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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ER Bonsangue, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1536/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28/7/1958, elettivamente domiciliata in Bagheria, Via D. Sciortino n. 33, presso lo studio dell'avv. Antonella Virruso che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
E
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Marchese Ugo n. 26, presso l'avv. Chiara
Damiata che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta
Oggetto: risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali asseritamente subiti a causa della caduta verificatasi in data 17 giugno 2017 alle pagina 1 di 8 ore 22:30 per il dissesto del marciapiedi del lungomare Cristoforo Colombo, località
Olivella, a . CP_1
Allegando la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c., ha rappresentato che il marciapiedi era dissestato, che la zona era priva di idonea illuminazione e che non vi era alcuna segnalazione di pericolo.
Ha concluso chiedendo la condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti, quantificati in complessivi € 12.471,88, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 giugno 2018 si è costituito in giudizio il contestando integralmente la fondatezza della Controparte_1 domanda.
Ha ritenuto che il dissesto fosse visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza e che, pertanto, la caduta era dovuta alla condotta imprudente e alla disattenzione dell'attrice.
Ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda e, in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento, con riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento.
La causa è stata istruita mediante documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Tanto premesso nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022).
pagina 2 di 8 Ne consegue che l'onere probatorio gravante sul danneggiato “si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)” (cfr. Cass.
36901/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie risulta provato che l'evento lesivo per cui è causa si è verificato con le modalità descritte in atto di citazione, ossia mediante caduta dell'attrice causata dal dissesto del marciapiedi.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi escussi;
invero, la teste presente al momento del fatto, ha confermato la dinamica della caduta e ha Tes_1 precisato che il marciapiedi era dissestato (“mancavano dei mattoni e vi era una buca che non si vedeva a causa della scarsa illuminazione”; “sul marciapiede non vi erano pali della luce, l'illuminazione proveniva solo dai locali commerciali del lato opposto”. La teste ha, inoltre, riconosciuto i luoghi ove si è verificata la caduta nelle foto che le sono state esibite (cfr. verbale udienza 20 febbraio
2020).
Il teste , anch'egli presente al momento dell'evento, ha confermato la Testimone_2 caduta descritta nell'atto di citazione e ha aggiunto di aver soccorso l'attrice che “lamentava
pagina 3 di 8 forti dolori al polso destro e presentava escoriazioni al mento e al ginocchio” (cfr. verbale udienza 20 febbraio 2020).
Infine, la teste comandante della Polizia Municipale di Testimone_3 CP_1
, ha riconosciuto il luogo dell'incidente e ha riferito che l'impianto di illuminazione è
[...] stato implementato solo in tempi recenti, confermando così che, all'epoca dei fatti, la zona non disponeva di illuminazione adeguata (cfr. verbale udienza 22 ottobre 2020).
Gli esiti dell'istruttoria svolta (cfr. documentazione medica, produzione fotografica e prova testimoniale) confermano la ricostruzione della caduta compiuta dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Sono stati adeguatamente provati, altresì, i danni patiti in seguito alla caduta, ossia la
“frattura scomposta estremità distale del radio di destra;
” (cfr. documentazione medica allegata all'atto di citazione).
Risulta pertanto integralmente fondata sotto il profilo dell'an debeautur, la domanda nei CP_ confronti dell' comunale convenuto, che va condannato a risarcire l'attrice dei danni dalla stessa sofferti in conseguenza del fatto.
Sul punto, peraltro, il nominato c.t.u. ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il suddetto danno e l'evento, dal momento che “le lesioni sono compatibili con trauma contusivo diretto da impatto violento a terra” (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 6 ottobre 2022).
E invero, il – sul quale gravava l'onere di dimostrare il caso Controparte_1 fortuito - nulla ha provato, essendosi il suddetto ente limitato a contestare genericamente le difese avversarie, imputando la responsabilità dell'accaduto alla condotta negligente ed imprudente della danneggiata;
tali allegazioni non hanno tuttavia trovato alcun riscontro probatorio.
Né alcuna responsabilità concorrente può ascriversi all'attrice nella causazione dell'evento (art. 1227, comma 1 c.c.) essendo emersa l'assenza di adeguata illuminazione del tratto di marciapiedi dissestato (cfr. dichiarazioni testimoniali).
