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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2046 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020 (a cui è riunita la causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3516 del ruolo generale degli affari con- tenziosi dell'anno 2020), decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 21.7.2025 tra cod. fisc. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Nizza n. 45, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Lucchese (cod. fisc. , che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. , quale gestore del FIA Controparte_1 P.IVA_1
Italiano Riservato, istituito in forma chiusa, denominato “ ”, in CP_2 persona del procuratore speciale, dott. elettivamente do- Controparte_3 miciliata in Roma, Via Appennini n. 46, presso lo studio dell'avv. Luca Leone, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
_4
[...]
-appellata contumace- nonché
Controparte_5 -appellata in riassunzione- e
Controparte_6
[...]
-appellata in riassunzione- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta Parte_1 ogni avversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, accogliere il pre- sente atto di appello, per le motivazioni tutte espresse in fatto ed in diritto, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2295/2019 pubbl. il 12/12/2019 RG n. 6104/2016 Repert. n. 4231/2019 del 12/12/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri in persona del Giudice Dott.ssa Pellettieri depositata in data 12/12/2019 e mai, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado:
- in via preliminare e principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente Atto di Appello, la validità della Mediazione esperita e, per l'effetto, la 'procedibilità' delle domande giudiziali introitate dagli odierni appellanti fin dal primo grado, e per l'effetto:
1. in via preliminare, accertata la mancata notificazione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. e di visti Parte_1 Parte_2 ed applicati l'art. 644 c.p.c. e l'art. 188 disp. att. c.p.c., dichiararne l'ineffica- cia;
2. sempre in via preliminare, accertata la notificazione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Impres visto ed ap- Controparte_5 plicato l'art. 145 c.p.c. dichiararne la nullità con ogni conseguenza di legge;
3. sempre in via preliminare, dichiarare la nullità/inefficacia/inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto stante l'insussistenza di un contratto fideius- sorio, nonché la nullità della 'fideiussione omnibus' e la nullità stante la ves- satorietà della clausola di estensione specifica della precedente 'fideius- sione';
4. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità/estin- zione dell'iniziativa creditoria nei confronti della Controparte_7 per violazione dell'art. 168, comma 1, L. Fall.;
[...]
2 5. in via principale e anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità/l'invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'illegittimità della revoca dell'apertura di credito stante l'abuso del diritto di recesso, l'assenza di preavviso o di giusta causa con conseguente responsabilità per inadempimento da 'rottura brutale del credito' e domanda sempre in via riconvenzionale di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa;
6. sempre in via principale, respingere, rigettare o comunque non accogliere le pretese creditorie tutte della Banca opposta in quanto infondate, in fatto ed in diritto, anche in ragione della mancanza di certezza, liquidità ed esigi- bilità del credito vantato e della violazione della normativa antiusura oltre che in ragione del difetto di prova del credito vantato in sede di opposizione, con conseguente compensazione delle somme maggiori versate in violazione della normativa antiusura;
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, previa estromissione dal presente giudizio della
[...]
rigettare l'appello Controparte_8 proposto dal d on- Controparte_5 Parte_1 ché da , per la riforma Parte_3 della sentenza n. 2295/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, del Tribunale Ordinario di Velletri, in persona del Giudice Unico dott.ssa Amalia Pellettieri, perché infondato in fatto e in diritto.
Vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. L' e la Controparte_5 Parte_1 [...] hanno proposto opposizione av- Parte_3 verso il decreto ingiuntivo n. 1281/2016 emesso dal Tribunale di Velletri il 27.5.2016, con cui è stato ingiunto, “in solido tra loro, all
[...]
), ed ai suoi fideiussori Parte_4 Parte_5
, e di pagare, entro quaranta giorni
[...] Parte_1 dalla notifica del presente decreto, alla _4
, la somma di € 203.691,85, per la causale di cui al
[...]
3 ricorso, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1 gennaio 2016 al saldo, nonché le competenze del presente procedimento, che si liquidano in € 1.600,00 per compensi ed € 410,00, per spese, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. se dovuta, c.p.a. e successive spese di notifica”. Tale decreto non è mai stato notificato dalla Banca ricorrente a e alla Parte_1
Parte_2
Gli opponenti hanno dedotto: i) in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori, e Parte_1
stante l'omessa notifica agli stessi, nonché, nei confronti Parte_2 dell' in quanto la notifica era stata ese- Controparte_5 guita presso una sede diversa da quella legale;
ii) l'improcedibilità o l'estin- zione dell'azione creditoria nei confronti dell' per Controparte_5 violazione dell'art. 168, co. 1, l.fall., essendo stata avanzata in pendenza del procedimento monitorio il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo di detta società; iii) l'illegittimità della revoca dell'apertura di credito per mancato preavviso al correntista ovvero perché effettuata in mancanza di giusta causa per il recesso immediato e, in ogni caso, in aperta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sull' , con Controparte_9 contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito dalla società per effetto del mancato guadagno causato dal congelamento delle linee di credito;
iv) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori - e - per nullità della fideius- Parte_2 Parte_1 sione omnibus trattandosi, nel caso di specie, di mere lettere di patronage aventi carattere e finalità diverse da quelle tipiche della fideiussione omnibus, assolvendo ad una funzione prettamente “rafforzativa” dell'adempimento dell'obbligo da parte del debitore principale, senza tuttavia sfociare nell'as- sunzione, da parte del soggetto sottoscrittore, di un obbligo di garanzia in senso proprio;
v) la nullità o inefficacia o inammissibilità del decreto ingiun- tivo opposto per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito van- tato, violazione della normativa antiusura, nonché, violazione dell'art. 169- bis l.fall.;
Si è costituita la _4
chiedendo il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta
[...] ed insistendo nella pretesa creditoria avanzata, con contestuale richiesta di
4 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
All'udienza di trattazione del 12.1.2017 il giudice designato del Tribunale di Velletri ha concesso alle parti termine per l'esperimento del tentativo ob- bligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 27.6.2017 per la verifica della condizione di procedibilità, e quindi per la trattazione. Gli odierni ap- pellanti hanno quindi promosso il procedimento di mediazione, in cui l'in- contro si è tenuto in data 24.7.2017 e che si è concluso con verbale che ha dato atto dell'esito negativo della stessa.
All'udienza del 31.5.2018 il giudice di primo grado ha concesso la provvi- soria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'esito del deposito delle memorie delle parti, ritenendo la causa matura per la decisione, il giu- dice designato del Tribunale di Velletri ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2019.
Con sentenza n. 2295/2019 del 12.12.2019 il Tribunale di Velletri, in com- posizione monocratica, ha “a) dichiara[to] improcedibile l'opposizione a de- creto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiara[to] esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 653 c.p.c.; b) condanna[to] gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di causa in favore di parte opposta che (…)
[ha] liquida[to] in € 13430,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello l'
[...]
e la Controparte_5 Parte_1 Parte_6
convenendo innanzi a questa Corte la
[...] [...]
e concludendo Controparte_10 come in epigrafe.
Con identico e successivo atto di citazione in appello e la Parte_1 hanno convenuto innanzi a questa Corte la Parte_2 [...]
e la Controparte_10 [...]
. Questo secondo giudizio di impugna- Controparte_11 zione è stato iscritto al n. 3516 del r.g.a.c. dell'anno 2020 e, con decreto in data 15.3.2021, è stato riunito a questo giudizio.
5 In entrambi i giudizi si è costituita la quale gestore del Controparte_1
FIA Italiano Riservato, istituito in forma chiusa, denominato “ CP_12
” (di seguito, il Fondo), che ha concluso come in epigrafe.
La Controparte_10
pure ritualmente evocata, non si è costituita in alcuno dei due
[...] giudizi riuniti e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contu- macia, non essendo intervenuta la relativa dichiarazione nel corso del pre- sente grado di giudizio.
Con provvedimento del 25.5.2021, preso atto dell'intervenuto fallimento della questa Corte ha dichiarato inter- Controparte_5 rotto il presente giudizio.
Con sentenza n. 57/2021 del 15.6.2021 il Tribunale di Velletri ha dichiarato il fallimento anche della Controparte_13
.
[...]
Con ricorso in riassunzione ex artt. 302 e 305 c.p.c., depositato il 27.7.2021, ha riassunto il presente giudizio di appello e, Parte_1 con decreto del 6.9.2021, questa Corte ha quindi fissato l'udienza del
24.1.2022 per la prosecuzione del giudizio, disponendo la notifica di copia del ricorso e del decreto alle altre parti costituite a cura del ricorrente.
Nel giudizio tempestivamente riassunto non si sono costituiti il
[...]
e il Controparte_5 [...]
e con la presente Controparte_14 sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia, non essendo intervenuta la relativa dichiarazione nel corso del presente grado di giudizio.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri avrebbe “erroneamente ritenuto che la carenza della procura speciale notarile conferita al difensore nominato, po- tesse in concreto determinare l'improcedibilità della domanda atteso il man- cato valido esperimento del tentativo di mediazione”.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che sussista un obbligo della presenza delle parti in media- zione ovvero della presenza del difensore munito di procura con autentica del notaio.
6 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto stretta- mente connessi tra loro, e non sono fondati.
2.1. Nel procedimento di mediazione, instaurato come disposto dal giudice designato del Tribunale di Velletri all'udienza del 12.1.2017, l'odierna parte appellante è stata rappresentata dall'avv. Valentina Garbuio munita di “de- lega”, autenticata dallo stesso avvocato difensore (v. verbale negativo del 24.7.2017, in atti). Tuttavia, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2019, n. 8473), la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a tale fine una procura sostanziale, che, come tale, non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere di rappresentanza innanzi all'organismo di mediazione venga conferito allo stesso difensore.
Come ha osservato la suddetta decisione della Suprema Corte, richiamata nella motivazione della sentenza appellata, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore. La parte che, per sua scelta o per impossibilità, non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta, e quindi anche dal suo difensore, ma allo scopo di delegare validamente un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della parteci- pazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Nell'accezione di “procura speciale sostanziale”, a cui fa riferimento la giuri- sprudenza di legittimità, è compresa una procura con autentica notarile, o di un pubblico ufficiale, nella quale la parte dichiara cosa intende fare nel pro- cedimento di mediazione e chi delega a tal fine. Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto non realizzata la condizione di procedibilità, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010, vale a dire il rituale esperimento del procedimento di mediazione obbligato- ria.
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto ha ritenuto sussistente l'obbligo di mediazione, e quindi non realiz- zata la prevista condizione di procedibilità, deducendo che, di contro, non
7 sussisterebbe l'obbligo di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Il motivo è infondato.
Ai sensi della lett. a) del co. 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, l'obbligo del previo procedimento di mediazione non sussiste “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. L'art. 648 c.p.c., dal canto suo, dispone che il giudice deve provvedere sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione in “prima udienza”, mentre l'art. 649 c.p.c. neanche prevede un momento processuale deputato a provvedere sulla sospensione della “esecuzione provvisoria del decreto concessa ai sensi dell'articolo 642”.
Dal combinato disposto della previsione delle due disposizioni normative sopra richiamata, vale a dire dell'art. 5, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 28/2010 e dell'art. 648 c.p.c., e – soprattutto – dalla previsione di cui al secondo pe- riodo del co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui “L'improcedibi- lità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, si deve ritenere che il giudice debba e possa disporre che le parti procedano ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010, alla prima udienza, e non oltre. In altri termini, anche qualora il giudice non provveda sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., alla prima udienza di trattazione, come è avvenuto nel caso in esame, in ogni caso è quello il limite entro il quale può e deve disporre che venga effettuato il procedimento di media- zione obbligatoria.
Nel caso di specie, non avendo provveduto sull'istanza di provvisoria esecu- zione del decreto opposto, il giudice, in prima udienza, ha comunque asse- gnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, avendo rilevato come la controversia rientrasse in quelle di cui al co. 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
4. Resta assorbita la riproposizione di tutte le domande, deduzioni, eccezioni già proposte dall'odierno appellante (in riassunzione) nel giudizio in oppo- sizione al decreto ingiuntivo n. 1281/2016 emesso dal Tribunale di Velletri il 27.5.2016, pure allo stesso mai notificato.
8 In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2295/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocra- tica, il 12.12.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite a seguito di riassunzione, mentre nessuna statuizione deve essere assunta tra da un lato, e la Banca appellata, rima- Parte_1 sta contumace nel giudizio di appello, e il Controparte_5 [...]
e il Controparte_5 Controparte_14
rimaste contumaci nel presente grado di giudizio a seguito
[...] di riassunzione.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della _4
[...]
dichiara la contumacia del Controparte_5
[...]
dichiara la contumacia del Controparte_15
[...]
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2295/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 12.12.2019; condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_11 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e la Parte_1 [...]
_4
9 nulla per le spese di lite tra e il Fallimento della Im- Parte_1 presa Roberto Lombardozzi s.r.l.; nulla per le spese di lite tra e il Parte_1 [...]
Controparte_14
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
10
-appellante- e
(cod. fisc. , quale gestore del FIA Controparte_1 P.IVA_1
Italiano Riservato, istituito in forma chiusa, denominato “ ”, in CP_2 persona del procuratore speciale, dott. elettivamente do- Controparte_3 miciliata in Roma, Via Appennini n. 46, presso lo studio dell'avv. Luca Leone, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
_4
[...]
-appellata contumace- nonché
Controparte_5 -appellata in riassunzione- e
Controparte_6
[...]
-appellata in riassunzione- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta Parte_1 ogni avversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, accogliere il pre- sente atto di appello, per le motivazioni tutte espresse in fatto ed in diritto, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2295/2019 pubbl. il 12/12/2019 RG n. 6104/2016 Repert. n. 4231/2019 del 12/12/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri in persona del Giudice Dott.ssa Pellettieri depositata in data 12/12/2019 e mai, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado:
- in via preliminare e principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente Atto di Appello, la validità della Mediazione esperita e, per l'effetto, la 'procedibilità' delle domande giudiziali introitate dagli odierni appellanti fin dal primo grado, e per l'effetto:
1. in via preliminare, accertata la mancata notificazione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. e di visti Parte_1 Parte_2 ed applicati l'art. 644 c.p.c. e l'art. 188 disp. att. c.p.c., dichiararne l'ineffica- cia;
2. sempre in via preliminare, accertata la notificazione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Impres visto ed ap- Controparte_5 plicato l'art. 145 c.p.c. dichiararne la nullità con ogni conseguenza di legge;
3. sempre in via preliminare, dichiarare la nullità/inefficacia/inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto stante l'insussistenza di un contratto fideius- sorio, nonché la nullità della 'fideiussione omnibus' e la nullità stante la ves- satorietà della clausola di estensione specifica della precedente 'fideius- sione';
4. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità/estin- zione dell'iniziativa creditoria nei confronti della Controparte_7 per violazione dell'art. 168, comma 1, L. Fall.;
[...]
2 5. in via principale e anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità/l'invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'illegittimità della revoca dell'apertura di credito stante l'abuso del diritto di recesso, l'assenza di preavviso o di giusta causa con conseguente responsabilità per inadempimento da 'rottura brutale del credito' e domanda sempre in via riconvenzionale di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa;
6. sempre in via principale, respingere, rigettare o comunque non accogliere le pretese creditorie tutte della Banca opposta in quanto infondate, in fatto ed in diritto, anche in ragione della mancanza di certezza, liquidità ed esigi- bilità del credito vantato e della violazione della normativa antiusura oltre che in ragione del difetto di prova del credito vantato in sede di opposizione, con conseguente compensazione delle somme maggiori versate in violazione della normativa antiusura;
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, previa estromissione dal presente giudizio della
[...]
rigettare l'appello Controparte_8 proposto dal d on- Controparte_5 Parte_1 ché da , per la riforma Parte_3 della sentenza n. 2295/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, del Tribunale Ordinario di Velletri, in persona del Giudice Unico dott.ssa Amalia Pellettieri, perché infondato in fatto e in diritto.
Vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. L' e la Controparte_5 Parte_1 [...] hanno proposto opposizione av- Parte_3 verso il decreto ingiuntivo n. 1281/2016 emesso dal Tribunale di Velletri il 27.5.2016, con cui è stato ingiunto, “in solido tra loro, all
[...]
), ed ai suoi fideiussori Parte_4 Parte_5
, e di pagare, entro quaranta giorni
[...] Parte_1 dalla notifica del presente decreto, alla _4
, la somma di € 203.691,85, per la causale di cui al
[...]
3 ricorso, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1 gennaio 2016 al saldo, nonché le competenze del presente procedimento, che si liquidano in € 1.600,00 per compensi ed € 410,00, per spese, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. se dovuta, c.p.a. e successive spese di notifica”. Tale decreto non è mai stato notificato dalla Banca ricorrente a e alla Parte_1
Parte_2
Gli opponenti hanno dedotto: i) in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori, e Parte_1
stante l'omessa notifica agli stessi, nonché, nei confronti Parte_2 dell' in quanto la notifica era stata ese- Controparte_5 guita presso una sede diversa da quella legale;
ii) l'improcedibilità o l'estin- zione dell'azione creditoria nei confronti dell' per Controparte_5 violazione dell'art. 168, co. 1, l.fall., essendo stata avanzata in pendenza del procedimento monitorio il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo di detta società; iii) l'illegittimità della revoca dell'apertura di credito per mancato preavviso al correntista ovvero perché effettuata in mancanza di giusta causa per il recesso immediato e, in ogni caso, in aperta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sull' , con Controparte_9 contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito dalla società per effetto del mancato guadagno causato dal congelamento delle linee di credito;
iv) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori - e - per nullità della fideius- Parte_2 Parte_1 sione omnibus trattandosi, nel caso di specie, di mere lettere di patronage aventi carattere e finalità diverse da quelle tipiche della fideiussione omnibus, assolvendo ad una funzione prettamente “rafforzativa” dell'adempimento dell'obbligo da parte del debitore principale, senza tuttavia sfociare nell'as- sunzione, da parte del soggetto sottoscrittore, di un obbligo di garanzia in senso proprio;
v) la nullità o inefficacia o inammissibilità del decreto ingiun- tivo opposto per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito van- tato, violazione della normativa antiusura, nonché, violazione dell'art. 169- bis l.fall.;
Si è costituita la _4
chiedendo il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta
[...] ed insistendo nella pretesa creditoria avanzata, con contestuale richiesta di
4 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
All'udienza di trattazione del 12.1.2017 il giudice designato del Tribunale di Velletri ha concesso alle parti termine per l'esperimento del tentativo ob- bligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 27.6.2017 per la verifica della condizione di procedibilità, e quindi per la trattazione. Gli odierni ap- pellanti hanno quindi promosso il procedimento di mediazione, in cui l'in- contro si è tenuto in data 24.7.2017 e che si è concluso con verbale che ha dato atto dell'esito negativo della stessa.
All'udienza del 31.5.2018 il giudice di primo grado ha concesso la provvi- soria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'esito del deposito delle memorie delle parti, ritenendo la causa matura per la decisione, il giu- dice designato del Tribunale di Velletri ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2019.
Con sentenza n. 2295/2019 del 12.12.2019 il Tribunale di Velletri, in com- posizione monocratica, ha “a) dichiara[to] improcedibile l'opposizione a de- creto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiara[to] esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 653 c.p.c.; b) condanna[to] gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di causa in favore di parte opposta che (…)
[ha] liquida[to] in € 13430,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello l'
[...]
e la Controparte_5 Parte_1 Parte_6
convenendo innanzi a questa Corte la
[...] [...]
e concludendo Controparte_10 come in epigrafe.
Con identico e successivo atto di citazione in appello e la Parte_1 hanno convenuto innanzi a questa Corte la Parte_2 [...]
e la Controparte_10 [...]
. Questo secondo giudizio di impugna- Controparte_11 zione è stato iscritto al n. 3516 del r.g.a.c. dell'anno 2020 e, con decreto in data 15.3.2021, è stato riunito a questo giudizio.
5 In entrambi i giudizi si è costituita la quale gestore del Controparte_1
FIA Italiano Riservato, istituito in forma chiusa, denominato “ CP_12
” (di seguito, il Fondo), che ha concluso come in epigrafe.
La Controparte_10
pure ritualmente evocata, non si è costituita in alcuno dei due
[...] giudizi riuniti e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contu- macia, non essendo intervenuta la relativa dichiarazione nel corso del pre- sente grado di giudizio.
Con provvedimento del 25.5.2021, preso atto dell'intervenuto fallimento della questa Corte ha dichiarato inter- Controparte_5 rotto il presente giudizio.
Con sentenza n. 57/2021 del 15.6.2021 il Tribunale di Velletri ha dichiarato il fallimento anche della Controparte_13
.
[...]
Con ricorso in riassunzione ex artt. 302 e 305 c.p.c., depositato il 27.7.2021, ha riassunto il presente giudizio di appello e, Parte_1 con decreto del 6.9.2021, questa Corte ha quindi fissato l'udienza del
24.1.2022 per la prosecuzione del giudizio, disponendo la notifica di copia del ricorso e del decreto alle altre parti costituite a cura del ricorrente.
Nel giudizio tempestivamente riassunto non si sono costituiti il
[...]
e il Controparte_5 [...]
e con la presente Controparte_14 sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia, non essendo intervenuta la relativa dichiarazione nel corso del presente grado di giudizio.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri avrebbe “erroneamente ritenuto che la carenza della procura speciale notarile conferita al difensore nominato, po- tesse in concreto determinare l'improcedibilità della domanda atteso il man- cato valido esperimento del tentativo di mediazione”.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che sussista un obbligo della presenza delle parti in media- zione ovvero della presenza del difensore munito di procura con autentica del notaio.
6 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto stretta- mente connessi tra loro, e non sono fondati.
2.1. Nel procedimento di mediazione, instaurato come disposto dal giudice designato del Tribunale di Velletri all'udienza del 12.1.2017, l'odierna parte appellante è stata rappresentata dall'avv. Valentina Garbuio munita di “de- lega”, autenticata dallo stesso avvocato difensore (v. verbale negativo del 24.7.2017, in atti). Tuttavia, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2019, n. 8473), la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a tale fine una procura sostanziale, che, come tale, non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere di rappresentanza innanzi all'organismo di mediazione venga conferito allo stesso difensore.
Come ha osservato la suddetta decisione della Suprema Corte, richiamata nella motivazione della sentenza appellata, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore. La parte che, per sua scelta o per impossibilità, non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta, e quindi anche dal suo difensore, ma allo scopo di delegare validamente un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della parteci- pazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Nell'accezione di “procura speciale sostanziale”, a cui fa riferimento la giuri- sprudenza di legittimità, è compresa una procura con autentica notarile, o di un pubblico ufficiale, nella quale la parte dichiara cosa intende fare nel pro- cedimento di mediazione e chi delega a tal fine. Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto non realizzata la condizione di procedibilità, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010, vale a dire il rituale esperimento del procedimento di mediazione obbligato- ria.
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto ha ritenuto sussistente l'obbligo di mediazione, e quindi non realiz- zata la prevista condizione di procedibilità, deducendo che, di contro, non
7 sussisterebbe l'obbligo di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Il motivo è infondato.
Ai sensi della lett. a) del co. 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, l'obbligo del previo procedimento di mediazione non sussiste “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. L'art. 648 c.p.c., dal canto suo, dispone che il giudice deve provvedere sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione in “prima udienza”, mentre l'art. 649 c.p.c. neanche prevede un momento processuale deputato a provvedere sulla sospensione della “esecuzione provvisoria del decreto concessa ai sensi dell'articolo 642”.
Dal combinato disposto della previsione delle due disposizioni normative sopra richiamata, vale a dire dell'art. 5, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 28/2010 e dell'art. 648 c.p.c., e – soprattutto – dalla previsione di cui al secondo pe- riodo del co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui “L'improcedibi- lità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, si deve ritenere che il giudice debba e possa disporre che le parti procedano ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010, alla prima udienza, e non oltre. In altri termini, anche qualora il giudice non provveda sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., alla prima udienza di trattazione, come è avvenuto nel caso in esame, in ogni caso è quello il limite entro il quale può e deve disporre che venga effettuato il procedimento di media- zione obbligatoria.
Nel caso di specie, non avendo provveduto sull'istanza di provvisoria esecu- zione del decreto opposto, il giudice, in prima udienza, ha comunque asse- gnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, avendo rilevato come la controversia rientrasse in quelle di cui al co. 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
4. Resta assorbita la riproposizione di tutte le domande, deduzioni, eccezioni già proposte dall'odierno appellante (in riassunzione) nel giudizio in oppo- sizione al decreto ingiuntivo n. 1281/2016 emesso dal Tribunale di Velletri il 27.5.2016, pure allo stesso mai notificato.
8 In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2295/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocra- tica, il 12.12.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite a seguito di riassunzione, mentre nessuna statuizione deve essere assunta tra da un lato, e la Banca appellata, rima- Parte_1 sta contumace nel giudizio di appello, e il Controparte_5 [...]
e il Controparte_5 Controparte_14
rimaste contumaci nel presente grado di giudizio a seguito
[...] di riassunzione.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della _4
[...]
dichiara la contumacia del Controparte_5
[...]
dichiara la contumacia del Controparte_15
[...]
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2295/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 12.12.2019; condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_11 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e la Parte_1 [...]
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9 nulla per le spese di lite tra e il Fallimento della Im- Parte_1 presa Roberto Lombardozzi s.r.l.; nulla per le spese di lite tra e il Parte_1 [...]
Controparte_14
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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