Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2475/2016 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA
Il giorno 18/04/2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott. Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
[...]
- CONVENUTO CONTUMACE
Hanno depositato note scritte:
l'Avv. MARIANI GIUSEPPE, per l'attore il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendo l'accoglimento dell'appello
Non risultano depositate note scritte nell'interesse dell'appellato contumace.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429-434 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Au- torizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429-434 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2475/2016 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
VIA ISCA DEL PIOPPO, 178 POTENZA presso lo studio dell'Avv. MARIA-
NI GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in C.F._2
virtù di procura agli atti
- APPELLANTE
E
ACCERTA- Controparte_1
MENTO INFRAZIONI
- APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Codice della Strada
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello del 20.06.2016, la sig.ra , impugnava la Controparte_2 sentenza n. 203/2016del Giudice di Pace di Bella depositata in data 31.03.2016 e comunicata il 07 Aprile 2016 con cui il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata dalla , CP_3 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Trani, assegnando alle parti il termine di gg.90 per la riassunzione della causa. Disponeva la cancellazione della causa dal ruolo compensando le spese di lite.
Parte appellante censurava la detta sentenza ritenendo la sua pronuncia illegitti- ma in quanto emessa in spregio all'art.38 cpc in quanto il Giudice di primo gra- do, d'ufficio avrebbe potuto rilevare la propria incompetenza territoriale non ol- tre la prima udienza di trattazione ed invece dichiarata solo in sede di discussione in sentenza.
Nel merito riteneva che la infrazione contestatagli dovesse ritenersi illegittima per violazione dell'art.126 bis comma 2 CDS e 180 co 8 Cds cds. Insisteva per- tanto per la riforma del provvedimento impugnato.
2
Non si costituiva in giudizio il Appellato per cui il Giudice all'epoca CP_1 procedente ne dichiarava la contumacia all'udienza del 19.09.2017. Dopo diversi rinvii, resi necessari al fine di consentire la definizione di procedi- menti di più vecchia iscrizione a ruolo nonché in ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica Covid 19, la causa veniva chiamata alla udienza del 18 Aprile 2025 per la discussione.
Ciò premesso l'appello, sebbene irritualmente proposto con citazione piuttosto che con Ricorso, considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato do- po il 06.10.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs 150/2011, deve ritenersi tempestivo in quanto iscritto al ruolo nel rispetto del termine di impugnazione semestrale.
Deve parimenti essere ritenuto fondato il primo motivo concernente l'erronea de- clinatoria di incompetenza territoriale tardivamente rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure solo in sede di discussione. Infatti nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora, alla prima udienza, questi abbia dichiarato la contumacia del convenuto, procedendo alla celebrazio- ne di una seconda e di una terza udienza, al convenuto che si costituisca tardiva- mente è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio - la struttura del quale è articola- ta in una tendenziale unica udienza di trattazione - non può essere proposta oltre la prima udienza. Né rileva che il giudice di pace, ai sensi del comma 4 dell'art. 320 c.p.c., possa fissare una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, atteso che detta disposizione non consente di esperire attività contrastanti con la struttura della udienza prevista nel citato articolo, nella quale si deve concentrare l'attività della trattazione preliminare della causa, l'attività istruttoria e quella conclusiva, senza che si possa scindere l'udienza di prima comparizione da quella di trattazione. ( cfr. Cassazione civile sez. III, 02/02/2007, n.2306).
L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli art. 353 e 354, c.p.c., poiché il terzo comma del menzionato art. 353, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplici- tamente abrogato, a decorrere dall'l gennaio 1993, dall'art. 89, l. 26 novembre 1990 n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel me- rito. (Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, n.27090).
Venendo al merito dell'appello proposto, deve ritenersi intervenuta in ogni caso la Con la sentenza 11550/2022 la Suprema Corte di Cassazione a SSUU ha defi- nitivamente chiarito la portata del principio della sanatoria della nullità della no- tificazione del verbale di accertamento di sanzione amministrativa affermando che: "[la nullità] può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle pro-
3
prie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Vice- versa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizio- ne del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio"..
