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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2838/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GAETANO MARIA BLOISE -ATTORE-
CONTRO in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIANNA CARIATI (già avvocato Dario
Giannicola) -CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: per l'ATTORE: “accertare … la responsabilità esclusiva del
… al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante nella Controparte_1
somma di 17.154,00 o nella somma maggiore o minore di risulta, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese …, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”; per il CONVENUTO: “In via principale rigettarsi l'atto introduttivo del giudizio perché infondato in fatto e in diritto per inesistenza del fatto;
escludere la
Responsabilità ex art. 2051 e/o art.2043 c.c.; In subordine, … accertare l'entità dei danni, e condannare il al pagamento di una somma Controparte_1 proporzionale ritenuta di giustizia…Con vittoria di spese e competenze di lite”.
I FATTI
1.Con atto di citazione notificato il 24.11.2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il per ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti in data 5.07.2018, allorquando, presso la villetta comunale denominata “La Gialla”, adiacente alla via Monte Sant'Angelo, mentre si recava a recuperare il pallone lanciato da altri ragazzi, improvvisamente urtava contro un
1 ferro posto sullo scheletro di un cestino dell'immondizia non visibile e non segnalato e subiva una lacerazione con estesa ferita alla coscia destra.
I numerosi testimoni intervenuti sul luogo provvedevano ad accompagnare il presso il locale P.S. dell'Ospedale di dove gli veniva Parte_1 CP_1 diagnosticata la “presenza di estesa e profonda ferita lacero contusa in coscia destra con evidente lesione muscolare, ferita sanguinante con 20 gg di prognosi”.
La malattia, a seguito delle dovute cure, terminava in data 31 agosto 2018.
L'attore quantificava il danno biologico subito, comprensivo delle spese mediche, in € 17.154,34 (danno biologico da invalidità permanente al 5%; ITP al 100% gg
20; al 75% gg 20; al 50% gg 20; danno morale al 33%) somma richiesta al ritenuto unico responsabile del sinistro occorso, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe.
2. Con comparsa depositata il 24.02.2022, si è costituito il Controparte_1
che ha, preliminarmente, richiamato la giurisprudenza di legittimità concernente la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. agli enti pubblici qualora il bene sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, essendo limitata in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.
L'Ente convenuto ha sostenuto, inoltre, richiamando i principi della responsabilità prevista dalla suddetta norma, la imputabilità dell'evento allo stesso attore danneggiato per non aver usato l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare l'evento stesso.
Con riferimento al quantum, il ha censurato la sproporzione della CP_1
richiesta risarcitoria rispetto ai danni subiti, peraltro non supportata da alcun elemento probatorio legittimante la richiesta stessa.
3. La causa è stata istruita attraverso prova documentale e CTU medico-legale e, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.02.2025 e stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (gg 20+20)
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4. La domanda di parte attrice è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2 5. Parte attrice nel presente giudizio ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e, subordinatamente, quella di cui all'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento del danno dalla stessa patito.
Ricondotta la fattispecie nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., in primo luogo deve evidenziarsi che è ormai pacificamente ritenuto in giurisprudenza che la normativa in questione possa essere applicata anche alla pubblica amministrazione, poiché sussiste la responsabilità della P.A., anche in rapporto a beni demaniali estesi, quando l'incidente è dovuto ad una causa strutturale, vale a dire ad una caratteristica intrinseca del bene.
Più specificamente, “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura
e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. civ., sez. III n. 15042/2008).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. rappresenta una ipotesi di responsabilità di natura oggettiva che necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare il nesso causale tra la res in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi.
L'art. 2051 c.c., dunque, implica sì una presunzione di responsabilità oggettiva in capo al custode, ma mantiene in capo al danneggiato l'onere prioritario (rispetto la prova del fortuito) di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”. (per tutte cfr. Cass. 01-02- 2018, n.2482; Cass.
28-07-2017, n. 18753; Cass. 11-05-2017, n. 11526).
Sempre in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la Suprema
Corte ha recentemente riaffermato il principio in base al quale “la condotta del
3 danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo 3 causale del danno, fino a rendere anche possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n. 11798/2022).
6. Ciò posto, nel caso di specie, si rileva di tutta evidenza che parte convenuta non ha proposto contestazione specifica sul fatto storico per come narrato dall'attore che deve intendersi, pertanto, acclarato con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra la res ed il danno subito.
Il ha, per di più, allegato al proprio atto costitutivo le Controparte_1 immagini ritraenti il luogo dell'occorso sinistro, oltre che il palo in ferro e lo spuntone, sempre in ferro fuoriuscente dallo stesso, causa delle lesioni subite dal
. Parte_1
Anche il “Verbale di Accertamento-Sopralluogo”, eseguito presso la villetta comunale di Via Monte Sant'Angelo “al fine di relazionare in merito alla denuncia di sinistro avvenuto in data 05/07/2018” prodotto dall'Ente, accerta “la presenza di alcuni pali in ferro posti probabilmente in precedenza a sostegno di cestini per
l'immondizia, così come si evince dall'allegato fotografico”, confermando l'assunto attoreo.
7 Va, quindi, a questo punto, esaminata la condotta del rimasto Parte_1 danneggiato ed il grado di incidenza causale sull'evento dannoso.
Dalla documentazione fotografica versata in atti appare evidente l'anomalia del palo, attesa la presenza sullo stesso della sporgenza in ferro.
Tale anomalia, tuttavia, considerate le circostanze fattuali, acquisite processualmente, portano ad escludere la possibilità di configurare nel caso de quo che la stessa costituisca “un'insidia”, caratterizzata per pacifica giurisprudenza da non visibilità dell'anomalia, oltre che da non prevedibilità e a dover, invece,
4 ritenere sussistente un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura ritenuta congrua del 50%, in considerazione della colposa disattenzione del
, il quale ha omesso di adottare tutte le cautele richieste dalle Parte_1
circostanze del caso e non ha prestato la dovuta attenzione, considerata la fascia oraria in cui si è verificato l'evento (19.30 del 5.07.2018), ossia in presenza della illuminazione naturale.
8 Ciò premesso, si rileva che la consulenza medico-legale risulta esente da vizi logici nonché procedurali, avendo il consulente compiutamente preso posizione sul quesito a lui sottoposto, per cui non sussistono motivi per discostarsi dalle determinazioni in essa contenute.
In particolare, il Dott. ha accertato che la ferita lacerocontusa alla Testimone_1 coscia destra “risulta compatibile con la dinamica traumatica riferita”.
All'uopo, con riferimento al luogo dell'avvenuto sinistro riportato sul certificato medico di P.S. prodotto da parte attrice, ossia il “campo di calcio”, si rileva che sebbene il referto del P.S., ai sensi dell'art. 2700 c.c., faccia piena prova fino a querela di falso, lo stesso non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese le quali, pertanto, possono essere accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Nel caso di specie, da una valutazione complessiva del quadro probatorio riferito, non si possono avere dubbi sulla inesattezza della detta dicitura, derivante dalla circostanza in cui è avvenuto l'occorso sinistro, ossia una partita di calcio.
Una caduta in campo da calcio, infatti, sicuramente non avrebbe causato il tipo di lesione accertata e valutata dal consulente, lo si ribadisce, compatibile con la dinamica riferita.
Lo stesso CTU, inoltre, riconosceva nella periziata parte attrice esiti permanenti delle lesioni subite, valutando un danno biologico del 3% di invalidità permanente,
20 giorni di inabilità temporanea assoluta, 37 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Alla luce delle conclusioni del ctu, tenuto conto degli importi di cui alle Tabelle
Milanesi utilizzate da questo Tribunale, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attore nella somma di € 7.729,00 (di cui € 4.279,00 per danno biologico permanente e € 3.450,00 per danno biologico da inabilità temporanea); all'attore è altresì dovuto l'importo di € 20,00 quale rimborso delle
5 spese mediche sostenute e riconosciute pertinenti e congrue, per un totale complessivo di € 7.749,00.
9 Nel caso in esame va escluso, in concreto, che possa essere liquidato il danno patrimoniale da personalizzazione ulteriore rispetto a quanto sopra detto con riferimento alla sofferenza patita nel periodo di invalidità temporanea.
Infatti la c.d. personalizzazione del danno biologico non costituisce un diritto automatico del danneggiato fondato sull'impossibilità di proseguire la propria vita come prima ovvero sulla base della semplice valorizzazione delle concrete conseguenze pregiudizievoli subite e ciò perché quanto viene risarcito col valore tabellare per l'invalidità permanente non costituisce un risarcimento base da adeguare sempre e comunque alle peculiari ed irrepetibili situazioni contingenti del danneggiato, ma il giusto risarcimento per i casi ordinari, costituenti la maggioranza dei casi. Non si tratta, dunque, di un adeguamento automatico da praticare in relazione alle peculiari condizioni soggettive del danneggiato, che per ciascuna persona sono un unicum irrepetibile, ma un caso particolare che si verifica solo nell'ipotesi in cui le conseguenze pregiudizievoli siano considerevolmente maggiori rispetto a quanto accade ordinariamente per la classe di individui di appartenenza del danneggiato.
Nel caso di specie l'attore non ha minimamente allegato una qualsiasi circostanza di fatto dalla quale si possa argomentare che la lesione subita ha inciso in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente.
In definitiva, stante il riconosciuto concorso di colpa al 50% in capo all'attore,
l'Ente convenuto deve essere condannato a corrispondere il minor importo complessivo di € 3.874,50.
10 Tale è il risarcimento liquidato all'attualità. Sul detto importo, devalutato alla data del sinistro (5.07.2018) - e quindi pari ad € 3.275,15 - e rivalutato anno per anno decorrono gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (confronta Cass. S.U. 1712/1995).
Tale quantificazione già tiene conto delle sofferenze biologiche, morali ed esistenziali, e non necessita di ulteriore personalizzazione.
11 Tenuto conto dell'esito della lite ovvero del solo parziale accoglimento della domanda attorea si ritiene di compensare per metà le spese di lite e di porre le
6 rimanenti a carico del convenuto. Il valore della causa è pari al credito accertato (€
3.874,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore deduzione e istanza da ritenere assorbite, irrilevanti o rigettate, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il
[...]
a risarcire il danno subito da nella CP_1 Parte_1 misura di € 3.874,50 oltre interessi legali sulla somma di € 3.275,15, rivalutata anno per anno, decorrenti dalla data del sinistro (5.07.2018) alla data di pubblicazione della presente sentenza;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il
[...]
l pagamento in favore dell'attore - e per esso dell'avv. BLOISE CP_1
GAETANO MARIA dichiaratosi distrattario ex art. 93 c.p.c.- della residua metà; spese che liquida nell'interezza in € 274,00 per spese vive e € 2.200,00
(duemiladuecento) per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e IVA;
3) Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, per metà a carico di ciascuna delle parti.
Così deciso in Castrovillari, in data 20/05/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Laurito, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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