Andando alla quantificazione del danno risarcibile, va osservato – in punto di danno non patrimoniale – che dalle lesioni (frattura scomposta estremità distale del radio di destra;
”) refertate alla danneggiata il giorno del sinistro dai sanitari del Pronto soccorso ove l'attrice pagina 4 di 8 è stata trasportata, sono residuati all'attrice postumi giudicati compatibili con le riferite modalità della caduta;
tali lesioni hanno determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica congruamente quantificata dal CTU – all'esito della disamina della documentazione sanitaria e degli accertamenti diretti sulla persona della danneggiata e applicazione dei più diffusi baremes di valutazione medico - legale – nella misura del 5% (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 6 ottobre 2022).
Lo stesso ausiliario ha stimato in giorni 30 la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta e in giorni 20 la durata del periodo di inabilità temporanea parziale al 50%.
Le valutazioni compendiate nella relazione tecnica vanno condivise poiché risultano congruamente motivate ed immuni da errori di tipo metodologico.
La liquidazione del danno non patrimoniale, deve essere compiuta sulla scorta di criteri equitativi, utilizzando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano ritenute dalla costante giurisprudenza “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (cfr. Cass. 20895/2015; tra le altre, anche Cass.
14402/2011) perché idonee a garantire “non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali”
(cfr. Cass. 19506/2024; tra le altre, anche Cass. n. 12408/2011).
Deve, invece, escludersi l'utilizzo dei criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private che “costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (cfr. ex multis
Cass. civ. n. 4509/2022).
Pertanto, adottando il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (cinquantanove anni), l'importo di € 6.183,00 secondo i valori attuali;
a tale somma si perviene utilizzando il “valore punto” di € 1.741,60, da pagina 5 di 8 moltiplicare per il grado di invalidità (5%) e per il coefficiente (0,710) corrispondente all'età del danneggiato (cfr. tabelle di Milano 2024).
Quanto al valore punto, che non tiene conto dell'aumento per la sofferenza interiore, occorre ricordare che secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III, 12.7.2023 n. 19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte, non è più discutibile la diversa ontologia del danno morale;
dunque, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Inoltre, la danneggiata non ha allegato alcuna specifica o eccezionale circostanza che consenta di ritenere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; pertanto, nessun incremento va compiuto a titolo di personalizzazione della liquidazione (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7813/19).
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 84,00 per ogni giorno di inabilità assoluta – in conformità ai valori indicati dalle tabelle milanesi nell'edizione dell'anno 2024 senza alcun aumento per sofferenza soggettiva, in assenza, come detto, di pagina 6 di 8 allegazione e prova – e dunque complessivi € 3.360,00 in valori attuali, per il periodo di inabilità temporanea (totale e parziale) indicato dal C.T.U.
Il danno biologico deve, pertanto, complessivamente determinarsi in € 9.543,00.
Tale somma, quantificata secondo i valori attuali, deve essere incrementata dagli interessi compensativi, ossia i frutti che l'importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno avrebbe prodotto se lo stesso fosse stato tempestivamente corrisposto.
Ai fini di un'esatta determinazione degli stessi, dovrà compiersi dapprima una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, con l'obiettivo di definire il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso;
a tale importo dovranno successivamente imputarsi gli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata. Ciò al fine di evitare ingiuste locupletazioni e/o arricchimenti in favore del danneggiato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a con Parte_1 rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad € 10.599,04 (di cui € 1.056,04 per interessi).
Il comune di dovrà, inoltre, ristorare l'attore delle perdite patrimoniali CP_1 eziologicamente avvinte all'evento lesivo, consistenti nelle spese mediche da quest'ultima sostenute per il complessivo importo di € 472,00, ritenuto dal c.t.u. congrue.
Quanto all'ulteriore importo di € 2.000,00 riferito alla rinuncia quale docente per gli esami di maturità, nessuna prova è stata offerta in ordine all'effettivo conferimento dell'incarico e, pertanto, la domanda va rigettata.
Sull'importo complessivo di € 11.071,04 matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
*
Quanto, infine, le spese di lite del presente giudizio, le stesse vanno poste a carico del convenuto.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art.
pagina 7 di 8 13, sesto comma, L. 247/2012) come successivamente modificato (parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della semplicità in fatto e diritto della fattispecie concreta e della reiterazione degli argomenti negli atti processuali di parte attrice).
Le spese relative alla consulenza tecnica a firma del dott. , già liquidate Persona_1 con il provvedimento di conferimento dell'incarico (tenuto conto del mancato deposito di ulteriore istanza di liquidazione) vanno poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 11.071,04, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali come per legge, ed € 264,00 per esborsi;
3) pone le spese del CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Termini Imerese, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE ER Bonsangue
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