarsi l'appellante Parte_1 alla rifusione, a favore degli appellati e , dei compensi e delle CP _2 spese da questi ultimi sostenute per l'assistenza nel presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali sui compensi liquidati, IVA, se ed in quanto dovuta e CPA come per Legge. In via istruttoria c) Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia richiedere al Tribunale di Verona anche il fascicolo di I Grado n.2259-2020 R.G., Dott. D'Amore comunque allegato alla comparsa di costituzione in appello e riunito al fascicolo n.6629-2019 R.G. Dott.ssa Manfroni. d) Seppure si ritenga sufficiente l'istruttoria formulata dal SInor Giudice di prime cure, in ipotesi di ammissione di taluna delle istanze istruttorie ex adverso svolte e reiterate in appello, la difesa degli appellati chiede ammettersi, per quanto non già fatto in I Grado, le istanze istruttorie formulate, nel precedente grado, con memorie ex art.183, comma VI, n.2) c.p.c. datata 20.04.2021 e n.3) c.p.c. datata 06.05.2021. CON ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI CONCLUSIONI FORMULATE IN I GRADO
3 Quanto alla causa n. 6629/2019 R.G.: Nel merito:
- Accertarsi e dichiararsi l'avvenuto scioglimento della comunione legale dei beni tra il SI. e la SI.ra a far data dal Parte_1 CP 12.10.2016, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di separazione giudiziale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Verona n. 2617/2016 R.G.;
- Disporsi la divisione dell'immobile sito in Verona alla Via Ticino n. 7, individuato al Catasto Urbano del Comune di Verona al Foglio n. 324, Mapp. 177, sub. 18, Cat. A/3, RCE 320,20 e Foglio n. 324, Mapp. 177, sub. 19, Cat. A/6, RCE 40,28, e conseguentemente l'attribuzione per l'intero del predetto immobile alla SI.ra sul presupposto della sua indivisibilità e CP delle circostanze tutte riferite in atti, con riconoscimento in favore del SI. del 50% a titolo di conguaglio della somma risultante dalla stima Parte_1 dell'effettivo valore di mercato dell'immobile, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio, previa decurtazione delle somme tutte vantate a credito dalla convenuta, specificate in atti, e con conseguente assegnazione a parte convenuta medesima del credito residuo vantato;
- Respingersi le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti;
- Respingersi, in particolare, la domanda di assegnazione per l'intero all'attore dell'immobile in comunione con la moglie, così come la domanda di riconoscimento in capo a quest'ultimo di una quota superiore al 50%, in quanto inammissibili/improponibili, stante il contrasto con il principio di diritto del “ne bis in idem”, essendo le domande già state proposte e decise con la sentenza n. 35/2019 del Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello;
in ogni caso, in quanto inammissibili/improponibili trattandosi di domande nuove contrastanti con la domanda di divisione ex art. 194 c.c. così come introdotta nel giudizio dall'attore e comunque in quanto trattasi di domande prive di allegazioni probatorie;
- Respingersi la domanda di rimborso della somma di Euro 57.014,30 richiesta in principalità e di Euro 11.081,26 richiesta in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla deve per qualsivoglia CP motivazione a Parte_1 In via subordinata:
- Disporsi la divisione dell'immobile sito in Verona alla Via Ticino n. 7, individuato al Catasto Urbano del Comune di Verona al Foglio n. 324, Mapp. 177, sub. 18, Cat.A/3, RCE 320,20 e Foglio n. 324, Mapp. 177, sub. 19, Cat. A/6, RCE 40,28, e conseguentemente l'attribuzione per l'intero del predetto immobile alla SI.ra sul presupposto della sua indivisibilità e CP
4 delle circostanze tutte riferite in atti, con versamento in favore del SI. T_ del 50% a titolo di conguaglio della somma risultante dalla stima
[...] dell'effettivo valore di mercato dell'immobile, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea di assegnazione per l'intero dell'immobile o comunque di riconoscimento di una quota superiore al 50%:
- Disporsi la divisione dell'immobile sito in Verona alla Via Ticino n. 7, individuato al Catasto Urbano del Comune di Verona al Foglio n. 324, Mapp. 177, sub. 18, Cat.A/3, RCE 320,20 e Foglio n. 324, Mapp. 177, sub. 19, Cat. A/6, RCE 40,28, e conseguentemente l'attribuzione per l'intero del predetto immobile al SI. sul presupposto della sua indivisibilità e delle Parte_1 circostanze tutte riferite in atti, con riconoscimento in favore della SI.ra CP del 50%, o della diversa quota, a titolo di conguaglio della somma
[...] risultante dalla stima dell'effettivo valore di mercato dell'immobile, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio, oltre al riconoscimento delle somme tutte vantate a credito dalla convenuta, specificate in atti, e con conseguente assegnazione a parte convenuta medesima del credito vantato;
- In via ulteriormente subordinata, disporsi la divisione dell'immobile sito in Verona alla Via Ticino n. 7, individuato al Catasto Urbano del Comune di Verona al Foglio n. 324, Mapp. 177, sub. 18, Cat. A/3, RCE 320,20 e Foglio n. 324, Mapp. 177, sub.19, Cat. A/6, RCE 40,28, e conseguentemente l'attribuzione per l'intero del predetto immobile al SI. sul presupposto della sua Parte_1 indivisibilità e delle circostanze tutte riferite in atti, con versamento in favore della SI.ra del 50%, o della diversa quota, a titolo di conguaglio CP della somma risultante dalla stima dell'effettivo valore di mercato dell'immobile,
o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio.
- Disporsi, in ogni caso, un congruo termine per il rilascio dell'immobile. In ogni caso: spese e competenze di causa rifusi, oltre 15% forf., Cpa ed Iva se dovuta. Quanto alla causa n. 2259/2020 R.G.: Nel merito: 1) Previo accertamento che la SI.ra risulta comproprietaria in CP parti uguali con il SI. dell'immobile sito in Verona alla Via Ticino Parte_1 n. 7, catastalmente individuato al foglio 324, mapp. 177, sub. 18, piano terra, cat. A/3, classe 3, vani 4, rendita Euro 320,20 e foglio 324, mapp. 177, sub. 19, piano S1, cat.C/6, classe 3, rendita Euro 40,28, ove risiede con il di lei figlio _2
, respingersi la richiesta di rilascio immediato del predetto immobile nella
[...]
5 libera disponibilità del SI. ritenuta infondata e/o illegittima per Parte_1 tutte le motivazioni esplicitate in atti;
2) Rigettarsi la domanda di condanna dei SI.ri e CP _2 al pagamento in favore del SI. di una somma mensile Parte_1 equitativamente determinata a titolo di indennità per l'occupazione illecita dell'immobile sino all'effettivo rilascio dello stesso nella libera disponibilità della comunione, in quanto priva di allegazioni e prove dei fatti da cui discenderebbe il lamentato asserito pregiudizio;
In via subordinata:
3) Qualora l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse di accogliere la domanda formulata dal SI. di condanna dei SI.ri e al Parte_1 CP _2 pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile, calcolarsi la stessa dalla data del 02.01.2020 e nella quota parte del 50% del suo valore locativo come determinato dall'espletata CTU o nella diversa minore somma ritenuta di Giustizia che rientri comunque nello scaglione di valore dichiarato in atti;
4) In ogni caso, qualora l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse di accogliere la domanda di controparte formulata dal SI. di condanna dei SI.ri Parte_1 e al pagamento di un'indennità di occupazione CP _2 dell'immobile, da calcolarsi dalla data del 02.01.2020 e nella quota parte del 50% del suo reale valore locativo, si chiede che l'Ill.mo Giudicante adito tenga in considerazione le somme tutte vantate a credito dalla SI.ra CP specificate in atti, provvedendo alla decurtazione delle somme dovute al SI. a titolo di indennità di occupazione, calcolata dalla data del Parte_1 02.01.2020 e nella quota parte del 50% del suo valore locativo come determinato dall'espletata CTU o nella diversa minore somma ritenuta di Giustizia che rientri comunque nello scaglione di valore dichiarato in atti, con conseguente assegnazione in capo alla SI.ra del credito residuo vantato;
CP In ogni caso: spese e competenze di causa rifusi, oltre 15% forf., Cpa ed Iva se dovuta. In via istruttoria: La scrivente difesa conclude come da memorie ex art.183, comma VI, n.2) c.p.c. datata 20.04.2021 e n.3) c.p.c. datata 06.05.2021 da intendersi integralmente trascritte.
Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato il giorno 11/7/2019, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti il Tribunale di Verona, la moglie separata ed il CP figlio per sentire disporre, previa dichiarazione dello scioglimento _2 della comunione legale dei beni tra i coniugi, la divisione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Verona, in via Ticino n. 7 (foglio 324, mapp. 177,
6 sub 18, piano T, cat. A/3, classe 2, vani 4, rendita € 320,20; foglio 324, mapp. 177, sub 19, piano S1, cat. C/6, classe 3, consist. 13 m2, rendita € 40,28), assegnandone l'intera proprietà al medesimo attore ex art. 87 del Codice Civile Albanese, senza alcuna corresponsione di somme a che, anzi, CP doveva essere condannata al rimborso delle spese sostenute dallo Parte_1 nell'interesse della cosa comune (causa RG 6629/19 Tribunale di Verona). Con separato ricorso, depositato in data 28/2/20, chiedeva, altresì, Parte_1 che venisse ordinato alla ex moglie ed al figlio il rilascio dell'immobile nella libera e piena sua disponibilità in considerazione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale avvenuta in data 2/1/20, a seguito dell'autonomia economica raggiunta dal figlio (causa RG 2259/20 Tribunale di Verona). Si costituiva in entrambe le cause chiedendo il rigetto delle CP domande e proponendo, a sua volta, domanda di divisione dell'immobile ove aveva vissuto e viveva con il figlio fin dalla separazione tra i coniugi, _2 avvenuta con sentenza n. 2617 del 12/10/16, senza che il marito avesse assolto agli obblighi al mantenimento dei figli;
chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale, previa determinazione del conguaglio pari alla metà del valore dell'immobile cointestato ad entrambi i coniugi ed operata la compensazione con tutti gli importi a credito maturati nei confronti del in conseguenza delle T_ numerose sentenze pronunciate a suo favore nei numerosi giudizi instaurati dal marito e per le somme dovute per l'assegno di mantenimento mai versato;
chiedeva il rigetto della domanda di rilascio unitamente al figlio , pure _2 costituito in relazione alla predetta domanda. Disposta la riunione tra le due cause, veniva disposta Ctu per la determinazione del valore dell'immobile. Con sentenza n. 1579 del 28/7/23 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, accertava lo scioglimento della comunione legale tra Parte_1 e a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di CP separazione personale n. 2617/2016; assegnava a l'immobile del CP Comune di Verona, via Ticino 7, rigettando la domanda di rilascio;
quindi, determinato l'ammontare dei contrapposti crediti per il versamento del conguaglio e per le somme dovute a vario titolo dal ne disponeva la T_ compensazione e condannava al pagamento a favore di CP T_ della somma di € 770,98, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
[...] Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1
regolarmente costituita con il figlio , resisteva al CP _2 gravame.
All'udienza del 25/3/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti insistevano per la rimessione della causa in decisione, avendo già precisate le
7 conclusioni e depositate le rispettive comparse conclusionali e di replica, nei termini assegnati, e la Corte pronunciava la sentenza che segue.
*** Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ricostruito la complessa vicenda intercorsa tra e Parte_1 CP
- sposati in Albania in data 8/8/1992 in regime di comunione legale dei beni e trasferiti con i due figli in Italia quando il in data 22/5/2001, T_ aveva acquistato un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Verona, mediante la contrazione di un mutuo;
- il bene, caduto in comunione fra i coniugi al 50%, era stato destinato ad abitazione dell'intero nucleo familiare fino a febbraio 2012, quando il Gip di Verona aveva disposto l'allontanamento del per plurimi atti T_ di violenza nei confronti della moglie (v. doc. 1 Dashuri primo grado). Ne era seguita la separazione dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 2617 del 12/10/16, con assegnazione della casa familiare alla nell'interesse del figlio minore fino al CP _2 2/1/20, data in cui era stata revocata l'assegnazione per essere divenuto economicamente autosufficiente quest'ultimo (l'altra figlia, aveva Per_2 già lasciato l'abitazione familiare: v. doc. 23 primo grado); CP
- nel 2015, il aveva convenuto in un precedente giudizio avanti al T_ Tribunale di Verona (RG 6057/15), la per sentire accertare la sua CP esclusiva proprietà dell'immobile ex art. 87 codice civile albanese, giudizio concluso con il rigetto della pretesa in mancanza della prova della esclusiva contribuzione sia all'acquisto che alla manutenzione (sentenza n. 35/2019 del Tribunale di Verona, ormai passata in giudicato: doc. 26 primo grado). T_ Così ricostruiti i fatti, il primo giudice, nel presente giudizio, ha così statuito:
- circa lo scioglimento della comunione, questo doveva farsi risalire al momento della pronunciata separazione personale tra i coniugi del 12/10/2016, essendo stata affermata, con accertamento di cui alla sentenza n. 35/2019 ormai passata in giudicato, l'inefficacia in Italia della sentenza di divorzio pronunciata in Albania;
- circa la divisione del bene, ne ha escluso la possibilità sulla base della Ctu che ha riscontrato trattarsi di un appartamento di limitate dimensioni, con un unico servizio e con un unico accesso, da cui non erano ricavabili due abitazioni autonome;
- circa l'assegnazione dell'immobile, affermato che era disciplinata dall'art. 87 del codice civile albanese, in base a quanto disposto dagli artt. 29 e 30 della L. 218/95, il primo giudice ha dato atto della inammissibilità della richiesta del di vedersi riconosciuto T_
8 proprietario esclusivo dell'immobile sulla base di documentazione che poteva essere prodotta nel giudizio concluso con la sentenza n. 35/2019, ormai passata in giudicato (v. doc. 26 primo grado); T_
- circa la domanda di assegnazione dell'immobile avanzata dalla CP dato atto della prosecuzione della ininterrotta occupazione da parte della stessa che aveva provveduto in via esclusiva alla cura della casa e dei figli in conseguenza delle carenze del il primo giudice ha accolto T_ la domanda e stabilito il conguaglio dovuto dalla al pari al CP T_ 50% del valore accertato dal Ctu (€ 91.000,00: 2= € 45.500,00);
- circa le spese sostenute dal ha rigettato la domanda in quanto T_ coperta dal giudicato della sentenza n. 35/2019 e, comunque, in quanto non era stata fornita la prova della provenienza da beni personali della provvista;
- circa la domanda di condanna alla corresponsione di una indennità di occupazione, il primo giudice ha accolto la stessa, sul presupposto che, revocata l'assegnazione in data 2/1/20, il comproprietario aveva pari diritto al godimento dell'immobile, e ha quantificato il dovuto a tale titolo in complessivi € 12.885,38, calcolati sul valore locativo mensile determinato dal Ctu e dimezzato in proporzione alla titolarità della quota per il periodo dal 2/1/20, data della revoca dell'assegnazione della casa nell'ambito degli accordi di separazione, al 28/7/23, data di pubblicazione della sentenza discioglimento della comunione;
- circa i crediti di da compensare con il conguaglio dovuto CP al a seguito dell'assegnazione della casa, il primo giudice ha T_ accertato, sulla base della documentazione prodotta, che si trattava di € 41.998,16, quanto al credito complessivo per la rifusione delle spese processuali nei vari giudizi instaurati dal e di € 15.615,86, quanto T_ al credito per la mancata corresponsione delle somme dovute per il contributo al mantenimento del figlio , per un totale di € 57.614,02, _2 già comprensiva di interessi legali. Disposta la compensazione tra il credito del (€ 58.385,00, per il T_ conguaglio e l'indennità di occupazione) ed il credito della (€ 57.614,02 CP per il rimborso delle spese dovutole dal , il primo giudice ha, quindi, T_ condannato al pagamento a favore di della somma CP Parte_1 di € 770,98, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite e con la suddivisione a metà delle spese di Ctu. ha proposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza in Parte_1 relazione ai seguenti aspetti:
- circa l'inammissibilità della domanda di assegnazione esclusiva al T_ per ritenuto passaggio in giudicato dell'accertamento;
9 - circa l'assegnazione esclusiva ad uno dei coniugi in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge albanese;
- circa la mancata attività istruttoria;
- circa l'omessa pronuncia sulle spese condominiali e imposte;
- sul rigetto della domanda di rilascio e sulla indennità di occupazione;
- sulla quantificazione dell'indennità di occupazione;
- sui crediti della CP
- sulla compensazione delle spese di lite. e hanno resistito al gravame chiedendone CP _2 l'inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto.
