Sentenza 29 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2004, n. 10447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10447 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV RE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO JENI, STEFANIA SOTGIA, GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3145/01 del Tribunale di BARI, depositata il 23/02/01 - R.G.N. 478/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato TRIOLO per delega FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riferisce il ricorso per cassazione di AR VE che costui il 24 gennaio del 1997 conveniva in giudizio avanti il Pretore di Bari l'Inps "per sentirlo condannare alla corresponsione delle differenze fra quanto liquidatogli a titolo d'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni dal 1982 al 1986 e quanto dovutogli in misura rivalutata" (la sentenza impugnata ricollega la rivalutazione ai soli anni 1982, 1985 e 1986).
Aggiunge il ricorso che l'adito Giudice, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, "avendo l'Inps provveduto nel corso del procedimento giudiziario ad erogare la prestazione richiesta", dichiarava "cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta, avanzata dal ricorrente, di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione percepita nell'anno 1982", rigettando "per il resto la domanda" e compensando per 2/3 fra le parti le spese, assegnando l'ulteriore terzo, liquidato in complessive L. 140.000, di cui L. 100.000 per onorali e il resto per diritti, che poneva a carico dell'Istituto, al difensore antistatario avv. Oscar Lojodice. Risulta dalla sentenza del Tribunale di Bari meglio descritta in epigrafe che ha respinto l'appello del VE, che costui aveva impugnato la sentenza di primo grado per l'erronea compensazione delle spese fra le parti e per violazione dei minimi tariffari. Il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello argomentando che la domanda di rivalutazione era risultata infondata per gli anni 1985 e 1986, "a causa della mancata prova del diritto dell'impugnante...", il quale "immotivatamente censura la pronuncia di compensazione delle spese partendo dal presupposto errato dell'avvenuto riconoscimento del diritto nella sua integralità e cioè sia per l'anno 1982 che per l'anno 1985 e 1986", sicché era giustificata la compensazione delle spese, e che non v'era stata violazione dei minimi tariffari, dichiarando, infine, nel dispositivo "non luogo a provvedere tra le parti sulle spese del doppio grado del giudizio". Contro questa sentenza il ricorrente prospetta un articolato motivo di ricorso per SA.
Resiste l'Istituto intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico, complesso motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 113, c.p.c.; 118, disp.att c.p.c.; 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; violazione e falsa applicazione decreto Ministro giustizia 5.10.1994, n. 585 e tariffe allegate, contestando sia la valutazione del Tribunale di Bari in merito alla dichiarazione di soccombenza parziale del ricorrente e alla consequenziale compensazione di 2/3 delle spese e competenze di giudizio, sia la misura della liquidazione del terzo a carico dell'Inps.
Quanto alla contestazione della parziale soccombenza le osservazioni della difesa del ricorrente sull'oggetto del petitum contenuto nel ricorso introduttivo inducono il Collegio, sollecitato dal richiamo all'art. 112, cod.proc.civ., ad esaminare la decisione di primo grado, investendo, secondo la prospettazione del ricorso, un error in procedendo che sarebbe stato commesso dal giudice nell'identificazione dell'oggetto della domanda. L'esame del dispositivo e della coerente motivazione, per questa parte, della sentenza di primo grado evidenziano che, come emerge dalla stessa esposizione del ricorso per cassazione (v., pg. 2, 1 periodo, in neretto) il primo Giudice così aveva definito il merito della causa: "dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta ... di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione percepita nell'anno 1982; rigetta per il resto la domanda". Pertanto, in base alla struttura originaria della pretesa concernente la condanna dell'Ente al pagamento della "rivalutazione monetaria del trattamento di disoccupazione ordinaria relativa agli anni dal 1982, 1985 e 1986" è agevole osservare che la formula terminativa (di derivazione giurisprudenziale) di dichiarazione della cessazione della materia del contendere concerneva, come esplicita il Pretore nella sentenza 3 - 6 marzo 1999, solo una parte (la rivalutazione per il 1982 della pretesa) della domanda versata in giudizio e che, ai fini della liquidazione delle spese (art. 6, comma 1, D.M. cit.), a questo dato finale era stato fatto riferimento, essendo, per il resto, risultata infondata la pretesa, con esplicita sentenza di rigetto. Questo capo della decisione, pur impugnato dal ricorrente in appello con l'argomentazione, capziosa, che il ricorso introduttivo investiva il più vasto periodo "1982-1985 e 1986" cui riferire la pretesa, è stato confermato dalla sentenza d'appello, per non essere stata fornita, da parte dell'istante, la prova del diritto dell'impugnante alla rivalutazione relativamente al 1985 e al 1986. Pertanto, la sua difesa non può, qui ed ora, lamentare l'errata dichiarazione di soccombenza parziale allegando un'inesatta interpretazione della domanda effettuata dai giudici del merito, perché quest'attività spetta, com'è noto, al Giudice, cui non è stata imputata, con il ricorso per cassazione, alcuna specifica distorsione interpretativa della domanda rispetto all'andamento processuale, ma solo contrapposta una personale convinzione di parte. D'altra parte, la riferita articolazione della domanda originaria ("differenze, per gli anni dal 1982 al 1986"), quale si legge nel ricorso per SA (non rinvenendosi agli atti il ricorso da cui trae origine la presente vicenda, essendo per contro inserita una sentenza fra le stesse parti afferente un precedente periodo), non consente di pervenire alle conclusioni auspicate dalla difesa ricorrente, essendo l'alternativa prospettata di un unicum complessivo, su cui aveva inciso indistintamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere più artificiosa che reale, mancando ora, come già nel ricorso in appello, ogni doveroso riferimento nel ricorso (art. 366, n. 3, cod.proc.civ.) al contenuto e all'imputazione (se per anno o per più lungo periodo) del riconoscimento del debito da parte dell'Inps. Quanto alla questione delle spese e competenze valgono le seguenti osservazioni. Il dispositivo della sentenza d'appello (che, come è noto, sostituisce quello della decisione a suo tempo gravata) contiene sul punto, secondo quanto già riferito in narrativa, la seguente statuizione:
"dichiara non luogo a provvedere tra le parti sulle spese del doppio grado del giudizio".
Ora a questa determinazione non corrisponde alcuna specifica motivazione, posto che quest'ultima si limita, previa analisi delle poste tariffarie, a ritenere congrua la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado.
Giusta o errata che sia questa indicazione, essa tuttavia non da ragione di quanto espresso dal dispositivo, che però non è stato impugnato dalla difesa ricorrente in questa sede nella sua essenza formale: infatti con quella formulazione, il Tribunale ha escluso di dover provvedere non solo sulle spese del grado d'appello, ma anche del primo (presumibilmente in applicazione dell'art. 152, disp.att. c.p.c.).
Ciò detto, il principio di prevalenza, nel rito del lavoro, del dispositivo letto in udienza, rispetto alla motivazione della sentenza successivamente depositata, comporta che non può tenersi conto che delle pronunce espresse nel dispositivo stesso e delle argomentazioni che, nella motivazione eventualmente concorrono a chiarirne il contenuto, mentre quanto non trova corrispondenza nel dictum della parte dispositiva va considerato tamquam non esset (tra le tante v., da ultimo, Cass., 4 settembre 2002, n. 12869), dovendosi, caso mai, il contrasto fra dispositivo e motivazione essere fatto valere attraverso i normali canali d'impugnazione (v. ad es. Cass., 12 marzo 1992, n. 3362 e ulteriori conformi). Pertanto, a fronte di questo sviluppo processuale, la puntigliosa contestazione della difesa ricorrente sul mancato riconoscimento di diritti ed onorali non considerati dalla motivazione dalla sentenza è inammissibile.
Non si fa luogo alla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione ex art. 152, disp.att. c.p.c. nel testo previgente a quello di cui all'art. 42, comma 11, d.l. 269/2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2004