Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
N. R.G. 3655/2024
Il Giudice, in mancanza del rituale deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, che equivale a mancata comparizione;
considerato che
non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo, nonostante l'ordine di comprovare la corretta instaurazione del contraddittorio di cui all'ordinanza del 5.2.25; ritenuta mancante la “vocatio in ius”; osservato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251);
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Si comunichi.
18/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano