Ordinanza cautelare 18 settembre 2019
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa in proprio nonché dall’avvocato Angelo Turriziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Maria Spirito e Sara Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
-del provvedimento prot.-OMISSIS- con il quale il Comune di Frosinone dichiarava concluso il procedimento;
-dell'accertamento del -OMISSIS- redatto dall'Arch.-OMISSIS- e dal geom. -OMISSIS-, a firma dei medesimi;
-del provvedimento prot. -OMISSIS- a firma del Dirigente Arch. -OMISSIS- e del responsabile dell'U.O. Edilizia privata Geom. -OMISSIS- denominato avvio del procedimento con tutti i suoi allegati;
-nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, propedeutici, connessi e consequenziali tutti facenti parte del procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Frosinone e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS- ha impugnato l’ordine di demolizione indicato in epigrafe premettendo in fatto che:
-ella è proprietaria degli immobili di cui al foglio -OMISSIS-del Comune di Frosinone, siti in località “-OMISSIS-” ovvero altrimenti detta “-OMISSIS-”. Detti immobili sono pervenuti alla deducente per disposizione testamentaria del proprio genitore -OMISSIS- deceduto il -OMISSIS-; a sua volta quest’ultimo ebbe a riceverli nella situazione di fatto e diritto in cui oggi essi versano dal proprio dante causa -OMISSIS-;
-non ha mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento del 2017;
-solo in occasione del sopralluogo del -OMISSIS- ella è venuta a conoscenza del predetto procedimento e si è sentita costretta, visto l’intervento dei tecnici del Comune e della polizia locale, ad acconsentire al sopralluogo, sottolineando che il consenso all’accesso ai luoghi è stato ottenuto a causa della suggestione della forza pubblica;
-tale sopralluogo assumeva da subito delle connotazioni inaspettate poiché, anziché appuntarsi sul cambio di destinazione d’uso del manufatto sito nel -OMISSIS-, che era oggetto della predetta comunicazione di avvio del procedimento del 2017, riguardava la stessa legittimità edilizia del predetto manufatto, nonché di quello sito sul -OMISSIS-; sicché, nella relazione redatta al termine del sopralluogo del -OMISSIS-, pervenuta il -OMISSIS-, non si discuteva più del primigenio oggetto dell’accertamento e cioè del “cambio di destinazione d’uso senza titolo autorizzativo” del manufatto posto sul mapp. -OMISSIS-, bensì della legittimità urbanistica del medesimo manufatto, sollevandosi dubbi sull’epoca della realizzazione di parte del fabbricato (lato sud), nonché del manufatto di cui al -OMISSIS-;
-solo una volta conclusa l’istruttoria, il Comune concedeva alla ricorrente termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni, preannunciando provvedimenti repressivi;
-nel 2004 il proprio genitore aveva presentato una DIA per lavori di manutenzione dell’intero fienile. Tuttavia, malgrado la richiesta di accesso agli atti, il Comune non riusciva a reperire tale DIA;
-atteso che la propria istanza di accesso agli atti non veniva evasa in tempo utile, ella presentava comunque memorie in data il -OMISSIS-, oltre il termine assegnatole, contestando i documenti scrutinati dall’Ente ed allegando due atti notori, oltre il verbale redatto dalla Polizia Locale durante il sopralluogo.
Tanto premesso in fatto, con un primo motivo (rubricato “della illegittimità del procedimento amministrativo per assenza di comunicazione di avvio del procedimento”) ha dedotto che la comunicazione di avvio del procedimento, per come è stata data, ha concretamente impedito di compiere gli accertamenti necessari, che avrebbero richiesto molto tempo, trattandosi di un immobile edificato prima del 1967 e pervenuto alla ricorrente solo in tempi recenti.
Il Comune infatti ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento in data -OMISSIS- ad istruttoria già conclusa, concedendo solo 10 giorni per memorie e osservazioni.
Con un secondo motivo (rubricato “ Della inammissibilità/invalidità dell’ordinanza di demolizione adottata in pendenza del termine per l’impugnazione dell’atto ad essa prodromico ovvero dell’atto conclusivo del procedimento amministrativo ”) ha poi denunciato l’illegittimità dell’ordine di demolizione perché emesso il -OMISSIS- “in itinere” e cioè prima che il suo atto preliminare e/o prodromico (cioè l’atto prot. -OMISSIS-, di notifica delle risultanze del sopralluogo) divenisse inoppugnabile (il giorno -OMISSIS-).
Con un terzo motivo (rubricato “ Dell’eccesso di potere e della violazione di legge in relazione alla modifica dell’oggetto dell’indagine (dal cambio di destinazione d’uso alla violazione edilizia) nonché in relazione all’ampliamento/aggravamento dell’indagine ispettiva senza comunicazione ed idonea motivazione” ) ha censurato il provvedimento impugnato in ragione dell’ampliamento/aggravamento dell’indagine rispetto all’oggetto determinato nell’atto di avvio del procedimento, che individuava solo un asserito cambio di destinazione d’uso per il manufatto censito al-OMISSIS-; ciò senza che tale ampliamento dell’indagine fosse supportato da idonea motivazione.
Con un quarto motivo (rubricato “ Nullità, annullabilità ovvero inammissibilità dell’ordinanza di demolizione anche in riferimento alla assenza di data certa dei presunti abusi edilizi” ) ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato, perché esso assume che sussistano degli abusi senza indicare in maniera certa la data di realizzazione dei manufatti della cui legittimità di discute.
Con un quinto motivo (rubricato “ della violazione degli artt. 3 e segg. legge 241/90 per difetto di istruttoria e presupposti; travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta ”) ha censurato l’ordine di demolizione per asserita carenza di motivazione quanto in particolare a: i) la mancanza della data di realizzazione dei presunti abusi edilizi; ii) le ragioni della modifica e dell’aggravamento del procedimento e le straordinarie esigenze che le avrebbero giustificate; iii) le ragioni per le quali l’atto di avvio non era stato comunicato all’interessata; iv) la tutela dell’affidamento del privato in relazione all’adozione di una ordinanza di demolizione a distanza di oltre 47 anni, partendo dalla data del primo rilievo aerofotogrammetrico del 1971; v) la comparazione degli interessi pubblici e del privato con l’esplicita menzione delle ragioni che avrebbero giustificato la prevalenza dell’uno (interesse pubblico) rispetto all’altro.
Con un sesto motivo (rubricato “ violazione dei principi di ragionevolezza ovvero di “logica congruità” e di proporzionalità dell’azione amministrativa ”) ha sostenuto la irragionevolezza dell’ordine di demolizione impugnato.
Nel merito ha poi sostenuto lo stato legittimo degli immobili in contestazione stante la loro edificazione ante 1967. In particolare, ha contestato la carta aerofotogrammetrica dell’anno 1967 assunta a base del PRG Comunale, la carta aerofotogrammetrica del 1971 e quella del 1988, in quanto utilizzate senza il corredo delle ortofoto e senza la certificazione sulla loro provenienza. Ha evidenziato che l’ultima aerofotogrammetria del 1988, nonostante le anomalie eccepite, mostra comunque il fienile di cui al -OMISSIS- e la baracca di cui al -OMISSIS- nella loro interezza. Ha dedotto che l’immagine aerea rilevata con gli strumenti datati dell’epoca è piana (bidimensionale), sicché i due lati del manufatto, più bassi del corpo centrale ed a loro volta inclinati rispetto al piano di campagna, ripresi dall’alto, tenderebbero a ridimensionarsi fino a scomparire proprio per effetto della loro inclinazione, dell’altezza della ripresa fotografica, delle ombre, delle corolle degli alberi e della differenza di altezza rispetto al corpo centrale.
Viceversa, che il fienile esistesse anche prima del 1967 nelle forme recepite negli anni, lo dimostrerebbe la fotografia aerea estratta dalla R.A.F. (Royal Air Force) del 2.11.1943, riproducente il bombardamento della Stazione di Frosinone.
A comprova del carattere risalente dell’immobile di cui al -OMISSIS- ha, poi, richiamato una foto degli anni ’60 che lo raffigura come perfettamente sovrapponibile alla sua consistenza attuale. La datazione della fotografia è -ad avviso della ricorrente- facilmente riconducibile agli anni 60 anche, perché sulla destra, per chi osserva la foto, non si vede l’edificio del controinteressato, che fu edificato prima del 1967, come da costui dichiarato. Invece, la baracca, oltre ad essere anch’essa estremamente risalente nel tempo, per la sua natura accessoria non abbisogna di permesso di costruire.
Infine, ha impugnato la sanzione pecuniaria applicata nella misura massima malgrado la consistenza degli abusi, comunque contestati, e ha richiesto il risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo.
2. Si è costituito il Comune per resistere al ricorso. Nel merito, ha sostenuto che la documentazione della ricorrente attesta la presenza dei manufatti in contestazione per quanto riguarda il corpo denominato 1, lato sud del pagliaio, solo a partire dal 1988; mentre per quanto riguarda la baracca presente sul -OMISSIS-, solo a partire dall’anno 2005. Del resto, detti manufatti non compaiono sui rilievi aerofotogrammetrici relativi agli anni 1967 e 1971.
3. Si è costituito il controinteressato insistendo per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
4. All’udienza camerale del 18.09.2019 è stata respinta l’istanza cautelare.
5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 cpa in vista dell’udienza di merito.
6. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
7. In via preliminare ritiene il Collegio di non accordare il rinvio dell’udienza di discussione richiesto dalla parte ricorrente in ragione dell’istanza di autotutela presentata al Comune nel 2019. Ai sensi dell'art. 73 comma 1-bis c.p.a, " Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ". La domanda di rinvio deve fondarsi, quindi, su "situazioni eccezionali" (Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2329) e la decisione sulla domanda spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio della ragionevole durata del giudizio, tanto più nel processo amministrativo, nel quale non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche interessi pubblici.
Nella fattispecie, tali eccezionali ragioni non sono rinvenibili ed il rinvio richiesto inciderebbe negativamente sulla ragionevole durata del giudizio. Il procedimento in esame è, infatti, già risalente nel tempo, tant’è che la parte ricorrente ha presentato istanza di prelievo nell’ottobre 2024, mentre la conclusione del procedimento in autotutela è ad oggi ancora del tutto incerta, anche semplicemente nell’ an .
8. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
9. I motivi primo, secondo, terzo e sesto – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto concernenti presunte violazioni procedimentali – sono destituiti di fondamento.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, osserva il Collegio che la stessa è stata inoltrata alla ricorrente il -OMISSIS- con assegnazione di giorni dieci per la presentazione di osservazioni.
È vero che detto termine può apparire in concreto esiguo rispetto all’esigenza di apprestare memorie volte a ricostruire la storia di un immobile, tuttavia, il Collegio non può fare a meno di osservare che:
-la ricorrente ha effettivamente presentato le proprie osservazioni in data -OMISSIS-, senza articolare una specifica censura tesa a denunciare l’omessa motivazione nel provvedimento finale con riguardo ai fatti ivi esposti;
-ha ritenuto di non integrare le proprie osservazioni con la documentazione di cui è asseritamente venuta in possesso solo in un momento successivo, così privando l’Amministrazione della possibilità di valutare detta documentazione in sede procedimentale;
-il termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento, in termini generali e in disparte il procedimento di cui è lite, svolge esclusivamente la funzione di consentire un apporto partecipativo del soggetto interessato, posticipando il momento dell’adozione del provvedimento finale, ma ciò non esclude un obbligo per l’amministrazione di valutare gli apporti istruttori del privato, ove prodotti, anche oltre il termine assegnato.
In ogni caso, per consolidata giurisprudenza l'attività repressiva degli illeciti edilizi viene esercitata d'ufficio, ha natura vincolata e non è nemmeno ritenuto obbligatorio - ma solo opportuno - l'invio di una comunicazione di avvio del procedimento. Non è quindi configurabile un interesse giuridicamente protetto del proprietario ad una partecipazione procedimentale ai fini della valutazione dell'emissione di un ordine di demolizione a suo carico, per il fatto che qui rileva la natura di atto dovuto delle determinazioni in materia di abusi edilizi. Pertanto, non sussistendo alcuna possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati, non viene conseguentemente in rilievo nemmeno un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (non trovando alcuno spazio istanze di parte), in ragione del fatto che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa (cfr. da ultimo Cons. di Stato sent. n. 10526/2024). È bene, comunque, ribadire che nel caso in esame la comunicazione di avvio del procedimento, sebbene ad istruttoria conclusa, è stata inoltrata; la ricorrente ha presentato osservazioni ed ha potuto interloquire con il Comune in sede di istanza di accesso agli atti (cfr. doc. 12 e 13 di parte ricorrente).
Con segnato riguardo al secondo motivo, è sufficiente rilevare che il verbale di sopralluogo, ritualmente comunicato alla ricorrente in data -OMISSIS-, è atto endoprocedimentale privo di portata lesiva e non immediatamente impugnabile; sicché, il Comune non era tenuto ad osservare un “termine dilatorio” per procedere alla notifica dell’ordine di demolizione.
Quanto invece al terzo motivo, come emerge dalla documentazione in atti, mai l’Amministrazione ha provveduto a contestare formalmente alla ricorrente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile di cui al -OMISSIS-, come asserito dalla stessa ricorrente, che afferma a chiare lettere di non avere mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento del 2017.
La comunicazione di avvio del procedimento, pacificamente inoltrata alla ricorrente nel 2019, ha invece avuto ad oggetto esattamente le contestazioni che sono poi sfociate nell’ordine di demolizione di cui è lite. In ogni caso, a fronte dell’esposto presentato dal vicino -OMISSIS-, l’Amministrazione aveva il potere e dovere di procedere all’accertamento dello stato legittimo degli immobili nella loro interezza, da appurare alla luce dei riscontri documentali e delle evidenze risultanti all’esito del sopralluogo stesso.
Secondo quanto emerge chiaramente dell’art. 27 DPR 380/2001, pertanto, a fronte di un abuso edilizio l’amministrazione esercita un potere che ha contenuto strettamente vincolato, oltre che doveroso, per cui non può che disporre, in mancanza del titolo edilizio costituito dal permesso di costruire, la demolizione dei manufatti abusivi. In altri termini, una volta rilevato l’abuso, quale che fossero alle origini le ragioni del sopralluogo, l’amministrazione non ha altra scelta che adottare la sanzione demolitoria reale, salvo che, a seguito di apposita istanza del privato, non ricorrano le condizioni per la c.d. “fiscalizzazione dell’abuso” ai sensi dell’art. 34 tu edilizia ovvero per un accertamento di conformità secondo quanto previsto al successivo articolo 36. Nel caso di specie, la ricorrente non ha inteso percorre tali soluzioni procedimentali, limitandosi a proporre un’istanza di autotutela, rispetto alla quale, tuttavia, per consolidata giurisprudenza non corrisponde alcun obbligo per l’amministrazione di provvedere.
Una volta constatato un abuso l’adozione del conseguente e necessitato atto repressione non richiede alcuna motivazione in ordine all’ an dell’esercizio del predetto potere, dal quale, anzi, l’amministrazione non si può sottrarre. Le considerazioni poc’anzi esposte inducono al rigetto anche del quinto motivo, teso a denunciare il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, e del sesto motivo, con cui si deduce l’irragionevolezza del provvedimento.
Come già rilevato, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività.
Inoltre, l’ordinanza di demolizione del manufatto edilizio abusivo, anche se emessa a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, va motivata esclusivamente con il richiamo al carattere abusivo dell'opera realizzata, atteso che il lungo periodo di tempo - intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio - è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera (che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio ovvero nei successivi aventi causa dell’immobile), sia in relazione alla sussistenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente di un ipotizzato ulteriore obbligo di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, ove si consideri che, di fatto, la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo (cfr. in termini Cons. di Stato sent. n. 9826/2024). La natura reale della sanzione demolitoria rende del tutto irrilevante l’eventuale buona fede in ordine alla legittimità del bene vantata da coloro che siano divenuti proprietari dell’immobile a seguito di vicende circolatorie dello stesso.
Ebbene, il provvedimento impugnato descrive molto chiaramente le opere attinte dall’ordine demolitorio e le ragioni del loro carattere abusivo e reca, dunque, una motivazione del tutto conforme al parametro legale.
Con riguardo al sesto motivo, è sufficiente rimarcare che la natura vincolata del provvedimento di cui si discute esclude che possa darsi luogo ad un giudizio improntato al canone della ragionevolezza, proprio dei soli provvedimenti discrezionali.
10. Il quarto motivo, parimenti infondato, può essere esaminato insieme alla parte del ricorso che, riferendosi al merito del provvedimento impugnato, censura l’ordinanza di demolizione negando la sussistenza stessa degli abusi, in ragione del fatto che entrambi i manufatti in contestazione sarebbero anteriori al 1967 e che la “baracca” di cui al -OMISSIS- avrebbe mero carattere accessorio.
Giova evidenziare che l’ordinanza di demolizione quanto all’immobile “fienile” di cui al -OMISSIS- concerne esclusivamente la porzione del predetto immobile denominato “corpo 1”, addossato al corpo centrale (la cui legittimità non è in discussione) al lato sud e posto sul retro rispetto alla via pubblica.
Non può pertanto dubitarsi circa il fatto che almeno il corpo centrale dell’immobile e la porzione addossata al predetto corpo centrale al lato nord siano legittime e verosimilmente edificate in data antecedente al 1967.
Fatta tale premessa circa il perimetro dell’indagine, occorre rammentare che per giurisprudenza del tutto costante l'onere di provare la data di realizzazione dell'abuso incombe sul privato; il criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova: solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio (cfr. Cons. di Stato sent. n. 8792/2024). Non si pone, pertanto, l’esigenza di mediare il principio dispositivo della prova, che governa anche il processo amministrativo, con l’opposto principio acquisitivo, teso a porre rimedio allo squilibrio tra la parte privata e l’amministrazione, in quanto si tratta di un settore in cui il privato interessato è nella piena disponibilità degli elementi di fatto utili, che, con tutta evidenza, possono essere solo marginalmente in possesso dell’amministrazione procedente.
Ora, si legge nell’ordinanza impugnata che l’amministrazione ha basato il proprio convincimento sulla “consultazione della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale, relativa agli anni 1967, assunta a base del vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.) e 1971”.
Dal confronto di tali rilievi l’Ente ha rilevato che “sulla carta aereofotogrammetrica dell’anno 1967, assunta come base del vigente P.R.G., restituita in scala 1: 5000, risulta un manufatto a pianta quadrata di circa 6-7 ml di lato, identificabile presumibilmente con il corpo centrale sopra descritto, ciò anche in virtù della distanza dello stesso dalla strada pari circa a 17718 ml” , aggiungendo poi che si era proceduto ad esaminare anche la carta aereofotogrammetrica del 1971 da cui emergeva “ un corpo a pianta rettangolare di circa ml 7x6, a cui risulta addossata al lato nord una tettoia/baracca della profondità di circa 5,00 ml per una larghezza di circa 6 ml, il tutto presumibilmente coincidente con il corpo centrale e il corpo laterale n°2 (autorimessa), sopra descritti”.
Alla luce di tali evidenze documentali il Comune riteneva di non disporre “ di riscontri che legittimino il corpo denominato n°1, addossato al corpo centrale lato sud, delle dimensioni rilevate ml 4,90 x 6,15 e altezze variabili da ml 2,40 a ml 2,75, che tuttavia viene rilevato solo nella carta aereo-fotogrammetrica nell’anno 1988 restituita in scale 1:5000”.
Mentre per quanto riguarda il manufatto di cui al -OMISSIS- (“ situato nell’angolo nord-ovest del lotto…costituito da una fatiscente baracca costituita da assi di legno di varia dimensione e foggia con copertura in lamiera, adibita a deposito di materiali ed attrezzi, della superficie di mq 26,19 per una volumetria urbanistica di mc 54,34” ) l’ente rilevava la mancanza di ogni riscontro in entrambe le cartografie aereofotogrammetiche menzionate – del 1967 e del 1971 – per rilevarne la presenza soltanto a partire dalla cartografia dell’anno 2005 (non risultando neppure nei rilievi aereo-fotogrammetrici dell’anno 2002).
Ritiene il Collegio che gli elementi addotti dalla parte ricorrente, gravata dell’onere di dimostrare con ragionevole certezza la data di realizzazione dei manufatti, non siano idonei a scalfire le conclusioni cui il Comune è giunto.
Non possono acquisire alcuna rilevanza le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalla stessa ricorrente e dal di lei fratello (anche egli legale nel presente giudizio), in applicazione del principio generale per cui chi intenda provare un fatto non può avvalersi di dichiarazioni o documenti da esso stesso formati unilateralmente.
Parimenti inconferente è il richiamo alle “fatture e bolle cantiere 1963” (cfr. doc. 22 di parte ricorrente), potendo le stesse ben riferirsi all’unica porzione certamente risalente del fabbricato, vale a dire al corpo centrale del fienile, ovvero addirittura ad altra costruzione.
Quanto alla DIA del 2004, non prodotta in giudizio e risultante smarrita anche presso gli archivi comunali, non vi è certezza in ordine all’esatto contenuto della stessa e, in ogni caso, anche ammettendo che queste concernesse la ristrutturazione dell’intero fabbricato di cui si discute (come sostenuto dalla ricorrente), non è idonea a fornire elementi utili circa la retrodatazione del corpo 1 al lato sud a data antecedente il 1967. Occorre in ogni caso evidenziare che, anche ipotizzando che la DIA in questione si fosse consolidata ed avesse ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato, tale circostanza non legittima urbanisticamente lo “status quo ante” del manufatto di cui trattasi. Ed infatti anche l’eventuale consolidarsi della DIA per interventi di ristrutturazione giammai potrebbe estendere una inesistente efficacia “sanante” a componenti abusive dell’immobile.
Del resto, che la DIA non avesse ad oggetto ad oggetto la ristrutturazione dell’intero fienile è dimostrato da quanto asserito dalla stessa ricorrente nell’udienza del -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale di Frosinone nel giudizio civile R.G.-OMISSIS-, nel cui verbale si legge: “preciso che più di un anno fa ho fatto lavori per intubare le mie acque pluvie provenienti dal pagliaio che avevo ristrutturare, ora nel pagliaio, accatastato come abitazione, ci sono un garage e nella parte centrale un rustico, dove dorme il mio cane, facendo un leggero scavo; sono andata ad abitare lì nel 2004, e ho iniziato a fare pulizia del terreno e di tutto il giardino, ho chiesto e ottenuto la dia per recintare la proprietà e intorno al 2006-2007 abbiamo ristrutturato il fienile ” (cfr. doc. n.8 del controinteressato).
Nessun elemento può essere tratto dalla foto della RAF del 1943 che non può identificare con certezza né l’immobile di cui è causa né tantomeno consente di distinguere il corpo centrale legittimo dal corpo al lato sud in contestazione, oppure la baracca, non essendo possibile identificare con precisione, alla luce degli elementi forniti, lo stato degli immobili che compaiono nella predetta foto ingrandita.
La ricorrente concentra poi i propri assunti difensivi sulla “foto del fienile anni 60”, che raffigurerebbe anche il corpo 1 al lato sud in contestazione.
In primo luogo, si osserva che da detta foto, priva di data certa, consta soltanto il lato anteriore (nord) del vecchio fienile (quello cui è addossato il cosiddetto “corpo n° 2”, secondo l’individuazione datane dall’Amministrazione), intuendosi solamente la presenza di quella che potrebbe essere una tettoia al lato sud.
