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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Giuseppe Marino, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6662 /2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato ad [...] l'[...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Vanessa Lanza;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato in CP_1
atti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza - ingiunzione . CP_1
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2022 ( data del deposito del ricorso presso il
Tribunale Ordinario ) la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000232226, prot. n. .2100.12/05/2022.0313991, CP_1 notificata il 27/5/2022, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma
1 complessiva di € 19.506,60 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2011, e per spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente deduceva ed eccepiva quanto segue: - l'omessa valida e rituale notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2100.04/07/2017.0282972 CP_1
del 2/2/20118 costituente l'atto presupposto dell'ordinanza- ingiunzione impugnata;
- il difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della sanzione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, n. 463, ed infine la violazione degli artt. 11 e 16 della legge n. 689/1981; - l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere le sanzioni irrogate con l'atto opposto, per avvenuto decorso del termine CP_1
quinquennale, atteso che le sanzioni si riferiscono a contributi richiesti per l'anno 2011, disponendo, infatti, l'art. 28, L. n. 689/1981 che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto opposto, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero - con qualsiasi altra formula - renderlo inefficace, dichiarando non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente >>.
Si costituiva l' , che in via preliminare in punto di fatto deduceva che le l'ordinanza CP_1
ingiunzione opposta traeva origine trae origine dalla diffida
.2100.04/07/2017.0282972 (in all.) per omesso versamento delle ritenute previdenziali CP_1
di cui al protocollo relative alla violazione articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), diffida che si riferiva all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2011.
Sempre in punto di fatto l' evidenziava che dall'analisi degli archivi si evinceva che non si CP_1
era provveduto a versare entro i 3 mesi decorrenti dalla notifica della diffida l'importo totale dovuto a titolo di quote a carico per il periodo di competenza 6/2014 richiesto nell'avviso di addebito 593 2012 00047557 08 e che la diffida sopra enucleata è stata preceduta da precedente diffida ex art. 2, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983.
2 In diritto eccepiva la tardività del ricorso, essendo stato lo stesso depositato in data
08.07.2022, e, dunque oltre il termine, perentorio previsto dall'art. 6, Dlgs. n. 150/2011, di trenta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 27.05.2022.
L'Ente Previdenziale rilevava preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni proposte dal ricorrente relative ad asseriti vizi formali, anche di notifica e degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione, e di motivazione della stessa, in quanto le stesse erano tardive, non essendo state proposte nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine, previsto dall'art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, termine che non è stato rispettato nella fattispecie de qua ed in ogni caso;
in ogni caso tali doglianze erano generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito da Istituto nell'adozione del CP_2 provvedimento era senz'altro corretto e immune da vizi, avendo il medesimo emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale in materia.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione inerente presunti vizi di notifica della diffida accertativa prodromica all' ordinanza ingiunzione , per l'avvenuta rituale notifica della stessa al riguardo, anche ex art.421 c.p.c., faceva riserva di produrre ulteriore eventuale documentazione, trattandosi di documenti precostituiti per legge, inerenti la prospettazione di motivi difensivi, e come tali non soggetti ad alcuna preclusione temporale relativa al deposito degli stessi.
L' deduceva che anche l'eccezione di prescrizione era palesemente infondata in quanto CP_1
l'irrogazione della sanzione amministrativa -ovvero, per le inadempienze che superino l'importo di € 10.000 annui, la configurazione dell'illecito penalmente rilevante ex art. 3, comma 6 della legge n. 8/2016, che ha sostituito l'art. 2, comma 1 bis del d.l.n. 463/1983, conv. in l. n.
638/1983- era dovuta per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'ha poi riversata all' . CP_3
Osservava che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile che, all'art. 2943, co. 4, dispone: “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. pertanto, l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato aveva determinato l'effetto interruttivo della prescrizione, aggiungendosi a ciò
3 che costituisce principio generale del nostro ordinamento, scolpito sub art. 2935 c.c., che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass.
27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643) e comunque la prescrizione era stata interrotta dalla notifica della diffida accertativa sopra enucleate e che nel caso di specie la notifica dell'accertamento della violazione si era già avuta prima della legge che aveva depenalizzato il reato, e prima dell'invio degli atti all'autorità giudiziaria, con l'invio delle diffide ad adempiere.
Inoltre, l' osservava ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e CP_1
notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Nel merito l' evidenziava che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella CP_1
depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione e il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n.
30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Evidenziava che con l'odierno ricorso il ricorrente non aveva contestato specificamente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta -per cui tale circostanza avrebbe dovuto ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115
c.p.c.-, né ha fornisce prova del pagamento, con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
4 Inoltre, sottolineava come la suddetta omissione risultasse evidente dalla documentazione prodotta, ossia l'avviso di addebito intimante il pagamento dei periodi contributivi oggetto di lite, la cui regolarizzazione era stata effettuata oltre il termine di cui alla diffida.
In ordine alla determinazione dell'importo delle sanzioni inflitte l' deduceva che CP_1
l'importo era stato correttamente quantificato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981
e quanto alla richiesta dell'opponente di riduzione delle sanzioni, osservava che ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente aveva determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è stata comminata negli importi di cui all'ordinanza, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, nonché della reiterazione della condotta , e dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.
Infine l' evidenziava che sulla base del messaggio 3516.22 e delle indicazioni CP_1 CP_1
e dei chiarimenti del Ministero de Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione al procedimento delineato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.
8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, aveva proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione, emettendo il provvedimento allegato alla memoria di costituzione e pertanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, il ricorrente avrebbe potuto effettuare, entro il termine previsto nello stesso, il pagamento in misura ridotta con il versamento dell'importo come rideterminato secondo i suddetti nuovi criteri di calcolo.
Chiedeva pertanto al Tribunale quanto segue: << --in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 e 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011; - in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà, nella misura e per l'importo indicato nel provvedimento di rettifica;
- in via subordinata, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e CP_1
dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle
5 ritenute previdenziali e assistenziali per i la-voratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Spese, competenze ed onorari come per legge >>.
Con le note depositate in data 21.04 2024, l' deduceva che l'ammontare dell'ordinanza- CP_1 ingiunzione opposta era stato rideterminato in conformità a quanto disposto, da ultimo, dall'art. 23, d.l. n. 48/2023, e la somma stabilita era di € 946,50.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
In via preliminare si deve dare atto della tempestività dell'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata risulta notificata in data 27.5.2022, a fronte dell'iscrizione a ruolo del ricorso presso il Tribunale Ordinario di Catania in data 27.06.2022 ( lunedì).
Nel ricorso in opposizione il ricorrente ha eccepito la omessa regolare notifica dell'accertamento Protocollo .2100.04/07/2017.0282972 del 4.7.2017. CP_1
L' né entro il termine fissato dal decreto di comparizione, né Controparte_4 successivamente ha fornito la prova della regolare, completa notifica alla parte opponente, dell'accertamento Protocollo .2100.04/07/2017.0282972 del 4.7.2017, nei termini CP_1
eccepiti da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Avuto riguardo al principio della ragione più liquida l'opposizione, dunque, risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, avuto riguardo alla portata dell'art 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ed infatti in ordine alla violazione in esame, l non ha dato prova dell'avvenuta regolare CP_1
notifica dell'atto di accertamento, la cui esistenza il ricorrente ha contestato.
L'opposizione conclusivamente va accolta, dovendosi dichiarare, ai sensi della norma di legge citata l'estinzione della sanzione amministrativa.
6 Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della non uniformità della giurisprudenza sulle questione sottoposte all'esame del Tribunale, nonché delle modifiche che si sono susseguite in relazione alla normativa in esame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nel procedimento Parte_1
n. 5893/2022 R.G.;
-Accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nella Ordinanza Ingiunzione opposta n. OI-000232226, prot. n.
.2100.12/05/2022.0313991, notificata il 27.05.2022. CP_1
-Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 22 marzo 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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