Versione
4 aprile 1972
4 aprile 1972
Art. 62.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 61.531.600.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30 milioni per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356 , e lire 61.456.600.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli onori relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445 , e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101 e di quelli previsti dall' articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141 , limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 61.531.600.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30 milioni per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356 , e lire 61.456.600.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli onori relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445 , e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101 e di quelli previsti dall' articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141 , limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-228/06, Sentenza della Corte, Mehmet Soysal e Ibrahim Savatli contro Bundesrepublik Deutschland, 19/02/2009Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 19 febbraio 2009 ( *1 ) «Accordo di associazione CEE-RC — Libera prestazione dei servizi — Obbligo di disporre di un visto per l'ammissione nel territorio di uno Stato membro» Nel procedimento C-228/06, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania), con decisione 30 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2006, nella causa ET SO, AH VA contro Repubblica federale di Germania, con l'intervento di: Bundesagentur für Arbeit, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. …Leggi di più...
- diritto di soggiorno·
- restrizioni alla libertà di stabilimento·
- accordo di associazione CEE-CH·
- art. 41 protocollo addizionale·
- libera prestazione dei servizi·
- diritto comunitario derivato·
- clausola di standstill·
- diritto di accesso al territorio·
- obbligo di visto·
- giurisdizione Corte di giustizia