In secondo luogo, come efficacemente evidenziato dal controinteressato lo stato di fatto dell’immobile rappresentato nella predetta “foto degli anni 60” è in tutto e per tutto coincidente con lo stato di fatto dell’immobile nel 2002, per come emergente in maniera non contestabile dalla chiara documentazione fotografica acclusa all’istanza di revisione di classamento del fabbricato presentata dal padre della ricorrente, -OMISSIS-, all’Agenzia del Territorio nel 2002 (cfr. doc. 2 del controinteressato). È di palmare evidenza che la prima di tali fotografie del 2002 rappresenta la parte anteriore del fabbricato, in condizioni assolutamente identiche a quelle riscontrabili nella cd. “foto fienile anni ‘60” prodotta da parte ricorrente e sopra richiamata, salva la diversa ampiezza dell’immagine; mentre, la seconda fotografia mostra al lato sud una mera tettoia/pollaio, di consistenza totalmente diversa rispetto al manufatto che emerge dalle foto allegate al sopralluogo del 2019.
Ritiene il Collegio che tale documentazione fotografica risalente al 2002 dimostri senza lasciare spazio a dubbi che il “corpo 1”, oggetto di demolizione, è all’attualità (ossia al 2019) un manufatto che ha caratteristiche del tutto diverso dal precedente, che aveva la consistenza di una tettoia, comunque di incerta realizzazione e verosimilmente databile al 1988, come emergerebbe dall’aerofotogrammetria di tale anno e dalla planimetria in atti (cfr. anche doc. 1 del controinteressato).
Né tali conclusioni sono smentite dalla consulenza tecnica del geometra -OMISSIS- prodotta dalla ricorrente e volta a mettere a confronto la predetta “foto degli anni 60” con una foto attuale dalla quale si vede, nella parte destra, l’immobile del controinteressato, che, come risultante dalla concessione edilizia in atti, è stato edificato nel 1955. Dal confronto tra questi due reperti fotografici la ricorrente trae la conclusione che la “foto anni 60” è addirittura antecedente al 1955 e, dunque, il “corpo 1” di cui è lite sarebbe stato edificato finanche in data antecedente o al più coeva al 1955.
Ad avviso del Collegio il fatto che non si veda l’edificio dell’odierno controinteressato è dovuto alla sola angolazione e distanza da cui è stata scattata la fotografia. Ciò è dimostrato dalle fotografie prodotte dal controinteressato in data 15.1.2025 e risalenti all’istanza del 2002 (già citata e depositata il 16.09.2019) da cui emerge che l’immobile del controinteressato risulta visibile o meno a seconda dell’ingrandimento dell’inquadratura.
Infine, non sono addotti elementi a sostegno della legittimità dell’ulteriore manufatto sanzionato, vale a dire la “baracca” posta sul mappale n. -OMISSIS-, la quale, peraltro, in considerazione delle sue dimensioni pari a circa 26 mq richiede il permesso di costruire e non è qualificabile come pertinenza.
11. Parimenti infondata è la contestazione della sanzione comunque rientrante nella misura massima in assenza di elementi idonei a denunciare la sua sproporzione o ingiustizia manifesta.
12. La legittimità del provvedimento impugnato conduce al rigetto della pretesa risarcitoria ed esso connessa.
13. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
14. Inoltre, osserva il Collegio che il ricorso supera i limiti dimensionali senza che sia stata rilasciata autorizzazione postuma per gravi motivi.
Sul punto, l'art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024 ha sostituito il comma 5 dell’art. 13 ter dell’allegato II del codice del processo amministrativo, disponendo che: "Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato".
I successivi commi 5-bis e 5-ter rispettivamente, dispongono: i) "Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata" (comma 5-bis); ii) "Si applica l'articolo 15" (comma 5-ter).
La predetta disciplina normativa sopravvenuta al presente giudizio, come di recente affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3/2025, trova applicazione anche nei giudizi in corso. La parte ricorrente deve pertanto essere condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’amministrazione resistente e del controinteressato delle spese di lite, che liquida in euro 3000,00 ciascuno oltre spese generali ed accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO