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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5474/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5474/2024 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Piera Toso e Davide Furlan attore contro
, sito in Loreggia, via Caduti di Nassirya 47/49 Controparte_1 con l'avv. Michele Sgarbossa
OGGETTO: pagamento compenso professionale – arricchimento senza causa
MOTIVAZIONE
1. Il perito industriale espone di essere stato contattato, nel mese di Parte_1 aprile del 2021, da (dello studio 2P Amministrazioni) in qualità di Testimone_1 amministratore del convenuto situato in via Caduti di Controparte_1
Nassirya 47-49 Loreggia (PD), incaricandolo di svolgere la diagnosi energetica e di redigerne l'APE al fine di verificare la possibilità di accesso agli incentivi fiscali dei bonus edilizi. Con mail del 9.04.2021, l'amministratore gli conferiva l'incarico. Il ricorrente effettuava i sopralluoghi, elaborava il computo metrico idraulico ed il quadro economico di spesa. Il 9.06.2022,
l'assemblea condominiale approvava detto quadro economico, comprensivo del compenso professionale dell'attore. Questi, il 21.11.2022, ultimava la relazione tecnica consentendo all'arch. , delegato dall'amministratore, di inviare al la Cila- Per_1 Parte_2 superbonus. L'attore redigeva altresì gli APE pre e post intervento, e le relazioni di diagnosi energetica – rapporto finale. Il 21.06.2023, tuttavia, l'amministratore gli comunicava che l'assemblea condominiale aveva incaricato un altro progettista e coordinatore. Di qui la
1 domanda contrattuale del perito industriale di condanna del Condominio al Parte_1 pagamento del suo compenso professionale pari ad euro 48.723,84 (inclusa la maggiorazione del 25 prevista dal DM 17.06.2016 per l'interruzione dell'incarico). In subordine, egli ha chiesto il pagamento della stessa somma a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041
c.c..
Il resiste. Nega di aver conferito alcun incarico Controparte_1 all'attore. Sostiene di aver avuto contatti solo con la quale Controparte_2 general contractor per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica superbonus 110%. La si era proposta con l'intesa che il Controparte_2
Condominio, nel caso di affidamento dei lavori, non avrebbe sostenuto alcuna spesa per i tecnici (tra cui l'attore). Era stata la – e non il – ad Controparte_2 CP_1 incaricare il proprio collaboratore tecnico ed odierno attore ad effettuare i necessari sopralluoghi al fine di predisporre un quadro economico di spesa comprendente il computo metrico. Nell'assemblea condominiale del 9.06.2022 – nella quale l'attore era intervenuto come collaboratore della – l'amministratrice del Condominio Controparte_2 veniva autorizzata a stipulare un contratto d'appalto con la per Controparte_2 dar corso ai lavori di riqualificazione energetica: all'attore personalmente non era stato conferito alcun incarico da parte del Condominio. Il contratto di appalto non veniva peraltro stipulato per scelta della , con la conseguenza che Controparte_2 nell'assemblea del 16.06.2023 il Condominio decideva di revocare all'amministratrice l'incarico di stipularlo con lei. Il contratto veniva invece concluso con tale il cui Controparte_3 tecnico geom. redigeva i progetti del caso. Oltre a negare di aver mai Controparte_4 conferito alcun incarico al ricorrente, il ha comunque contestato anche la CP_1 quantificazione del compenso chiesto dal medesimo.
2. Respinte - in quanto superflue - tutte le istanze istruttorie orali articolate in principalità solo dal;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora CP_1 decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale ricorda che, come noto, l'art. 1135, primo comma, n.
4), c.c., dispone che “l'assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni … l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
Come chiarito da Cass., sez. II, 17.08.2017, n. 20.136, Cass., sez. II, 21.02.2017, n.
4430 e Cass., sez. II, 2.02.2017, n. 2807, l'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio e conferisca altresì ad un CP_5 professionista legale l'incarico di assistenza per la redazione del relativo contratto di appalto,
2 non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria.
Nella fattispecie concreta, è chiaro che si sarebbe in presenza di un contratto eccedente l'amministrazione straordinaria, con la conseguente necessità di una delibera assembleare contenente l'indicazione dell'oggetto del contratto da stipulare, del contraente prescelto e del corrispettivo.
Nulla di tutto questo accade nella fattispecie concreta, atteso che manca la delibera assembleare di conferimento dell'incarico all'attore.
Né detto conferimento dell'incarico può ritenersi approvato ex post con la delibera assembleare del 9.06.2022, in quanto in essa non viene menzionato l'attore, né l'incarico professionale conferitogli, né infine il suo compenso professionale.
4. In subordine, l'attore ha proposto l'azione di arricchimento senza causa chiedendo la condanna del al pagamento della medesima somma di euro 48.723,84, CP_1 calcolata sempre in base al decreto ministeriale 17.06.2016.
La domanda non può essere accolta.
Come noto, infatti, in base all'art. 2041 c.c., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Secondo Cass., sez. I, 29.05.2019, n. 14.670, la diminuzione patrimoniale subita dall'autore di una prestazione d'opera in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi del cit. art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione, in quanto ciò equivarrebbe a ritenere valido ed efficace un contratto di prestazione d'opera, invece assente. L'indennizzo, pertanto, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno.
La cit. somma “contrattuale” di euro 48.723,84, pertanto, non è sicuramente dovuta.
Né può farsi riferimento al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., poiché, anche a prescindere dal fatto la liquidazione equitativa non è stata chiesta (è applicabile d'ufficio), è decisivo constatare che l'attore non ha indicato - prima che dimostrato - alcun elemento di fatto
3 in base al quale applicare tale modalità di liquidazione. In caso di liquidazione equitativa ex cit. art. 1226 c.c., infatti, la parte ha l'onere di allegare e provare gli elementi di fatto sulla base dei quali il giudice effettua poi la liquidazione. Per poter invocare la liquidazione equitativa, la parte ha l'onere di indicare almeno i dati di base del calcolo (v. Cass., sez. VI-3, 18.03.2022, n. 8941;
e Cass., sez. II, 18.11.2002, n. 16.202). Ciò che non accade nella fattispecie concreta.
Di qui il rigetto anche di tale domanda subordinata.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta tutte le domande.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di giudizio, liquidate in euro 5.810,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 4 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5474/2024 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Piera Toso e Davide Furlan attore contro
, sito in Loreggia, via Caduti di Nassirya 47/49 Controparte_1 con l'avv. Michele Sgarbossa
OGGETTO: pagamento compenso professionale – arricchimento senza causa
MOTIVAZIONE
1. Il perito industriale espone di essere stato contattato, nel mese di Parte_1 aprile del 2021, da (dello studio 2P Amministrazioni) in qualità di Testimone_1 amministratore del convenuto situato in via Caduti di Controparte_1
Nassirya 47-49 Loreggia (PD), incaricandolo di svolgere la diagnosi energetica e di redigerne l'APE al fine di verificare la possibilità di accesso agli incentivi fiscali dei bonus edilizi. Con mail del 9.04.2021, l'amministratore gli conferiva l'incarico. Il ricorrente effettuava i sopralluoghi, elaborava il computo metrico idraulico ed il quadro economico di spesa. Il 9.06.2022,
l'assemblea condominiale approvava detto quadro economico, comprensivo del compenso professionale dell'attore. Questi, il 21.11.2022, ultimava la relazione tecnica consentendo all'arch. , delegato dall'amministratore, di inviare al la Cila- Per_1 Parte_2 superbonus. L'attore redigeva altresì gli APE pre e post intervento, e le relazioni di diagnosi energetica – rapporto finale. Il 21.06.2023, tuttavia, l'amministratore gli comunicava che l'assemblea condominiale aveva incaricato un altro progettista e coordinatore. Di qui la
1 domanda contrattuale del perito industriale di condanna del Condominio al Parte_1 pagamento del suo compenso professionale pari ad euro 48.723,84 (inclusa la maggiorazione del 25 prevista dal DM 17.06.2016 per l'interruzione dell'incarico). In subordine, egli ha chiesto il pagamento della stessa somma a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041
c.c..
Il resiste. Nega di aver conferito alcun incarico Controparte_1 all'attore. Sostiene di aver avuto contatti solo con la quale Controparte_2 general contractor per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica superbonus 110%. La si era proposta con l'intesa che il Controparte_2
Condominio, nel caso di affidamento dei lavori, non avrebbe sostenuto alcuna spesa per i tecnici (tra cui l'attore). Era stata la – e non il – ad Controparte_2 CP_1 incaricare il proprio collaboratore tecnico ed odierno attore ad effettuare i necessari sopralluoghi al fine di predisporre un quadro economico di spesa comprendente il computo metrico. Nell'assemblea condominiale del 9.06.2022 – nella quale l'attore era intervenuto come collaboratore della – l'amministratrice del Condominio Controparte_2 veniva autorizzata a stipulare un contratto d'appalto con la per Controparte_2 dar corso ai lavori di riqualificazione energetica: all'attore personalmente non era stato conferito alcun incarico da parte del Condominio. Il contratto di appalto non veniva peraltro stipulato per scelta della , con la conseguenza che Controparte_2 nell'assemblea del 16.06.2023 il Condominio decideva di revocare all'amministratrice l'incarico di stipularlo con lei. Il contratto veniva invece concluso con tale il cui Controparte_3 tecnico geom. redigeva i progetti del caso. Oltre a negare di aver mai Controparte_4 conferito alcun incarico al ricorrente, il ha comunque contestato anche la CP_1 quantificazione del compenso chiesto dal medesimo.
2. Respinte - in quanto superflue - tutte le istanze istruttorie orali articolate in principalità solo dal;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora CP_1 decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale ricorda che, come noto, l'art. 1135, primo comma, n.
4), c.c., dispone che “l'assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni … l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
Come chiarito da Cass., sez. II, 17.08.2017, n. 20.136, Cass., sez. II, 21.02.2017, n.
4430 e Cass., sez. II, 2.02.2017, n. 2807, l'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio e conferisca altresì ad un CP_5 professionista legale l'incarico di assistenza per la redazione del relativo contratto di appalto,
2 non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria.
Nella fattispecie concreta, è chiaro che si sarebbe in presenza di un contratto eccedente l'amministrazione straordinaria, con la conseguente necessità di una delibera assembleare contenente l'indicazione dell'oggetto del contratto da stipulare, del contraente prescelto e del corrispettivo.
Nulla di tutto questo accade nella fattispecie concreta, atteso che manca la delibera assembleare di conferimento dell'incarico all'attore.
Né detto conferimento dell'incarico può ritenersi approvato ex post con la delibera assembleare del 9.06.2022, in quanto in essa non viene menzionato l'attore, né l'incarico professionale conferitogli, né infine il suo compenso professionale.
4. In subordine, l'attore ha proposto l'azione di arricchimento senza causa chiedendo la condanna del al pagamento della medesima somma di euro 48.723,84, CP_1 calcolata sempre in base al decreto ministeriale 17.06.2016.
La domanda non può essere accolta.
Come noto, infatti, in base all'art. 2041 c.c., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Secondo Cass., sez. I, 29.05.2019, n. 14.670, la diminuzione patrimoniale subita dall'autore di una prestazione d'opera in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi del cit. art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione, in quanto ciò equivarrebbe a ritenere valido ed efficace un contratto di prestazione d'opera, invece assente. L'indennizzo, pertanto, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno.
La cit. somma “contrattuale” di euro 48.723,84, pertanto, non è sicuramente dovuta.
Né può farsi riferimento al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., poiché, anche a prescindere dal fatto la liquidazione equitativa non è stata chiesta (è applicabile d'ufficio), è decisivo constatare che l'attore non ha indicato - prima che dimostrato - alcun elemento di fatto
3 in base al quale applicare tale modalità di liquidazione. In caso di liquidazione equitativa ex cit. art. 1226 c.c., infatti, la parte ha l'onere di allegare e provare gli elementi di fatto sulla base dei quali il giudice effettua poi la liquidazione. Per poter invocare la liquidazione equitativa, la parte ha l'onere di indicare almeno i dati di base del calcolo (v. Cass., sez. VI-3, 18.03.2022, n. 8941;
e Cass., sez. II, 18.11.2002, n. 16.202). Ciò che non accade nella fattispecie concreta.
Di qui il rigetto anche di tale domanda subordinata.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta tutte le domande.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di giudizio, liquidate in euro 5.810,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 4 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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