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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4674 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice, con gli avv.ti Prof. Gustavo Ghidini, Marco Mergati, Claudia Signorini, Pierluigi Tirale, Maria
Valente
e
PAOLO DONATI convenuto, con gli avv.ti Francesco Bochicchio, Federica Mittiga, AO Loda
e
Controparte_1 convenuto, con gli avv.ti Francesco Bochicchio, Federica Mittiga, AO Loda
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi fogli di p.c., depositati telematicamente pagina 1 di 10
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso d'urgenza ai sensi degli artt. 126, 129-131 CPI, 161 – 163 l. 633/1941 e 700 c.p.c.,
[...] invocava la tutela cautelare, allegando quanto segue. Parte_1
Nel luglio del 2021, due consulenti finanziari di alto profilo di , i signori AO TI e Parte_1
avevano esercitato il diritto di recesso invocando una giusta causa dal contratto di Controparte_1 agenzia che li legava alla ricorrente, divenendo subito dopo consulenti finanziari presso CheBanca.
Nel periodo immediatamente successivo riceveva massive richieste di disinvestimento di Parte_1 capitali, per passaggio ad altra banca, da parte dei clienti intermediati dai due consulenti finanziari;
tale circostanza induceva la ricorrente ad affidare ad un esperto l'incarico di analisi forense dei computer di proprietà dell' precedentemente in uso ai due consulenti. Pt_1
La consulenza tecnica di parte evidenziava la copiatura di numerosi file provenienti dalla banca dati della su un supporto esterno e la successiva cancellazione degli stessi file dai p.c. Parte_1 aziendali in uso ai due consulenti, poco prima delle loro dimissioni.
Ritenendo sussistere condotte violative della disciplina relativa alla tutela dei segreti commerciali, nonché delle banche dati, finalizzate all'illegittimo storno di clientela, chiedeva la Parte_1 descrizione dei dati contenuti in sistemi informatici e ogni altro supporto di archiviazione dati
(telematico o cartaceo) nella disponibilità dei due consulenti finanziari, il sequestro di ogni archivio
(telematico o cartaceo) contenente segreti commerciali di , l'inibitoria con astreinte e la Parte_1 pubblicazione del provvedimento cautelare.
La descrizione veniva autorizzata inaudita altera parte e successivamente, all'esito della regolare costituzione del contraddittorio, veniva dato incarico al professionista già nominato di proseguire le operazioni di descrizione. Dalla CTU in sede cautelare emergeva che numerosi documenti riconducibili alla ricorrente e di varia natura erano stati rinvenuti nei dispositivi acquisiti in descrizione presso i resistenti.
Il giudice del cautelare riteneva sussistere il fumus boni iuris solo con riferimento alla violazione della disciplina a tutela delle banche dati e, “in considerazione […] dell'effettiva estrazione di parti della banca dati della ricorrente”, confermava il provvedimento di descrizione, mentre rigettava le ulteriori istanze cautelari per l'insussistenza del periculum in mora, in quanto il possesso dei dati aggregati non poteva costituire un oggettivo vantaggio per i resistenti.
pagina 2 di 10 Con atto di citazione notificato in data 14.04.2022, conveniva in giudizio i signori AO Parte_1
TI e perché si accertasse e si dichiarasse che i convenuti si erano resi Controparte_1 responsabili ai danni dell'attrice di violazione degli artt. 98 e 99 CPI per aver abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato segreti commerciali di , di violazione dei diritti dell'attrice sulle Parte_1 banche dati, ex artt. 64-quinquies e 102-bis l.a., e per la commissione di atti di concorrenza sleale per storno di clienti, e di consulenti finanziari, per appropriazione e uso di informazioni segrete, scorrettezza professionale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c..
Conseguentemente chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti da o Pt_1 alla retroversione degli utili conseguiti dai convenuti, ove eccedenti la misura del danno subito dall'attrice; nonché l'inibitoria da tali condotte con fissazione di astreinte; l'ordine di distruzione di tutti i dati illecitamente acquisiti;
la pubblicazione del provvedimento;
l'adozione, anche ai sensi dell'art. 2599 c.c., di ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia al fine di eliminare gli effetti dell'attività illecita.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché la condanna di Pt_1 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
Nel corso del processo di merito venivano acquisite numerose prove documentali e veniva assunto l'interrogatorio formale dei convenuti. Inoltre, veniva disposta CTU per accertare “il contenuto della copia forense del p.c. aziendale Che Banca! nella disponibilità del TI, onde verificare la eventuale presenza nello stesso di files e/o dati indebitamente copiati dal convenuto dai sistemi informatici
”. Parte_1
2. Le questioni controverse emerse nel corso del giudizio di merito.
Durante il giudizio di merito la parte attrice allegava, in sintesi, che:
a) I convenuti avevano acquisito dati di pertinenza di , in particolare relativi alla Parte_1 posizione patrimoniale dei clienti (ancorché dagli stessi intermediati) e agli altri consulenti finanziari, in violazione dei segreti commerciali della parte attrice, tutelabili ai sensi degli artt. 98 e s. c.p.i., essendo tali dati non facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore (in quanto accessibili solo a soggetti qualificati interni alla banca), sottoposti a misure per mantenerli segreti (perché accessibili mediante sistema di autenticazione) e aventi valore economico in quanto segreti (essendo tali dati idonei ad indirizzare l'attività degli intermediari verso le proposte più aderenti al profilo del cliente).
pagina 3 di 10 b) I dati in commento erano stati estratti da una banca dati , che rielabora le informazioni Pt_1 semplici, incrociandole e rendendole maggiormente accessibili ed efficaci: , inoltre, aveva Pt_1 investito ingenti somme nella creazione della banca dati e, quindi, rientrava nella nozione di
“costitutore di banca dati”; con la conseguenza che l'attrice aveva il diritto di uso esclusivo della stessa e il diritto di vietare le operazioni di estrazione e reimpiego dei dati;
operazioni che risultavano, invece, compiute dai convenuti. Pertanto era altresì invocabile la tutela di cui agli artt. 64 quinquies e 102 bis l.a.
c) L'illegittima acquisizione di tali dati era stata strumentale a una condotta di storno di clienti da parte dei due convenuti verso il competitor CheBanca;
la condotta di storno clienti attuata con modalità illecite aveva integrato una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.3 cc (o in subordine, risultava comunque illecita ai sensi dell'art. 2043 cc).
d) La aveva subito ingenti danni dalla perdita dei clienti così avvenuta, consistenti in Pt_1 particolare nella mancata percezione dell'utile lordo incrementale relativo al portafoglio clienti stornato, nella mancata ulteriore crescita del portafoglio stesso, nel valore economico delle informazioni commerciali segrete e negli ulteriori danni morali e di immagine. Per la esatta quantificazione di tali danni veniva richiesta CTU contabile.
Le parti convenute, invece, allegavano quanto segue.
a) Le informazioni acquisite erano state solo quelle relative ai dati dei clienti seguiti direttamente dai due consulenti e si trattava di informazioni che erano state fornite dai clienti stessi, perché in loro possesso. Le ulteriori informazioni acquisite, invece, erano pubbliche.
b) Le informazioni relative ai clienti erano state acquisite al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 160 del Regolamento che ne impone la conservazione per un periodo di cinque anni ai CP_2 consulenti finanziari. Inoltre, il disposto di cui all'art. 158 di cui al medesimo Regolamento consente l'utilizzo di tali dati nei confronti del nuovo preponente.
c) Venendo meno l'illiceità dell'acquisizione dei dati, veniva meno anche l'asserita condotta di concorrenza sleale, in quanto il passaggio dei clienti da un competitor a un altro è lecito se attuato con modalità lecite (né vi era un patto di non concorrenza tra i convenuti e ). Pt_1
d) In ogni caso, non vi era prova della rilevanza dei dati acquisiti al fine dello storno dei clienti e quindi mancava la prova del rapporto di causalità tra illecito ed evento di danno.
e) In molti casi erano stati i clienti stessi a contattare i convenuti, a seguito della notizia del loro recesso dal contratto di agenzia con ed era stata la stessa ad informarli di tale recesso. Pt_1 Pt_1
pagina 4 di 10 f) Non vi era prova del reclutamento di consulenti finanziari.
3. Le evidenze probatorie.
Dalla consulenza tecnica di parte, prodotta da già in sede di procedimento cautelare, Parte_1 emergeva che entrambi i convenuti avevano copiato numerosi file presenti sul computer di proprietà di in una memoria esterna;
file poi cancellati dal computer medesimo. Pt_1
AO TI aveva effettuato una copia di file riferibili ad almeno 112 clienti diversi e, in particolare, il CTP segnalava una cartella denominata “copia file da pc prima dimissioni 22.6.20”. Tra i numerosi file memorizzati su memoria esterna, vi erano diverse cartelle con denominazione riconducibile a
, ossia: “scansioni”; “riunioni da posta elettronica”; “regolamenti banca 2019”; Pt_1
“promolombardia”; “posizioni clienti”; “novità banca aprile 2020 covid19”; “foto documenti clienti banca”; “corsi banca”; “contratto agenzia Bianchi”; “clienti”; “chiavetta 32gb”.
Lo stesso poteva dirsi per che risultava avere sul computer una cartella analoga a Controparte_1 quella di AO TI, ossia: “BACKUP 22.06.2020”, dalla quale risultava una copia di numerosi file verso dispositivi di memoria USB, poi cancellati dal computer;
dati che facevano riferimento ad almeno 102 clienti diversi.
Tali evidenze venivano confermate dalla CTU disposta in sede cautelare, a prosieguo delle operazioni di descrizione, che veniva condotta sugli strumenti informatici in uso ai convenuti e in cui può leggersi:
“si conferma che sono emersi numerosi documenti riconducibili alla ricorrente all'interno dei dispositivi acquisiti in descrizione presso i resistenti, […] il CTU precisa che la documentazione rinvenuta è di varia tipologia: dati di clientela di “AllianzBank”, dati della medesima clientela successivamente in “CheBanca!”, e di numerosa altra documentazione con intestazione della ricorrente (ad esempio dati di report, rendiconti, consulenze personalizzate, documenti su formazione dei consulenti finanziari, elenco di consulenti finanziari della ricorrente, strategie…). È altresì vero che sono presenti anche numerosi file sempre attinenti ad attività finanziare che non fanno nessun riferimento all' . Pt_1
La CTU esperita in corso di causa, avente ad oggetto il computer di proprietà di CheBanca, ma in uso al solo AO TI, evidenziava a sua volta l'utilizzo dei file appresi da sul computer di Parte_1
CheBanca.
Infatti, sul computer di CheBanca veniva riscontrata l'apertura della stessa cartella di file che il CTP aveva in precedenza rinvenuto nel computer di proprietà e in uso al medesimo convenuto, ossia Pt_1
pagina 5 di 10 la cartella denominata “copia file da pc prima dimissioni 22.6.20”, i cui file non erano bensì presenti nel computer di CheBanca, pur risultando esservi stati aperti.
Invero, il CTU così concludeva: “in risposta al quesito posto dalla S.V., è dunque confermato che il dott. TI detiene un supporto contenente una cartella denominata "copia file da pc prima dimissioni 22.6.20", i cui contenuti provengono dalla " e sono stati effettivamente Parte_1 utilizzati sul computer attualmente impiegato dal dott. TI, fornito da "Che Banca!". Non sono però presenti file copiati direttamente nel computer di “Che Banca!”.
Il CTU precisava altresì che “per quanto concerne i file rinvenuti tramite la ricerca con la parola
" , non è possibile determinare se siano risultato di copia da un'altra fonte o se siano stati Pt_1 creati successivamente. Inoltre, non è chiaro se siano di proprietà di o di "Che Banca!". Pt_1
Data la natura dell'attività del dott. TI, è plausibile che possano trattarsi di file consegnati legittimamente dai clienti. Inoltre lo stesso TI era cliente di “ e quindi sono presenti file Pt_1 relativi alle sue posizioni finanziarie”.
In sede di interpello, infine, i due convenuti rappresentavano di essere stati contattati dai clienti (non il contrario), una volta saputo che essi avevano lasciato (informazione quest'ultima che era Parte_1 stata fornita ai clienti dalla stessa , come del resto risultava dalla copia della lettera circolare Pt_1 inviata da ai clienti medesimi, prodotta dal convenuto in sede di interrogatorio Pt_1 CP_1 formale).
4. La violazione del segreto commerciale.
Non può ritenersi sussistente la prova della violazione di cui al profilo azionato.
Come allegato dalla stessa parte attrice, i convenuti rivestivano ruoli di alto profilo e avevano accesso a tutte le informazioni aziendali, anche a quelle presenti sulla banca dati, cui erano autorizzati (rectius legittimati) ad accedere a mezzo di apposite credenziali. Ne consegue che una parte dei dati ivi contenuti non solo non costituivano segreti nei confronti dei due consulenti, ma essi erano tenuti, a mente dell'art. 160 Regolamento Consob (delib. n. 20307 del 15 febbraio 2018) a conservarli (si tratta in particolare di tutti i contratti e i documenti sottoscritti dai clienti, e della corrispondenza intercorsa con gli stessi – tra i quali, va sottolineato, devono ricomprendersi tutti gli ordini di investimento e disinvestimento – documenti in cui i dati dei clienti, sia pure disaggregati, sono già contenuti).
Inoltre, dall'analisi degli specifici file di cui si discute, è emerso che la gran parte delle informazioni di cui lamenta l'apprensione da parte dei due consulenti riguardano dati dei clienti da questi Pt_1
pagina 6 di 10 intermediati e relativi prodotti a questi venduti, e che, come del resto risulta dalle conclusioni della c.t.u., va rilevato che anche i documenti rielaborati dalla banca attrice, quali il “Rendiconto sintetico” e il “Report patrimonio”, sempre relativi ai prodotti acquistati dai clienti intermediati (ad es. si cfr. doc.
61 di parte attrice, pgg. 58 ss.), così come il file excel “clienti prodotti.xlsx”, relativo ai prodotti di investimento acquistati e per il file excel “clienti.xls”, che contiene nomi e codici fiscali dei clienti medesimi, sono sempre stati nella disponibilità dei clienti, e che non può escludersi che siano stati gli stessi clienti a fornire tali dati ai due convenuti.
Ancora, con riferimento al parametro ISR, la stessa allega che per la profilatura della tolleranza Pt_1 al rischio dei clienti viene usato il cd. “Questionario di profilatura”, ossia un questionario compilato dal cliente, quindi con dati che sono in suo stesso possesso.
Inoltre, sempre con riferimento ai dati dei clienti intermediati dal consulente, l'art. 158 del
Regolamento citato prevede che “i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti […] salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti”. Sebbene la norma sia dettata a tutela della riservatezza del cliente, essa esprime un principio di massima, in base al quale i dati relativi ai clienti intermediati nel corso dell'attività professionale possono essere legittimamente rivelati al preponente, in coerenza con la possibilità di offrire ai clienti i servizi del preponente medesimo.
Con riguardo, invece, agli altri dati di cui la parte attrice lamenta l'illegittima acquisizione, si tratta di documentazione relativa ai consulenti stessi: regolamenti sulla retribuzione (attinenti, quindi, ai diritti nascenti dal rapporto contrattuale), report sulla performance e sui prodotti da questi venduti (i dati relativi a questi ultimi, come sopra rilevato, devono essere già in possesso del consulente che conclude il relativo contratto con il cliente). In particolare, il “Portafoglio personale”, come allegato dalla parte attrice, è un resoconto degli investimenti dei clienti affidati a ciascun consulente finanziario;
i dati contenuti nello stesso (che corrispondono ai dati relativi ai clienti e ai relativi investimenti, su cui pure ci si è soffermati in precedenza) appartengono al consulente, tanto che la banca non può più estrarlo una volta cessato il rapporto di agenzia.
Infine, gli ulteriori dati acquisiti sono relativi ai prodotti o alla modulistica per le richieste di Pt_1 estinzione dei rapporti in essere con;
si tratta di informazioni pubbliche. Pt_1
Premesso, quindi, che non vi è prova che le informazioni di cui trattasi siano state illegittimamente acquisite e detenute dai convenuti, nessun rilievo probatorio può ascriversi alla cancellazione dei pagina 7 di 10 relativi file dai p.c. aziendali di in uso ai convenuti prima delle dimissioni. Invero, si trattava in Pt_1 parte di dati comunque recuperabili dall'attrice, in quanto rimasti sul suo server, in parte di dati riferibili alle posizioni personali dei convenuti (dati personali, dati di familiari, verosimilmente lo stesso “Portafoglio personale”).
