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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1710/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6645/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Villa Di Briano - Via L. Santagata 81030 Villa Di Briano CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 797/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 10 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
Resistente/Appellato: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIOEN)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società SOGERT spa Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Villa di Briano ha proposto appello avverso la sentenza nr. 797\10\2025, pronunciata il 21\1\2025 e depositata il 24\2\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in composizione collegiale ha accolto il Resistente_1ricorso proposto da nei confronti di nr. 2 avvisi di accertamento come di seguito meglio indicati:
• Avviso di accertamento n. IMU20-306 annualità 2020 del 18.03.2024 di € 4.238,00 notificato il 26.06.2024;
• Avviso di accertamento n. IMU21-322 annualità 2021 del 18.03.2024 di € 6.221,00, notificato il 24.06.2024.
In primo grado il contribuente aveva eccepito che i tributi non erano in quanto poteva fruire - per la propria abitazione in catasto fabbricati in Villa di Briano alla Indirizzo_1, al Fg. 9, p.lla 5214, sub 3 Categoria catastale A/2 e annessa pertinenza in Indirizzo_1catasto fabbricati in Villa di Briano alla , al Fg. 9, p.lla 5214, sub 4 Categoria catastale C/2 delle agevolazioni stabilite per legge a favore dell'abitazione principale e relativa pertinenza. Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado hanno rilevato che Il ricorrente aveva riconosciuto di essere proprietario di tre unità immobiliari in Villa di Briano catastalmente così censite
(i) Abitazione principale Cat. catastale A/2 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 3, ove risiede con il proprio nucleo familiare;
(ii) Locale deposito Cat. catastale C/2 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 4; (iii) Locale commerciale Cat. catastale C/1 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 1;
Egli non aveva contestato la debenza del tributo in relazione al Locale commerciale Cat. catastale C/1, ma ha affermato il proprio diritto alla esenzione dal tributo come previsto per legge in relazione alla Abitazione principale Cat. catastale A/2 e alla relativa pertinenza Locale deposito Cat. catastale C/2. Per non riconoscere il diritto all'esenzione dal tributo per i detti due immobili (Abitazione principale e sua Pertinenza) la resistente basa la sua pretesa sulla circostanza che dal certificato anagrafico storico del ricorrente emergerebbe come egli avrebbe strumentalmente ed artificiosamente modificato il proprio indirizzo soltanto un mese dopo la notifica degli avvisi di accertamento oggi impugnati quindi in data 26/07/2024.
Fatta questa premessa in punto di fatto i giudici casertani hanno osservato che il certificato di residenza storico rilasciato in data 25/07/2024 vada inteso nel senso che il Resistente_1ricorrente sig. sia stato residente nell'immobile in Villa di Briano Cat. catastale A/2 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 3 dal 27/09/2004 sino al 25/07/2024 e che ivi continua a risiedere (quindi nello stesso immobile) dal giorno successivo alla data di rilascio del certificato. Tra l'altro dalla carta d'identità dello stesso ricorrente rilasciata in data 22/09/2023 la cui copia agli atti del processo, risulta che a tale data il suo luogo Indirizzo_1di residenza risultava essere sempre lo stesso immobile in
. Circa poi il Locale deposito pertinenza della Abitazione principale la resistente allega una foto acquisita tramite google map con la quale si vorrebbe dimostrare che il detto immobile sia destinato invece all'esercizio di una attività commerciale. Questo collegio ritiene che a tal fine non sia sufficiente una foto che non da conto né della esatta indicazione dell'indirizzo del luogo fotografato, né degli estremi catastali del immobile fotografato. Sicuramente più idoneo sarebbe stato un verbale dell'Ufficio tecnico del Comune che rilevasse e denunciasse un uso improprio del locale rispetto alla sua destinazione d'uso.
Nell'atto di appello la soc. impugnante espone i seguenti motivi: 1) NULLITA' DELLA SENTENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 112 C.P.C. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 115 E 116 C.P.C., ART. 2697 C.C. – ERROR IN IUDICANDO – OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 132 C.P.C. E ART. 36 D.LGS. 546/92 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SENTENZA
In via preliminare, si evidenzia che il Collegio di prime cure ha erroneamente ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta dal Concessionario, senza considerare che, in materia tributaria, l'Amministrazione può legittimamente fondare le proprie pretese anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Secondo l'appellante la sentenza impugnata presenta una motivazione apparente, in quanto non esplicita in modo sufficiente le ragioni della preferenza accordata alla documentazione anagrafica rispetto agli elementi indiziari prodotti dalla SO.GE.R.T S.P.A. Gli avvisi di accertamento esecutivi IMU 20-306 e IMU 21-322 sono stati emessi per le seguenti unità immobiliari (Cfr All. 2):
1. Foglio 9 particella 5214 sub 1 categoria catastale C/1; 2. Foglio 9 particella 5214 sub 3 categoria catastale A/2; 3. Foglio 9 particella 5214 sub 4 categoria catastale C/2. Precisato ciò, nel corso del giudizio di primo grado è emerso che il contribuente, per gli immobili summenzionati, aveva effettuato pagamenti spontanei;
nello specifico:
a) Nell'anno 2020 l'importo accertato, secondo quanto contenuto nell'avviso di accertamento era pari ad E. 5.127,00* (oltre sanzioni, interessi ed oneri). Orbene, il contribuente provvedeva ad effettuare un pagamento parziale pari ad E. 2.037,33* e, per tale motivo, veniva emesso e notificato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 20-306; b) Nell'anno 2021 l'importo accertato, secondo quanto contenuto nell'avviso di accertamento era pari ad E. 5.127,00* (oltre sanzioni, interessi ed oneri). Orbene, il contribuente provvedeva ad effettuare un pagamento parziale pari ad E. 588,00* e, per tale motivo, veniva emesso e notificato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 21-322. Ebbene tale circostanza, a parere dell'ente appellante, rappresenta una vera e propria confessione giudiziale da parte del contribuente circa la validità dell'operato degli Uffici con conseguente acquiescenza in relazione alla pretesa creditoria di cui agli avvisi di accertamento esecutivi in esame.
L'Ufficio non ha riconosciuto l'esenzione prima casa e pertinenza rispetto agli immobili di cui ai punti 2 e 3 in quanto il contribuente aveva la residenza in Villa di Indirizzo_1 Nominativo_2Briano alla , con la mamma sig.ra e il fratello Nominativo_1 nell'immobile censito al catasto al foglio 9, particella 169, sub 7 (non oggetto di accertamento) (Cfr. All. 3 e 4). Pertanto come sopra detto la famiglia Nominativo_2 Resistente_1/ , per gli anni di imposta IMU 2020 e 2021, aveva diritto all'esenzione IMU per l'unità immobiliare censita al foglio 9 particella 169 sub 7 ove la signora Nominativo_2 Nominativo_1 gode del diritto di usufrutto;
mentre il sig. ha la nuda proprietà della stessa. Precisato ciò, emerge la bontà dell'operato dell'Ente in quanto per le unità immobiliari censite:
1. Foglio 9 particella 5214 sub 3 categoria catastale A/2; 2. Foglio 9 particella 5214 sub 4 categoria catastale C/2 (Cfr. All. 5) di proprietà del ricorrente – appellato, quest'ultimo non poteva, in alcun modo, godere dell'esenzione come abitazione principale in quanto per ogni famiglia è possibile una sola esenzione prima casa e pertinenza;
e tale esenzione è stata giustamente riconosciuta sull'unità immobiliare censita al foglio 9 particella 169 sub 7 ove risiedeva la famiglia composta Nominativo_2 Nominativo_1 Resistente_1dalla sig.ra , e . Ad adundantiam, il contribuente, come già evidenziato nel precedente grado di giudizio, ha omesso di indicare di aver avuto la residenza presso l'immobile, summenzionato, in cui risiedeva, con la mamma e il fratello, dal 27.09.2004 al 25.07.2024.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza n. 797/10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e, per effetto, accogliere il gravame stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'Ente; - il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore antistatario.
Non risulta costituito né il Comune di Villa di Briano, né, tantomeno, il contribuente appellato.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia Tributaria decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che gli atti impugnati si riferiscono all'omesso\parziale pagamento IMU anni 2020 e 2021 in relazione alle seguenti unità immobiliari:
- Fog. 9 n. 5214 sub 1 Aversa-Villa Literno snc. T
- Fog. 9 n. 5214 sub 3 Provinciale 000157 T-1
- Fog. 9 n. 5214 sub 4 Provinciale 000157 T-1
Orbene dall'atto di donazione depositato in primo grado risulta che al contribuente è stato donato l' appartamento con corte esclusiva composto da dieci virgola cinque vani catastali distribuiti tra i piani terra, primo e secondo, riportato nel Catasto dei Fabbricati Indirizzo_2al foglio 9, particella 5214/3, , piani T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 10,5, superficie catastale mq 313, rendita catastale Euro 921,88, oltre ai ss. beni:
a) locale commerciale con corte esclusiva al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati settantasei (mq.76); riportato nel Catasto dei Indirizzo_3Fabbricati al foglio 9, particella 5214/1, snc, invece di via Provinciale, piano T, categoria C/1, classe 1, consistenza mq. 76, superficie catastale mq 102, rendita catastale Euro 961,64; b) locali ad uso deposito con annesso cortile della consistenza catastale di metri quadrati novecento (mq.900), distribuiti tra i piani sottostrada, terra e primo;
riportati nel Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 5214/4, via Provinciale, n. 157, piani T-1-S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq.900, superficie catastale mq 1.060, rendita catastale Euro 1.626,84.
Dalla documentazione in atti risulta che Il ricorrente insieme al suo nucleo Nominativo_3familiare ( la moglie e due figli minori) risiede presso l'immobile foglio 9 p.lla 5214 sub 3 categoria A02. Dunque risultano sussistenti i requisiti per l'invocata esenzione dell'IMU, sia per l'abitazione che per il locale deposito ad essa annesso.
. Né si comprendono le distinzioni effettuate dall'ente appellante circa il nr. di interno dal momento che l'immobile risulta accatastato come unico appartamento composto da dieci virgola cinque vani catastali distribuiti tra i piani terra, primo e secondo, come si evince dall'atto di donazione posto a fondamento del titolo di proprietà del contribuente. Né è stato depositato dall'appellante alcun documento catastale (visura) da cui risulti altra situazione dell'immobile in questione.
Pertanto l'appello va rigettato.
Non viene adottata alcuna determinazione in ordine alla ripartizione delle spese, non essendo costituiti gli appellati.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6645/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Villa Di Briano - Via L. Santagata 81030 Villa Di Briano CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 797/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 10 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
Resistente/Appellato: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIOEN)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società SOGERT spa Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Villa di Briano ha proposto appello avverso la sentenza nr. 797\10\2025, pronunciata il 21\1\2025 e depositata il 24\2\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in composizione collegiale ha accolto il Resistente_1ricorso proposto da nei confronti di nr. 2 avvisi di accertamento come di seguito meglio indicati:
• Avviso di accertamento n. IMU20-306 annualità 2020 del 18.03.2024 di € 4.238,00 notificato il 26.06.2024;
• Avviso di accertamento n. IMU21-322 annualità 2021 del 18.03.2024 di € 6.221,00, notificato il 24.06.2024.
In primo grado il contribuente aveva eccepito che i tributi non erano in quanto poteva fruire - per la propria abitazione in catasto fabbricati in Villa di Briano alla Indirizzo_1, al Fg. 9, p.lla 5214, sub 3 Categoria catastale A/2 e annessa pertinenza in Indirizzo_1catasto fabbricati in Villa di Briano alla , al Fg. 9, p.lla 5214, sub 4 Categoria catastale C/2 delle agevolazioni stabilite per legge a favore dell'abitazione principale e relativa pertinenza. Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado hanno rilevato che Il ricorrente aveva riconosciuto di essere proprietario di tre unità immobiliari in Villa di Briano catastalmente così censite
(i) Abitazione principale Cat. catastale A/2 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 3, ove risiede con il proprio nucleo familiare;
(ii) Locale deposito Cat. catastale C/2 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 4; (iii) Locale commerciale Cat. catastale C/1 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 1;
Egli non aveva contestato la debenza del tributo in relazione al Locale commerciale Cat. catastale C/1, ma ha affermato il proprio diritto alla esenzione dal tributo come previsto per legge in relazione alla Abitazione principale Cat. catastale A/2 e alla relativa pertinenza Locale deposito Cat. catastale C/2. Per non riconoscere il diritto all'esenzione dal tributo per i detti due immobili (Abitazione principale e sua Pertinenza) la resistente basa la sua pretesa sulla circostanza che dal certificato anagrafico storico del ricorrente emergerebbe come egli avrebbe strumentalmente ed artificiosamente modificato il proprio indirizzo soltanto un mese dopo la notifica degli avvisi di accertamento oggi impugnati quindi in data 26/07/2024.
Fatta questa premessa in punto di fatto i giudici casertani hanno osservato che il certificato di residenza storico rilasciato in data 25/07/2024 vada inteso nel senso che il Resistente_1ricorrente sig. sia stato residente nell'immobile in Villa di Briano Cat. catastale A/2 al Foglio 9 p.lla 5214 sub. 3 dal 27/09/2004 sino al 25/07/2024 e che ivi continua a risiedere (quindi nello stesso immobile) dal giorno successivo alla data di rilascio del certificato. Tra l'altro dalla carta d'identità dello stesso ricorrente rilasciata in data 22/09/2023 la cui copia agli atti del processo, risulta che a tale data il suo luogo Indirizzo_1di residenza risultava essere sempre lo stesso immobile in
. Circa poi il Locale deposito pertinenza della Abitazione principale la resistente allega una foto acquisita tramite google map con la quale si vorrebbe dimostrare che il detto immobile sia destinato invece all'esercizio di una attività commerciale. Questo collegio ritiene che a tal fine non sia sufficiente una foto che non da conto né della esatta indicazione dell'indirizzo del luogo fotografato, né degli estremi catastali del immobile fotografato. Sicuramente più idoneo sarebbe stato un verbale dell'Ufficio tecnico del Comune che rilevasse e denunciasse un uso improprio del locale rispetto alla sua destinazione d'uso.
Nell'atto di appello la soc. impugnante espone i seguenti motivi: 1) NULLITA' DELLA SENTENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 112 C.P.C. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 115 E 116 C.P.C., ART. 2697 C.C. – ERROR IN IUDICANDO – OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 132 C.P.C. E ART. 36 D.LGS. 546/92 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SENTENZA
In via preliminare, si evidenzia che il Collegio di prime cure ha erroneamente ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta dal Concessionario, senza considerare che, in materia tributaria, l'Amministrazione può legittimamente fondare le proprie pretese anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Secondo l'appellante la sentenza impugnata presenta una motivazione apparente, in quanto non esplicita in modo sufficiente le ragioni della preferenza accordata alla documentazione anagrafica rispetto agli elementi indiziari prodotti dalla SO.GE.R.T S.P.A. Gli avvisi di accertamento esecutivi IMU 20-306 e IMU 21-322 sono stati emessi per le seguenti unità immobiliari (Cfr All. 2):
1. Foglio 9 particella 5214 sub 1 categoria catastale C/1; 2. Foglio 9 particella 5214 sub 3 categoria catastale A/2; 3. Foglio 9 particella 5214 sub 4 categoria catastale C/2. Precisato ciò, nel corso del giudizio di primo grado è emerso che il contribuente, per gli immobili summenzionati, aveva effettuato pagamenti spontanei;
nello specifico:
a) Nell'anno 2020 l'importo accertato, secondo quanto contenuto nell'avviso di accertamento era pari ad E. 5.127,00* (oltre sanzioni, interessi ed oneri). Orbene, il contribuente provvedeva ad effettuare un pagamento parziale pari ad E. 2.037,33* e, per tale motivo, veniva emesso e notificato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 20-306; b) Nell'anno 2021 l'importo accertato, secondo quanto contenuto nell'avviso di accertamento era pari ad E. 5.127,00* (oltre sanzioni, interessi ed oneri). Orbene, il contribuente provvedeva ad effettuare un pagamento parziale pari ad E. 588,00* e, per tale motivo, veniva emesso e notificato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 21-322. Ebbene tale circostanza, a parere dell'ente appellante, rappresenta una vera e propria confessione giudiziale da parte del contribuente circa la validità dell'operato degli Uffici con conseguente acquiescenza in relazione alla pretesa creditoria di cui agli avvisi di accertamento esecutivi in esame.
L'Ufficio non ha riconosciuto l'esenzione prima casa e pertinenza rispetto agli immobili di cui ai punti 2 e 3 in quanto il contribuente aveva la residenza in Villa di Indirizzo_1 Nominativo_2Briano alla , con la mamma sig.ra e il fratello Nominativo_1 nell'immobile censito al catasto al foglio 9, particella 169, sub 7 (non oggetto di accertamento) (Cfr. All. 3 e 4). Pertanto come sopra detto la famiglia Nominativo_2 Resistente_1/ , per gli anni di imposta IMU 2020 e 2021, aveva diritto all'esenzione IMU per l'unità immobiliare censita al foglio 9 particella 169 sub 7 ove la signora Nominativo_2 Nominativo_1 gode del diritto di usufrutto;
mentre il sig. ha la nuda proprietà della stessa. Precisato ciò, emerge la bontà dell'operato dell'Ente in quanto per le unità immobiliari censite:
1. Foglio 9 particella 5214 sub 3 categoria catastale A/2; 2. Foglio 9 particella 5214 sub 4 categoria catastale C/2 (Cfr. All. 5) di proprietà del ricorrente – appellato, quest'ultimo non poteva, in alcun modo, godere dell'esenzione come abitazione principale in quanto per ogni famiglia è possibile una sola esenzione prima casa e pertinenza;
e tale esenzione è stata giustamente riconosciuta sull'unità immobiliare censita al foglio 9 particella 169 sub 7 ove risiedeva la famiglia composta Nominativo_2 Nominativo_1 Resistente_1dalla sig.ra , e . Ad adundantiam, il contribuente, come già evidenziato nel precedente grado di giudizio, ha omesso di indicare di aver avuto la residenza presso l'immobile, summenzionato, in cui risiedeva, con la mamma e il fratello, dal 27.09.2004 al 25.07.2024.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza n. 797/10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e, per effetto, accogliere il gravame stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'Ente; - il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore antistatario.
Non risulta costituito né il Comune di Villa di Briano, né, tantomeno, il contribuente appellato.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia Tributaria decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che gli atti impugnati si riferiscono all'omesso\parziale pagamento IMU anni 2020 e 2021 in relazione alle seguenti unità immobiliari:
- Fog. 9 n. 5214 sub 1 Aversa-Villa Literno snc. T
- Fog. 9 n. 5214 sub 3 Provinciale 000157 T-1
- Fog. 9 n. 5214 sub 4 Provinciale 000157 T-1
Orbene dall'atto di donazione depositato in primo grado risulta che al contribuente è stato donato l' appartamento con corte esclusiva composto da dieci virgola cinque vani catastali distribuiti tra i piani terra, primo e secondo, riportato nel Catasto dei Fabbricati Indirizzo_2al foglio 9, particella 5214/3, , piani T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 10,5, superficie catastale mq 313, rendita catastale Euro 921,88, oltre ai ss. beni:
a) locale commerciale con corte esclusiva al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati settantasei (mq.76); riportato nel Catasto dei Indirizzo_3Fabbricati al foglio 9, particella 5214/1, snc, invece di via Provinciale, piano T, categoria C/1, classe 1, consistenza mq. 76, superficie catastale mq 102, rendita catastale Euro 961,64; b) locali ad uso deposito con annesso cortile della consistenza catastale di metri quadrati novecento (mq.900), distribuiti tra i piani sottostrada, terra e primo;
riportati nel Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 5214/4, via Provinciale, n. 157, piani T-1-S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq.900, superficie catastale mq 1.060, rendita catastale Euro 1.626,84.
Dalla documentazione in atti risulta che Il ricorrente insieme al suo nucleo Nominativo_3familiare ( la moglie e due figli minori) risiede presso l'immobile foglio 9 p.lla 5214 sub 3 categoria A02. Dunque risultano sussistenti i requisiti per l'invocata esenzione dell'IMU, sia per l'abitazione che per il locale deposito ad essa annesso.
. Né si comprendono le distinzioni effettuate dall'ente appellante circa il nr. di interno dal momento che l'immobile risulta accatastato come unico appartamento composto da dieci virgola cinque vani catastali distribuiti tra i piani terra, primo e secondo, come si evince dall'atto di donazione posto a fondamento del titolo di proprietà del contribuente. Né è stato depositato dall'appellante alcun documento catastale (visura) da cui risulti altra situazione dell'immobile in questione.
Pertanto l'appello va rigettato.
Non viene adottata alcuna determinazione in ordine alla ripartizione delle spese, non essendo costituiti gli appellati.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE