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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7221 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11684/2025 R.G. lavoro vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
AB EL e RG LL
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_1
Castellino 1 presso lo studio degli avv. Rosario Iervolino e Maria Antonia Aiello dai quali è rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12 maggio 2025 la esponeva di aver ricevuto, Parte_1 in data 1.4.2025, la notifica del decreto ingiuntivo n. 348/2025, emesso dal Tribunale di
Napoli, sezione lavoro, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la CP_1 somma di € 19.047,67, oltre accessori
Precisava che il lavoratore aveva posto a base della richiesta monitoria che il rapporto di lavoro intercorso con la società risultava essere cessato in data 19-9-2024 e che la società aveva omesso di corrispondere parzialmente la retribuzione di agosto 2024 nonchè le somme portate dalla busta paga di settembre 2024, comprensiva del trattamento di fine rapporto.
Eccepiva la nullità e/o revocabilità del decreto ingiuntivo per carenza di certezza ed esigibilità dei crediti, fondati su documentazione incompleta e disconosceva la busta paga di settembre
2024 prodotta dal lavoratore. Tanto premesso, la proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 sezione lavoro, concludendo per l'accoglimento delle sopra richiamate conclusioni.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in CP_1
giudizio sostenendo la infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
All'udienza del 14 ottobre 2025 le parti discutevano la causa innanzi allo scrivete il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'importo intimato a titolo di trattamento di fine rapporto discende dalla busta paga che risulta essere stata consegnata dal ragioniere della società a mezzo whats'app al lavoratore (cfr. documenti allegati alla produzione di parte resistente) e la busta paga prodotta dalla società è del tutto simile a quella prodotta dal lavoratore e se ne differenzia solo perché non riporta l'importo del trattamento di fine rapporto, ma la società non ha in alcun modo provato (ad esempio attraverso la produzione di modelli CUD) un diverso importo di tfr che spetterebbe al o di averlo pagato CP_1
Alcun rilievo assume quindi il disconoscimento operato che tra l'altro, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, dovrebbe avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr. ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).
Non vi è prova in alcun modo poi del pagamento della residua retribuzione di agosto e nel ricorso la società avrebbe dovuto indicare come era avvenuto il pagamento che, trattandosi di retribuzione, doveva essere effettuata con strumenti tracciabili (art. 1, comma 913, Legge
205/2017).
Si evidenzia poi, per venire agli altri punti dell'opposizione, che correttamente si è richiesta la somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818).
In definitiva, una volta che il aveva provato la sussistenza del credito, la CP_1 Parte_1
non ha specificamente allegato, né ha chiesto di provare, la sussistenza di fatti diretti a paralizzare la pretesa azionata, ossia il pagamento della retribuzione e del t.f.r. in contestazione. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il dott. Paolo Scognamiglio, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_2 di lite, che liquida in € 1800,00, oltre accessori, con attribuzione
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11684/2025 R.G. lavoro vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
AB EL e RG LL
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_1
Castellino 1 presso lo studio degli avv. Rosario Iervolino e Maria Antonia Aiello dai quali è rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12 maggio 2025 la esponeva di aver ricevuto, Parte_1 in data 1.4.2025, la notifica del decreto ingiuntivo n. 348/2025, emesso dal Tribunale di
Napoli, sezione lavoro, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la CP_1 somma di € 19.047,67, oltre accessori
Precisava che il lavoratore aveva posto a base della richiesta monitoria che il rapporto di lavoro intercorso con la società risultava essere cessato in data 19-9-2024 e che la società aveva omesso di corrispondere parzialmente la retribuzione di agosto 2024 nonchè le somme portate dalla busta paga di settembre 2024, comprensiva del trattamento di fine rapporto.
Eccepiva la nullità e/o revocabilità del decreto ingiuntivo per carenza di certezza ed esigibilità dei crediti, fondati su documentazione incompleta e disconosceva la busta paga di settembre
2024 prodotta dal lavoratore. Tanto premesso, la proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 sezione lavoro, concludendo per l'accoglimento delle sopra richiamate conclusioni.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in CP_1
giudizio sostenendo la infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
All'udienza del 14 ottobre 2025 le parti discutevano la causa innanzi allo scrivete il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'importo intimato a titolo di trattamento di fine rapporto discende dalla busta paga che risulta essere stata consegnata dal ragioniere della società a mezzo whats'app al lavoratore (cfr. documenti allegati alla produzione di parte resistente) e la busta paga prodotta dalla società è del tutto simile a quella prodotta dal lavoratore e se ne differenzia solo perché non riporta l'importo del trattamento di fine rapporto, ma la società non ha in alcun modo provato (ad esempio attraverso la produzione di modelli CUD) un diverso importo di tfr che spetterebbe al o di averlo pagato CP_1
Alcun rilievo assume quindi il disconoscimento operato che tra l'altro, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, dovrebbe avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr. ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).
Non vi è prova in alcun modo poi del pagamento della residua retribuzione di agosto e nel ricorso la società avrebbe dovuto indicare come era avvenuto il pagamento che, trattandosi di retribuzione, doveva essere effettuata con strumenti tracciabili (art. 1, comma 913, Legge
205/2017).
Si evidenzia poi, per venire agli altri punti dell'opposizione, che correttamente si è richiesta la somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818).
In definitiva, una volta che il aveva provato la sussistenza del credito, la CP_1 Parte_1
non ha specificamente allegato, né ha chiesto di provare, la sussistenza di fatti diretti a paralizzare la pretesa azionata, ossia il pagamento della retribuzione e del t.f.r. in contestazione. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il dott. Paolo Scognamiglio, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_2 di lite, che liquida in € 1800,00, oltre accessori, con attribuzione
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio