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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
1) dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est.
2) dott. Angela Casalini Giudice
3) dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 3190/2024 promossa con ricorso ex art. 706 c.p.c. da
, rappresentata e difesa dall'avv. Salima Fratti ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Busseto, Via Roma n. 79
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cevolo ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo A. Mazza n. 2
con intervento del
Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni: come da verbale di udienza in data 18.3.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalla natura delle doglianze esposte dalle parti, nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti autorizzatori adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alle figlie minori e stima il Collegio di Per_1 Per_2 provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse delle minori avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la natura della causa e l'esito della stessa nonché la concorde domanda delle parti sul punto, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il CP_1
27.12.1991, e , nata a [...] il [...]; Parte_1
2. dispone l'affidamento condiviso delle minori e secondo i tempi e Per_1 Per_2 modalità di cui infra, in virtù del quale i coniugi continueranno ad avere un ruolo attivo e pieno nel provvedere alle loro esigenze sociali, morali, economiche ed educative, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in relazione
2 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse (istruzione, scuola, salute, educazione) dovranno essere assunte di comune accordo;
3. le minori continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale sita in
Polesine Zibello, Via Gino Boni n. 36, ove manterranno la propria residenza, mentre il signor continuerà a vivere con sua madre presso l'abitazione locata CP_1 sita in Soragna, Via Garibaldi n. 20;
4. assegna la casa coniugale, sita in Polesine Zibello, Via Gino Boni n. 36 alla signora
Parte_1
5. si dà atto che il signor si è impegnato a cedere alla moglie il 50% CP_1 indiviso di sua proprietà dell'immobile sito in Polesine Zibello, Via Gino Boni n. 36, di cui Catasto Fabbricati del Comune di Polesine Zibello, Foglio 3, mapp. 118/1001, sub 1/2, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 1, vani 8,5, Foglio 3, mapp. 118, sub. 2, zona censuaria 2, cat. C/6, classe;
nonché di tutti arredi, la mobilia ed i suppellettili ivi contenuti, al prezzo di € 12.380,00, al netto dell'importo pari ad € 621,00 a titolo di spese straordinarie ad oggi non onorate dal Sig. ferme le detrazioni fiscali CP_1 sulle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione nella misura del 50% ciascuno;
il trasferimento avverrà entro 15 giorni dalla data di deposito della sentenza separativa, e comunque successivamente all'accollo esclusivo del mutuo ipotecario gravante sul suddetto immobile da parte della signora o diverso termine pattuito Pt_1 per iscritto tra i coniugi, a rogito di Notaio individuato dalla Signora che terrà a Pt_1 proprio carico ogni costo relativo al trasferimento dell'immobile e all'accollo del mutuo, incluse tasse e/o imposte e oneri notarili;
nelle more dell'accollo, la Sig.ra si impegna, dalla data di sottoscrizione del separato accordo, di provvedere Parte_1
a pagare integralmente le rate del mutuo a scadere sino alla data del rogito;
6. i tempi di permanenza delle figlie con il padre sono definititi secondo il calendario predisposto dai Servizi Sociali, ossia: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00, sabato dalle 10.00 alle 20.00; terminato il periodo di monitoraggio da parte degli Operatori incaricati, all'esito positivo dei supporti attivati, regolamentazione del calendario di frequentazione padre figlie che preveda periodi aggiuntivi attraverso relazione dei suddetti servizi;
3 7. in caso di impossibilità di uno o dell'altro genitore subentreranno, a discrezione delle parti, i rispettivi parenti o la baby sitter;
8. nel caso in cui si dovesse ricorrere ad una baby sitter la relativa spesa, salvo diverso accordo, sarà a carico esclusivo del genitore che avrebbe dovuto occuparsi dei figli secondo la calendarizzazione di cui al presente accordo;
9. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori con un assegno complessivo di € 450,00 mensili (225,00 per ciascuna delle figlie) con rivalutazione ISTAT annuale, che il padre verserà alla madre, a far luogo dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Per il pregresso, ad integrazione del Parte_1 contributo versato fino a novembre 2024, pari ad € 250,00 per entrambe le minori, il
Sig. a tacitazione di ogni pretesa ad oggi maturata, riconosce la somma CP_1 omnicomprensiva di € 700,00, da consegnarsi alla data dell'atto di rogito di cui al precedente punto 5);
10. le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Parma
(20.12.2023), da ritenersi parte integrante della presente sentenza, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti dichiarano di aver preso visione del predetto protocollo e di accettarlo in ogni sua parte;
11. ove le spese straordinarie siano anticipatamente sostenute per l'intero da un genitore, l'altro dovrà rimborsare la quota di propria spettanza, previa presentazione della relativa documentazione e comunque entro il mese successivo alla spesa;
qualora non venga esibita la spesa effettuata, alcun rimborso sarà dovuto dall'altro genitore;
le parti danno atto di aver regolamentato tutte le spese straordinarie sino ad oggi sostenute dalla sig.ra ed esibite al sig. riconoscendo di dover suddividere Pt_1 CP_1 le spese ad oggi non quantificate e/o non quantificabili;
12. le parti concordano che la sola sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico Pt_1 nell'intero ma le figlie saranno poste fiscalmente a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno;
4 13. la sig.ra dichiara di ritenersi soddisfatta di ogni ragione e pretesa connessa e Pt_1 conseguente al rapporto di coniugio, null'altro avendo a pretendere in quanto economicamente indipendente ed autosufficiente;
14. i genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o ogni altro documento valido per l'espatrio.
15. spese di lite compensate.
Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 8.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. e EST. dott. Paola Belvedere
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