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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5627 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, ( ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 Stabia (NA) e residente in [...], rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Enrico Donnarumma cf. ed C.F._2 insieme allo stesso elettivamente dom.to, in Scafati, alla Via Bonifica, vic. Langellotti, 21
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.10.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità economica di accompagnamento e/o pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza, previo accertamento del grado d'invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa in misura del 100% (art. 2 e/o 12 e/o 13 L.118/1971 e/o art. 9 D. Lgs. 509/88), nonché per il riconoscimento dello status di “portatore di Handicap, che necessita di assistenza permanente, continuativa e globale” esponeva di aver vanamente esperito ricorso ATP ex art. 445 BIS C.P.C. RG. 517/2024 (comunicazione esito c.t.u.: 16.09.2024 - atto di dissenso del 27.09.2024), all'esito del quale gli era stato negato il beneficio.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento dei predetti benefici, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un'integrazione peritale, con il ctu nominato nella pregressa fase. Dopo il deposito dell'integrazione peritale, lette le note di udienza, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali documentati in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione.
1 Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto. Preliminarmente, va rilevata la insussistenza dell'interesse ad agire per l'assegno, stante il superamento del limite di reddito. Pertanto, la richiesta giudiziale è finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento e/o pensione di inabilità civile, nonché per il riconoscimento dello status di “portatore di Handicap che necessita di assistenza permanente, continuativa e globale.” All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta un'integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto che il ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie necessarie per fruire della pensione di inabilità, risultando invalido nella misura dell'85% e portatore di handicap art. 3 comma 1 legge 104 del 1992. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
2 Il difensore di parte istante ha testualmente dedotto: “ribadisce che il giudizio medico legale espresso risulta pienamente contrastante con quanto documentato dagli accertamenti specialistici e diagnostici successivi versati in atti (Visita Cardiologica ASL del 27.06.2024; Visita fisiatrica ASL del 30.07.2024; Visita igiene mentale ASL del
29.05.2024) e, soprattutto non adeguatamente presi in considerazione nei richiamati chiarimenti. Ebbene, ad avviso del Tribunale, il ctu ha tenuto in debita considerazione la nuova documentazione prodotta, argomentando adeguatamente in proposito: “NUOVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 10-04-2013 A.O.U. Federico II Napoli lettera dimissioni: sindrome coronarica acuta per TE , successiva PTCA ….terapia; 9-03-2016 A.O.U. Federico II Napoli lettera di dimissioni con diagnosi: cardiopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, dislipidemia mista , ernia jatale e sindrome del colon irritabile…terapia domiciliare;
29-05-2024 ASLNA3SUD D.S.52 U.O.S.M. :sindrome ansioso depressiva endogena grave;
27-06-2024 ASLNA3SUD D.S. 52 ambulatorio cardiologia : insufficienza cardiaca complicata da cardiopatia ischemica con pregresso infarto tipo TE in sede inferiore trattato con PTCA+STENT in attuale III Classe NYHA;
30-07-2024 ASLNA3SUD D.S. 52 ambulatorio fisiatria dr.ssa : paziente con Persona_1 anamnesi dolori articolari diffusi d'intensità clinica significativa con difficoltà deambulatoria bisognevole di ausili(bastoni) , effettua terapia medica periodica e cicli FKT. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: Sulla scorta dell'esame obiettivo praticato in corso di accertamento peritale del giorno 19-07-2024 e della documentazione sanitaria allegata in atti , il signor di anni 57 risulta affetto da: 1) Parte_1
IN SOGGETTO CON PREGRESSO TE Parte_2 IN SEDE INFERIORE TRATTATO CON PTCA+STENT NEL 2013 (FE40%) COLLOCABILE IN III CLASSE NYHA COD 6443 V.T. 71-80 V.A.60 La classificazione NYHA dello scompenso cardiaco, si basa sul grado di limitazione dell'attività fisica in base alla difficoltà respiratoria, si tratta di una valutazione funzionale della cardiopatia e pertanto la III classe NYHA identifica un paziente che con attività fisica al di sotto dell'ordinario manifesta affaticamento e dispnea. La società europea di ecografia, considera moderato il valore FE dal 44 al 30%. La dott.ssa , cardiologa Persona_2 ASLNA3SUD D.S. 52 ambulatorio di Palma Campania nella certificazione del 27-06-2024 colloca in III classe NYHA il paziente con una F.E. del 40%. Il signor , all'accesso Pt_1 peritale del 19-07-2024 non ha riferito difficoltà nell'attività fisica ordinaria come salire le scale o portare pesi e tantomeno dispnea o affaticamento a riposo. Pertanto, ho ritenuto equo attribuire un valore del 60% 2) SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA COD.2205 V.T.25 Per quanto concerne, invece, la patologia psichiatrica, agli atti era presente esclusivamente un unico certificato datato 15-03-2022 ASLNA3Sud U.O.S.M. di Terzigno con diagnosi di sindrome ansioso-depressiva di grado medio-grave. Nella nuova certificazione del 29-05-2024 la dr.ssa ASL la dott.ssa pone diagnosi di Parte_3 sindrome ansioso- depressiva endogena grave. Bisogna chiarire la differenza sostanziale che sussiste tra sindrome ansioso depressiva e sindrome depressiva. La sindrome ansioso- depressiva è un disturbo dell'umore che include sintomi di ansia che depressione mentre la depressione è un disturbo dell'umore che si manifesta con sintomi depressivi. Pertanto, tenendo in considerazione la diagnosi della collega specialista, Non si tratta di una sindrome depressiva endogena che andrebbe ovviamente diversamente valutata con codice 2210 V.T. 71-80 ma attribuendo una percentuale del 25 % con riferimento al codice 2205. 3) ARTROSI CON COMPLICANZE ARTROSICHE COD 7105 V.T. 31-40. In merito alla patologia ortopedica, trattandosi di una lombosciatalgia in soggetto obeso con deambulazione autonoma ma necessitante di appoggio monolaterale a bastone ed
3 autonomia nei cambi di posizione, il codice a cui ho fatto si deve fare riferimento è il 7105 che attribuisce un valore dal 31-40% e non del 50% come asserisce l'avvocato Donnarumma. 4) DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO CON I.O. COD 9309 V.T.20 La patologia diabetica era stata già valutata nell'elaborato peritale della fase di A.T.P. con un tasso del 20% e non sottovalutata dalla scrivente. 5) Infine, in merito all'erronea valutazione dello status di portatore di handicap con comma 1 art3, non essendo necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e non essendo ridotta l'autonomia personale del signor non sussiste il riconoscimento dello status di Parte_1 [...] Ritengo di confermare integralmente la mia valutazione espressa nella CP_2 bozza dell'elaborato peritale: INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA CON PERCENTUALE DELL' 85% DALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO ASL(12-12-2023). Si ritiene PORTATORE DI HANDICAP COMMA1 ART 3”. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nell'elaborato integrativo, al quale si rinvia integralmente (cfr. ctu e chiarimenti della dott.ssa ), il ricorso deve essere rigettato. Persona_3 Letto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese. Le spese per la integrazione peritale, giustificata dalla necessità di confutare le contestazioni di parte, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Torre Annunziata, 30.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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