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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7208/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il giorno 16 settembre 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa tra
Parte_1
- appellante contro
Controparte_1
-appellante incidentale
Nonché
Controparte_2
-appellata
Nonché
Controparte_3
-appellato contumace
Nonché
CP_4
-appellato contumace
Nonché
Controparte_5 appellato preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
pagina 1 di 8
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 7208/2021 promossa da: rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente in Parte_2 allegato all'atto di appello dagli Avv. Vincenzo Carcarino e Vincenzo Nazareno Barattolo, presso il cui studio in Napoli, alla Via R. Bracco n. 45 è elettivamente domiciliato,
-appellante contro
, rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente in allegato Controparte_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall' Avv. Roberto Sterni, presso il cui studio in
Portici (Na) alla via Primo Viale Melina n. 18 è elettivamente domiciliato,
- appellante incidentale nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Giuseppe Bonito, presso il cui studio in Avellino alla via Campane n.18 è elettivamente domiciliata,
-appellato
Nonché
, domiciliato come in atti Controparte_3
-appellato contumace
pagina 2 di 8 nonché
, domiciliato come in atti CP_4
-appellato contumace nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv.
Francesco De Sanctis, presso il cui studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita n.4 è elettivamente domiciliata
- appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 16 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1015/2021, Parte_2 depositata in data 29/04/2021, con la quale il giudice di pace di Sant'Anastasia, statuendo sulle distinte domande proposte nei tre giudizi riuniti aventi ad oggetto il medesimo sinistro, ha condannato
[...]
e la al pagamento, in solido in favore del dell' importo di euro Parte_2 CP_2 CP_1
500,00 (pari al 50% dei danni riportati alla propria vettura), ed ha condannato e la Controparte_1 al pagamento, in solido, in favore del dell' importo di euro 1.500,00 (pari al CP_2 Parte_2
50% dei danni riportati alla propria vettura), ed in favore di dell' importo di euro CP_4
600,00 (pari al 100% dei danni riportati dalla propria vettura) nonché in favore di Parte_3
dell' importo di euro 3.000,00 (pari al 100% dei danni riportati alla propria vettura).
[...]
In particolare, il giudice di pace statuiva sulle distinte domande proposte dalle parti in autonomi giudizi
(poi riuniti) aventi ad oggetto il sinistro verificatosi in Sant'Anastasia, alla Via Garibaldi, in data 3 aprile 2015, allorquando l'autovettura Renault LI tg. ED952NK di proprietà di Parte_2 scontratasi con il veicolo Fiat DA tg EK514YD di proprietà di veniva sospinta Controparte_1 sulla Fiat DA tg. EG426DR di proprietà di , che si trovava in fase di fermata, Parte_3 la quale a sua volta per effetto dell'urto terminava sulla Opel Astra tg. BA243FC, di proprietà di
[...]
, in sosta sul margine della strada;
il giudice di pace, in particolare, perveniva all' accertamento CP_4 della responsabilità concorrente ex art. 2054, comma 2 c.c. dei conducenti delle vetture di proprietà del e del accogliendo per l' effetto nella misura del 50% le reciproche domande Parte_2 CP_1 proposte e condannando al contempo al risarcimento per l'intero importo dei danni Controparte_1 riportati dalle vetture di proprietà dell' Esposito e del in applicazione dell' art. 2055 c.c., non CP_3 ravvisando a carico dei conducenti di queste ultime alcuna responsabilità.
pagina 3 di 8 L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado previo riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat DA tg EK514YD di proprietà di CP_1
con conseguente condanna di quest' ultimo al risarcimento integrale del danno ed al
[...] pagamento per intero delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio ed ha spiegato appello incidentale, chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro a carico del con conseguente Parte_2 condanna al risarcimento integrale del danno;
in subordine, in caso di conferma della statuizione di corresponsabilità del giudice di prime cure, ha chiesto dimezzarsi il risarcimento riconosciuto per intero in favore del ed Esposito, assumendo l' errata applicazione, da parte del giudice di pace, del CP_3 principio di cui all' art. 2055 c.c.
Si è costituita la ed ha resistito al gravame principale, aderendo al gravame Controparte_2 incidentale proposto dal CP_1
Si è costituita altresì la resistendo al gravame incidentale proposto dal Controparte_5 CP_1 ed aderendo a quello principale.
Non si sono costituiti, nonostante la regolarità della notifica, gli appellati e Parte_3
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. CP_4
La causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via del tutto preliminare va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello – principale o incidentale – né dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In sintesi entrambi gli appellanti contestano la declaratoria di corresponsabilità nella produzione del sinistro, in applicazione della presunzione ex art. 2054, comma 2 c.c. (incontestata la verificazione del sinistro, risulta controversa, tra le parti, la dinamica dell'incidente); l' appellante incidentale, in via gradata, formula un ulteriore motivo di appello censurando la propria condanna al risarcimento integrale del danno in favore dei proprietari delle altre vetture coinvolte nel sinistro (ferme in sosta al margine della strada), chiedendo provvedersi alla dimidiazione in ragione dell' accertata corresponsabilità del Parte_2
Nel merito, tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono infondati e vanno rigettati, apparendo condivisibili le motivazioni che hanno condotto il giudice di pace a ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro ex art. 2054, 2° comma c.c.
pagina 4 di 8 In punto di diritto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2054, 2° comma c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n.
21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 15847/2000).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. n.
13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
In definitiva, la circostanza che un soggetto abbia determinato con la sua condotta il sinistro non dispensa, ad avviso della costante giurisprudenza, il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 14628/2004; Cass. n.
477/2003).
Orbene, nella presente fattispecie si deve dare atto che dalle risultanze dell'istruttoria espletata non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata tale presunzione di corresponsabilità.
Ed infatti il teste di parte attrice, (escussa all' udienza del 13/11/2019), riferiva “ ho Testimone_1 visto sopraggiungere la Renault LI colore nero del sig. che proveniva da Via Garibaldi Parte_2 con direzione Comune e giunto all'altezza dell'incrocio con vico Sorrentino, stradina posta sulla sinistra, veniva urtata da una Fiat DA di colore nero condotta da una signora che da Vico
Sorrentino si immetteva su Via Garibaldi senza fermarsi, ed urtava la Renault LI alla fiancata anteriore sinistra” aggiungendo “Preciso che la LI non correva e che la strada in direzione Comune
è in discesa ”; di contro, il teste di parte convenuta, (escusso all'udienza del 1/04/2019), Tes_2 ha riferito “ Ricordo di aver visto scendere da via Garibaldi in direzione del Comune di
Sant'Anastasia una LI di colore scuro, ed ho visto una Fiat DA, sempre di color scuro, provenire pagina 5 di 8 da vico Sorrentino. (…) Ricordo che la Fiat DA era quasi ferma all'incrocio in attesa di poter svoltare a destra. (…) Ricordo che la LI scendeva a velocità e credo che nel tentativo di evitare
l'urto con un'altra Fiat DA, di colore chiaro, forse grigio, che era ferma con gli indicatori di direzione attivati per far scendere un passeggero, ha sterzato a sinistra andando ad urtare la Fiat
DA di colore scuro ferma. Preciso che la Fiat DA di colore chiaro era ferma con gli indicatori di direzione attivati nella corsia di competenza della (…)”. Pt_4
Ebbene, occorre dare atto del palese contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito dinamiche contrastanti;
peraltro le dichiarazioni rese dal teste (escusso all'udienza Testimone_3 del 12.11.2018), se da un lato sembrano confermare la dinamica rappresentata dall'appellante principale riferendo “ (…) ho visto una Fiat DA di colore nero che provenendo da via Sorrentino non si fermava ed impattava contro la LI che proveniva da via Garibaldi con direzione Comune”, dall'altro evidenziano che la DA grigia era ferma in seconda fila con gli indicatori di posizione accesi, motivo per cui il conducente della Renault LI aveva l'onere di tenere una condotta più attenta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare le eventuali altrui imprudenze.
A ciò aggiungasi che quanto riferito dal teste non trova riscontro nelle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso alla P.G. nell'immediatezza del sinistro, limitandosi a riferire Testimone_3 genericamente di un urto tra le vetture coinvolte.
Infine, nessun apporto in punto di dinamica può discendere dalle dichiarazioni rese alla P.G. da Tes_4
a fronte della sostanziale genericità delle stesse, limitandosi lo stesso a riferire “(…)
[...] all'improvviso da via Garibaldi scendeva una Renaul LI tg. ED952NK la quale urtava la Fiat
DA tg. tg EK514YD che proveniva da via Sorrentino per svoltare a destra” (cfr. fascicolo di primo grado per – verbale di polizia municipale); né altri elementi utili emergono dal CAI Controparte_1 ovvero dal verbale degli agenti, al fine di ricostruire l' apporto causale delle condotte dei due conducenti nella verificazione del sinistro.
Ciò posto, deve dunque ritenersi che nel caso in esame non è apparso, con verosimile e tranquillizzante certezza probatoria, che la responsabilità nella produzione del sinistro sia da imputarsi unicamente ad uno dei due conducenti, non essendo gli elementi probatori forniti nel primo grado di giudizio idonei a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all' art. 2054, 2° comma c.c.; da tanto consegue che sia l' appello principale che quello incidentale vanno rigettati, dovendosi confermare la statuizione del giudice di pace;
da tanto consegue il rigetto, altresì, del motivo di appello relativo alle spese di lite, avendo il giudice di pace fatto corretta applicazione del principio di soccombenza reciproca (tenuto pagina 6 di 8 conto dell'accoglimento in misura pari al 50% della domanda principale e di quella riconvenzionale, in ragione dell' accertato concorso di responsabilità).
Va, del pari, rigettato l' appello incidentale subordinato proposto dal , con il quale lo stesso ha CP_1 contestato la condanna al risarcimento integrale del danno in favore delle parti ed Esposito in CP_3 applicazione del disposto di cui all' art. 2055 c.c..
Giova, sul punto, ricordare che “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicchè, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili".( Cass., sent. n. 2066 del 2018).
Pertanto, la decisione del giudice di pace sul punto va condivisa, avendo i danneggiati CP_3
e proposto domanda in primo grado unicamente nei confronti di
[...] CP_4 CP_1
con la conseguenza che la condanna di quest' ultimo, in via esclusiva ed in forza dell'
[...] applicazione dell' art. 2055 c.c. (salvo l' esercizio del diritto di regresso nei confronti dell' altro danneggiante, ciò che non ha costituito oggetto di domanda nel presente giudizio), appare corretta alla luce della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all' art. 112 c.p.c.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nelle motivazioni esposte.
Il rigetto del gravame principale e di quello incidentale dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei rapporti processuali con le parti appellate contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
- nulla per le spese nel rapporto processuale con gli appellati contumaci e Controparte_3
; CP_4
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e pagina 7 di 8 dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 16 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il giorno 16 settembre 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa tra
Parte_1
- appellante contro
Controparte_1
-appellante incidentale
Nonché
Controparte_2
-appellata
Nonché
Controparte_3
-appellato contumace
Nonché
CP_4
-appellato contumace
Nonché
Controparte_5 appellato preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
pagina 1 di 8
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 7208/2021 promossa da: rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente in Parte_2 allegato all'atto di appello dagli Avv. Vincenzo Carcarino e Vincenzo Nazareno Barattolo, presso il cui studio in Napoli, alla Via R. Bracco n. 45 è elettivamente domiciliato,
-appellante contro
, rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente in allegato Controparte_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall' Avv. Roberto Sterni, presso il cui studio in
Portici (Na) alla via Primo Viale Melina n. 18 è elettivamente domiciliato,
- appellante incidentale nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Giuseppe Bonito, presso il cui studio in Avellino alla via Campane n.18 è elettivamente domiciliata,
-appellato
Nonché
, domiciliato come in atti Controparte_3
-appellato contumace
pagina 2 di 8 nonché
, domiciliato come in atti CP_4
-appellato contumace nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv.
Francesco De Sanctis, presso il cui studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita n.4 è elettivamente domiciliata
- appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 16 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1015/2021, Parte_2 depositata in data 29/04/2021, con la quale il giudice di pace di Sant'Anastasia, statuendo sulle distinte domande proposte nei tre giudizi riuniti aventi ad oggetto il medesimo sinistro, ha condannato
[...]
e la al pagamento, in solido in favore del dell' importo di euro Parte_2 CP_2 CP_1
500,00 (pari al 50% dei danni riportati alla propria vettura), ed ha condannato e la Controparte_1 al pagamento, in solido, in favore del dell' importo di euro 1.500,00 (pari al CP_2 Parte_2
50% dei danni riportati alla propria vettura), ed in favore di dell' importo di euro CP_4
600,00 (pari al 100% dei danni riportati dalla propria vettura) nonché in favore di Parte_3
dell' importo di euro 3.000,00 (pari al 100% dei danni riportati alla propria vettura).
[...]
In particolare, il giudice di pace statuiva sulle distinte domande proposte dalle parti in autonomi giudizi
(poi riuniti) aventi ad oggetto il sinistro verificatosi in Sant'Anastasia, alla Via Garibaldi, in data 3 aprile 2015, allorquando l'autovettura Renault LI tg. ED952NK di proprietà di Parte_2 scontratasi con il veicolo Fiat DA tg EK514YD di proprietà di veniva sospinta Controparte_1 sulla Fiat DA tg. EG426DR di proprietà di , che si trovava in fase di fermata, Parte_3 la quale a sua volta per effetto dell'urto terminava sulla Opel Astra tg. BA243FC, di proprietà di
[...]
, in sosta sul margine della strada;
il giudice di pace, in particolare, perveniva all' accertamento CP_4 della responsabilità concorrente ex art. 2054, comma 2 c.c. dei conducenti delle vetture di proprietà del e del accogliendo per l' effetto nella misura del 50% le reciproche domande Parte_2 CP_1 proposte e condannando al contempo al risarcimento per l'intero importo dei danni Controparte_1 riportati dalle vetture di proprietà dell' Esposito e del in applicazione dell' art. 2055 c.c., non CP_3 ravvisando a carico dei conducenti di queste ultime alcuna responsabilità.
pagina 3 di 8 L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado previo riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat DA tg EK514YD di proprietà di CP_1
con conseguente condanna di quest' ultimo al risarcimento integrale del danno ed al
[...] pagamento per intero delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio ed ha spiegato appello incidentale, chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro a carico del con conseguente Parte_2 condanna al risarcimento integrale del danno;
in subordine, in caso di conferma della statuizione di corresponsabilità del giudice di prime cure, ha chiesto dimezzarsi il risarcimento riconosciuto per intero in favore del ed Esposito, assumendo l' errata applicazione, da parte del giudice di pace, del CP_3 principio di cui all' art. 2055 c.c.
Si è costituita la ed ha resistito al gravame principale, aderendo al gravame Controparte_2 incidentale proposto dal CP_1
Si è costituita altresì la resistendo al gravame incidentale proposto dal Controparte_5 CP_1 ed aderendo a quello principale.
Non si sono costituiti, nonostante la regolarità della notifica, gli appellati e Parte_3
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. CP_4
La causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via del tutto preliminare va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello – principale o incidentale – né dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In sintesi entrambi gli appellanti contestano la declaratoria di corresponsabilità nella produzione del sinistro, in applicazione della presunzione ex art. 2054, comma 2 c.c. (incontestata la verificazione del sinistro, risulta controversa, tra le parti, la dinamica dell'incidente); l' appellante incidentale, in via gradata, formula un ulteriore motivo di appello censurando la propria condanna al risarcimento integrale del danno in favore dei proprietari delle altre vetture coinvolte nel sinistro (ferme in sosta al margine della strada), chiedendo provvedersi alla dimidiazione in ragione dell' accertata corresponsabilità del Parte_2
Nel merito, tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono infondati e vanno rigettati, apparendo condivisibili le motivazioni che hanno condotto il giudice di pace a ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro ex art. 2054, 2° comma c.c.
pagina 4 di 8 In punto di diritto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2054, 2° comma c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n.
21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 15847/2000).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. n.
13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
In definitiva, la circostanza che un soggetto abbia determinato con la sua condotta il sinistro non dispensa, ad avviso della costante giurisprudenza, il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 14628/2004; Cass. n.
477/2003).
Orbene, nella presente fattispecie si deve dare atto che dalle risultanze dell'istruttoria espletata non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata tale presunzione di corresponsabilità.
Ed infatti il teste di parte attrice, (escussa all' udienza del 13/11/2019), riferiva “ ho Testimone_1 visto sopraggiungere la Renault LI colore nero del sig. che proveniva da Via Garibaldi Parte_2 con direzione Comune e giunto all'altezza dell'incrocio con vico Sorrentino, stradina posta sulla sinistra, veniva urtata da una Fiat DA di colore nero condotta da una signora che da Vico
Sorrentino si immetteva su Via Garibaldi senza fermarsi, ed urtava la Renault LI alla fiancata anteriore sinistra” aggiungendo “Preciso che la LI non correva e che la strada in direzione Comune
è in discesa ”; di contro, il teste di parte convenuta, (escusso all'udienza del 1/04/2019), Tes_2 ha riferito “ Ricordo di aver visto scendere da via Garibaldi in direzione del Comune di
Sant'Anastasia una LI di colore scuro, ed ho visto una Fiat DA, sempre di color scuro, provenire pagina 5 di 8 da vico Sorrentino. (…) Ricordo che la Fiat DA era quasi ferma all'incrocio in attesa di poter svoltare a destra. (…) Ricordo che la LI scendeva a velocità e credo che nel tentativo di evitare
l'urto con un'altra Fiat DA, di colore chiaro, forse grigio, che era ferma con gli indicatori di direzione attivati per far scendere un passeggero, ha sterzato a sinistra andando ad urtare la Fiat
DA di colore scuro ferma. Preciso che la Fiat DA di colore chiaro era ferma con gli indicatori di direzione attivati nella corsia di competenza della (…)”. Pt_4
Ebbene, occorre dare atto del palese contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito dinamiche contrastanti;
peraltro le dichiarazioni rese dal teste (escusso all'udienza Testimone_3 del 12.11.2018), se da un lato sembrano confermare la dinamica rappresentata dall'appellante principale riferendo “ (…) ho visto una Fiat DA di colore nero che provenendo da via Sorrentino non si fermava ed impattava contro la LI che proveniva da via Garibaldi con direzione Comune”, dall'altro evidenziano che la DA grigia era ferma in seconda fila con gli indicatori di posizione accesi, motivo per cui il conducente della Renault LI aveva l'onere di tenere una condotta più attenta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare le eventuali altrui imprudenze.
A ciò aggiungasi che quanto riferito dal teste non trova riscontro nelle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso alla P.G. nell'immediatezza del sinistro, limitandosi a riferire Testimone_3 genericamente di un urto tra le vetture coinvolte.
Infine, nessun apporto in punto di dinamica può discendere dalle dichiarazioni rese alla P.G. da Tes_4
a fronte della sostanziale genericità delle stesse, limitandosi lo stesso a riferire “(…)
[...] all'improvviso da via Garibaldi scendeva una Renaul LI tg. ED952NK la quale urtava la Fiat
DA tg. tg EK514YD che proveniva da via Sorrentino per svoltare a destra” (cfr. fascicolo di primo grado per – verbale di polizia municipale); né altri elementi utili emergono dal CAI Controparte_1 ovvero dal verbale degli agenti, al fine di ricostruire l' apporto causale delle condotte dei due conducenti nella verificazione del sinistro.
Ciò posto, deve dunque ritenersi che nel caso in esame non è apparso, con verosimile e tranquillizzante certezza probatoria, che la responsabilità nella produzione del sinistro sia da imputarsi unicamente ad uno dei due conducenti, non essendo gli elementi probatori forniti nel primo grado di giudizio idonei a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all' art. 2054, 2° comma c.c.; da tanto consegue che sia l' appello principale che quello incidentale vanno rigettati, dovendosi confermare la statuizione del giudice di pace;
da tanto consegue il rigetto, altresì, del motivo di appello relativo alle spese di lite, avendo il giudice di pace fatto corretta applicazione del principio di soccombenza reciproca (tenuto pagina 6 di 8 conto dell'accoglimento in misura pari al 50% della domanda principale e di quella riconvenzionale, in ragione dell' accertato concorso di responsabilità).
Va, del pari, rigettato l' appello incidentale subordinato proposto dal , con il quale lo stesso ha CP_1 contestato la condanna al risarcimento integrale del danno in favore delle parti ed Esposito in CP_3 applicazione del disposto di cui all' art. 2055 c.c..
Giova, sul punto, ricordare che “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicchè, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili".( Cass., sent. n. 2066 del 2018).
Pertanto, la decisione del giudice di pace sul punto va condivisa, avendo i danneggiati CP_3
e proposto domanda in primo grado unicamente nei confronti di
[...] CP_4 CP_1
con la conseguenza che la condanna di quest' ultimo, in via esclusiva ed in forza dell'
[...] applicazione dell' art. 2055 c.c. (salvo l' esercizio del diritto di regresso nei confronti dell' altro danneggiante, ciò che non ha costituito oggetto di domanda nel presente giudizio), appare corretta alla luce della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all' art. 112 c.p.c.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nelle motivazioni esposte.
Il rigetto del gravame principale e di quello incidentale dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei rapporti processuali con le parti appellate contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
- nulla per le spese nel rapporto processuale con gli appellati contumaci e Controparte_3
; CP_4
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e pagina 7 di 8 dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 16 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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