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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8996/24 R.G. avente ad oggetto: opposizione ex
artt. 615, c.1 e 617 c.1 c.p.c.);
TRA
, CF: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Massimo Butera ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale
“Manitta sito in Catania via Trieste n. 21, giusta procura in atti;
CP_1
- Attore -
CONTRO
con sede legale in Roma, Viale di Tor Controparte_2
Marancia n.
4 - CAP 00147 - CF e P.Iva - R.E.A. numero RM P.IVA_1
1201219, in persona del Responsabile della Funzione Legale e Contenzioso di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Generoso Romano ed Controparte_2
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli Via G. Porzio, 4 -
Centro Direzionale - Is. G8, giusta procura in atti;
- convenuto –
e nei confronti
, con sede in Roma, Via G. Controparte_3
Grezar 14, codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del Responsabile P.IVA_2
Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_4
Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via V.
Giuffrida 2/B, giusta procura in atti.
-convenuta-
- - - - - -
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025.
- - - - - -
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 2.9.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n.29320240054676071000 con cui veniva intimato il versamento dell'importo di € 5.152,37 a titolo di spese processuali e di € 98,00 a titolo di contributo unificato. In particolare, l'attore eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione del'art.3 della legge n.241/90, nonché l'erroneità degli importi richiesti in pagamento: chiedeva, pertanto, di sospendere preliminarmente l'efficacia dell'impugnata cartella di pagamento e conseguentemente dichiararne pagina 2 di 8 l'illegittimità e/o infondatezza della stessa e non dovuta la somma in essa comminata. In subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo dovuto da parte dell'odierno opponente nella complessiva somma di € 2.303,36 secondo quanto statuito dalla Corte D'appello di Catania con decreto n. 001323 del
04.04.19 nel proc. Rg.n.v.g.
Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi al merito della pretesa o ad atti di competenza dell'ente impositore, nonché la tardività delle contestazioni ex art. 617 1° co, c.p.c.: chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese.
Si costituiva altresì chiedendo di rigettare l'istanza di Controparte_2
sospensione non sussistendone i presupposti e di dichiarare la domanda non fondata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , oltre che per il merito della Controparte_6
pretesa creditoria, anche in ordine alla presunta carenza motivazionale della cartella.
Si rinviene nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale, in tema di disciplina della riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri di un atto proveniente dal concessionario, oggi , quale è la cartella di pagamento, la Controparte_7
legittimazione passiva spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove pagina 3 di 8 destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (cfr. Cass. n. 5832/11). Il principio,
affermato con riferimento al processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46. Anche in tale eventualità l'individuazione del soggetto legittimato passivamente va fatta tenendo conto dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione: quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l' dal quale l'atto oggetto di Controparte_7
impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto.
Né in senso contrario può essere invocato il precedente di legittimità indicato a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di nel quale l'affermazione CP_8
secondo cui “il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. S.U. n. 11722/10) non è fatta al fine di individuare il soggetto legittimato passivamente rispetto all'impugnazione del contribuente, quanto piuttosto al fine di regolare i rapporti pagina 4 di 8 interni tra ente impositore e concessionario.
In sostanza, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che attengono a vizi Controparte_7
della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, proprio come nella specie, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell' _7
, il quale ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore può
[...]
estendere il giudizio a quest'ultimo.
Nella fattispecie concreta, la legittimazione passiva spetta sia all'agente di riscossione per i vizi formali inerenti alla cartella, sia all'ente impositore per i vizi sostanziali fatti valere dall'opponente.
Nel merito, l'opposizione va accolta solo parzialmente per le ragioni che seguono.
Con la prima doglianza, l'opponente eccepisce la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione, a seguito della mancata allegazione della pronuncia giurisprudenziale che sottopone a tassazione.
Tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, lo strumento che permette al debitore di impugnare un atto che lo stesso ritenga viziato nella forma è l'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 617 c.p.c., rappresenta lo spatium entro il quale il debitore può dolersi dell'irregolarità formale.
pagina 5 di 8 Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione, “ il vizio di motivazione non priva l'atto della sua riconducibilità al modello delineato dal legislatore e non
osta al raggiungimento dello scopo di rendere edotto il destinatario della
notificazione dell'avvio dell'azione esecutiva esattoriale nei suoi confronti.
Perciò, esso, come detto, da luogo ad invalidità, non ad inesistenza. I vizi che
attengono alla regolarità formale della cartella di pagamento e della sua
notificazione, qualora si verta in una delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 46
del 1999, art. 29, (entrate di natura tributaria non di competenza delle
commissioni tributarie ovvero entrate di natura non tributaria) devono essere fatti
valere dal soggetto nei cui confronti è minacciata l'esecuzione c.d. esattoriale
mediante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, secondo le norme del
codice di rito. Il termine per proporre tale azione è quello ordinario di venti
giorni, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, di cui all'art.
617 c.p.c., comma 1” (v.Cass.21080/15).
Ne consegue che, come correttamente eccepito dalle parti convenute, il lamentato vizio di forma avrebbe dovuto essere rilevato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella e quindi entro il 12.7.2024 e non in data
2.9.2024 con la proposizione della opposizione in esame.
Merita invece accoglimento la seconda censura con cui l'opponente eccepisce l'erroneità degli importi richiesti in pagamento.
Infatti, la cartella oggetto di contestazione riporta i seguenti riferimenti:
"SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2024/002505 - Crediti
giudiziari anno 2019- CORTE D''APPELLO DI CATANIA DECRETO 001323
pagina 6 di 8 DEL 04/04/2019."
È evidente che la cartella notificata al contenga esclusivamente il Pt_1
riferimento al decreto n.1323/29 con cui la Corte d'appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto dall'opponente e lo ha condannato al pagamento di €
1.888,00 oltre oneri e accessori senza fare alcun riferimento all'ulteriore decreto motivato emesso dal Tribunale di Catania, prima sezione civile, a definizione del giudizio n. 2515/15 V.G. Ne consegue che l'individuazione, la determinazione e la quantificazione delle spese processuali deve avvenire esclusivamente mediante il solo provvedimento che è richiamato nell'atto opposto. Ai fini di una corretta estrinsecazione del diritto di difesa, è necessario infatti che la cartella contenga quegli elementi essenziali per la corretta individuazione e calcolo delle spese, che non può avvenire per il proc. n.2515/15 V.G. tramite il mero rinvio al foglio notizie, non preventivamente comunicato al contribuente.
Alla luce delle summenzionate ragioni va disposto l'annullamento solo parziale della cartella impugnata e il pagamento a carico dell'attore solo della somma di € 2.303,36 relativa al citato decreto n.1323/29 della Corte d'appello di
Catania, per come anche specificato dall'attore e non contestato dalle controparti.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia (vd. Cass. n. 3438/16) ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8996/2024,
così statuisce:
pagina 7 di 8 1) annulla parzialmente la cartella n.29320240054676071000, disponendo il pagamento a carico dell'attore solo della somma di € 2.303,36 per le ragioni indicate in motivazione.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso il 27 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
atto depositato telematicamente pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8996/24 R.G. avente ad oggetto: opposizione ex
artt. 615, c.1 e 617 c.1 c.p.c.);
TRA
, CF: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Massimo Butera ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale
“Manitta sito in Catania via Trieste n. 21, giusta procura in atti;
CP_1
- Attore -
CONTRO
con sede legale in Roma, Viale di Tor Controparte_2
Marancia n.
4 - CAP 00147 - CF e P.Iva - R.E.A. numero RM P.IVA_1
1201219, in persona del Responsabile della Funzione Legale e Contenzioso di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Generoso Romano ed Controparte_2
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli Via G. Porzio, 4 -
Centro Direzionale - Is. G8, giusta procura in atti;
- convenuto –
e nei confronti
, con sede in Roma, Via G. Controparte_3
Grezar 14, codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del Responsabile P.IVA_2
Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_4
Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via V.
Giuffrida 2/B, giusta procura in atti.
-convenuta-
- - - - - -
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025.
- - - - - -
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 2.9.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n.29320240054676071000 con cui veniva intimato il versamento dell'importo di € 5.152,37 a titolo di spese processuali e di € 98,00 a titolo di contributo unificato. In particolare, l'attore eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione del'art.3 della legge n.241/90, nonché l'erroneità degli importi richiesti in pagamento: chiedeva, pertanto, di sospendere preliminarmente l'efficacia dell'impugnata cartella di pagamento e conseguentemente dichiararne pagina 2 di 8 l'illegittimità e/o infondatezza della stessa e non dovuta la somma in essa comminata. In subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo dovuto da parte dell'odierno opponente nella complessiva somma di € 2.303,36 secondo quanto statuito dalla Corte D'appello di Catania con decreto n. 001323 del
04.04.19 nel proc. Rg.n.v.g.
Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi al merito della pretesa o ad atti di competenza dell'ente impositore, nonché la tardività delle contestazioni ex art. 617 1° co, c.p.c.: chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese.
Si costituiva altresì chiedendo di rigettare l'istanza di Controparte_2
sospensione non sussistendone i presupposti e di dichiarare la domanda non fondata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , oltre che per il merito della Controparte_6
pretesa creditoria, anche in ordine alla presunta carenza motivazionale della cartella.
Si rinviene nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale, in tema di disciplina della riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri di un atto proveniente dal concessionario, oggi , quale è la cartella di pagamento, la Controparte_7
legittimazione passiva spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove pagina 3 di 8 destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (cfr. Cass. n. 5832/11). Il principio,
affermato con riferimento al processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46. Anche in tale eventualità l'individuazione del soggetto legittimato passivamente va fatta tenendo conto dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione: quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l' dal quale l'atto oggetto di Controparte_7
impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto.
Né in senso contrario può essere invocato il precedente di legittimità indicato a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di nel quale l'affermazione CP_8
secondo cui “il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. S.U. n. 11722/10) non è fatta al fine di individuare il soggetto legittimato passivamente rispetto all'impugnazione del contribuente, quanto piuttosto al fine di regolare i rapporti pagina 4 di 8 interni tra ente impositore e concessionario.
In sostanza, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che attengono a vizi Controparte_7
della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, proprio come nella specie, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell' _7
, il quale ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore può
[...]
estendere il giudizio a quest'ultimo.
Nella fattispecie concreta, la legittimazione passiva spetta sia all'agente di riscossione per i vizi formali inerenti alla cartella, sia all'ente impositore per i vizi sostanziali fatti valere dall'opponente.
Nel merito, l'opposizione va accolta solo parzialmente per le ragioni che seguono.
Con la prima doglianza, l'opponente eccepisce la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione, a seguito della mancata allegazione della pronuncia giurisprudenziale che sottopone a tassazione.
Tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, lo strumento che permette al debitore di impugnare un atto che lo stesso ritenga viziato nella forma è l'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 617 c.p.c., rappresenta lo spatium entro il quale il debitore può dolersi dell'irregolarità formale.
pagina 5 di 8 Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione, “ il vizio di motivazione non priva l'atto della sua riconducibilità al modello delineato dal legislatore e non
osta al raggiungimento dello scopo di rendere edotto il destinatario della
notificazione dell'avvio dell'azione esecutiva esattoriale nei suoi confronti.
Perciò, esso, come detto, da luogo ad invalidità, non ad inesistenza. I vizi che
attengono alla regolarità formale della cartella di pagamento e della sua
notificazione, qualora si verta in una delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 46
del 1999, art. 29, (entrate di natura tributaria non di competenza delle
commissioni tributarie ovvero entrate di natura non tributaria) devono essere fatti
valere dal soggetto nei cui confronti è minacciata l'esecuzione c.d. esattoriale
mediante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, secondo le norme del
codice di rito. Il termine per proporre tale azione è quello ordinario di venti
giorni, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, di cui all'art.
617 c.p.c., comma 1” (v.Cass.21080/15).
Ne consegue che, come correttamente eccepito dalle parti convenute, il lamentato vizio di forma avrebbe dovuto essere rilevato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella e quindi entro il 12.7.2024 e non in data
2.9.2024 con la proposizione della opposizione in esame.
Merita invece accoglimento la seconda censura con cui l'opponente eccepisce l'erroneità degli importi richiesti in pagamento.
Infatti, la cartella oggetto di contestazione riporta i seguenti riferimenti:
"SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2024/002505 - Crediti
giudiziari anno 2019- CORTE D''APPELLO DI CATANIA DECRETO 001323
pagina 6 di 8 DEL 04/04/2019."
È evidente che la cartella notificata al contenga esclusivamente il Pt_1
riferimento al decreto n.1323/29 con cui la Corte d'appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto dall'opponente e lo ha condannato al pagamento di €
1.888,00 oltre oneri e accessori senza fare alcun riferimento all'ulteriore decreto motivato emesso dal Tribunale di Catania, prima sezione civile, a definizione del giudizio n. 2515/15 V.G. Ne consegue che l'individuazione, la determinazione e la quantificazione delle spese processuali deve avvenire esclusivamente mediante il solo provvedimento che è richiamato nell'atto opposto. Ai fini di una corretta estrinsecazione del diritto di difesa, è necessario infatti che la cartella contenga quegli elementi essenziali per la corretta individuazione e calcolo delle spese, che non può avvenire per il proc. n.2515/15 V.G. tramite il mero rinvio al foglio notizie, non preventivamente comunicato al contribuente.
Alla luce delle summenzionate ragioni va disposto l'annullamento solo parziale della cartella impugnata e il pagamento a carico dell'attore solo della somma di € 2.303,36 relativa al citato decreto n.1323/29 della Corte d'appello di
Catania, per come anche specificato dall'attore e non contestato dalle controparti.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia (vd. Cass. n. 3438/16) ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8996/2024,
così statuisce:
pagina 7 di 8 1) annulla parzialmente la cartella n.29320240054676071000, disponendo il pagamento a carico dell'attore solo della somma di € 2.303,36 per le ragioni indicate in motivazione.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso il 27 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
atto depositato telematicamente pagina 8 di 8