*** Con il primo motivo di appello, sostiene l'illegittimità della Parte_1 sentenza appellata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cc laddove, in relazione all'assegnazione dei beni in via esclusiva ad uno dei coniugi, il primo giudice ha ritenuto inammissibile la domanda attorea di assegnazione del compendio immobiliare oggetto di comunione, “in quanto già coperta da giudicato formatosi sulla sentenza n. 35/2019 del Tribunale di Verona (causa n. 6057/15 R.G.)”. Secondo l'appellante, invece, non poteva parlarsi di giudicato posto che, nel giudizio RG n. 6057/2015 concluso con la sentenza n. 35/2019, non aveva chiesto lo scioglimento della Parte_1 comunione legale dei beni e la divisione dell'immobile come nel giudizio RG 6629/19, bensì il solo accertamento della piena proprietà dell'abitazione ex art. 87 del codice civile albanese, con la conseguenza che, trattandosi di domande diverse per causa petendi, petitum e per i soggetti, non era configurabile alcun giudicato. Il motivo è infondato. In questo giudizio, il chiede l'assegnazione della casa in funzione dello T_ scioglimento della comunione, sul presupposto di essere l'unico titolare ex art. 87 cod. civ. albanese di quell'immobile, così come nel precedente giudizio aveva chiesto l'accertamento della piena ed esclusiva proprietà del bene: si tratta di domande in rapporto di continenza, finalizzate entrambe al superamento della presunzione di parità delle quote dei comproprietari per l'entità delle spese sostenute. Pertanto, l'accertamento della proprietà esclusiva in capo al in questa sede T_ è precluso dall'avvenuta statuizione negativa ormai passata in giudicato con la sentenza n.35/2019, posto che petitum e causa petendi sono identici, ancorché in questa sede inseriti in una più ampia domanda di scioglimento della comunione. Né può dirsi che non ci sia identità delle parti per essere convenuto in questa causa anche il figlio , risultando il predetto estraneo alla domanda _2
10 di divisione dell'immobile dei genitori e legittimato soltanto per la domanda di rilascio dell'immobile.
Corretta è, dunque, la decisione impugnata laddove ha riscontrato che la domanda di assegnazione dell'immobile avanzata dal sul presupposto T_ della sua piena titolarità era coperta dall'autorità della cosa giudicata di cui alla sentenza n. 35/2019, statuizione che, in applicazione dell'art. 87 del Codice Civile Albanese, aveva negato fondamento alla pretesa.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, sulla premessa che “in presenza di quote paritarie di titolarità del bene comune, alla luce della scelta legislativa di ritenere la vendita all'incanto del bene in comunione come extrema ratio - anche in ragione dell'evidente antieconomicità di tale soluzione - occorre verificare la sussistenza di eventuali elementi fattuali che rendano più opportuna l'assegnazione ad uno piuttosto che all'altro dei condividendi” (pag. 11 sentenza), abbia ritenuto che “l'ininterrotta occupazione del bene da parte della convenuta dal tempo di acquisto nel 2001 ad oggi e in via esclusiva dal febbraio del 2012, fa ritenere preferibile l'assegnazione alla stessa del bene comune, con conseguente condanna al pagamento del conguaglio in denaro a parte attrice pari al valore della sua quota” (pag.11 sentenza). Secondo l'appellante, invece, in base all'art. 87 del Codice Civile Albanese - che consente la variazione della consistenza delle quote di spettanza dei coniugi sui beni in comunione in funzione dell'introito da lavoro di ognuno di essi, dell'adempimento alle attività domestiche e ad ogni altro lavoro nell'amministrazione, nel mantenimento e nell'accrescimento dei beni comuni – il primo giudice avrebbe dovuto dare atto che dal 2001 in poi era Parte_1 ad aver sostenuto tutte le spese relative all'immobile, anche a seguito del divorzio pronunciato del 2012 dal Giudice albanese, mentre pur CP avendo sempre avuto un'occupazione lavorativa, non aveva provato di aver contribuito con il proprio introito lavorativo alle spese per l'immobile in comunione. A dire dell'appellante, pertanto, era priva di motivazione la decisione di assegnare l'immobile alla in forza dell'art. 87 del Codice CP Civile Albanese, in base al quale la consistenza della quota di spettanza del doveva essere aumentata con conseguente assegnazione al medesimo T_ dell'intero immobile. Il motivo è infondato. La domanda di assegnazione proposta da poggiava sulla sua Parte_1 titolarità esclusiva dell'immobile, titolarità derivata dall'entità delle spese sostenute. In realtà, come evidenziato, l'accertamento della piena proprietà in capo al T_ è stato negato con la sentenza 35/2019 ormai passata in giudicato, con la conseguenza che le spese che potevano essere documentate in quel giudizio non
11 possono più trovare ingresso in questa sede, trattandosi di valutazione ormai preclusa. Con il terzo motivo, lamenta la mancata ammissione delle prove Parte_1 orali che, erroneamente ritenute irrilevanti dal giudice di primo grado, avevano ad oggetto le spese dal medesimo sostenute per la conservazione e il mantenimento dell'immobile controverso e che avrebbero confermato la sussistenza del diritto del di ottenere l'assegnazione dell'abitazione T_ familiare a norma dell'art. 87 del Codice Civile Albanese. Il motivo non può essere accolto. A prescindere dall'inammissibilità ex art. 2721 cc dei capitoli di cui alla memoria istruttoria depositata in primo grado in data 15/4/21 da Parte_1 richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato che, in ogni caso, detti capitoli hanno ad oggetto circostanze volte a superare le preclusioni ormai maturate per il passaggio in giudicato della sentenza n. 35/2019, con la conseguenza che non sono state giustamente ammesse. Con il quarto motivo, lamenta l'omessa pronuncia sulle spese Parte_1 condominiali nonché sulle imposte IMU e TASI, da lui sostenute, in relazione alle quali il primo giudice ha ritenuto di applicare l'art. 192, co. 3, cc - secondo cui ciascuno dei coniugi ha diritto alla restituzione delle spese prelevate dal patrimonio personale e impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune - sul presupposto che il non aveva provato la provenienza del T_ denaro impiegato da sostanze personali. Secondo l'appellante, inoltre, che il pagamento delle spese anche di ristrutturazione dell'immobile fosse avvenuto con denaro personale depositato presso il conto corrente a lui intestato per complessivi euro 90.896,41 era circostanza mai contestata dalla convenuta, con conseguente diritto al rimborso della metà. Il motivo può essere accolto nei limiti che seguono. Il primo giudice ha operato una corretta distinzione tra le spese in questione:
- le spese relative all'acquisto dell'immobile, nonché per la stipula e l'estinzione anticipata del mutuo (cfr. da doc. 2 a doc. 8 parte attrice), rientranti nella regola di cui all'art. 194 cc, secondo cui la divisione dei beni della comunione si effettua in parti uguali (cfr. Cass. 20066/23);
- le spese sostenute per la manutenzione dell'immobile in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 cc, tra le quali rientrano gli esborsi effettuati per apportare migliorie alla casa coniugale, non soggetti a ripetizione nemmeno ex art. 2041 cc;
- le spese sostenute con le somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per spese ed investimenti del patrimonio comune, disciplinate dall'art.192, comma 3, cc, norma di carattere assolutamente residuale.
12 Ebbene, in base a tale distinzione, le spese condominiali e quelle sostenute per le imposte potevano essere rimborsate se la provvista era attinta da beni di carattere personale ex art. 179 cc, circostanza che il primo giudice ha ritenuto non provata. Il fatto che sostenga che la provenienza delle somme era pacificamente il T_ conto corrente di cui era titolare esclusivo, non assume rilievo dirimente, posto che non si considera l'apporto della anche in termini di accudimento o CP cura, e del fatto che si trattava dell'unico conto della famiglia a mezzo del quale veniva fatto fronte ai bisogni della stessa (v. doc. 1 primo grado da cui CP emerge il clima di tensione del che riteneva di “comandare” solo lui in T_ famiglia). In ogni caso, il rimborso ex art. 192, terzo comma, cc può riguardare, come evidenziato dal primo giudice, solo le spese successive alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale avvenuta in data 2/1/20, ossia le spese condominiali del 2021 e 2022 (v. doc. 38 primo grado per spese pari ad un T_ importo complessivo di € 417,52), di talché, considerato che il conto corrente è intestato al solo questi può ottenere il rimborso della solo quota spettante T_ alla CP Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere considerato che il è creditore della di ulteriori € 208,77. T_ CP Con il quinto motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di rilascio del bene, nonostante la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a con conseguente venir meno del diritto di occuparla CP per l'intero. Secondo avendo lui chiesto l'assegnazione a sé Parte_1 dell'immobile di sua proprietà, la domanda di rilascio avrebbe dovuto essere consequenzialmente accolta. Il motivo va rigettato. La doglianza presuppone l'accertamento positivo della proprietà esclusiva del bene in capo al accertamento negato con la sentenza passata in giudicato T_ n. 35/2019, con la conseguenza che la domanda di rilascio non può essere accolta, dovendosi considerare l'assegnazione a favore degli stessi occupanti. Con il sesto motivo, lamenta che l'indennità di occupazione sia Parte_1 stata quantificata in € 12.885,38, mentre avrebbe dovuto essere pari a € 22.000,00 (44 mesi x euro 500,00 quale valore d'uso stimato dal CTU) con decorrenza dal 02/01/2020, oltre alle mensilità a scadere fino all'effettivo rilascio. Il motivo è infondato. Correttamente il primo giudice ha quantificato il dovuto sulla base della Ctu svolta in riferimento al periodo intercorrente tra il 2/1/20, data della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, al 31/7/23, data di pubblicazione della sentenza che assegna il bene alla ivi comprendendo anche gli interessi. CP
13 Infatti, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta;
nel caso di specie, il attraverso la richiesta di assegnazione a sé dell'immobile, ha T_ manifestato tale volontà, con la conseguenza che al medesimo spetta la metà del valore dei frutti (€ 500 mensili : 2) per i 43 mesi corrispondenti al periodo in cui era contitolare senza possibilità di godimento, ossia per il periodo dalla revoca dell'assegnazione della casa coniugale dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio (2/1/20), fino alla data del dichiarato scioglimento _2 della comunione e relativa assegnazione ad uno dei comproprietari (28/7/23), data la natura dichiarativa di questo. Tanto basta per il rigetto del motivo di gravame, atteso che l'importo riconosciuto in sentenza corrisponde al criterio appena indicato, maggiorato da rivalutazione ed interessi. Con il settimo motivo, l'appellante, in relazione ai crediti vantati di CP
lamenta che il primo giudice abbia quantificato il dovuto nei confronti
[...] di nella somma di € 41.998,16, a titolo di spese di lite, e nella Parte_1 somma di euro 15.615,86, a titolo di arretrati in relazione all'assegno di mantenimento disposto per il figlio (complessivi euro 57.614,02), _2 compensando poi detto importo con le somme vantate a credito da – Parte_1 pari a € 12.885,38 per indennità di occupazione ed a € 45.000.00 per conguaglio
– e condannando la al pagamento della differenza, pari a € 770,98. CP Secondo l'appellante, nulla deve a non essendo Parte_1 CP suscettibili di compensazione le somme dovute per l'assegno di mantenimento dei figli, data la natura strettamente alimentare e dovendosi considerare la metà delle spese sostenute dal per l'immobile. T_ Il motivo va parzialmente accolto. Premesso che la natura alimentare del credito della per il mantenimento CP dei figli non ricorre, posto che si tratta di un credito maturato jure proprio dal genitore che ha sostenuto direttamente ed integralmente le spese per il mantenimento dei figli, anticipandole, va tenuto conto che la compensazione deve essere operata tra il credito complessivo della (€ 57.614,02) ed il CP credito del pari a € 58.385,00 più € 208,77 per le spese condominiali T_ sostenute dopo il 2/1/20. Di conseguenza, quanto dovuto da a è pari ad € 979,75 (credito di CP T_ pari a € 58.593,77- credito di pari a € 57.614,02= Parte_1 CP
€ 979,75).
Con l'ottavo motivo di appello, lamenta la compensazione delle Parte_1 spese di lite e della suddivisione delle spese di CTU a metà fra i condividenti. La
14 doglianza si fonda sul presupposto che l'immobile controverso doveva essere assegnato a lui in applicazione del diritto albanese e con rigetto di tutte le domande avversarie. Il motivo non merita accoglimento dato il rigetto della pretesa del T_
*** Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza, ferma in ogni altra parte, CP deve essere condannata al pagamento a favore di a titolo
[...] Parte_1 di conguaglio per l'assegnazione dell'immobile in comproprietà, la somma di € 979,75 (anziché € 770,98), oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno compensate in considerazione della natura dei procedimenti di divisione giudiziale, dato che le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1579 emessa il 28/7/23 dal Tribunale di Verona, ferma in ogni altra parte, condanna al pagamento a favore di CP T_
per le ragioni espresse in motivazione, della somma di € 979,75
[...] (anziché € 770,98), oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. compensa le spese tra le parti.
Venezia, 1/04/2025 Il Presidente Caterina Passarelli
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