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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2771/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2771/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Parte_1
Paolo ZINZI come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi
Email_1
e Email_2 Email_3
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- resistente Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per personale docente – docenti a tempo determinato
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5.12.2023 e ritualmente notificato,
espone di essere un docente a tempo determinato;
di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del in qualità di docente non di ruolo per almeno Controparte_1
180 giorni negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; di non avere usufruito, in tali scolastici, della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del
2015 in quanto docente non di ruolo.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che la mancata attribuzione del beneficio della
Carta Docente viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e gli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto del 29.11.2007, da cui si evince l'obbligo dell'amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, strumenti che garantiscano la formazione in servizio, tra cui rientra la
Carta Docente.
3. Il ricorrente evidenzia che, in conseguenza delle dedotte violazioni, andrà disapplicata la normativa interna nella parte in cui limita la fruizione della Carta Docente ai soli docenti a tempo indeterminato in quanto in contrasto con la norma eurocomunitaria di cui alla citata clausola 4 dell'accordo quadro, dotata di effetto diretto e dunque direttamente applicabile nell'ordinamento interno.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023; condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1.500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone”.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1
ricorso.
6. L'amministrazione convenuta eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che sono in contestazione nel presente giudizio gli atti di macro-organizzazione della pubblica amministrazione, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Sempre in via preliminare, la resistente fa rilevare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto la tutela risarcitoria accordata ai supplenti dall'art. 1, co. 132, L. n 107 del 2015 e dalla sentenza della Corte Costituzione n. 187/2016
è ancorata alla sola ipotesi di “abuso” per reiterazione di contratti a termine su posti vacanti e disponibili (supplenze annuali) per la durata di almeno 36 mesi. Nel merito, deduce la non riconducibilità del bonus formativo in questione alle “condizioni di impiego” della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e comunque la non comparabilità della posizione del docente a tempo determinato con quella del docente a tempo indeterminato ai fini della fruizione della carta docente. Eccepisce inoltre la conformità dell'operato dell'Amministrazione alla normativa interna disciplinante il bonus formativo in questione, spettante ai soli docenti di ruolo e, per l'anno 2023, a quelli destinatari di supplenze annuali e comunque non spettante, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, per i docenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie.
7. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del bonus formativo della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 per le supplenze superiori a 180 giorni prestate negli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022 e 2022/2023. L'attore, a sostegno della pretesa fatta valere, assume che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE osta ad una normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente di ruolo, escludendo i docenti precari, ancorché chiamati a svolgere mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e destinatari dei medesimi obblighi formativi.
8.1 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'odierna amministrazione convenuta poiché ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il cosiddetto petitum sostanziale, “il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della 'causa petendi', ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione” (cfr. Cass. civ. n. 20350/2018). Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del bonus formativo della c.d. carta elettronica del docente, che ha la consistenza del diritto soggettivo perché si correla ad una obbligazione del datore di lavoro – la cui sussistenza è condizionata alla ricorrenza di determinati presupposti definiti dal legislatore – nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ove la pubblica amministrazione opera con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e dunque in posizione paritetica e non di supremazia rispetto al dipendente, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8.2. Va parimenti disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che parte ricorrente si afferma titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la questione della effettiva sussistenza o meno in concreto di tale diritto è questione che attiene alla fondatezza della domanda e non alla verifica preliminare delle condizioni dell'azione, e segnatamente della legitimatio ad causam, per la cui ricorrenza è sufficiente la coincidenza tra i soggetto che chiede o nei cui confronti si chiede la tutela giurisdizionale e quello che è affermato essere nella prospettazione dell'atto introduttivo il titolare del diritto (legittimazione attiva) o dell'obbligo (legittimazione passiva) fatto valere in giudizio.
8.3. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
9. È utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
10. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta
Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 10.1. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è Controparte_3
possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
10.2. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
10.3. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della CONSAP:
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine,
CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”. 10.4. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “ La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
10.5. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno 2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
11. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
11.1. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
11.2. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
11.3. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
12. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto- dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
13. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta
Docente rientra tra le “condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque
“comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 14. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”.
15. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta
Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
16. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta Docente continui ad essere operante nell'ordinamento
– come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico
– in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
17. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
18. Nel caso di specie risulta dallo stato matricolare prodotto dalla parte convenuta che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del , con qualifica Controparte_1
di docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune, con incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno), ai sensi dell'art. 4, comma
2, L. n. 124 del 1999, nell'a.s. 2019/2020, e con incarico di supplenza annuale (al
31.8.2023), ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, nell'a.s. 2022/2023.
19. Per tali anni scolastici l'attore ha diritto ad usufruire del bonus “Carta del docente”.
20. Il beneficio in questione non spetta invece per l'anno scolastico 2021/2022, in cui il lavoratore ha prestato servizio unicamente in forza di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 124 del 1999, ma non è stata destinataria di un unico incarico di supplenza annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno). A tale riguardo si osserva che, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte sopra esaminata, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità non irragionevole, desunta dai plurimi indici normativi indicati nella pronuncia, ha inteso riconoscere il bonus formativo in questione in stretta correlazione con la didattica su base annua, con la conseguenza che la discriminazione per violazione della sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può ritenersi sussiste unicamente ove il mancato riconoscimento dello strumento formativo in esame operi in pregiudizio di docenti a tempo determinato il cui impegno formativo può ritenersi, con valutazione “ex ante”, di taratura annuale (supplenze annuali su organico di diritto e supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno), non invece allorché riguardi docenti che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico in questione in virtù di una pluralità di supplenze brevi e saltuarie, ancorché per più di 180 giorni, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente unitario, presso il medesimo istituto e sul medesimo insegnamento, difetta il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato, non potendosi rilevare tale “annualità” del servizio da una ricognizione solamente “ex post” e per sommatoria dei singoli servizi prestati, in contrasto con l'esigenza di programmabilità “ex ante”, vale a dire all'inizio dell'anno scolastico, della cadenza temporale dell'impegno formativo, anche in una logica di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione rilevante costituzionalmente ex art. 97 Cost.
21. Risulta altresì l'attuale permanenza del ricorrente nel sistema scolastico, in quanto destinatario di incarico di supplenza con contratto a tempo determinato dal 4.10.2024 al
30.6.2025 presso l'Istituto Comprensivo “Aquino” di Aquino (cfr. contratto a tempo determinato in atti).
22. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che non gli ha consentito di usufruire del bonus Carta Docente in relazione agli anni scolastici in cui
è stato destinatario di incarichi di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto (2019/2020 e
2022/2023). Il non ha provato, come era suo onere, di avere Controparte_1
adempiuto alla obbligazione né ha allegato e fornito prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto del docente.
23. Alla luce dei principi sopra illustrati va in conclusione accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente unicamente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale annuo di euro 500,00 e così per un totale di euro 1.000,00. Per l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente nella CP_1
erogazione del bonus Carta Docente al ricorrente per l'importo, con le modalità e in relazione ai predetti anni scolastici.
24. Le spese di lite, compensate per un terzo, sono poste per i restanti due terzi a carico del secondo soccombenza, nella misura determinata in Controparte_1
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso fino ad euro
1.100,00 fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità del contenzioso e della contumacia di parte convenuta), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici
2019/2020 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo di euro 500,00 per anno scolastico e così per un totale di euro 1.000,00;
− per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente il bonus Controparte_1
Carta Docente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici di cui al capo che precede;
− compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna il
[...]
alla refusione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi Controparte_1
antistatari, dei restanti due terzi, che liquida in euro 172,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2771/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Parte_1
Paolo ZINZI come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi
Email_1
e Email_2 Email_3
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- resistente Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per personale docente – docenti a tempo determinato
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5.12.2023 e ritualmente notificato,
espone di essere un docente a tempo determinato;
di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del in qualità di docente non di ruolo per almeno Controparte_1
180 giorni negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; di non avere usufruito, in tali scolastici, della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del
2015 in quanto docente non di ruolo.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che la mancata attribuzione del beneficio della
Carta Docente viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e gli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto del 29.11.2007, da cui si evince l'obbligo dell'amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, strumenti che garantiscano la formazione in servizio, tra cui rientra la
Carta Docente.
3. Il ricorrente evidenzia che, in conseguenza delle dedotte violazioni, andrà disapplicata la normativa interna nella parte in cui limita la fruizione della Carta Docente ai soli docenti a tempo indeterminato in quanto in contrasto con la norma eurocomunitaria di cui alla citata clausola 4 dell'accordo quadro, dotata di effetto diretto e dunque direttamente applicabile nell'ordinamento interno.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023; condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1.500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone”.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1
ricorso.
6. L'amministrazione convenuta eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che sono in contestazione nel presente giudizio gli atti di macro-organizzazione della pubblica amministrazione, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Sempre in via preliminare, la resistente fa rilevare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto la tutela risarcitoria accordata ai supplenti dall'art. 1, co. 132, L. n 107 del 2015 e dalla sentenza della Corte Costituzione n. 187/2016
è ancorata alla sola ipotesi di “abuso” per reiterazione di contratti a termine su posti vacanti e disponibili (supplenze annuali) per la durata di almeno 36 mesi. Nel merito, deduce la non riconducibilità del bonus formativo in questione alle “condizioni di impiego” della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e comunque la non comparabilità della posizione del docente a tempo determinato con quella del docente a tempo indeterminato ai fini della fruizione della carta docente. Eccepisce inoltre la conformità dell'operato dell'Amministrazione alla normativa interna disciplinante il bonus formativo in questione, spettante ai soli docenti di ruolo e, per l'anno 2023, a quelli destinatari di supplenze annuali e comunque non spettante, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, per i docenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie.
7. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del bonus formativo della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 per le supplenze superiori a 180 giorni prestate negli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022 e 2022/2023. L'attore, a sostegno della pretesa fatta valere, assume che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE osta ad una normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente di ruolo, escludendo i docenti precari, ancorché chiamati a svolgere mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e destinatari dei medesimi obblighi formativi.
8.1 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'odierna amministrazione convenuta poiché ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il cosiddetto petitum sostanziale, “il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della 'causa petendi', ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione” (cfr. Cass. civ. n. 20350/2018). Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del bonus formativo della c.d. carta elettronica del docente, che ha la consistenza del diritto soggettivo perché si correla ad una obbligazione del datore di lavoro – la cui sussistenza è condizionata alla ricorrenza di determinati presupposti definiti dal legislatore – nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ove la pubblica amministrazione opera con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e dunque in posizione paritetica e non di supremazia rispetto al dipendente, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8.2. Va parimenti disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che parte ricorrente si afferma titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la questione della effettiva sussistenza o meno in concreto di tale diritto è questione che attiene alla fondatezza della domanda e non alla verifica preliminare delle condizioni dell'azione, e segnatamente della legitimatio ad causam, per la cui ricorrenza è sufficiente la coincidenza tra i soggetto che chiede o nei cui confronti si chiede la tutela giurisdizionale e quello che è affermato essere nella prospettazione dell'atto introduttivo il titolare del diritto (legittimazione attiva) o dell'obbligo (legittimazione passiva) fatto valere in giudizio.
8.3. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
9. È utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
10. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta
Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 10.1. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è Controparte_3
possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
10.2. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
10.3. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della CONSAP:
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine,
CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”. 10.4. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “ La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
10.5. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno 2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
11. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
11.1. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
11.2. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
11.3. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
12. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto- dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
13. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta
Docente rientra tra le “condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque
“comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 14. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”.
15. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta
Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
16. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta Docente continui ad essere operante nell'ordinamento
– come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico
– in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
17. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
18. Nel caso di specie risulta dallo stato matricolare prodotto dalla parte convenuta che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del , con qualifica Controparte_1
di docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune, con incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno), ai sensi dell'art. 4, comma
2, L. n. 124 del 1999, nell'a.s. 2019/2020, e con incarico di supplenza annuale (al
31.8.2023), ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, nell'a.s. 2022/2023.
19. Per tali anni scolastici l'attore ha diritto ad usufruire del bonus “Carta del docente”.
20. Il beneficio in questione non spetta invece per l'anno scolastico 2021/2022, in cui il lavoratore ha prestato servizio unicamente in forza di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 124 del 1999, ma non è stata destinataria di un unico incarico di supplenza annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno). A tale riguardo si osserva che, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte sopra esaminata, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità non irragionevole, desunta dai plurimi indici normativi indicati nella pronuncia, ha inteso riconoscere il bonus formativo in questione in stretta correlazione con la didattica su base annua, con la conseguenza che la discriminazione per violazione della sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può ritenersi sussiste unicamente ove il mancato riconoscimento dello strumento formativo in esame operi in pregiudizio di docenti a tempo determinato il cui impegno formativo può ritenersi, con valutazione “ex ante”, di taratura annuale (supplenze annuali su organico di diritto e supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno), non invece allorché riguardi docenti che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico in questione in virtù di una pluralità di supplenze brevi e saltuarie, ancorché per più di 180 giorni, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente unitario, presso il medesimo istituto e sul medesimo insegnamento, difetta il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato, non potendosi rilevare tale “annualità” del servizio da una ricognizione solamente “ex post” e per sommatoria dei singoli servizi prestati, in contrasto con l'esigenza di programmabilità “ex ante”, vale a dire all'inizio dell'anno scolastico, della cadenza temporale dell'impegno formativo, anche in una logica di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione rilevante costituzionalmente ex art. 97 Cost.
21. Risulta altresì l'attuale permanenza del ricorrente nel sistema scolastico, in quanto destinatario di incarico di supplenza con contratto a tempo determinato dal 4.10.2024 al
30.6.2025 presso l'Istituto Comprensivo “Aquino” di Aquino (cfr. contratto a tempo determinato in atti).
22. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che non gli ha consentito di usufruire del bonus Carta Docente in relazione agli anni scolastici in cui
è stato destinatario di incarichi di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto (2019/2020 e
2022/2023). Il non ha provato, come era suo onere, di avere Controparte_1
adempiuto alla obbligazione né ha allegato e fornito prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto del docente.
23. Alla luce dei principi sopra illustrati va in conclusione accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente unicamente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale annuo di euro 500,00 e così per un totale di euro 1.000,00. Per l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente nella CP_1
erogazione del bonus Carta Docente al ricorrente per l'importo, con le modalità e in relazione ai predetti anni scolastici.
24. Le spese di lite, compensate per un terzo, sono poste per i restanti due terzi a carico del secondo soccombenza, nella misura determinata in Controparte_1
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso fino ad euro
1.100,00 fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità del contenzioso e della contumacia di parte convenuta), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici
2019/2020 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo di euro 500,00 per anno scolastico e così per un totale di euro 1.000,00;
− per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente il bonus Controparte_1
Carta Docente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici di cui al capo che precede;
− compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna il
[...]
alla refusione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi Controparte_1
antistatari, dei restanti due terzi, che liquida in euro 172,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci