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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1581/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 30 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1581/2016 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macciotta
APPELLANTE
E generalizzato in atti CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elio Sica
APPELLATO
OGGETTO: Contratto di Agenzia. Art.3 AEC agenti di Commercio. Comunicazione della riduzione della zona di competenza. Modifica
“sensibile” del contenuto economico del rapporto di agenzia. Mancata accettazione della variazione. Preavviso di cessazione del rapporto ad iniziativa della Indennità di provvigioni maturate nel Parte_2 corso del rapporto. Indennità suppletiva di clientela. Indennità meritocratica. Indennità sostitutiva del preavviso.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante, nel presente giudizio Parte_1
ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n.3256/2016, pubblicata in data 13.04.2016, che aveva accolto la domanda con la quale il ricorrente, aveva CP_1
chiesto, accertarsi il recesso dal rapporto di agenzia ad iniziativa della Società mandante ex art. 3 AEC agenti di Commercio, in conseguenza della comunicazione, non accettata dall'Agente, della riduzione della zona di competenza, comportante una modifica “sensibile” del contenuto economico del rapporto di agenzia, e condannarsi per l'effetto la Società resistente al pagamento della somma di euro 51.693,31 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, indennità sulle provvigioni maturate nel corso del rapporto, indennità di clientela e indennità meritocratica, oltre IVA e contributo Enasarco, rivalutazione ed interessi.
La Difesa dell'appellante lamenta, in primo luogo, con reiterate argomentazioni, l'erronea applicazione dell'art.3 degli Accordi Economici
Collettivi Settore Commercio, avendo il primo Giudice, nel dichiarare
“ingiustamente ridotto l'ambito territoriale di lavoro del ricorrente”, omesso ogni valutazione richiesta dal citato articolo, volta a verificare se dalla
“variazione di zona” comunicata l'8.8.2013 fosse o meno derivata una
“variazione di sensibile entità”; riproponeva la domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno conseguente al mancato preavviso di risoluzione del rapporto da parte dell'Agente; in subordine, eccependo che l'indennità richiesta ex art.1751 c.c. non fosse cumulabile con nessun'altra indennità, lamentava la duplicazione delle somme eventualmente spettanti all'Agente.
Radicatosi il contraddittorio, il , appellato, si è costituito, e CP_1
preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello, e l'inammissibilità della nuova eccezione in appello circa la “duplicazione” delle indennità richieste dal ricorrente e riconosciute dal primo Giudice, ha concluso nel
2 merito per l'infondatezza in fatto e diritto della avversaria difesa, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese con attribuzione.
Con provvedimento del 9 aprile 2024 il fascicolo è stato scardinato dal ruolo ex assegnato al nuovo relatore, con udienza già fissata per il 20 Pt_3
giugno 2024 per il conferimento dell'incarico al CTU già nominato;
conferito l'incarico al CTU l'udienza veniva rinviata al 10 ottobre 2024; a seguito di richiesta di proroga del CTU l'udienza veniva rinviata al 12 dicembre 2024 per la discussione;
a tale ultima udienza il CTU depositava bozza di relazione peritale chiedendo proroga del termine per il deposito della relazione definitiva a seguito delle eventuali repliche dei CTP;
il procedimento veniva rinviato, all'odierna udienza, nella quale preso atto del deposito dell'elaborato peritale definitivo, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa con trattazione scritta, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto, dovendosi condividere le conclusioni cui è giunto il primo Giudice.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
3 della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. Ancora preliminarmente deve sottolinearsi che le seguenti circostanze incontestate, documentate, o coperte da giudicato interno vanno, inoltre,
“escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016,
n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2.1 È incontroverso che tra le parti in causa fosse sussistente un rapporto di agenzia, avente ad oggetto la promozione, per conto della mandante, di contratti relativi a prodotti petroliferi nella zona di Napoli e Salerno, insorto originariamente con la Società mandante Engy Calor – Energia Calore srl – e,
a seguito della cessione del ramo d'azienda, proseguito con la Società cessionaria, odierna appellante, la quale ultima, Parte_1
in data 2 agosto 2013, aveva comunicato all'agente, odierno appellato,
[...]
la riduzione della zona di competenza con efficacia ex nunc, non CP_1
accettata dall'agente con missiva di riscontro del 2 settembre 2013.
