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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1931/2024 R.G., discussa all'udienza del 24 marzo 2025
e promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
avv. Walter Lagaxio
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
con atto di intimazione 23/09/2024, ritualmente notificato, ha Parte_1
intimato licenza per finita locazione alla prima scadenza contrattuale alla sig.ra relativamente all'unità immobiliare di sua proprietà sita in Vernazza CP_1
(SP) Via Roma 66 piano primo.
Ciò in quanto, con raccomandata 11/03/2024, inviata in data 15/03/2024, la locatrice aveva intimato alla conduttrice disdetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma
1 lett. a) della L. n. 431/1998, manifestando l'intenzione di destinare l'immobile ad uso residenziale della nipote . Il tutto con decorrenza dal 31.3.2025. CP_2
All'udienza di convalida dello sfratto nessuno compariva per la parte convenuta ed il
Giudice, con ordinanza emessa in pari data, rilevato che l'intimante aveva proposto intimazione di licenza per finita locazione anziché utilizzare lo strumento previsto dall'art. 30 L. 392/78, disponeva il mutamento di rito, assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti e per la notifica del provvedimento alla parte convenuta contumace.
Soltanto la parte attrice depositava la memoria integrativa, rimanendo contumace la convenuta anche nel giudizio di merito.
All'udienza di discussione parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo adìto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertata la validità
e ritualità della disdetta:
– dichiarare cessato e/o risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti e/o la finita
locazione relativamente all'immobile de quo alla data del 31/03/2025;
– per l'effetto, dichiarare tenuta ed ordinare all'intimata il rilascio dell'immobile libero da
persone e/o cose ad eccezione degli arredi di cui all'elenco sottoscritto in calce al contratto,
fissando la data dell'esecuzione nel più breve termine possibile;
– condannare l'intimata alle spese del procedimento in caso di opposizione".
******************************
La domanda attorea va accolta.
2 L'art. 3 L. 431/1998 dispone che, alla prima scadenza del contratto di locazione, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi per uno dei motivi tassativamente previsti dalla norma stessa.
Orbene, è documentalmente provato che la disdetta operata dal locatore sia stata tempestiva.
In merito poi alla motivazione addotta da parte attrice per procedere alla disdetta del contratto alla prima scadenza la stessa è da considerarsi sufficientemente specifica in quanto il locatore ha esplicitato in maniera chiara il tipo di destinazione che darà
all'immobile, integrando perfettamente l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 3 L.
431/98.
L'orientamento costante della giurisprudenza sia di legittimità che di merito è che la comunicazione di disdetta deve essere connotata dall'autosufficienza, non potendo essere integrata con il contenuto degli atti processuali o con l'attività istruttoria
(Tribunale di Ravenna 6 maggio 2019 n. 451) in quanto il conduttore deve essere messo in grado di valutare la serietà dell'intenzione indicata.
Nella fattispecie in esame la comunicazione di disdetta inviata dal locatore è
specifica, motivata e rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa.
Il locatore ha quindi assolto al proprio onere probatorio ed il conduttore, stante il contenuto della disdetta inviata da parte attrice, è in grado di poter controllare, ex
post, la serietà delle intenzioni ivi esplicitate, esercitando, se del caso, le azioni previste a sua tutela dal medesimo articolo 3 della L. 431/98.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto alla data del 31 marzo 2025 e conseguentemente condannare al rilascio la parte conduttrice.
Le spese dovranno essere integralmente compensate tra le parti non avendo promosso opposizione la parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
3 - dichiara la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti con effetto dal
31 marzo 2025 ed avente ad oggetto l'immobile di proprietà di parte attrice sito in
Vernazza (SP) Via Roma 66 piano primo e per l'effetto condanna , C.F. CP_1
, al rilascio dell'immobile a favore di parte attrice entro il 24 C.F._2
maggio 2025.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, 24.3.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Barbara Forleo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1931/2024 R.G., discussa all'udienza del 24 marzo 2025
e promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
avv. Walter Lagaxio
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
con atto di intimazione 23/09/2024, ritualmente notificato, ha Parte_1
intimato licenza per finita locazione alla prima scadenza contrattuale alla sig.ra relativamente all'unità immobiliare di sua proprietà sita in Vernazza CP_1
(SP) Via Roma 66 piano primo.
Ciò in quanto, con raccomandata 11/03/2024, inviata in data 15/03/2024, la locatrice aveva intimato alla conduttrice disdetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma
1 lett. a) della L. n. 431/1998, manifestando l'intenzione di destinare l'immobile ad uso residenziale della nipote . Il tutto con decorrenza dal 31.3.2025. CP_2
All'udienza di convalida dello sfratto nessuno compariva per la parte convenuta ed il
Giudice, con ordinanza emessa in pari data, rilevato che l'intimante aveva proposto intimazione di licenza per finita locazione anziché utilizzare lo strumento previsto dall'art. 30 L. 392/78, disponeva il mutamento di rito, assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti e per la notifica del provvedimento alla parte convenuta contumace.
Soltanto la parte attrice depositava la memoria integrativa, rimanendo contumace la convenuta anche nel giudizio di merito.
All'udienza di discussione parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo adìto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertata la validità
e ritualità della disdetta:
– dichiarare cessato e/o risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti e/o la finita
locazione relativamente all'immobile de quo alla data del 31/03/2025;
– per l'effetto, dichiarare tenuta ed ordinare all'intimata il rilascio dell'immobile libero da
persone e/o cose ad eccezione degli arredi di cui all'elenco sottoscritto in calce al contratto,
fissando la data dell'esecuzione nel più breve termine possibile;
– condannare l'intimata alle spese del procedimento in caso di opposizione".
******************************
La domanda attorea va accolta.
2 L'art. 3 L. 431/1998 dispone che, alla prima scadenza del contratto di locazione, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi per uno dei motivi tassativamente previsti dalla norma stessa.
Orbene, è documentalmente provato che la disdetta operata dal locatore sia stata tempestiva.
In merito poi alla motivazione addotta da parte attrice per procedere alla disdetta del contratto alla prima scadenza la stessa è da considerarsi sufficientemente specifica in quanto il locatore ha esplicitato in maniera chiara il tipo di destinazione che darà
all'immobile, integrando perfettamente l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 3 L.
431/98.
L'orientamento costante della giurisprudenza sia di legittimità che di merito è che la comunicazione di disdetta deve essere connotata dall'autosufficienza, non potendo essere integrata con il contenuto degli atti processuali o con l'attività istruttoria
(Tribunale di Ravenna 6 maggio 2019 n. 451) in quanto il conduttore deve essere messo in grado di valutare la serietà dell'intenzione indicata.
Nella fattispecie in esame la comunicazione di disdetta inviata dal locatore è
specifica, motivata e rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa.
Il locatore ha quindi assolto al proprio onere probatorio ed il conduttore, stante il contenuto della disdetta inviata da parte attrice, è in grado di poter controllare, ex
post, la serietà delle intenzioni ivi esplicitate, esercitando, se del caso, le azioni previste a sua tutela dal medesimo articolo 3 della L. 431/98.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto alla data del 31 marzo 2025 e conseguentemente condannare al rilascio la parte conduttrice.
Le spese dovranno essere integralmente compensate tra le parti non avendo promosso opposizione la parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
3 - dichiara la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti con effetto dal
31 marzo 2025 ed avente ad oggetto l'immobile di proprietà di parte attrice sito in
Vernazza (SP) Via Roma 66 piano primo e per l'effetto condanna , C.F. CP_1
, al rilascio dell'immobile a favore di parte attrice entro il 24 C.F._2
maggio 2025.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, 24.3.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Barbara Forleo
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