Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 3 / W REPUBBLICA IN NOME DEL POPOR TALE NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGULAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE COMPETE VIt- PROVE MENT NON Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Decisalia12 CINA MHISSIÓTA" CORDADott. Mario Presidente R.G. N. 17394/99 Consigliere 2328 Dott. Vincenzo FERRO Cron. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep.355 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud.26/09/00 NT Rel. Consigliere C.C.Dott. ON ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENT ENZ A Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 AF EL US, elettivamente domiciliato in 126 GEN IL CANCELLIERE ROMA VIA SESTO CALVINO 33, presso l'avvocato ANTONINO BOSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LIRE 3000 CANCELLERIA SEMINARA, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CB220999 NI, ZA US, ZA ZA LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 92, l'avvocato CARLO SILVETTI, rappresentati epresso difesi dall'avvocato VINCENZO BATTAGLIA, giusta procura in calce al controricorso;
2000 - resistenti 1660 -1-
contro
LE ET, NO TR AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20, presso l'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentati e difesi dall'avvocato US MORREALE, giusta mandato in calce al controricorso;
resistenti avverso l'ordinanza del Tribunale di GELA, emessa 1'08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/2000 dal Consigliere Dott. ON NT;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice delegato alla concessione di misure cautelari del Tribunale di Gela, che aveva disposto il sequestro giudiziario di una farmacia condotta in società da IO SE con AL EL e ER AE, con ordinanza 8.7.1999 - pendente la causa promossa con atto 22.6.1999 da IO SE, IA e IA per il giudizio di merito conseguente al sequestro da loro richiesto a seguito della istanza proposta dal AL, perchè ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. fosse dichiarata la inefficacia della misura cautelare per essere stata adita l'autorità giudiziaria My ordinaria, nonostante la materia fosse devoluta per clausola compromissoria alla cognizione arbitrale la ritenendo che la decisione supponesse preliminari risoluzione di questioni e pregiudiziali, quali la validità dei contratti societari e dunque della clausola compromissoria, per la cui trattazione era stata fissata dal giudice del merito la udienza del 21.9.1999, dispose il rinvio a quella data. Avverso quel provvedimento ha proposto istanza per il regolamento di competenza AL EL con unico articolato motivo, cui hanno resistito 3 A N amem. NON AN ND TI TI RI ML MINE ER AE е IN IA, nonché IO SE, IA e IA. Il P.M. ha concluso per la ammissibilità della istanza, negando al provvedimento impugnato il carattere di sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente che il provvedimento che sebbene emesso in forma diimpugnato ordinanza ha la valenza della sentenza in forza del combinato disposto degli artt. 669 novies II° comma c.p.c. ha implicitamente disconosciutoe 279 n.4 5 - la diversa competenza prevista dal citato art. 669 novies, statuendo in via definitiva nella parte in cui, negando l'intervenuta inefficacia del provvedimento cautelare, ha radicato la competenza presso il giudice di merito, cui aveva rinviato ogni statuizione relativa, in luogo di provvedervi, quale giudice della esecuzione della cautela, inderogabilmente competente riguardo.a Diversamente opinando il danno del sequestro verrebbe rinviato nel tempo e verrebbe a dipendere dall'esito di un giudizio che non avrebbe più la natura di procedimento di verifica del diritto prima tutelato, ma di un ordinario giudizio di cognizione;
ed inoltre verrebbe a crearsi una 4 contraddizione in termini rispetto alla previsione del secondo comma dell'art. 669 decies c.p.c./ nella ipotesi in cui il giudice del merito ritenga di devolvere la questione ad arbitrato rituale, concedendo termine per la riassunzione, poiché in tal caso i provvedimenti demandati al giudice della resterebbero radicati presso quello delcautela merito. avendo ad oggetto Il ricorso è inammissibile, un provvedimento privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, necessari perché sia equiparato alla sentenza e possa, pertanto, risultare suscettibile del rimedio straordinario previsto dall'art. 111 II° comma Cost. Tale provvedimento fu emesso dal giudice del sequestro sulla istanza di AL EL, proposta ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c., perché fosse dichiarata la inefficacia di quella misura cautelare, essendo la materia controversa devoluta per clausola compromissoria alla cognizione arbitrale. La istanza fu resistita da controparte all'udienza del 2.7.1999 e il giudice, dopo aver rilevato che la decisione deve essere assunta con è condizionata dalla risoluzione sentenza e che sulla validità dei contratti delle questioni 5 societari e della clausola compromissoria in essi inserita, "da cui dipende anche il giudizio di merito", con ordinanza 8.7.1999 rinviò al 21.9.1999 e cioè alla stessa udienza cui, con ordinanza coeva resa quale giudice della causa di merito, aveva rinviato quest'ultima, che era stata chiamata all'udienza del 6.7.1999, prossima a quella nella quale la predetta istanza del AL era stata discussa. Il provvedimento impugnato, pertanto, risulta del tutto privo di contenuto decisorio e persino ordinatorio, fatta eccezione per il mero rinvio ad altra udienza e per le premesse in ordine alla forma della decisione che avrebbe dovuto statuire sulla istanza in questione, anche se quel ly rinvio fu di fatto correlato con il corso del procedimento di merito;
in esso non può in alcun modo ravvisarsi quanto il ricorrente assume e cioè la rimessione di ogni statuizione al giudice di merito, dalla quale egli desume il diniego della competenza del giudice della cautela, tale da legittimare l'iniziativa svolta con la istanza di regolamento. E' sufficiente infatti considerare che con l'ordinanza impugnata il giudice della misura cautelare ha premesso che la decisione sulla 6 istanza del AL deve essere resa con sentenza e che essa dipende dalla risoluzione di questioni oggetto del giudizio di merito, perché risulti negata la conclusione del ricorrente, posto che detto giudice, sulla istanza di declaratoria di inefficacia, non ha affatto manifestato l'intendimento di declinare la competenza in favore del giudice del merito, avendo invocato semplicemente la esigenza che il provvedimento sia reso con sentenza, giusta quanto dispone l'art. 669 1 1 °comma ult. parte c.p.c. e che siano novies prima risolte le questioni sulla validità dei contratti societari e della clausola compromissoria connessa. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuna delle parti resistenti - i coniugi ER AE e IN IA, da un lato, e dall'altro IO SE, di cui IA e IA in L. L.
3.500.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso e inammissibile al pagamento delle spese condanna il ricorrente processuali in L.
3.587.000 di cui L.
3.500.000 per onorari, in favore di ciascuna delle parti 7 D IO SE ER IN e resistenti, { IA. IA1 Roma 26.9.2000 Il Presidente Il Relatore Moni Sunday السلام hocco 290000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesia la registrazione JOST presso l'Agenzia 8.3.2011. delle Entrate di Roma 2 il 4567 serie 4 at n. 13455 versate € 165 26 3067 1547 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115/dl 30/5/2002)