Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 580/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - ConIGliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - ConIGliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 580/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 786/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data
12/04/2023, depositata in cancelleria in data 14/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/04/2023 – notificata a mezzo pec in data 21/04/2023,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Crescenzo ed elettivamente domiciliata in Sarno Parte_1
(SA), alla Via Nuova Lavorate nr. 269, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Miranda ed elettivamente domiciliato in San CP_1
Valentino Torio (SA), Palazzo Sodels, alla Via Annunziata nr. 60, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 786/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore – Servitù di passaggio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 22/05/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 31/05/2023, proponeva gravame avverso la sentenza n. 786/2023 del Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore, emessa in data 12/04/2023, depositata in cancelleria in data 14/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/04/2023 – notificata a mezzo pec in data 21/04/2023, con la
Le spese si intendono interamente compensate tra le parti”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 06/11/2012 e iscritto a ruolo in data
12/11/2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, Parte_1 CP_1 esponendo di essere proprietaria dell'appezzamento di terreno agricolo sito in San Valentino Torio
[...]
(SA), alla Via Porto, censito nel N.C.T. di San Valentino Torio - partita nr. 3862, foglio 2 nr. 534 – per atto di donazione e divisione per notar del 14/12/1998 – rep. nr. 24991, racc. nr. Persona_1
8272, registrato a Salerno in data 30/12/1998 al nr. 9709 e trascritto alla Conservatoria del RR.II. di
Salerno in data 02/01/1999 al nr. 122 di formalità. Riferiva che l'accesso all'immobile, oltre che dalla confinante traversa comunale, era consentito anche da Via Porto a piedi mediante servitù di passaggio sul viottolo insistente sul terreno di proprietà del convenuto come risultante da atto CP_1 pubblico, il quale atto riconosceva altresì il diritto di prelevare l'acqua per l'irrigazione dal pozzo con noria esistente sul fondo attiguo già di proprietà di e passaggio dell'acqua attraverso Parte_3 il suddetto viottolo insistente sul terreno di proprietà del convenuto Osservava che il CP_1 convenuto aveva costruito un muro lungo tutto il confine del proprio terreno e aveva CP_1 apposto un cancello in corrispondenza del viottolo sul quale l'attore esercitava la servitù di passaggio;
tuttavia, lamentava l'attore che il citato convenuto, a partire dall'inizio dell'anno 2011, impediva sia il diritto di passaggio, sia il diritto di prelevare l'acqua per l'irrigazione dal pozzo fino alla completa ostruzione del passaggio attraverso il viottolo mediante la completa chiusura del cancello apposto.
Evidenziava a tal proposito che a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia insorta, pertanto chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore 1) di accertare il diritto di servitù di passaggio e di ordinare la cessazione della condotta molesta ed impeditiva con la rimozione di tutte le opere, 2) di condannare il convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 28/01/2013, si costituiva in giudizio quale parte convenuta, che in via preliminare eccepiva la nullità della citazione ex artt. 163 CP_1
e 164 c.p.c. e il difetto di legittimazione attiva e passiva, nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese;
in via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare ed accertare l'estinzione per prescrizione ex art. 1073 c.c. della servitù di irrigazione e di passaggio, con vittoria di spese;
in via istruttoria, chiedeva prova per testi e C.T.U. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., il giudizio perveniva all'udienza del 20/02/2019 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 786/2023 emessa in data
12/04/2023, depositata in cancelleria in data 14/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/04/2023 – notificata a mezzo pec in data 21/04/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava preliminarmente le eccezioni ex artt. 163 e 164 c.p.c., riteneva infondata la domanda attrice di esercizio della servitù di passaggio pedonale sul fondo, mentre riteneva fondata la domanda di servitù di passaggio di acqua sul fondo di parte convenuta, rigettava la domanda di risarcimento dei danni e regolamentava le spese di lite.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, , censurava l'impugnata Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Errores in iudicando – erronea interpretazione del materiale probatorio
– vizio di motivazione della sentenza;
2. Circa la domanda di risarcimento danni;
3. Sulla domanda riconvenzionale spiegata da 4. Sulla condanna al pagamento delle spese di lite”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere il proposto appello, in quanto ammissibile, procedibile e fondato in fatto e in diritto;
1) riformare la sentenza n. 786/2023, RG n.
4548/2012, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nelle parti indicate nel proposto appello, così come richiesto, e per
l'effetto così provvedere: - previo accertamento e dichiarazione del diritto di servitù di passaggio di cui è titolare la IG.ra
, ordinare al IG. la cessazione immediata della condotta molesta ed impeditiva dell'esercizio Parte_1 CP_1 del diritto di servitù di passaggio e di irrigazione, con la rimozione di tutte le opere all'uopo poste in essere;
- condannare il IG. al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra , nella somma pari a € 3.000,00 ovvero CP_1 Parte_1 di quella diversa somma da determinarsi in via equitativa, per le causali in atti;
- rigettare integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dal IG. in quanto inammissibile, improcedibile, nonché temeraria ed infondata in CP_1 fatto e in diritto;
- condannare il IG. al pagamento delle spese di CTU da porre a suo esclusivo carico, nonché CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In via istruttoria, chiedeva rinnovarsi C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 07/12/2023, si costituiva in giudizio quale CP_1 parte appellata, che in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Fissata la prima udienza per il 11/01/2024 e rinviata al 01/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il ConIGliere istruttore rinviava all'udienza del 06/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il ConIGliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, dei motivi di appello, sufficientemente argomentati. L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Nel corso del giudizio di primo grado, ha chiesto accertarsi l'esistenza della Parte_1 servitù di irrigazione e di passaggio in favore del fondo di sua proprietà ed a carico del fondo di proprietà
Il convenuto nel costituirsi non ha discusso della esistenza della servitù di passaggio e di CP_1 irrigazione, ma della estinzione del diritto per non uso protratto per oltre venti anni. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la sola servitù di irrigazione, escludendo la servitù di passaggio sulla base dell'esito della prova testimoniale, non sufficientemente precisa, e della consulenza. Ugualmente è stata rigettata la domanda risarcitoria in relazione alla mancata irrigazione del fondo. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto la prova testimoniale non circostanziata in relazione all'uso univoco del passaggio, e anche in relazione a quanto rilevabile dal titolo di , alla luce delle rappresentazioni grafiche Parte_1 del consulente d'ufficio. Con il primo motivo di appello l'appellante contesta che la prova testimoniale non sia adeguata alla dimostrazione dell'esercizio del passaggio nel corso degli anni. Invero, l'esistenza del vialetto che attraversa la proprietà non è contestato, ma l'esercizio del passaggio sullo CP_1 stesso, non esclusa la relativa servitù di irrigazione. Orbene, i testi escussi hanno confermato l'esistenza del viottolo, attraversato per raggiungere il pozzo, prima aperto al transito, poi chiuso dall'anno 2011.
Tutti hanno fatto riferimento all'attività di irrigazione del fondo coltivato, anche ad albicocche della appellante, e al passaggio lungo il viottolo, sino alla chiusura dei cancelli, per le necessità della coltivazione del fondo. Inoltre, non va dimenticato che l'aver eccepito in riconvenzionale l'estinzione del diritto per prescrizione, implica di fatto riconoscere l'esistenza di un diritto di passaggio, se pur cessato per non uso prolungato nel tempo. Inoltre, l'atto di donazione del 14/12/1998 si dà atto che alla proprietà Parte_1 particella 534, si accede anche da via Porto con passaggio a piedi esercitata su un viottolo ricadente in proprietà oltre che dalla strada Comunale G. Verdi. Sul punto, il primo giudice ha escluso CP_1 che l'accesso dalla via Porto fosse riconducibile al viottolo, riferendosi al solo percorso della servitù di irrigazione, come da planimetria agli atti, senza tuttavia tener conto che in tal modo ci si pone in contrasto con il contenuto del titolo ed il riferimento al passaggio possibile da via Porto. Conseguentemente, deve ritenersi esistente e provato il diritto di passaggio a piedi, per attingere acqua al pozzo, e per procedere all'irrigazione, come funzionale alla gestione e uso dell'acqua destinata alla particella 534, per pertanto, non essendo stato dimostrato il non uso protratto nel tempo, anche in ragione della prova testimoniale, il diritto di servitù di passaggio va riconosciuto in favore del fondo dell'appellante. Resta irrilevante la circostanza pure valorizzata al consulente della esistenza di una strada alternativa, e più comoda esistente per raggiungere il fondo, come pure la circostanza che il passaggio fosse occasionale, e collegato alla irrigazione del fondo. Quanto al diritto al danno da preclusione del passaggio, con l'apposizione dei due cancelli, chiusi nell'anno 2011, esso va escluso per carenza di prova certa e documentata circa l'incidenza sulla produzione agricola annuale, e sulla perdita economica patita, non essendo sufficiente a ciò la dichiarazione del testimone , sulla perdita presuntiva di euro 3.000,00 annui. Ciò Testimone_1 posto, la sentenza di primo grado va riformata in relazione alla parte relativa al riconoscimento delle servitù di irrigazione, congiunta alla servitù di passaggio a piedi, sul viottolo insistente nella proprietà
, con esclusione del diritto al risarcimento del danno. Per tali ragioni, le spese del presente grado CP_1 sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 786/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa CP_1 in data 12/04/2023, depositata in cancelleria in data 14/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/04/2023 – notificata a mezzo pec in data 21/04/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto in riforma della Parte_1 sentenza n.786/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, al capo 1) dichiara l'esistenza della servitù di passaggio a piedi sulla particella n. 2667(ex 712) di proprietà ed in favore della particella CP_1
n. 534 del foglio 2 in agro di San Valentino Torio di proprietà dell'appellante.
2. Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
3. Compensa le spese tra le parti.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di conIGlio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 /04/2025
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci