Articolo 3 della Legge 24 luglio 1959, n. 608
Articolo 2Articolo 4
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14 agosto 1959
Art. 3.
E' autorizzata la sottoscrizione, da parte dello Stato, di nuove azioni della, costituenda, societa' per l'importo complessivo di lire 4 miliardi e 500 milioni.
La relativa spesa fara' carico, per lire 500 milioni all'esercizio finanziario 1958-59, per lire 2.220 milioni all'esercizio 1959-60 e per lire 1.780 milioni all'esercizio 1960-61.
Alla spesa si fara' fronte a carico del Fondo speciale iscritto al capitolo 734, per l'esercizio finanziario 1958-59, ed al capitolo 612, per l'esercizio finanziario 1959-60, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Le condizioni e le modalita' inerenti alla effettiva erogazione delle somme previste nel primo comma saranno stabilite dal Comitato permanente dei Ministri, di cui all' art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 .
Entrata in vigore il 14 agosto 1959