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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5461/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PELOSI GIULIO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA
ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l , l'accertamento e la declaratoria del CP_1 diritto alla Naspi, con conseguente condanna dell al pagamento delle CP_1 relative prestazioni L si è costituito e ha resistito alla domanda attorea. La CP_1 presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Passando all'esame del merito appare opportuno riportare la la normativa rilevante. L'art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 recita:” 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta CP_1 giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che
2 ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla CP_1 domanda di prestazione il reddito annuo previsto (2)(3).
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.”
L'art. 10 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 recita:” 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito CP_1 annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all un'apposita CP_1 autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
3 dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.”. Tanto premesso la sussistenza dei requisiti per godere della NASPI, al momento della domanda, appare contestata solamente sotto il profilo della mancata formale comunicazione di un reddito pari a zero relativo alla gestione separata a cui l'odierno ricorrente risulta formalmente iscritto. Non appare sostanzialmente contestato che il predetto reddito sia pari a zero, negli anni rilevanti per il presente giudizio, quindi anche sotto questo aspetto risultano sussistenti i requisiti richiesti per la prestazione richiesta. Orbene poiché le decadenze devono essere previste tassativamente dalla legge, ed il presente giudice non è, ovviamente, vincolato dalla interpretazione data dall , che CP_1 sostanzialmente estende le decadenze previste dalla normativa per il caso in cui l'attività sia iniziata durante il periodo di percepimento della Naspi ad altra e differente ipotesi, quale una precedente iscrizione ad una gestione separata, non sembra possibile estenderne, appunto, la portata al caso di specie. Ad avviso del presente giudice, infatti, estendere in via interpretativa la decadenza, ex art. 10 D.lgs. n. 22/2015, per mancata comunicazione anche al caso in esame, dove fra l'altro il reddito percepito è presumibilmente pari a zero, appare contrastare, oltre che con il divieto di applicazione analogica di norme eccezionali (quali sono quelle che prevedono le decadenze) anche con un'interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesa e conforme al principio di ragionevolezza (cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli 4449/2022).
Non appare, quindi, necessario approfondire se la richiesta della comunicazione dei redditi sia stata fatta dall nel domicilio eletto. CP_1
In mancanza di una specifica contestazione degli altri requisiti la prestazione appare, quindi, dovuta nel momento di presentazione della domanda amministrativa..
In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. La domanda deve quindi essere accolta nei termini sopra indicati. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del giudizio debbono essere compensate in considerazione della novità e controversia delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire la NASPI per il periodo intercorrente dal 23.07.2021 al
4 30.11.2021, oltre accessori di legge, condannando l ad emettere tutti gli CP_1 atti conseguenti;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 25/3/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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