Quanto alla asserita violazione degli articoli 126 bis comma 2 CDS e 180 comma 8 CDS per l'intervenuta contestazione della violazione prima dell'esperimento del ricorso principale avverso la sanzione per eccesso di velocità, deve ritenersi che La Corte di Cassazione, nella recente sentenza del 24/11/2017, n. 28136, ha infatti evidenziato che, successivamente alla sentenza della Corte Cost. n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. nella parte in cui assoggettava il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti dalla patente quando ometteva di comunicare all'organo di polizia procedente le generalità del conducente che aveva commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale, l'originario quadro normativo di riferimen- to è mutato. Infatti, l'attuale art. 126-bis, comma 2, C.d.S., riformulato ad opera dell'art. 2, comma 164, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006 n. 286, non prevede più la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario che omette di comunicare, senza giustificato e motivato motivo, all'organo di polizia procedente le generalità del conducente ma solo la «sanzio- ne amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1,088,00». Pertanto, con riferimento al testo di legge riformulato nel 2006 ed applicato nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso dell'autonomia delle due condotte sanzionabili - quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle genera- lità del conducente - sulla base del rilievo della diversità dei beni tutelati dalle due previsioni sanzionatorie, la seconda delle quali - che qui interessa - è prevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sè e non in quanto collegato all'effettiva commis- sione di un precedente illecito (Cass. civ., sez. II, sentenza 10 novembre 2010, n. 22881; Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2010, n. 11811). Pertanto, l'obbligo di comunicazione sancito dalla norma in esame, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, deve essere considerato indipendente da- gli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della ri- chiesta dell'autorità (Cass. civ., sez. II, sentenza 23 luglio 2015, n. 15542; Cass. civ., sez. II, sentenza 16 luglio 2010, n. 16674; Cass. civ., sez. II, sentenza 8 ago- sto 2007, n. 17348).
4
La decorrenza del termine per la comunicazione dell'identità del conducente in un momento antecedente alla definizione della contestazione (o all'equivalente scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo o giurisdi- zionale) è infatti strumentale alla corretta applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente - che deve avvenire sulla base della inequivocabile identificazione del conducente - che risulterebbe, invece, frustrata dalla dilatazione dei tempi di acquisizione dell'informazione, tenuto conto dell'obiettiva inesigibilità dell'informazione a distanza di parecchi mesi. Inoltre, rileva la Corte che è ininfluente il richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte Cost. n. 27/2005 sia perché, nell'occasione, la Consulta era stata chiamata a scrutinare l'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. nel testo antecedente alle modifiche intervenute nel 2006 quando, cioè, la norma prevedeva l'automatica decurtazione, in caso di conducente non identificato, dei punti a carico del pro- prietario del veicolo, e sia perché la censura di prospettata illegittimità in riferi- mento all'art. 24 Cost. era stata rigettata in quanto basata su un'inesatta esegesi del dato normativo.
Infatti, nella successiva con l'ordinanza del 20 novembre 2009, n. 306, la Corte Costituzionale ha chiarito :
“La constatazione chel'art. 126 bis– specie dopo gli interventi legislativi resi ne- cessari dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 27 del 2005) – ha inteso sanzionare un'autonoma infrazione, e cioè l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigi- lanza sulla circolazione stradale, smentisce l'assunto del remittente, inducendo a circoscrivere le ipotesi nelle quali senz'altro ricorre un nesso di pregiudizialità tra quei procedimenti ed un giudizio del tipo di quello principale;
che, difatti, tale evenienza è ravvisabile soltanto quando venga dedotta una circo- stanza – quale, esemplificativamente, l'avvenuto uso del veicolo contro la volon- tà del proprietario ovvero l'errore nell'identificazione del numero di targa – ido- nea ex se ad integrare quel «documentato e giustificato motivo» al quale dà espresso rilievo l'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada(…)” ( cfr. sul punto Corte costituzionale con l'ordinanza del 20 novembre 2009, n. 306).
In altri termini, secondo il Giudice delle leggi, la decorrenza del termine per la risposta alle informazioni richieste dall'Agente accertatore dalla richiesta di quest'ultimo, anche prima che siano definiti i giudizi di impugnazione sulla san- zione per violazione dei limiti di velocità, non si traduce in un vulnus del diritto di difesa del ricorrente. Infatti, poiché l'art. 126 bis tutela il diverso bene giuridi- co della leale collaborazione tra il cittadino e le forze dell'ordine, il ricorrente può efficacemente difendersi, nello stesso giudizio di opposizione alla sanzione ex art 126 bis, dimostrando il documentato e giustificato motivo della circolazio- ne del veicolo contro la propria volontà o l'errata identificazione del numero di targa, che non risultano allegati nel giudizio di primo grado.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell'appellato in entrambi i gradi
5
del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra , Parte_1 nei confronti del : Controparte_1
- Dichiara la contumacia del appellato. CP_1
- Rigetta l'appello nel merito, confermando la sanzione amministrativa irro- gata.
- Nulla sulle spese.
Potenza, 18 Aprile 2025 Il Giudice ( Dott.ssa Giulia Volpe)
6