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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.g.a.c.n. 362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 362 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Bovalino, al vico I Crotone n.25, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Francesco Giampaolo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
p.iva in persona del RT P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , RT
alla via Nicola Manfroce n. 39, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Bumbaca, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Locri n. 734/2022, pubblicata in data 28.07.2022. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 734/2022 del Giudice di Pace
[...]
di Locri pubblicata in data 28.07.2022 e non notificata.
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, eccependo la nullità insanabile della Ctu per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 194
c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..
Gli appellanti hanno concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare, la responsabilità esclusiva della , già RT
, in ordine al sinistro per il quale è causa e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura di Pt_3
proprietà del sig. da liquidarsi in misura non inferiore a euro 4800,00, di cui Parte_2
euro 300,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per le operazioni di recupero della vettura rimasta distrutta, o in quelle diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della , già RT
, in ordine al sinistro per il quale è causa e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni alla persona subiti del sig. Pt_3 Pt_1
da liquidarsi in misura non inferiore a euro 4500,00, dovuti a titolo di inabilità
[...]
temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico, morale e spese mediche, o in quelle diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. In entrambi i casi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2023, si è costituita tardivamente in giudizio la la quale ha RT
contestato le tesi difensive dell'appellante e, in particolare, ha evidenziato la correttezza delle conclusioni del Giudice di pace e la genuinità della perizia del Ctu di primo grado,
l'assenza di contestazione da parte degli appellanti ai quesiti posti e alle risultanze della pag. 2 di 9 consulenza nel corso del giudizio di primo grado, riformulando altresì i motivi fatti valere in primo grado;
l'appellata ha concluso chiedendo al Tribunale di “Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 734/2022 del Giudice di Pace di Locri, Dott.ssa Lopresti, e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado;
in subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio di appello da distrarsi”.
Dopo alcuni rinvii per permettere l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, con ordinanza del 22.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non apparendo necessario disporre la rinnovazione della Ctu, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio per note fino al 23.12.2024.
Con ordinanza del 16.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado formulando due motivi di appello: - la nullità della ctu espletata in primo grado e posta alla base della decisione;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..
§ 2.1 Con riferimento al primo motivo, giova prendere le mosse dal noto arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, «in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.» (Cass., Sez. Unite, n. 3086 del giorno 01.02.2022).
Orbene, nel caso di specie gli appellanti lamentano che il consulente ha effettuato delle valutazioni che esulano dal suo ruolo, con conseguente nullità dell'elaborato, criticando a monte la formulazione dei quesiti (non contestata in primo grado) e a valle pag. 3 di 9 la risposta del Ctu, che avrebbe effettuato delle valutazioni giuridiche e si sarebbe sostituito nelle difese a parte convenuta. A ben vedere, tuttavia, la censura degli appellanti non si traduce in vizi legittimanti la nullità della consulenza, atteso che gli stessi non lamentano né che il c.t.u. abbia acquisito documenti non prodotti dalle parti;
né che abbia indagato su fatti principali non dedotti da parte attrice quale causa petendi della propria domanda o dalla convenuta come eccezione;
né che abbia violato il contraddittorio tecnico. Ciò di cui gli attori si dolgono è la formulazione, da parte del c.t.u., di giudizi e valutazioni critiche intorno a profili del thema decidendum (in particolare, come detto, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dagli attori) appannaggio della sfera valutativa del giudice. In quest'ottica, il “punto di tenuta” del sistema si sposta, dunque, sul piano della motivazione della sentenza, in particolare sulla adeguatezza e coerenza del ragionamento con il quale il decidente “faccia proprie” le argomentazioni (pur ultronee, dal limitato angolo visuale della fedeltà al quesito) del consulente. In tal senso, la Corte di legittimità si è espressa affermando che «la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata (…), di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente
e sottoposta al dibattito processuale delle parti» (cfr. Cass., n. 1186/2016) e che «la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico;
pertanto il giudice, qualora erroneamente affidi al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche (...)» (cfr. Cass. n. 996/1999).
pag. 4 di 9 Da tali premesse consegue che «una volta che le parti siano state messe nelle condizioni di interloquire, vuoi dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., vuoi dal punto di vista più squisitamente giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, il solo fatto che il c.t.u. abbia svolto considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non integra un vizio di nullità della consulenza, restando da accertare (alla luce della motivazione della sentenza) se e in che modo il giudice si sia successivamente valso delle suddette considerazioni per giungere alla decisione. Pertanto, nella misura in cui, all'esito del rituale dispiegarsi del contraddittorio tra le parti (e previa adeguata esternazione dell'iter logico che lo abbia condotto a una determinata decisione), il giudice “sovrapponga” le proprie conclusioni a valutazioni tecniche del c.t.u. anch'esse preventivamente sottoposte all'esame delle parti, il “vizio d'origine” della consulenza tecnica è mondato o – altrimenti detto – non ridonda in una nullità processuale, la quale finirebbe per ridursi a formalistica sanzione del comportamento dell'ausiliario, non essendo state in alcun modo conculcate le guarentigie fondamentali delle parti. In altri termini, l'operato dell'ausiliario viene, in questo caso, “assorbito” da quello del giudice, di modo che la sentenza, se immune da vizi propri, non potrà dirsi nulla per “derivazione” dalla nullità della c.t.u.» (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24695 del 2024).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha condiviso e fatto proprie le conclusioni del Ctu, il quale non ha introdotto nuovi argomenti di prova o considerato elementi di fatto non acquisiti al processo nel contraddittorio tra le parti. Il Ctu, infatti, ha offerto delle valutazioni indagando l'eccezione della parte convenuta e considerando l'elemento della velocità del veicolo di proprietà e condotto rispettivamente dagli attori nella causazione del fatto dannoso. Va del resto osservato che le conclusioni del Ctu fatte proprie dal giudice di prime cure rispecchiano delle valutazioni di massima di esperienza, che il giudicante avrebbe potuto muovere anche in assenza delle considerazioni del consulente. Invero, dall'esame delle foto prodotte dalle parti e allegate alla relazione di servizio redatta dalle Forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza dei fatti sono facilmente apprezzabili le condizioni del tratto stradale teatro del sinistro e si può ragionevolmente escludere, in applicazione del principio del più probabile che non, che la presenza di fango e detriti sia stata la causa efficiente dell'evento dannoso.
pag. 5 di 9 § 2.2 Va infatti osservato, passando ad analizzare anche il secondo motivo di appello, che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. impone a chi agisce in giudizio invocando la responsabilità del custode di provare il danno subito e il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il custode convenuto deve dimostrare il ricorrere del caso fortuito, quale esimente della responsabilità, nella fattispecie concreta dannosa.
E, in tema di caso fortuito, la prova liberatoria può essere costituita non soltanto da un fattore causale esterno, quale la condotta di terzi o un evento oggettivamente imprevedibile, bensì anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, il quale è tenuto in ogni caso a osservare una condotta diligente al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo.
Va anche precisato, con riferimento al demanio stradale che «la responsabilità per
i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19.03.2018). In tal senso, recentemente si è espressa ancora la Corte di legittimità affermando: «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno» (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4051 del 09.02.2023 conf. S.U. n. 20943/2022).
pag. 6 di 9 La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. La buca sul manto stradale, la mattonella mancante, la mancanza del guardrail, la presenza di detriti sull'asfalto ecc. non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con l'evento dannoso, ove il danneggiato non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento. Di qui la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (cfr. Cass. n. 2660/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21212/2015).
Giova, infine, ricordare che «in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Orbene, nel caso in esame il giudice di primo grado ha ritenuto che le anomalie presenti sul manto stradale fossero prevedibili ed evitabili dal danneggiato utilizzando l'ordinaria diligenza, ovverosia percorrendo il tratto stradale nel rispetto del limite di velocità di 50 km/h imposto nel medesimo tratto. In altri termini, il giudice di primo grado ha ritenuto che, sebbene sia stata raggiunta la prova dell'evento dannoso allegato pag. 7 di 9 dagli odierni appellanti, lo stesso sia addebitabile esclusivamente al comportamento del danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. In particolare, si può ritenere sussistente un comportamento colposo del danneggiato idoneo a recidere il nesso causale, se si considera che:
1. l'evento sarebbe avvenuto di giorno (ore 11:40 circa);
2. il manto stradale era bagnato a causa della pioggia precipitata fino a poche ore prima;
3. il tratto stradale ove si è realizzato il fatto dannoso si presenta ricoperto di terra e fango, con due strisce “pulite” corrispondenti alle scie delle ruote dei veicoli transitati in loco;
4. la presenza di terra e fango sul manto stradale interessa anche il tratto precedente a quello successivo al bivio verso Ientile;
5. la dinamica del sinistro rappresentata dagli attori e, in particolar modo, i danni subiti e l'arresto del veicolo contro il muretto di delimitazione della strada, con abbattimento dello stesso;
6. la circostanza che il conducente della vettura percorresse abitualmente i luoghi di causa
(come risultante dalla prova testimoniale espletata). In altri termini, come in precedenza affermato, la condotta prudente, commisurata alla condizione dell'asfalto bagnato, alla presenza di detriti trascinati dalla pioggia e visibili anche nel tratto di strada immediatamente precedente a quello teatro del sinistro, avrebbe evitato la perdita di controllo dell'autovettura e dei conseguenti danni al mezzo e al conducente.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione da € 5.200,01 fino a euro 26.000,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nel giudizio di impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Locri n.
pag. 8 di 9 734/2022, promosso da e ogni contraria istanza, Parte_1 Parte_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Tiziana Bumbaca, dichiaratasi distrattaria;
3) dichiara dovuto, da parte degli appellanti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri il 05.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 362 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Bovalino, al vico I Crotone n.25, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Francesco Giampaolo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
p.iva in persona del RT P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , RT
alla via Nicola Manfroce n. 39, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Bumbaca, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Locri n. 734/2022, pubblicata in data 28.07.2022. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 734/2022 del Giudice di Pace
[...]
di Locri pubblicata in data 28.07.2022 e non notificata.
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, eccependo la nullità insanabile della Ctu per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 194
c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..
Gli appellanti hanno concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare, la responsabilità esclusiva della , già RT
, in ordine al sinistro per il quale è causa e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura di Pt_3
proprietà del sig. da liquidarsi in misura non inferiore a euro 4800,00, di cui Parte_2
euro 300,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per le operazioni di recupero della vettura rimasta distrutta, o in quelle diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della , già RT
, in ordine al sinistro per il quale è causa e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni alla persona subiti del sig. Pt_3 Pt_1
da liquidarsi in misura non inferiore a euro 4500,00, dovuti a titolo di inabilità
[...]
temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico, morale e spese mediche, o in quelle diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. In entrambi i casi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2023, si è costituita tardivamente in giudizio la la quale ha RT
contestato le tesi difensive dell'appellante e, in particolare, ha evidenziato la correttezza delle conclusioni del Giudice di pace e la genuinità della perizia del Ctu di primo grado,
l'assenza di contestazione da parte degli appellanti ai quesiti posti e alle risultanze della pag. 2 di 9 consulenza nel corso del giudizio di primo grado, riformulando altresì i motivi fatti valere in primo grado;
l'appellata ha concluso chiedendo al Tribunale di “Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 734/2022 del Giudice di Pace di Locri, Dott.ssa Lopresti, e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado;
in subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio di appello da distrarsi”.
Dopo alcuni rinvii per permettere l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, con ordinanza del 22.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non apparendo necessario disporre la rinnovazione della Ctu, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio per note fino al 23.12.2024.
Con ordinanza del 16.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado formulando due motivi di appello: - la nullità della ctu espletata in primo grado e posta alla base della decisione;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..
§ 2.1 Con riferimento al primo motivo, giova prendere le mosse dal noto arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, «in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.» (Cass., Sez. Unite, n. 3086 del giorno 01.02.2022).
Orbene, nel caso di specie gli appellanti lamentano che il consulente ha effettuato delle valutazioni che esulano dal suo ruolo, con conseguente nullità dell'elaborato, criticando a monte la formulazione dei quesiti (non contestata in primo grado) e a valle pag. 3 di 9 la risposta del Ctu, che avrebbe effettuato delle valutazioni giuridiche e si sarebbe sostituito nelle difese a parte convenuta. A ben vedere, tuttavia, la censura degli appellanti non si traduce in vizi legittimanti la nullità della consulenza, atteso che gli stessi non lamentano né che il c.t.u. abbia acquisito documenti non prodotti dalle parti;
né che abbia indagato su fatti principali non dedotti da parte attrice quale causa petendi della propria domanda o dalla convenuta come eccezione;
né che abbia violato il contraddittorio tecnico. Ciò di cui gli attori si dolgono è la formulazione, da parte del c.t.u., di giudizi e valutazioni critiche intorno a profili del thema decidendum (in particolare, come detto, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dagli attori) appannaggio della sfera valutativa del giudice. In quest'ottica, il “punto di tenuta” del sistema si sposta, dunque, sul piano della motivazione della sentenza, in particolare sulla adeguatezza e coerenza del ragionamento con il quale il decidente “faccia proprie” le argomentazioni (pur ultronee, dal limitato angolo visuale della fedeltà al quesito) del consulente. In tal senso, la Corte di legittimità si è espressa affermando che «la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata (…), di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente
e sottoposta al dibattito processuale delle parti» (cfr. Cass., n. 1186/2016) e che «la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico;
pertanto il giudice, qualora erroneamente affidi al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche (...)» (cfr. Cass. n. 996/1999).
pag. 4 di 9 Da tali premesse consegue che «una volta che le parti siano state messe nelle condizioni di interloquire, vuoi dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., vuoi dal punto di vista più squisitamente giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, il solo fatto che il c.t.u. abbia svolto considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non integra un vizio di nullità della consulenza, restando da accertare (alla luce della motivazione della sentenza) se e in che modo il giudice si sia successivamente valso delle suddette considerazioni per giungere alla decisione. Pertanto, nella misura in cui, all'esito del rituale dispiegarsi del contraddittorio tra le parti (e previa adeguata esternazione dell'iter logico che lo abbia condotto a una determinata decisione), il giudice “sovrapponga” le proprie conclusioni a valutazioni tecniche del c.t.u. anch'esse preventivamente sottoposte all'esame delle parti, il “vizio d'origine” della consulenza tecnica è mondato o – altrimenti detto – non ridonda in una nullità processuale, la quale finirebbe per ridursi a formalistica sanzione del comportamento dell'ausiliario, non essendo state in alcun modo conculcate le guarentigie fondamentali delle parti. In altri termini, l'operato dell'ausiliario viene, in questo caso, “assorbito” da quello del giudice, di modo che la sentenza, se immune da vizi propri, non potrà dirsi nulla per “derivazione” dalla nullità della c.t.u.» (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24695 del 2024).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha condiviso e fatto proprie le conclusioni del Ctu, il quale non ha introdotto nuovi argomenti di prova o considerato elementi di fatto non acquisiti al processo nel contraddittorio tra le parti. Il Ctu, infatti, ha offerto delle valutazioni indagando l'eccezione della parte convenuta e considerando l'elemento della velocità del veicolo di proprietà e condotto rispettivamente dagli attori nella causazione del fatto dannoso. Va del resto osservato che le conclusioni del Ctu fatte proprie dal giudice di prime cure rispecchiano delle valutazioni di massima di esperienza, che il giudicante avrebbe potuto muovere anche in assenza delle considerazioni del consulente. Invero, dall'esame delle foto prodotte dalle parti e allegate alla relazione di servizio redatta dalle Forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza dei fatti sono facilmente apprezzabili le condizioni del tratto stradale teatro del sinistro e si può ragionevolmente escludere, in applicazione del principio del più probabile che non, che la presenza di fango e detriti sia stata la causa efficiente dell'evento dannoso.
pag. 5 di 9 § 2.2 Va infatti osservato, passando ad analizzare anche il secondo motivo di appello, che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. impone a chi agisce in giudizio invocando la responsabilità del custode di provare il danno subito e il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il custode convenuto deve dimostrare il ricorrere del caso fortuito, quale esimente della responsabilità, nella fattispecie concreta dannosa.
E, in tema di caso fortuito, la prova liberatoria può essere costituita non soltanto da un fattore causale esterno, quale la condotta di terzi o un evento oggettivamente imprevedibile, bensì anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, il quale è tenuto in ogni caso a osservare una condotta diligente al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo.
Va anche precisato, con riferimento al demanio stradale che «la responsabilità per
i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19.03.2018). In tal senso, recentemente si è espressa ancora la Corte di legittimità affermando: «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno» (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4051 del 09.02.2023 conf. S.U. n. 20943/2022).
pag. 6 di 9 La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. La buca sul manto stradale, la mattonella mancante, la mancanza del guardrail, la presenza di detriti sull'asfalto ecc. non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con l'evento dannoso, ove il danneggiato non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento. Di qui la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (cfr. Cass. n. 2660/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21212/2015).
Giova, infine, ricordare che «in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Orbene, nel caso in esame il giudice di primo grado ha ritenuto che le anomalie presenti sul manto stradale fossero prevedibili ed evitabili dal danneggiato utilizzando l'ordinaria diligenza, ovverosia percorrendo il tratto stradale nel rispetto del limite di velocità di 50 km/h imposto nel medesimo tratto. In altri termini, il giudice di primo grado ha ritenuto che, sebbene sia stata raggiunta la prova dell'evento dannoso allegato pag. 7 di 9 dagli odierni appellanti, lo stesso sia addebitabile esclusivamente al comportamento del danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. In particolare, si può ritenere sussistente un comportamento colposo del danneggiato idoneo a recidere il nesso causale, se si considera che:
1. l'evento sarebbe avvenuto di giorno (ore 11:40 circa);
2. il manto stradale era bagnato a causa della pioggia precipitata fino a poche ore prima;
3. il tratto stradale ove si è realizzato il fatto dannoso si presenta ricoperto di terra e fango, con due strisce “pulite” corrispondenti alle scie delle ruote dei veicoli transitati in loco;
4. la presenza di terra e fango sul manto stradale interessa anche il tratto precedente a quello successivo al bivio verso Ientile;
5. la dinamica del sinistro rappresentata dagli attori e, in particolar modo, i danni subiti e l'arresto del veicolo contro il muretto di delimitazione della strada, con abbattimento dello stesso;
6. la circostanza che il conducente della vettura percorresse abitualmente i luoghi di causa
(come risultante dalla prova testimoniale espletata). In altri termini, come in precedenza affermato, la condotta prudente, commisurata alla condizione dell'asfalto bagnato, alla presenza di detriti trascinati dalla pioggia e visibili anche nel tratto di strada immediatamente precedente a quello teatro del sinistro, avrebbe evitato la perdita di controllo dell'autovettura e dei conseguenti danni al mezzo e al conducente.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione da € 5.200,01 fino a euro 26.000,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nel giudizio di impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Locri n.
pag. 8 di 9 734/2022, promosso da e ogni contraria istanza, Parte_1 Parte_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Tiziana Bumbaca, dichiaratasi distrattaria;
3) dichiara dovuto, da parte degli appellanti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri il 05.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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