2.2 È incontestata, altresì, la circostanza, già evidenziata dal Giudice di prime cure, secondo cui, all'atto del conferimento del mandato da parte della Engy
Calor srl il non avesse alcun cliente assegnato dalla preponente (cfr CP_1
mandato conferito in data 15.04.2023), e che in virtù della prosecuzione del
4 rapporto di agenzia con la cessionaria, odierna appellante, il aveva CP_1
trasferito il proprio parco clienti alla con Parte_1
correlativo incremento di clienti della Società preponente.
2.3 È del pari incontestata l'applicazione della contrattazione collettiva per gli agenti del settore del commercio, invocata da entrambe le parti.
3. Per quanto rilevante ai fini del giudizio, trova applicazione l'art.3 AEC agenti di Commercio rubricato - Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto – che con riguardo alle variazioni di sensibile entità, così prevede: “Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore
a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la 8 AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante... In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona
e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso…”
3.1 Per come costruito l'istituto contrattuale, la comunicazione di variazione di sensibile entità integra già di per sé un preavviso di recesso, con la sola particolarità che in essa si dà all'agente un'alternativa che gli consente di impedire la risoluzione del rapporto, accettando, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la variazione peggiorativa. In definitiva si
5 tratta di un recesso sottoposto però ad una condizione potestativa risolutiva
(nel senso di risolutiva del negozio di recesso) in favore dell'agente.
4. Così perimetrati i fatti di causa, il thema decidendum attiene all'accertamento sul se l'incontestata e documentata variazione in riduzione della zona di competenza assegnata all'agente e da questi tempestivamente non accettata, abbia rappresentato una variazioni “di sensibile entità” che a mente del citato art.3 AEC agenti di Commercio costituisce “preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”, con conseguente cessazione del rapporto e diritto dell'agente alla corresponsione delle indennità spettanti.
4.1 Per l'accertamento in esame la Corte ha disposto un secondo accertamento contabile e il CTU all'uopo nominato, con una relazione che appare ampia, esaustiva e ben impostata, dando conto anche delle obiezioni delle parti e, segnatamente, di quelle di parte appellante, e che questa Corte, quindi, richiama integralmente, facendola propria, ha concluso che:
“considerando le provvigioni riparametrate su base annua, la differenza in diminuzione, nel periodo successivo alla variazione di zona, è pari almeno al
28% (quindi maggiore del 20%) e nell'ipotesi di considerazione delle provvigioni su base mensile (5 mesi) la percentuale aumenta al 42,40%. Si è pertanto prodotta una variazione definibile “sensibile”.”
4.2 La disamina del CTU completa e condivisibile è sorretta dall'esame e dalla valutazione di documentazione versata in atti, a fronte della quale le censure si risolvono in un mero dissenso.
5. Da tanto consegue anche il rigetto del motivo di appello in cui l'appellante ripropone la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado – corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art.10 dell'AEC -, in ordine alla quale è sufficiente, per ribadirne l'infondatezza già correttamente dichiarata dal Tribunale, il richiamo a quanto sopra esposto al
§.
3.1 senza necessità di ulteriori sforzi argomentativi.
6 5.1 La prospettazione dell'Appellante sono, dunque, prive di pregio, poiché risulta documentalmente che le variazioni di zona comunicata all'Agente non è stata da quest'ultimo accettata, il che impone la corresponsione all'Agente delle relative indennità – quale strumento di bilanciamento del diritto potestativo della mandante, al fine di adeguarlo a criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
6. La circostanza (cfr.§ 2.2), con riguardo all'incremento della clientela della mandante, non risulta oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, talché, ai sensi dell'art.115 I co cpc, essa è da ritenersi pacifica;
né risulta che la Società resistente abbia tempestivamente contestato, in primo grado, il regime delle indennità invocato dal ricorrente quale più favorevole, tra la disciplina delle indennità ex art.1751 c.c. e quelle previste di cui all'A.E.C.
6.1 Con riguardo alle deduzioni avanzate in argomento, per la prima volta, in appello ne va dichiarata l'inammissibilità.
6.2 Va, invero, ricordato il consolidato principio di diritto, secondo il quale:
“Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
"revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.(Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3 -,
Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022; Ordinanza n. 4854 del 28/02/2014; sentenza n4854 del 28.02.2014). Trattasi di principio vigente anche nel rito del lavoro, avendo il Supremo Collegio precisato che
“nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di
7 decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2014, n. 4854).
6.3 Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua nella misura minima tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, come liquidate in dispositivo.
8.Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto in atti.
9. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 30 gennaio 2025
Il relatore Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 30 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1581/2016 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macciotta
APPELLANTE
E generalizzato in atti CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elio Sica
APPELLATO
OGGETTO: Contratto di Agenzia. Art.3 AEC agenti di Commercio. Comunicazione della riduzione della zona di competenza. Modifica
“sensibile” del contenuto economico del rapporto di agenzia. Mancata accettazione della variazione. Preavviso di cessazione del rapporto ad iniziativa della Indennità di provvigioni maturate nel Parte_2 corso del rapporto. Indennità suppletiva di clientela. Indennità meritocratica. Indennità sostitutiva del preavviso.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante, nel presente giudizio Parte_1
ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n.3256/2016, pubblicata in data 13.04.2016, che aveva accolto la domanda con la quale il ricorrente, aveva CP_1
chiesto, accertarsi il recesso dal rapporto di agenzia ad iniziativa della Società mandante ex art. 3 AEC agenti di Commercio, in conseguenza della comunicazione, non accettata dall'Agente, della riduzione della zona di competenza, comportante una modifica “sensibile” del contenuto economico del rapporto di agenzia, e condannarsi per l'effetto la Società resistente al pagamento della somma di euro 51.693,31 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, indennità sulle provvigioni maturate nel corso del rapporto, indennità di clientela e indennità meritocratica, oltre IVA e contributo Enasarco, rivalutazione ed interessi.
La Difesa dell'appellante lamenta, in primo luogo, con reiterate argomentazioni, l'erronea applicazione dell'art.3 degli Accordi Economici
Collettivi Settore Commercio, avendo il primo Giudice, nel dichiarare
“ingiustamente ridotto l'ambito territoriale di lavoro del ricorrente”, omesso ogni valutazione richiesta dal citato articolo, volta a verificare se dalla
“variazione di zona” comunicata l'8.8.2013 fosse o meno derivata una
“variazione di sensibile entità”; riproponeva la domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno conseguente al mancato preavviso di risoluzione del rapporto da parte dell'Agente; in subordine, eccependo che l'indennità richiesta ex art.1751 c.c. non fosse cumulabile con nessun'altra indennità, lamentava la duplicazione delle somme eventualmente spettanti all'Agente.
Radicatosi il contraddittorio, il , appellato, si è costituito, e CP_1
preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello, e l'inammissibilità della nuova eccezione in appello circa la “duplicazione” delle indennità richieste dal ricorrente e riconosciute dal primo Giudice, ha concluso nel
2 merito per l'infondatezza in fatto e diritto della avversaria difesa, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese con attribuzione.
Con provvedimento del 9 aprile 2024 il fascicolo è stato scardinato dal ruolo ex assegnato al nuovo relatore, con udienza già fissata per il 20 Pt_3
giugno 2024 per il conferimento dell'incarico al CTU già nominato;
conferito l'incarico al CTU l'udienza veniva rinviata al 10 ottobre 2024; a seguito di richiesta di proroga del CTU l'udienza veniva rinviata al 12 dicembre 2024 per la discussione;
a tale ultima udienza il CTU depositava bozza di relazione peritale chiedendo proroga del termine per il deposito della relazione definitiva a seguito delle eventuali repliche dei CTP;
il procedimento veniva rinviato, all'odierna udienza, nella quale preso atto del deposito dell'elaborato peritale definitivo, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa con trattazione scritta, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto, dovendosi condividere le conclusioni cui è giunto il primo Giudice.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
3 della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. Ancora preliminarmente deve sottolinearsi che le seguenti circostanze incontestate, documentate, o coperte da giudicato interno vanno, inoltre,
“escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016,
n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2.1 È incontroverso che tra le parti in causa fosse sussistente un rapporto di agenzia, avente ad oggetto la promozione, per conto della mandante, di contratti relativi a prodotti petroliferi nella zona di Napoli e Salerno, insorto originariamente con la Società mandante Engy Calor – Energia Calore srl – e,
a seguito della cessione del ramo d'azienda, proseguito con la Società cessionaria, odierna appellante, la quale ultima, Parte_1
in data 2 agosto 2013, aveva comunicato all'agente, odierno appellato,
[...]
la riduzione della zona di competenza con efficacia ex nunc, non CP_1
accettata dall'agente con missiva di riscontro del 2 settembre 2013.
2.2 È incontestata, altresì, la circostanza, già evidenziata dal Giudice di prime cure, secondo cui, all'atto del conferimento del mandato da parte della Engy
Calor srl il non avesse alcun cliente assegnato dalla preponente (cfr CP_1
mandato conferito in data 15.04.2023), e che in virtù della prosecuzione del
4 rapporto di agenzia con la cessionaria, odierna appellante, il aveva CP_1
trasferito il proprio parco clienti alla con Parte_1
correlativo incremento di clienti della Società preponente.
2.3 È del pari incontestata l'applicazione della contrattazione collettiva per gli agenti del settore del commercio, invocata da entrambe le parti.
3. Per quanto rilevante ai fini del giudizio, trova applicazione l'art.3 AEC agenti di Commercio rubricato - Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto – che con riguardo alle variazioni di sensibile entità, così prevede: “Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore
a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la 8 AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante... In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona
e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso…”
3.1 Per come costruito l'istituto contrattuale, la comunicazione di variazione di sensibile entità integra già di per sé un preavviso di recesso, con la sola particolarità che in essa si dà all'agente un'alternativa che gli consente di impedire la risoluzione del rapporto, accettando, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la variazione peggiorativa. In definitiva si
5 tratta di un recesso sottoposto però ad una condizione potestativa risolutiva
(nel senso di risolutiva del negozio di recesso) in favore dell'agente.
4. Così perimetrati i fatti di causa, il thema decidendum attiene all'accertamento sul se l'incontestata e documentata variazione in riduzione della zona di competenza assegnata all'agente e da questi tempestivamente non accettata, abbia rappresentato una variazioni “di sensibile entità” che a mente del citato art.3 AEC agenti di Commercio costituisce “preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”, con conseguente cessazione del rapporto e diritto dell'agente alla corresponsione delle indennità spettanti.
4.1 Per l'accertamento in esame la Corte ha disposto un secondo accertamento contabile e il CTU all'uopo nominato, con una relazione che appare ampia, esaustiva e ben impostata, dando conto anche delle obiezioni delle parti e, segnatamente, di quelle di parte appellante, e che questa Corte, quindi, richiama integralmente, facendola propria, ha concluso che:
“considerando le provvigioni riparametrate su base annua, la differenza in diminuzione, nel periodo successivo alla variazione di zona, è pari almeno al
28% (quindi maggiore del 20%) e nell'ipotesi di considerazione delle provvigioni su base mensile (5 mesi) la percentuale aumenta al 42,40%. Si è pertanto prodotta una variazione definibile “sensibile”.”
4.2 La disamina del CTU completa e condivisibile è sorretta dall'esame e dalla valutazione di documentazione versata in atti, a fronte della quale le censure si risolvono in un mero dissenso.
5. Da tanto consegue anche il rigetto del motivo di appello in cui l'appellante ripropone la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado – corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art.10 dell'AEC -, in ordine alla quale è sufficiente, per ribadirne l'infondatezza già correttamente dichiarata dal Tribunale, il richiamo a quanto sopra esposto al
§.
3.1 senza necessità di ulteriori sforzi argomentativi.
6 5.1 La prospettazione dell'Appellante sono, dunque, prive di pregio, poiché risulta documentalmente che le variazioni di zona comunicata all'Agente non è stata da quest'ultimo accettata, il che impone la corresponsione all'Agente delle relative indennità – quale strumento di bilanciamento del diritto potestativo della mandante, al fine di adeguarlo a criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
6. La circostanza (cfr.§ 2.2), con riguardo all'incremento della clientela della mandante, non risulta oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, talché, ai sensi dell'art.115 I co cpc, essa è da ritenersi pacifica;
né risulta che la Società resistente abbia tempestivamente contestato, in primo grado, il regime delle indennità invocato dal ricorrente quale più favorevole, tra la disciplina delle indennità ex art.1751 c.c. e quelle previste di cui all'A.E.C.
6.1 Con riguardo alle deduzioni avanzate in argomento, per la prima volta, in appello ne va dichiarata l'inammissibilità.
6.2 Va, invero, ricordato il consolidato principio di diritto, secondo il quale:
“Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
"revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.(Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3 -,
Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022; Ordinanza n. 4854 del 28/02/2014; sentenza n4854 del 28.02.2014). Trattasi di principio vigente anche nel rito del lavoro, avendo il Supremo Collegio precisato che
“nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di
7 decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2014, n. 4854).
6.3 Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua nella misura minima tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, come liquidate in dispositivo.
8.Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto in atti.
9. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 30 gennaio 2025
Il relatore Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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