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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2798/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2798/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in data 14/02/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di ammessa al Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento RGL n. 8966/2010;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente si suole della misura del compenso liquidato e del tempo trascorso tra la definizione del procedimento (conclusosi con interruzione del giudizio in data 26/11/2015) e l'emissione del decreto di liquidazione (emesso in data 14/02/2024); ritenuto che il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso in punto di fatto che: con ricorso ex art. 414 cpc, iscritto al RGL n. 8966/2010 in data
16/12/2010, ha chiesto la condanna della parte Controparte_2
NV al pagamento della somma di € 15.361,00 a titolo di differenze retributive;
nel medesimo giudizio si è costituita la NV;
Persona_1
si sono tenute cinque udienze;
il giudizio è stato interrotto per la sopravvenuta morte della NV
(vedi annotazione del 26/11/2025 del fascicolo RGL n. 8966/2010); Persona_1
considerato che l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere diminuiti fino al 50 per cento”; rilevato che “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i
Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del
Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle
Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non
2 vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa” (Cass. Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023); rilevato che nel caso in specie la liquidazione del compenso avvenuta in applicazione del Protocollo (a cui, per di più, il difensore non ha dichiarato di aderire), ha determinato la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM.
55/2014 aggiornato al D.M n. 147/2022; rilevato che nella prima istanza di liquidazione del 22/2/2017 l'avv.
ha chiesto il compenso pari a € 1.607,50 per la fase di studio, Pt_1
introduttiva e istruttoria (escludendo la fase decisoria), valori medi, competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
considerato tuttavia che il compenso va quantificato in € 1.414,25 applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147/2022 per le cause di lavoro, valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, valori intermedi tra minimi e medi per le tre fasi svolte, e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario,
CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 37/2018, in € 232,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data
14/02/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento RGL n.
8966/2010 - la somma di € 1.414,25, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 01/07/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2798/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in data 14/02/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di ammessa al Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento RGL n. 8966/2010;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente si suole della misura del compenso liquidato e del tempo trascorso tra la definizione del procedimento (conclusosi con interruzione del giudizio in data 26/11/2015) e l'emissione del decreto di liquidazione (emesso in data 14/02/2024); ritenuto che il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso in punto di fatto che: con ricorso ex art. 414 cpc, iscritto al RGL n. 8966/2010 in data
16/12/2010, ha chiesto la condanna della parte Controparte_2
NV al pagamento della somma di € 15.361,00 a titolo di differenze retributive;
nel medesimo giudizio si è costituita la NV;
Persona_1
si sono tenute cinque udienze;
il giudizio è stato interrotto per la sopravvenuta morte della NV
(vedi annotazione del 26/11/2025 del fascicolo RGL n. 8966/2010); Persona_1
considerato che l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere diminuiti fino al 50 per cento”; rilevato che “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i
Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del
Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle
Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non
2 vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa” (Cass. Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023); rilevato che nel caso in specie la liquidazione del compenso avvenuta in applicazione del Protocollo (a cui, per di più, il difensore non ha dichiarato di aderire), ha determinato la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM.
55/2014 aggiornato al D.M n. 147/2022; rilevato che nella prima istanza di liquidazione del 22/2/2017 l'avv.
ha chiesto il compenso pari a € 1.607,50 per la fase di studio, Pt_1
introduttiva e istruttoria (escludendo la fase decisoria), valori medi, competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
considerato tuttavia che il compenso va quantificato in € 1.414,25 applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147/2022 per le cause di lavoro, valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, valori intermedi tra minimi e medi per le tre fasi svolte, e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario,
CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 37/2018, in € 232,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data
14/02/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento RGL n.
8966/2010 - la somma di € 1.414,25, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 01/07/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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