5. La violazione della disciplina in materia di Banca dati.
Anche con riferimento all'ulteriore profilo azionato la prospettazione di parte attrice non ha trovato il necessario supporto probatorio;
ed invero da un lato l'art. 102 bis L. 633/1941 richiede l'estrazione della totalità o di una parte sostanziale della banca (mentre a quanto risulta i soli dati estratti riguardano i soli clienti già seguiti dai due convenuti, vale a dire una minima parte dei clienti di ); d'altro Pt_1 lato, come detto, una parte non trascurabile delle informazioni oggetto di estrazione potevano sicuramente essere legittimamente trasferite, anche in forma digitale, dai convenuti, a mente dell'art. 160 del reg. citato. CP_2
6. La condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
La condotta di concorrenza sleale lamentata dall'attore consisterebbe nello storno dei clienti realizzato mediante illecito, in particolare mediante l'uso di informazioni di proprietà di , acquisite dai Pt_1 convenuti in violazione delle norme in materia di segreti commerciali e banche dati.
In merito, deve preliminarmente rilevarsi che appare assai difficile ipotizzare una attività anticoncorrenziale attuata in autonomia da soggetti che non possono qualificarsi come competitors dell'intermediario finanziario, rivestendo essi la qualità di agenti/procacciatori degli affari nell'interesse di un intermediario finanziario (dovendosi ritenere che l'unico concorrente di , Pt_1 alla cui condotta astrattamente qualificabile come anticoncorrenziale le condotte degli odierni convenuti avrebbero dovuto necessariamente concorrere, è rimasto estraneo al presente giudizio;
mentre manca financo la mera allegazione che tale soggetto abbia concorso, in qualità di istigatore o determinatore, nella condotta di storno).
Ciò premesso, deve concludersi che, in mancanza della prova della illiceità della condotta di acquisizione delle informazioni elaborate da da parte dei convenuti, viene necessariamente Pt_1 meno anche la fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2593 n. 3, in quanto l'acquisizione di clienti di un imprenditore concorrente, se attuata con modalità lecite, non è sussumibile nella norma in esame.
pagina 8 di 10 Né, in ogni caso, parte attrice si è offerta di provare, o ha financo allegato specificamente:
a) che i consulenti abbiano contattato i clienti o posto in essere un'attività persuasiva nei loro confronti;
b) che le informazioni copiate (ed in particolare i dati aggregati mediante i software di ) Pt_1 siano state effettivamente utilizzate per convincere i clienti a passare in CheBanca;
c) che tali dati abbiano realmente attribuito un vantaggio competitivo ai due consulenti nell'attività di acquisizione dello specifico cliente.
Ciò che è provato è solo l'apertura sui dispositivi attualmente in uso ai convenuti dei file copiati dai dispositivi da loro detenuti in . Pt_1
Al contrario, è emerso che era stata ad inviare ai clienti una comunicazione con cui li Pt_1 informava del recesso dei due consulenti e li invitava a non compiere scelte affrettate, disinvestendo i capitali (ben conscia, quindi, che questo poteva accadere), mentre sono state acquisite agli atti alcune dichiarazioni di clienti che affermano di aver contattato di propria iniziativa i convenuti, una volta appreso della loro decisione di lasciare . Pt_1
Neppure l'elemento della quantità di richieste di disinvestimento può avere un rilievo tale da ribaltare la ricostruzione prospettata, in quanto non è neanche allegato quale è la percentuale di clienti che normalmente decide di disinvestire per seguire il consulente presso altra banca;
percentuale che sarebbe valsa quale elemento di confronto. E del resto, può considerarsi fatto notorio che il cliente segua il consulente in caso di passaggio ad altra banca, stante il rapporto fiduciario che si instaura con il medesimo.
Le considerazioni che precedono sono valevoli anche con riferimento all'asserito storno dei consulenti finanziari, con riguardo ai quali manca financo l'allegazione dell'effettivo passaggio di alcuno di essi alla banca concorrente.
Neanche le mail allegate e intercorse tra i convenuti, ovvero tra i medesimi e CheBanca possono ritenersi dirimenti, in quanto si tratta di aggiornamenti circa l'attività dei consulenti per CheBanca, che, come precisato, è priva dei caratteri dell'illiceità e della scorrettezza.
7. Conclusioni.
Da tutto quanto precisato consegue il rigetto delle domande di parte attrice.
8. Spese.
pagina 9 di 10 Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, dovendosi comunque stigmatizzare la condotta dei convenuti come contraria a correttezza, stante che tale deve certamente definirsi la copiatura di una pluralità di files dagli apparati informatici della preponente e la successiva cancellazione degli stessi dai p.c. aziendali di , e la mancata ottemperanza all'ordine di Pt_1 esibizione del supporto sul quale erano stati copiati i documenti informatici, condotta che ha CP_3 in qualche modo dato causa alla instaurazione della lite.
Per i medesimi motivi le spese di c.t.u. andranno poste a carico solidale delle parti processuali, e, nei rapporti interni, in misura del 50 % a carico di parte attrice e del residuo 50 % di parte convenuta
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da nei confronti di AO TI e Parte_1 [...]
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
pone le spese di c.t.u. a CP_1 carico solidale delle parti, e, nei rapporti interni, in misura del 50 % a carico di parte attrice e del residuo 50 % a carico di parte convenuta.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Delli Carri, MOT in tirocinio generico.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4674 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice, con gli avv.ti Prof. Gustavo Ghidini, Marco Mergati, Claudia Signorini, Pierluigi Tirale, Maria
Valente
e
PAOLO DONATI convenuto, con gli avv.ti Francesco Bochicchio, Federica Mittiga, AO Loda
e
Controparte_1 convenuto, con gli avv.ti Francesco Bochicchio, Federica Mittiga, AO Loda
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi fogli di p.c., depositati telematicamente pagina 1 di 10
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso d'urgenza ai sensi degli artt. 126, 129-131 CPI, 161 – 163 l. 633/1941 e 700 c.p.c.,
[...] invocava la tutela cautelare, allegando quanto segue. Parte_1
Nel luglio del 2021, due consulenti finanziari di alto profilo di , i signori AO TI e Parte_1
avevano esercitato il diritto di recesso invocando una giusta causa dal contratto di Controparte_1 agenzia che li legava alla ricorrente, divenendo subito dopo consulenti finanziari presso CheBanca.
Nel periodo immediatamente successivo riceveva massive richieste di disinvestimento di Parte_1 capitali, per passaggio ad altra banca, da parte dei clienti intermediati dai due consulenti finanziari;
tale circostanza induceva la ricorrente ad affidare ad un esperto l'incarico di analisi forense dei computer di proprietà dell' precedentemente in uso ai due consulenti. Pt_1
La consulenza tecnica di parte evidenziava la copiatura di numerosi file provenienti dalla banca dati della su un supporto esterno e la successiva cancellazione degli stessi file dai p.c. Parte_1 aziendali in uso ai due consulenti, poco prima delle loro dimissioni.
Ritenendo sussistere condotte violative della disciplina relativa alla tutela dei segreti commerciali, nonché delle banche dati, finalizzate all'illegittimo storno di clientela, chiedeva la Parte_1 descrizione dei dati contenuti in sistemi informatici e ogni altro supporto di archiviazione dati
(telematico o cartaceo) nella disponibilità dei due consulenti finanziari, il sequestro di ogni archivio
(telematico o cartaceo) contenente segreti commerciali di , l'inibitoria con astreinte e la Parte_1 pubblicazione del provvedimento cautelare.
La descrizione veniva autorizzata inaudita altera parte e successivamente, all'esito della regolare costituzione del contraddittorio, veniva dato incarico al professionista già nominato di proseguire le operazioni di descrizione. Dalla CTU in sede cautelare emergeva che numerosi documenti riconducibili alla ricorrente e di varia natura erano stati rinvenuti nei dispositivi acquisiti in descrizione presso i resistenti.
Il giudice del cautelare riteneva sussistere il fumus boni iuris solo con riferimento alla violazione della disciplina a tutela delle banche dati e, “in considerazione […] dell'effettiva estrazione di parti della banca dati della ricorrente”, confermava il provvedimento di descrizione, mentre rigettava le ulteriori istanze cautelari per l'insussistenza del periculum in mora, in quanto il possesso dei dati aggregati non poteva costituire un oggettivo vantaggio per i resistenti.
pagina 2 di 10 Con atto di citazione notificato in data 14.04.2022, conveniva in giudizio i signori AO Parte_1
TI e perché si accertasse e si dichiarasse che i convenuti si erano resi Controparte_1 responsabili ai danni dell'attrice di violazione degli artt. 98 e 99 CPI per aver abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato segreti commerciali di , di violazione dei diritti dell'attrice sulle Parte_1 banche dati, ex artt. 64-quinquies e 102-bis l.a., e per la commissione di atti di concorrenza sleale per storno di clienti, e di consulenti finanziari, per appropriazione e uso di informazioni segrete, scorrettezza professionale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c..
Conseguentemente chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti da o Pt_1 alla retroversione degli utili conseguiti dai convenuti, ove eccedenti la misura del danno subito dall'attrice; nonché l'inibitoria da tali condotte con fissazione di astreinte; l'ordine di distruzione di tutti i dati illecitamente acquisiti;
la pubblicazione del provvedimento;
l'adozione, anche ai sensi dell'art. 2599 c.c., di ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia al fine di eliminare gli effetti dell'attività illecita.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché la condanna di Pt_1 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
Nel corso del processo di merito venivano acquisite numerose prove documentali e veniva assunto l'interrogatorio formale dei convenuti. Inoltre, veniva disposta CTU per accertare “il contenuto della copia forense del p.c. aziendale Che Banca! nella disponibilità del TI, onde verificare la eventuale presenza nello stesso di files e/o dati indebitamente copiati dal convenuto dai sistemi informatici
”. Parte_1
2. Le questioni controverse emerse nel corso del giudizio di merito.
Durante il giudizio di merito la parte attrice allegava, in sintesi, che:
a) I convenuti avevano acquisito dati di pertinenza di , in particolare relativi alla Parte_1 posizione patrimoniale dei clienti (ancorché dagli stessi intermediati) e agli altri consulenti finanziari, in violazione dei segreti commerciali della parte attrice, tutelabili ai sensi degli artt. 98 e s. c.p.i., essendo tali dati non facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore (in quanto accessibili solo a soggetti qualificati interni alla banca), sottoposti a misure per mantenerli segreti (perché accessibili mediante sistema di autenticazione) e aventi valore economico in quanto segreti (essendo tali dati idonei ad indirizzare l'attività degli intermediari verso le proposte più aderenti al profilo del cliente).
pagina 3 di 10 b) I dati in commento erano stati estratti da una banca dati , che rielabora le informazioni Pt_1 semplici, incrociandole e rendendole maggiormente accessibili ed efficaci: , inoltre, aveva Pt_1 investito ingenti somme nella creazione della banca dati e, quindi, rientrava nella nozione di
“costitutore di banca dati”; con la conseguenza che l'attrice aveva il diritto di uso esclusivo della stessa e il diritto di vietare le operazioni di estrazione e reimpiego dei dati;
operazioni che risultavano, invece, compiute dai convenuti. Pertanto era altresì invocabile la tutela di cui agli artt. 64 quinquies e 102 bis l.a.
c) L'illegittima acquisizione di tali dati era stata strumentale a una condotta di storno di clienti da parte dei due convenuti verso il competitor CheBanca;
la condotta di storno clienti attuata con modalità illecite aveva integrato una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.3 cc (o in subordine, risultava comunque illecita ai sensi dell'art. 2043 cc).
d) La aveva subito ingenti danni dalla perdita dei clienti così avvenuta, consistenti in Pt_1 particolare nella mancata percezione dell'utile lordo incrementale relativo al portafoglio clienti stornato, nella mancata ulteriore crescita del portafoglio stesso, nel valore economico delle informazioni commerciali segrete e negli ulteriori danni morali e di immagine. Per la esatta quantificazione di tali danni veniva richiesta CTU contabile.
Le parti convenute, invece, allegavano quanto segue.
a) Le informazioni acquisite erano state solo quelle relative ai dati dei clienti seguiti direttamente dai due consulenti e si trattava di informazioni che erano state fornite dai clienti stessi, perché in loro possesso. Le ulteriori informazioni acquisite, invece, erano pubbliche.
b) Le informazioni relative ai clienti erano state acquisite al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 160 del Regolamento che ne impone la conservazione per un periodo di cinque anni ai CP_2 consulenti finanziari. Inoltre, il disposto di cui all'art. 158 di cui al medesimo Regolamento consente l'utilizzo di tali dati nei confronti del nuovo preponente.
c) Venendo meno l'illiceità dell'acquisizione dei dati, veniva meno anche l'asserita condotta di concorrenza sleale, in quanto il passaggio dei clienti da un competitor a un altro è lecito se attuato con modalità lecite (né vi era un patto di non concorrenza tra i convenuti e ). Pt_1
d) In ogni caso, non vi era prova della rilevanza dei dati acquisiti al fine dello storno dei clienti e quindi mancava la prova del rapporto di causalità tra illecito ed evento di danno.
e) In molti casi erano stati i clienti stessi a contattare i convenuti, a seguito della notizia del loro recesso dal contratto di agenzia con ed era stata la stessa ad informarli di tale recesso. Pt_1 Pt_1
pagina 4 di 10 f) Non vi era prova del reclutamento di consulenti finanziari.
3. Le evidenze probatorie.
Dalla consulenza tecnica di parte, prodotta da già in sede di procedimento cautelare, Parte_1 emergeva che entrambi i convenuti avevano copiato numerosi file presenti sul computer di proprietà di in una memoria esterna;
file poi cancellati dal computer medesimo. Pt_1
AO TI aveva effettuato una copia di file riferibili ad almeno 112 clienti diversi e, in particolare, il CTP segnalava una cartella denominata “copia file da pc prima dimissioni 22.6.20”. Tra i numerosi file memorizzati su memoria esterna, vi erano diverse cartelle con denominazione riconducibile a
, ossia: “scansioni”; “riunioni da posta elettronica”; “regolamenti banca 2019”; Pt_1
“promolombardia”; “posizioni clienti”; “novità banca aprile 2020 covid19”; “foto documenti clienti banca”; “corsi banca”; “contratto agenzia Bianchi”; “clienti”; “chiavetta 32gb”.
Lo stesso poteva dirsi per che risultava avere sul computer una cartella analoga a Controparte_1 quella di AO TI, ossia: “BACKUP 22.06.2020”, dalla quale risultava una copia di numerosi file verso dispositivi di memoria USB, poi cancellati dal computer;
dati che facevano riferimento ad almeno 102 clienti diversi.
Tali evidenze venivano confermate dalla CTU disposta in sede cautelare, a prosieguo delle operazioni di descrizione, che veniva condotta sugli strumenti informatici in uso ai convenuti e in cui può leggersi:
“si conferma che sono emersi numerosi documenti riconducibili alla ricorrente all'interno dei dispositivi acquisiti in descrizione presso i resistenti, […] il CTU precisa che la documentazione rinvenuta è di varia tipologia: dati di clientela di “AllianzBank”, dati della medesima clientela successivamente in “CheBanca!”, e di numerosa altra documentazione con intestazione della ricorrente (ad esempio dati di report, rendiconti, consulenze personalizzate, documenti su formazione dei consulenti finanziari, elenco di consulenti finanziari della ricorrente, strategie…). È altresì vero che sono presenti anche numerosi file sempre attinenti ad attività finanziare che non fanno nessun riferimento all' . Pt_1
La CTU esperita in corso di causa, avente ad oggetto il computer di proprietà di CheBanca, ma in uso al solo AO TI, evidenziava a sua volta l'utilizzo dei file appresi da sul computer di Parte_1
CheBanca.
Infatti, sul computer di CheBanca veniva riscontrata l'apertura della stessa cartella di file che il CTP aveva in precedenza rinvenuto nel computer di proprietà e in uso al medesimo convenuto, ossia Pt_1
pagina 5 di 10 la cartella denominata “copia file da pc prima dimissioni 22.6.20”, i cui file non erano bensì presenti nel computer di CheBanca, pur risultando esservi stati aperti.
Invero, il CTU così concludeva: “in risposta al quesito posto dalla S.V., è dunque confermato che il dott. TI detiene un supporto contenente una cartella denominata "copia file da pc prima dimissioni 22.6.20", i cui contenuti provengono dalla " e sono stati effettivamente Parte_1 utilizzati sul computer attualmente impiegato dal dott. TI, fornito da "Che Banca!". Non sono però presenti file copiati direttamente nel computer di “Che Banca!”.
Il CTU precisava altresì che “per quanto concerne i file rinvenuti tramite la ricerca con la parola
" , non è possibile determinare se siano risultato di copia da un'altra fonte o se siano stati Pt_1 creati successivamente. Inoltre, non è chiaro se siano di proprietà di o di "Che Banca!". Pt_1
Data la natura dell'attività del dott. TI, è plausibile che possano trattarsi di file consegnati legittimamente dai clienti. Inoltre lo stesso TI era cliente di “ e quindi sono presenti file Pt_1 relativi alle sue posizioni finanziarie”.
In sede di interpello, infine, i due convenuti rappresentavano di essere stati contattati dai clienti (non il contrario), una volta saputo che essi avevano lasciato (informazione quest'ultima che era Parte_1 stata fornita ai clienti dalla stessa , come del resto risultava dalla copia della lettera circolare Pt_1 inviata da ai clienti medesimi, prodotta dal convenuto in sede di interrogatorio Pt_1 CP_1 formale).
4. La violazione del segreto commerciale.
Non può ritenersi sussistente la prova della violazione di cui al profilo azionato.
Come allegato dalla stessa parte attrice, i convenuti rivestivano ruoli di alto profilo e avevano accesso a tutte le informazioni aziendali, anche a quelle presenti sulla banca dati, cui erano autorizzati (rectius legittimati) ad accedere a mezzo di apposite credenziali. Ne consegue che una parte dei dati ivi contenuti non solo non costituivano segreti nei confronti dei due consulenti, ma essi erano tenuti, a mente dell'art. 160 Regolamento Consob (delib. n. 20307 del 15 febbraio 2018) a conservarli (si tratta in particolare di tutti i contratti e i documenti sottoscritti dai clienti, e della corrispondenza intercorsa con gli stessi – tra i quali, va sottolineato, devono ricomprendersi tutti gli ordini di investimento e disinvestimento – documenti in cui i dati dei clienti, sia pure disaggregati, sono già contenuti).
Inoltre, dall'analisi degli specifici file di cui si discute, è emerso che la gran parte delle informazioni di cui lamenta l'apprensione da parte dei due consulenti riguardano dati dei clienti da questi Pt_1
pagina 6 di 10 intermediati e relativi prodotti a questi venduti, e che, come del resto risulta dalle conclusioni della c.t.u., va rilevato che anche i documenti rielaborati dalla banca attrice, quali il “Rendiconto sintetico” e il “Report patrimonio”, sempre relativi ai prodotti acquistati dai clienti intermediati (ad es. si cfr. doc.
61 di parte attrice, pgg. 58 ss.), così come il file excel “clienti prodotti.xlsx”, relativo ai prodotti di investimento acquistati e per il file excel “clienti.xls”, che contiene nomi e codici fiscali dei clienti medesimi, sono sempre stati nella disponibilità dei clienti, e che non può escludersi che siano stati gli stessi clienti a fornire tali dati ai due convenuti.
Ancora, con riferimento al parametro ISR, la stessa allega che per la profilatura della tolleranza Pt_1 al rischio dei clienti viene usato il cd. “Questionario di profilatura”, ossia un questionario compilato dal cliente, quindi con dati che sono in suo stesso possesso.
Inoltre, sempre con riferimento ai dati dei clienti intermediati dal consulente, l'art. 158 del
Regolamento citato prevede che “i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti […] salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti”. Sebbene la norma sia dettata a tutela della riservatezza del cliente, essa esprime un principio di massima, in base al quale i dati relativi ai clienti intermediati nel corso dell'attività professionale possono essere legittimamente rivelati al preponente, in coerenza con la possibilità di offrire ai clienti i servizi del preponente medesimo.
Con riguardo, invece, agli altri dati di cui la parte attrice lamenta l'illegittima acquisizione, si tratta di documentazione relativa ai consulenti stessi: regolamenti sulla retribuzione (attinenti, quindi, ai diritti nascenti dal rapporto contrattuale), report sulla performance e sui prodotti da questi venduti (i dati relativi a questi ultimi, come sopra rilevato, devono essere già in possesso del consulente che conclude il relativo contratto con il cliente). In particolare, il “Portafoglio personale”, come allegato dalla parte attrice, è un resoconto degli investimenti dei clienti affidati a ciascun consulente finanziario;
i dati contenuti nello stesso (che corrispondono ai dati relativi ai clienti e ai relativi investimenti, su cui pure ci si è soffermati in precedenza) appartengono al consulente, tanto che la banca non può più estrarlo una volta cessato il rapporto di agenzia.
Infine, gli ulteriori dati acquisiti sono relativi ai prodotti o alla modulistica per le richieste di Pt_1 estinzione dei rapporti in essere con;
si tratta di informazioni pubbliche. Pt_1
Premesso, quindi, che non vi è prova che le informazioni di cui trattasi siano state illegittimamente acquisite e detenute dai convenuti, nessun rilievo probatorio può ascriversi alla cancellazione dei pagina 7 di 10 relativi file dai p.c. aziendali di in uso ai convenuti prima delle dimissioni. Invero, si trattava in Pt_1 parte di dati comunque recuperabili dall'attrice, in quanto rimasti sul suo server, in parte di dati riferibili alle posizioni personali dei convenuti (dati personali, dati di familiari, verosimilmente lo stesso “Portafoglio personale”).
5. La violazione della disciplina in materia di Banca dati.
Anche con riferimento all'ulteriore profilo azionato la prospettazione di parte attrice non ha trovato il necessario supporto probatorio;
ed invero da un lato l'art. 102 bis L. 633/1941 richiede l'estrazione della totalità o di una parte sostanziale della banca (mentre a quanto risulta i soli dati estratti riguardano i soli clienti già seguiti dai due convenuti, vale a dire una minima parte dei clienti di ); d'altro Pt_1 lato, come detto, una parte non trascurabile delle informazioni oggetto di estrazione potevano sicuramente essere legittimamente trasferite, anche in forma digitale, dai convenuti, a mente dell'art. 160 del reg. citato. CP_2
6. La condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
La condotta di concorrenza sleale lamentata dall'attore consisterebbe nello storno dei clienti realizzato mediante illecito, in particolare mediante l'uso di informazioni di proprietà di , acquisite dai Pt_1 convenuti in violazione delle norme in materia di segreti commerciali e banche dati.
In merito, deve preliminarmente rilevarsi che appare assai difficile ipotizzare una attività anticoncorrenziale attuata in autonomia da soggetti che non possono qualificarsi come competitors dell'intermediario finanziario, rivestendo essi la qualità di agenti/procacciatori degli affari nell'interesse di un intermediario finanziario (dovendosi ritenere che l'unico concorrente di , Pt_1 alla cui condotta astrattamente qualificabile come anticoncorrenziale le condotte degli odierni convenuti avrebbero dovuto necessariamente concorrere, è rimasto estraneo al presente giudizio;
mentre manca financo la mera allegazione che tale soggetto abbia concorso, in qualità di istigatore o determinatore, nella condotta di storno).
Ciò premesso, deve concludersi che, in mancanza della prova della illiceità della condotta di acquisizione delle informazioni elaborate da da parte dei convenuti, viene necessariamente Pt_1 meno anche la fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2593 n. 3, in quanto l'acquisizione di clienti di un imprenditore concorrente, se attuata con modalità lecite, non è sussumibile nella norma in esame.
pagina 8 di 10 Né, in ogni caso, parte attrice si è offerta di provare, o ha financo allegato specificamente:
a) che i consulenti abbiano contattato i clienti o posto in essere un'attività persuasiva nei loro confronti;
b) che le informazioni copiate (ed in particolare i dati aggregati mediante i software di ) Pt_1 siano state effettivamente utilizzate per convincere i clienti a passare in CheBanca;
c) che tali dati abbiano realmente attribuito un vantaggio competitivo ai due consulenti nell'attività di acquisizione dello specifico cliente.
Ciò che è provato è solo l'apertura sui dispositivi attualmente in uso ai convenuti dei file copiati dai dispositivi da loro detenuti in . Pt_1
Al contrario, è emerso che era stata ad inviare ai clienti una comunicazione con cui li Pt_1 informava del recesso dei due consulenti e li invitava a non compiere scelte affrettate, disinvestendo i capitali (ben conscia, quindi, che questo poteva accadere), mentre sono state acquisite agli atti alcune dichiarazioni di clienti che affermano di aver contattato di propria iniziativa i convenuti, una volta appreso della loro decisione di lasciare . Pt_1
Neppure l'elemento della quantità di richieste di disinvestimento può avere un rilievo tale da ribaltare la ricostruzione prospettata, in quanto non è neanche allegato quale è la percentuale di clienti che normalmente decide di disinvestire per seguire il consulente presso altra banca;
percentuale che sarebbe valsa quale elemento di confronto. E del resto, può considerarsi fatto notorio che il cliente segua il consulente in caso di passaggio ad altra banca, stante il rapporto fiduciario che si instaura con il medesimo.
Le considerazioni che precedono sono valevoli anche con riferimento all'asserito storno dei consulenti finanziari, con riguardo ai quali manca financo l'allegazione dell'effettivo passaggio di alcuno di essi alla banca concorrente.
Neanche le mail allegate e intercorse tra i convenuti, ovvero tra i medesimi e CheBanca possono ritenersi dirimenti, in quanto si tratta di aggiornamenti circa l'attività dei consulenti per CheBanca, che, come precisato, è priva dei caratteri dell'illiceità e della scorrettezza.
7. Conclusioni.
Da tutto quanto precisato consegue il rigetto delle domande di parte attrice.
8. Spese.
pagina 9 di 10 Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, dovendosi comunque stigmatizzare la condotta dei convenuti come contraria a correttezza, stante che tale deve certamente definirsi la copiatura di una pluralità di files dagli apparati informatici della preponente e la successiva cancellazione degli stessi dai p.c. aziendali di , e la mancata ottemperanza all'ordine di Pt_1 esibizione del supporto sul quale erano stati copiati i documenti informatici, condotta che ha CP_3 in qualche modo dato causa alla instaurazione della lite.
Per i medesimi motivi le spese di c.t.u. andranno poste a carico solidale delle parti processuali, e, nei rapporti interni, in misura del 50 % a carico di parte attrice e del residuo 50 % di parte convenuta
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da nei confronti di AO TI e Parte_1 [...]
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
pone le spese di c.t.u. a CP_1 carico solidale delle parti, e, nei rapporti interni, in misura del 50 % a carico di parte attrice e del residuo 50 % a carico di parte convenuta.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Delli Carri, MOT in tirocinio generico.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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