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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 5451 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attrice Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent i Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 25.01.2019, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano l
[...] Parte_4 [...] critto al n. RG 2730/2019). Controparte_2 dizio separato con ordinanza resa in data 22.04.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 010/01047889 e del conto deposito titoli n. 10/265038530 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- a dicembre 2007 in occasione dell'aumento di capitale n. 6880 azioni BP pari ad un controvalore di € 57.104,00;
- nel 2014 in occasione dell'aumento di capitale n. 3344 azioni BP pari ad un controvalore di
€ 29.928,00 ed € 20.064,00 per obbligazioni subordinate;
inoltre, la banca aveva accreditato l'importo derivante dalla vendita pari ad €186750,00 per n. 20.000 azioni, residuando così n.
8.601 azioni BP ed €.20.064 di obbligazioni. Evidenziava che la non aveva rispettato gli obblighi informativi prescritti per legge, non CP_1 avendola dettaglia e ed adeguatamente informata circa l'elevato rischio di perdita di capitale, l'illiquidità dei titoli e la situazione di conflitto di interessi in cui operava essendo contemporaneamente emittente ed intermediario;
inoltre, aveva omesso di consegnare copia della documentazione al momento della sottoscrizione, consegnandola solo a seguito di richiesta della cliente, ed aveva erroneamente qualificato i prodotti acquistati come a basso rischio. Specificava di aver impartito, in data 23.09.2015, ordine di vendita di 5.257 azioni al prezzo di 9,53, registrato nell'apposito registro cronologico al n. 201509230310000564. Asseriva che la banca convenuta avesse violato l'ordine cronologico, dando seguito ad ordini di vendita successivi a quello impartito dall'attrice, arrecandole un danno;
di aver formalmente contestato gli inadempimenti della banca già nel mese di novembre 2016 e chiedeva il risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto dell'ordine cronologico degli ordini di vendita. Eccepiva la nullità delle operazioni di vendita delle azioni ex art. 23 TUF per mancata consegna del contratto quadro, con conseguente ripetizione delle somme addebitate oltre interessi, dalla data delle operazioni di cui era causa e danno da svalutazione monetaria. Sosteneva, altresì, la violazione degli obblighi di informativi di cui ai regolamenti n. CP_3 11522/1998 e n. 16190/2007, per aver la banca omesso di informare correttament na attrice circa la propria situazione di conflitto di interessi e per non aver rispettato il dovere di diversificazione del rischio in proporzione al patrimonio;
inoltre, che le operazioni di investimento erano inadeguate rispetto agli obiettivi di investimento dell'attrice ed al profilo di rischio della stessa da qualificarsi basso, trattandosi di titoli illiquidi e non quotati in un mercato regolamentato, circostanza di cui l'odierna attrice non era stata messa a conoscenza, in violazione anche dell'art. 21 TUF. Contestava la violazione delle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104 del CP_3 2009, con conseguente violazione degli obblighi di buona fede e corret Chiedeva, quindi, la nullità delle operazioni di investimento e/o la risoluzione del contratto quadro con ripetizione del capitale investito, pari alla complessiva somma di € 87.032.80, oltre interessi e svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della convenuta sia in sede di negoziazione e/o sottoscrizione dei CP_1 titoli azionari oggetto di c a per la mancata vendita degli stessi sul mercato interno da essa gestito e per l'effetto condannare la al risarcimento del danno quantificato in € CP_1 80.028,01 o in ogni caso di €.73.561,90, olt ressi e svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedeva di dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2014, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 29.928,80, oltre interessi e svalutazione monetaria. Con comparsa del 09.04.2019 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2
, chiedendo l'integrale rigetto della doman CP_1
, eccepiva la prescrizione delle domande di nullità e risarcimento, relative quantomeno agli investimenti eseguiti dall'attrice fino al 2013, nonché la prescrizione della domanda di risoluzione e restituzione delle somme investite in relazione all'acquisto effettuato a dicembre 2007. Nel merito, asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutte le investitrici, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BP tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Sottolineava che gli investimenti effettuati dall'attrice riguardavano il periodo 2007 – 2014, facendo da tanto discendere l'inapplicabilità della disciplina di cui al regolamento n. CP_3 11522/1998. Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni BP, era divenuta titolare (sin dal 1976 titoli questi non oggetto di Parte_1
azioni BP l'odierna attrice aveva venduto in data 25.11.2009 n. 5000 azioni BP e in data 23.11.2012 n. 15000 azioni BP;
in data 17.11.2016 aveva impartito un ordine di vendita relativo a n.
2.341 azioni BP al prezzo unitario di € 7,50 correttamente preso in carico dalla banca e registrato sul sistema di negoziazione interno;
tutte le investitrici, a seguito di comunicazione del 20.06.2017, avevano confermato gli ordini di vendita precedentemente impartiti sul nuovo sistema di negoziazione Hi-Mtf, ma che gli stessi non erano stati evasi per mancata corrispondenza di offerte d'acquisto. Asseriva che: il contratto quadro era stato regolarmente sottoscritto, dalla odierna attrice unitamente a e ad , in data 19.04.2010 (all. n. 3 fasc. convenuta) e Parte_2 Parte_3
investi di aver fornito alle attrici la documentazione recante la descrizione generale sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei rischi derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati (quali le azioni BP per cui è causa); i questionari di profilatura, debitamente compilati, evidenziavano la compatibilità degli acquisti effettuati con il profilo di rischio dell'attrice (all. n. 6, 22 e 23 fasc. convenuta), la quale sin dal 2004 aveva investito anche in strumenti finanziari differenti da quelli oggetto di contestazione non emessi da BP (all. n. 12 fasc. convenuta), pertanto la stessa non poteva essere considerata investitrice priva di esperienza;
di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi di carattere informativo, anche attraverso la messa a disposizione dei prospetti informativi (all. n. 10 e 11 fasc. convenuta). Quanto all'eccepita violazione dell'ordine cronologico di vendita, precisava che all'ultima asta tenutasi in data 28.02.2017, erano stati evasi ordini impartiti in data 08.07.2015, quindi anteriori rispetto a quelli impartiti dall'odierna attrice. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato dall'attrice a titolo di cedole, pari alla somma di € 2.895,24. Sosteneva, in via estremamente gradata, che l'eventuale risarcimento andava quantificato anche alla luce della differenza tra il valore delle azioni BP al momento dell'ordine di vendita impartito dall'attrice al prezzo di € 7,50 per azione ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del presente giudizio. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice prendeva atto della diversa ricostruzione effettuata dalla banca, precisando che le 20.000 azioni vendute nel 2009 e nel 2012 non erano oggetto di contestazione e limitando la domanda alla sola operazione di adesione all'aumento di capitale del 2014. Con ordinanza del 22.04.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 2730/2019, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva ordinata la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 5451/2021 e Parte_1 qui esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_1 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BP come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che, anche per gli investimenti effettuati nel 2012 dal dies a quo, come in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (25.01.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione avvenuto in data 16.04.2018. Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_1 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta CP_3 lina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata l'esistenza del contratto quadro, sottoscritto dall'attrice congiuntamente ad Pt_3
e in data 19.04.2010, nel quale veniva assegnato alle invest
[...] Parte_2 i ri ctu ha accertato che nel periodo oggetto di controversia
[...] era divenuta titolare, a seguito di operazioni di acquisto a titolo one Parte_1 BP, pari ad un controvalore di € 87.032,80
Inoltre, in data 30.12.2014, aveva acquistato n.
3.344 obbligazioni subordinate BP pari ad un controvalore di € 20.064,00, ancora in possesso dell'attrice e non oggetto di giudizio a seguito di espressa rinuncia già in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. La prima operazione di investimento non veniva preceduta da alcuna documentazione informativa, mentre per la seconda operazione e per quella relativa all'acquisto in pari data di obbligazioni subordinate il ctu riscontrava l'esistenza del contratto quadro sottoscritto in data 19.04.2010, dei questionari di profilatura del 19.04.2010, 27.01.2012, 11.04.2012 nonché della scheda di adesione all'aumento di capitale sociale del 19.12.2014. In risposta alle osservazioni di parte convenuta, il ctu sottolineava che per l'operazione del 21.12.2007 l'attrice non aveva mai sottoscritto né attestato di aver ricevuto copia del relativo prospetto informativo e che difettando, in ogni caso, la necessaria documentazione informativa attiva, gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore non possono ritenersi assolti. Ciò posto, avendo parte attrice limitato la domanda alla sola operazione di adesione all'aumento di capitale effettuata in data 30.12.2014, oggetto di giudizio sarà esclusivamente tale operazione. Il perito nominato evidenziava che il contratto quadro del 19.04.2010, sottoscritto congiuntamente alle altre investitrici e , non soddisfaceva i Parte_2 Parte_3 requisiti minimi previsti dall'art. 37 del 7 e dallo stesso non CP_3 risultava l'esistenza di un documento attestante i generali relativi agli investimenti finanziari. Lo stesso, dunque, risultava redatto in forma sintetica e non soddisfaceva i requisiti minimi prescritti dalla normativa di settore (pag. 19 elaborato peritale). Inoltre, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, evidenziava che la documentazione elencata nel contratto quadro non era stata depositata non permettendo, quindi, di considerare come adempiuti i relativi obblighi informativi. Quanto alla profilatura, il ctu analizzava i tre questionari compilati dall'attrice e sottoscritti congiuntamente a e . Parte_2 Parte_3 Sul punto appare id ompilazione congiunta dei questionari ne inficia inevitabilmente l'attendibilità, non avendo in questo modo la banca provveduto ad una valutazione specifica ed individuale del singolo profilo del cliente, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. A seguito della compilazione di tutti e tre i questionari analizzati, la banca non attribuiva alle investitrici alcun profilo di rischio. Per quanto qui di interesse, in tutti i questionari, le investitrici, e quindi anche l'odierna attrice, dichiaravano di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposte a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito, dando evidenza di un profilo di rischio basso, di tipo conservativo. La dichiarazione di voler proteggere il capitale e di essere disposta a perderne soltanto una piccola parte è del tutto incompatibile con l'acquisto di titoli illiquidi, come quelli oggetto di controversia, che presentano come insito il rischio anche di un totale azzeramento del capitale investito. Il ctu, poi, correttamente sostiene l'inadeguatezza dell'investimento anche in relazione all'esperienza e conoscenza dichiarate nei questionari, atteso che in tutte e tre le profilature le investitrici, pur dichiarando di aver effettuato investimenti anche solo in azioni o fondi azionari, affermavano di non conoscere lo strumento finanziario azionario (pag. 26 elaborato peritale). La banca, dunque, quale operatore qualificato avrebbe dovuto procedere ad una più specifica e dettagliata informazione relativa all'odierna attrice che rivestiva la qualità di consumatore e come tale investitore non professionista;
avrebbe dovuto, altresì, segnalare l'inadeguatezza dell'operazione oggi contestata con conseguente astensione dall'effettuarla. Tanto comporta, dunque, grave inadempimento degli obblighi informativi passivi gravanti sulla banca convenuta. Quanto agli obblighi di informazione attiva imposti all'intermediario, il ctu ribadiva l'assenza di documentazione relativa all'operazione effettuata in data 21.12.2007, benché non oggetto di giudizio;
in relazione all'operazione effettuata in data 30.12.2014 evidenziava la mancanza di informazioni relative alla natura e ai rischi connessi agli investimenti finanziari e al conflitto di interessi, concludendo per l'inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi informativi prescritti dalla normativa di settore. Nella scheda di adesione all'aumento di capitale del 19.12.2014 Parte_1 dichiarava di essere a conoscenza di quanto contenuto nei prospetti i prodotto, nonché del fatto che la banca avesse un interesse in conflitto nell'operazione (in quanto contemporaneamente emittente ed intermediario) e che le misure adottate per la gestione di tale conflitto erano contenute nel documento “Sintesi della Politica dei conflitti di interesse” disponibile anche sul sito internet della banca. Orbene, in merito occorre precisare che il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosa documentazione costituente materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista, né la sottoscrizione di una dichiarazione prestampata, che contiene indicazioni e informazioni di carattere generale. Il ctu, dunque, ha correttamente ritenuto che la banca non aveva illustrato in modo sufficientemente dettagliato ed approfondito sia le caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto di acquisto sia le misure da adottare ai fini della gestione del conflitto di interesse, di fatto non consentendo all'investitrice di adottare decisioni di investimento informate (pag. 30 elaborato peritale). Parimenti, relativamente all'operazione di investimento temporalmente attinente, non risultano rispettate le prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, non essendo stata CP_3 fornita all'investitrice la richiesta informativa ex a n consentendo all'investitrice, quindi, di adottare decisioni di investimento informate. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). Nella specie, dall'analisi della documentazione effettuata dal ctu emerge l'inadeguatezza in concreto dell'informazione fornita dalla banca all'investitrice, senza che la stessa convenuta abbia fornito prova contraria in merito, dimostrando invece di aver consentito all'attrice di adottare decisioni di investimento informate. All'esito della compiuta analisi peritale, il ctu ha accertato che in Parte_1 relazione alla sola operazione di investimento oggetto di contesta to di capitale del 30.12.2014), ha complessivamente investito la somma di € 29.928,80
Alla quale va detratta la somma di € 958,51 percepita dall'attrice a titolo di dividendi, sempre in relazione all'unica operazione per cui è causa Quanto alla violazione dell'esecuzione dell'ordine cronologico degli ordini di vendita, benché il ctu abbia accertato uno scavalcamento dell'ordine di vendita impartito da Parte_1 in data 23.09.2015, la mancanza di prova del nesso di causa
[...] pienza ed il danno asseritamente patito dall'attrice impedisce l'accoglimento della domanda di risarcimento formulata, peraltro non più reiterata in comparsa conclusionale. Parte attrice, infatti, non ha dimostrato né che qualora l'ordine cronologico fosse stato rispettato i titoli sarebbero stati venduti, né che dalla mancata evasione di quell'ordine sia effettivamente occorso il danno per come prospettato e quantificato, tenuto altresì conto del fatto che le azioni per cui è causa avevano, verosimilmente, scarsa probabilità di essere utilmente collocate sul mercato. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_1 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, già al netto dei dividendi, pari ad € 28.970,29 in favore di
Parte_1 termediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_1 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351). In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificata il 25.01.2019, nei confronti di
[...] Controparte_4 ra così provvede:
[...] Controparte_1 CO ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 28.970,29, oltre al danno da Parte_1 svalutazi ato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 10/21101127 rubrica n. 10/26503853 intestata a
[...]
Parte_1 A la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di delle spese processuali che liquida in € 3.809,00 oltre i.v.a., Parte_1 c.p.a. e r l 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 19.04.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 13/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
************* Con atto di citazione, notificato il 25.01.2019, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano l
[...] Parte_4 [...] critto al n. RG 2730/2019). Controparte_2 dizio separato con ordinanza resa in data 22.04.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 010/01047889 e del conto deposito titoli n. 10/265038530 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- a dicembre 2007 in occasione dell'aumento di capitale n. 6880 azioni BP pari ad un controvalore di € 57.104,00;
- nel 2014 in occasione dell'aumento di capitale n. 3344 azioni BP pari ad un controvalore di
€ 29.928,00 ed € 20.064,00 per obbligazioni subordinate;
inoltre, la banca aveva accreditato l'importo derivante dalla vendita pari ad €186750,00 per n. 20.000 azioni, residuando così n.
8.601 azioni BP ed €.20.064 di obbligazioni. Evidenziava che la non aveva rispettato gli obblighi informativi prescritti per legge, non CP_1 avendola dettaglia e ed adeguatamente informata circa l'elevato rischio di perdita di capitale, l'illiquidità dei titoli e la situazione di conflitto di interessi in cui operava essendo contemporaneamente emittente ed intermediario;
inoltre, aveva omesso di consegnare copia della documentazione al momento della sottoscrizione, consegnandola solo a seguito di richiesta della cliente, ed aveva erroneamente qualificato i prodotti acquistati come a basso rischio. Specificava di aver impartito, in data 23.09.2015, ordine di vendita di 5.257 azioni al prezzo di 9,53, registrato nell'apposito registro cronologico al n. 201509230310000564. Asseriva che la banca convenuta avesse violato l'ordine cronologico, dando seguito ad ordini di vendita successivi a quello impartito dall'attrice, arrecandole un danno;
di aver formalmente contestato gli inadempimenti della banca già nel mese di novembre 2016 e chiedeva il risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto dell'ordine cronologico degli ordini di vendita. Eccepiva la nullità delle operazioni di vendita delle azioni ex art. 23 TUF per mancata consegna del contratto quadro, con conseguente ripetizione delle somme addebitate oltre interessi, dalla data delle operazioni di cui era causa e danno da svalutazione monetaria. Sosteneva, altresì, la violazione degli obblighi di informativi di cui ai regolamenti n. CP_3 11522/1998 e n. 16190/2007, per aver la banca omesso di informare correttament na attrice circa la propria situazione di conflitto di interessi e per non aver rispettato il dovere di diversificazione del rischio in proporzione al patrimonio;
inoltre, che le operazioni di investimento erano inadeguate rispetto agli obiettivi di investimento dell'attrice ed al profilo di rischio della stessa da qualificarsi basso, trattandosi di titoli illiquidi e non quotati in un mercato regolamentato, circostanza di cui l'odierna attrice non era stata messa a conoscenza, in violazione anche dell'art. 21 TUF. Contestava la violazione delle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104 del CP_3 2009, con conseguente violazione degli obblighi di buona fede e corret Chiedeva, quindi, la nullità delle operazioni di investimento e/o la risoluzione del contratto quadro con ripetizione del capitale investito, pari alla complessiva somma di € 87.032.80, oltre interessi e svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della convenuta sia in sede di negoziazione e/o sottoscrizione dei CP_1 titoli azionari oggetto di c a per la mancata vendita degli stessi sul mercato interno da essa gestito e per l'effetto condannare la al risarcimento del danno quantificato in € CP_1 80.028,01 o in ogni caso di €.73.561,90, olt ressi e svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedeva di dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2014, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 29.928,80, oltre interessi e svalutazione monetaria. Con comparsa del 09.04.2019 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2
, chiedendo l'integrale rigetto della doman CP_1
, eccepiva la prescrizione delle domande di nullità e risarcimento, relative quantomeno agli investimenti eseguiti dall'attrice fino al 2013, nonché la prescrizione della domanda di risoluzione e restituzione delle somme investite in relazione all'acquisto effettuato a dicembre 2007. Nel merito, asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutte le investitrici, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BP tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Sottolineava che gli investimenti effettuati dall'attrice riguardavano il periodo 2007 – 2014, facendo da tanto discendere l'inapplicabilità della disciplina di cui al regolamento n. CP_3 11522/1998. Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni BP, era divenuta titolare (sin dal 1976 titoli questi non oggetto di Parte_1
azioni BP l'odierna attrice aveva venduto in data 25.11.2009 n. 5000 azioni BP e in data 23.11.2012 n. 15000 azioni BP;
in data 17.11.2016 aveva impartito un ordine di vendita relativo a n.
2.341 azioni BP al prezzo unitario di € 7,50 correttamente preso in carico dalla banca e registrato sul sistema di negoziazione interno;
tutte le investitrici, a seguito di comunicazione del 20.06.2017, avevano confermato gli ordini di vendita precedentemente impartiti sul nuovo sistema di negoziazione Hi-Mtf, ma che gli stessi non erano stati evasi per mancata corrispondenza di offerte d'acquisto. Asseriva che: il contratto quadro era stato regolarmente sottoscritto, dalla odierna attrice unitamente a e ad , in data 19.04.2010 (all. n. 3 fasc. convenuta) e Parte_2 Parte_3
investi di aver fornito alle attrici la documentazione recante la descrizione generale sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei rischi derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati (quali le azioni BP per cui è causa); i questionari di profilatura, debitamente compilati, evidenziavano la compatibilità degli acquisti effettuati con il profilo di rischio dell'attrice (all. n. 6, 22 e 23 fasc. convenuta), la quale sin dal 2004 aveva investito anche in strumenti finanziari differenti da quelli oggetto di contestazione non emessi da BP (all. n. 12 fasc. convenuta), pertanto la stessa non poteva essere considerata investitrice priva di esperienza;
di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi di carattere informativo, anche attraverso la messa a disposizione dei prospetti informativi (all. n. 10 e 11 fasc. convenuta). Quanto all'eccepita violazione dell'ordine cronologico di vendita, precisava che all'ultima asta tenutasi in data 28.02.2017, erano stati evasi ordini impartiti in data 08.07.2015, quindi anteriori rispetto a quelli impartiti dall'odierna attrice. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato dall'attrice a titolo di cedole, pari alla somma di € 2.895,24. Sosteneva, in via estremamente gradata, che l'eventuale risarcimento andava quantificato anche alla luce della differenza tra il valore delle azioni BP al momento dell'ordine di vendita impartito dall'attrice al prezzo di € 7,50 per azione ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del presente giudizio. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice prendeva atto della diversa ricostruzione effettuata dalla banca, precisando che le 20.000 azioni vendute nel 2009 e nel 2012 non erano oggetto di contestazione e limitando la domanda alla sola operazione di adesione all'aumento di capitale del 2014. Con ordinanza del 22.04.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 2730/2019, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva ordinata la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 5451/2021 e Parte_1 qui esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_1 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BP come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che, anche per gli investimenti effettuati nel 2012 dal dies a quo, come in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (25.01.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione avvenuto in data 16.04.2018. Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_1 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta CP_3 lina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata l'esistenza del contratto quadro, sottoscritto dall'attrice congiuntamente ad Pt_3
e in data 19.04.2010, nel quale veniva assegnato alle invest
[...] Parte_2 i ri ctu ha accertato che nel periodo oggetto di controversia
[...] era divenuta titolare, a seguito di operazioni di acquisto a titolo one Parte_1 BP, pari ad un controvalore di € 87.032,80
Inoltre, in data 30.12.2014, aveva acquistato n.
3.344 obbligazioni subordinate BP pari ad un controvalore di € 20.064,00, ancora in possesso dell'attrice e non oggetto di giudizio a seguito di espressa rinuncia già in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. La prima operazione di investimento non veniva preceduta da alcuna documentazione informativa, mentre per la seconda operazione e per quella relativa all'acquisto in pari data di obbligazioni subordinate il ctu riscontrava l'esistenza del contratto quadro sottoscritto in data 19.04.2010, dei questionari di profilatura del 19.04.2010, 27.01.2012, 11.04.2012 nonché della scheda di adesione all'aumento di capitale sociale del 19.12.2014. In risposta alle osservazioni di parte convenuta, il ctu sottolineava che per l'operazione del 21.12.2007 l'attrice non aveva mai sottoscritto né attestato di aver ricevuto copia del relativo prospetto informativo e che difettando, in ogni caso, la necessaria documentazione informativa attiva, gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore non possono ritenersi assolti. Ciò posto, avendo parte attrice limitato la domanda alla sola operazione di adesione all'aumento di capitale effettuata in data 30.12.2014, oggetto di giudizio sarà esclusivamente tale operazione. Il perito nominato evidenziava che il contratto quadro del 19.04.2010, sottoscritto congiuntamente alle altre investitrici e , non soddisfaceva i Parte_2 Parte_3 requisiti minimi previsti dall'art. 37 del 7 e dallo stesso non CP_3 risultava l'esistenza di un documento attestante i generali relativi agli investimenti finanziari. Lo stesso, dunque, risultava redatto in forma sintetica e non soddisfaceva i requisiti minimi prescritti dalla normativa di settore (pag. 19 elaborato peritale). Inoltre, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, evidenziava che la documentazione elencata nel contratto quadro non era stata depositata non permettendo, quindi, di considerare come adempiuti i relativi obblighi informativi. Quanto alla profilatura, il ctu analizzava i tre questionari compilati dall'attrice e sottoscritti congiuntamente a e . Parte_2 Parte_3 Sul punto appare id ompilazione congiunta dei questionari ne inficia inevitabilmente l'attendibilità, non avendo in questo modo la banca provveduto ad una valutazione specifica ed individuale del singolo profilo del cliente, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. A seguito della compilazione di tutti e tre i questionari analizzati, la banca non attribuiva alle investitrici alcun profilo di rischio. Per quanto qui di interesse, in tutti i questionari, le investitrici, e quindi anche l'odierna attrice, dichiaravano di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposte a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito, dando evidenza di un profilo di rischio basso, di tipo conservativo. La dichiarazione di voler proteggere il capitale e di essere disposta a perderne soltanto una piccola parte è del tutto incompatibile con l'acquisto di titoli illiquidi, come quelli oggetto di controversia, che presentano come insito il rischio anche di un totale azzeramento del capitale investito. Il ctu, poi, correttamente sostiene l'inadeguatezza dell'investimento anche in relazione all'esperienza e conoscenza dichiarate nei questionari, atteso che in tutte e tre le profilature le investitrici, pur dichiarando di aver effettuato investimenti anche solo in azioni o fondi azionari, affermavano di non conoscere lo strumento finanziario azionario (pag. 26 elaborato peritale). La banca, dunque, quale operatore qualificato avrebbe dovuto procedere ad una più specifica e dettagliata informazione relativa all'odierna attrice che rivestiva la qualità di consumatore e come tale investitore non professionista;
avrebbe dovuto, altresì, segnalare l'inadeguatezza dell'operazione oggi contestata con conseguente astensione dall'effettuarla. Tanto comporta, dunque, grave inadempimento degli obblighi informativi passivi gravanti sulla banca convenuta. Quanto agli obblighi di informazione attiva imposti all'intermediario, il ctu ribadiva l'assenza di documentazione relativa all'operazione effettuata in data 21.12.2007, benché non oggetto di giudizio;
in relazione all'operazione effettuata in data 30.12.2014 evidenziava la mancanza di informazioni relative alla natura e ai rischi connessi agli investimenti finanziari e al conflitto di interessi, concludendo per l'inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi informativi prescritti dalla normativa di settore. Nella scheda di adesione all'aumento di capitale del 19.12.2014 Parte_1 dichiarava di essere a conoscenza di quanto contenuto nei prospetti i prodotto, nonché del fatto che la banca avesse un interesse in conflitto nell'operazione (in quanto contemporaneamente emittente ed intermediario) e che le misure adottate per la gestione di tale conflitto erano contenute nel documento “Sintesi della Politica dei conflitti di interesse” disponibile anche sul sito internet della banca. Orbene, in merito occorre precisare che il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosa documentazione costituente materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista, né la sottoscrizione di una dichiarazione prestampata, che contiene indicazioni e informazioni di carattere generale. Il ctu, dunque, ha correttamente ritenuto che la banca non aveva illustrato in modo sufficientemente dettagliato ed approfondito sia le caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto di acquisto sia le misure da adottare ai fini della gestione del conflitto di interesse, di fatto non consentendo all'investitrice di adottare decisioni di investimento informate (pag. 30 elaborato peritale). Parimenti, relativamente all'operazione di investimento temporalmente attinente, non risultano rispettate le prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, non essendo stata CP_3 fornita all'investitrice la richiesta informativa ex a n consentendo all'investitrice, quindi, di adottare decisioni di investimento informate. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). Nella specie, dall'analisi della documentazione effettuata dal ctu emerge l'inadeguatezza in concreto dell'informazione fornita dalla banca all'investitrice, senza che la stessa convenuta abbia fornito prova contraria in merito, dimostrando invece di aver consentito all'attrice di adottare decisioni di investimento informate. All'esito della compiuta analisi peritale, il ctu ha accertato che in Parte_1 relazione alla sola operazione di investimento oggetto di contesta to di capitale del 30.12.2014), ha complessivamente investito la somma di € 29.928,80
Alla quale va detratta la somma di € 958,51 percepita dall'attrice a titolo di dividendi, sempre in relazione all'unica operazione per cui è causa Quanto alla violazione dell'esecuzione dell'ordine cronologico degli ordini di vendita, benché il ctu abbia accertato uno scavalcamento dell'ordine di vendita impartito da Parte_1 in data 23.09.2015, la mancanza di prova del nesso di causa
[...] pienza ed il danno asseritamente patito dall'attrice impedisce l'accoglimento della domanda di risarcimento formulata, peraltro non più reiterata in comparsa conclusionale. Parte attrice, infatti, non ha dimostrato né che qualora l'ordine cronologico fosse stato rispettato i titoli sarebbero stati venduti, né che dalla mancata evasione di quell'ordine sia effettivamente occorso il danno per come prospettato e quantificato, tenuto altresì conto del fatto che le azioni per cui è causa avevano, verosimilmente, scarsa probabilità di essere utilmente collocate sul mercato. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_1 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, già al netto dei dividendi, pari ad € 28.970,29 in favore di
Parte_1 termediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_1 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351). In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificata il 25.01.2019, nei confronti di
[...] Controparte_4 ra così provvede:
[...] Controparte_1 CO ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 28.970,29, oltre al danno da Parte_1 svalutazi ato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 10/21101127 rubrica n. 10/26503853 intestata a
[...]
Parte_1 A la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di delle spese processuali che liquida in € 3.809,00 oltre i.v.a., Parte_1 c.p.a. e r l 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 19.04.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 13/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello