Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 500
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Francesco Pellecchia del Tribunale Ordinario di Foggia, riguarda un appello avverso una sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni per un sinistro stradale. L'appellante, da un lato, richiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento integrale dei danni materiali e fisici subiti, contestando la prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa. Dall'altro lato, la compagnia eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Giudice ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni materiali derivanti da sinistro stradale è di due anni, come stabilito dall'art. 2947 c.c., e che tale termine non può essere esteso in assenza di un accertamento penale del fatto come reato. Inoltre, ha chiarito che la responsabilità per i danni materiali e le lesioni personali sono distinte, applicando quindi la prescrizione biennale ai danni materiali. La decisione si fonda su un'interpretazione consolidata della giurisprudenza, che distingue tra le diverse fattispecie di danno e i relativi termini prescrizionali. Infine, il Giudice ha regolato le spese di lite, compensando quelle tra l'appellante e il contumace, e condannando l'appellante al pagamento delle spese nei confronti della compagnia assicurativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 500
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 500
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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