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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2982 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Faiello Salvatore, presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Verdisco, presso la Controparte_1
quale elettivamente domicilia resistente
con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2023 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 294 del 2015 dal Tribunale, insistendo per la riduzione dell'assegno mensile di euro 420,00 previsto a suo carico in favore del figlio (n. 16.8.2007). In Per_1
particolare, ha dedotto a sostegno della richiesta una variazione delle sue condizioni economiche e pagina 1 di 3 patrimoniali, avendo costituito un nuovo nucleo familiare da cui è nata la piccola (n. 13.2.2023) Per_2
e per il quale ha dovuto contrarre dei finanziamenti.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti per la modifica, stante anche l'irrilevanza dei prestiti richiesti dal ricorrente.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
E' noto che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 (così come modificato dalla L. n. 436 del
1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass., n. 2953/17; Cass. n. 5055/21).
In particolare, la L. n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi. Quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, con attenzione alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Ciò posto, nella specie, integra certamente un giustificato motivo suscettibile di determinare una revisione del contributo economico in favore del figlio la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
E' noto invero che la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cass. n. 6455/2024; Cass. n. 14175/2016; Cass. n. 21818/2021).
Nella specie, la nascita di una figlia da altra unione, circostanza non contestata oltre che documentata, costituisce certamente un fatto nuovo significativo in quanto comporta sopravvenuti oneri di mantenimento del ricorrente anche rispetto alla nuova prole.
Deve pertanto procedersi ad una riduzione dell'attuale importo previsto per il mantenimento del primo figlio che appare congruo quantificare, in ragione delle esigenze ancora modeste dell'ultima nata pagina 2 di 3 -di appena un anno- nella somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, assorbita ogni altra questione.
Atteso l'esito della lite, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
---in accoglimento della domanda, dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 294 del 2015 dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto, pone a carico di Parte_1
un assegno di € 300,00 mensili, a partire dal mese successivo alla pubblicazione della
[...]
presente sentenza, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio da Per_1 versare in favore di con le stesse modalità previste nel richiamato provvedimento;
Controparte_1
--spese compensate.
Benevento, 18 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2982 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Faiello Salvatore, presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Verdisco, presso la Controparte_1
quale elettivamente domicilia resistente
con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2023 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 294 del 2015 dal Tribunale, insistendo per la riduzione dell'assegno mensile di euro 420,00 previsto a suo carico in favore del figlio (n. 16.8.2007). In Per_1
particolare, ha dedotto a sostegno della richiesta una variazione delle sue condizioni economiche e pagina 1 di 3 patrimoniali, avendo costituito un nuovo nucleo familiare da cui è nata la piccola (n. 13.2.2023) Per_2
e per il quale ha dovuto contrarre dei finanziamenti.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti per la modifica, stante anche l'irrilevanza dei prestiti richiesti dal ricorrente.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
E' noto che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 (così come modificato dalla L. n. 436 del
1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass., n. 2953/17; Cass. n. 5055/21).
In particolare, la L. n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi. Quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, con attenzione alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Ciò posto, nella specie, integra certamente un giustificato motivo suscettibile di determinare una revisione del contributo economico in favore del figlio la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
E' noto invero che la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cass. n. 6455/2024; Cass. n. 14175/2016; Cass. n. 21818/2021).
Nella specie, la nascita di una figlia da altra unione, circostanza non contestata oltre che documentata, costituisce certamente un fatto nuovo significativo in quanto comporta sopravvenuti oneri di mantenimento del ricorrente anche rispetto alla nuova prole.
Deve pertanto procedersi ad una riduzione dell'attuale importo previsto per il mantenimento del primo figlio che appare congruo quantificare, in ragione delle esigenze ancora modeste dell'ultima nata pagina 2 di 3 -di appena un anno- nella somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, assorbita ogni altra questione.
Atteso l'esito della lite, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
---in accoglimento della domanda, dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 294 del 2015 dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto, pone a carico di Parte_1
un assegno di € 300,00 mensili, a partire dal mese successivo alla pubblicazione della
[...]
presente sentenza, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio da Per_1 versare in favore di con le stesse modalità previste nel richiamato provvedimento;
Controparte_1
--spese compensate.
Benevento, 18 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
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