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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5129/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5129/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPLENDIDO Parte_1 C.F._1
JOSEPH e dell'avv. PALAZZO VERONIKA CATERINA ( VIA C.F._2
IMPERATI, N. 2 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SPLENDIDO JOSEPH
- APPELLANTE - contro IN PERSONA DEL LEGALE RAPPTE CP_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANUNZIO NICOLA,
[...] P.IVA_1 presso il cui studio in Foggia alla VIA G. ROSATI, N.159/A è elettivamente domiciliato
- APPELLATA –
CP_3
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 317/2015 del Giudice di pace di Foggia CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 7/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/3/2012, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Giudice di Pace di Foggia e la compagnia CP_3 [...]
, nelle rispettive proprietario dell'autovettura Alfa Romeo tg AC897HY e Controparte_4 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, per sentirli condannare in solido fra loro al risarcimento dei danni materiali e fisici – determinati rispettivamente in € 16.664,93 e 3.149,38 – subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 11/12/1998 e pagina 1 di 5 riconducibile all'esclusiva responsabilità di conducente della predetta Controparte_5 autovettura. Con sentenza n. 317/2015, depositata in cancelleria il 24/2/2015, il Giudice di Pace di Foggia accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta relativamente al risarcimento dei danni materiali e condannando i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 3.149,38 per lesioni fisiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda all'effettivo soddisfo. Avverso tale sentenza interponeva appello con atto ritualmente notificato Parte_1 eccependo la violazione dell'art. 2947 c.c. e rassegnano le seguenti conclusioni:
“
1. rigettare ogni avversa difesa ed accezione in quanto contraria alla difesa dell'odierno appellante;
2. dichiarare il diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autocarro di proprietà dell'attore, sig. non prescritto per i motivi sopra rappresentati e dedotti;
3. per l'effetto, Parte_1 condannare la in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal Controparte_6 mento a titolo di risarcimento danni materiali sul mezzo di Controparte_2
a misura che solo in via indicativa ma non tassativa, viene quantificata in
€ 16.664,93, ovvero in quella, maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali, nonché alla svalutazione monetaria, dal dì del sinistro fino al soddisfo, 4. condannare l'assicurazione appellata, in persona del legale rapp.te p.pt. al pagamento dell'intero importo riconosciuto a titolo di spese e competenze legali ed al rimborso delle spese di CTU di cui al primo grado di giudizio, nonché, quelle spettanti per il giudizio di gravame con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre spese generali di stusio al 15%, IVA CNA come per legge”. Con comparsa di risposta depositata in data 5/11/2015 si costituiva la compagnia convenuta, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva comunque l'integrale rigetto con il favore delle spese. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , lo stesso non si CP_3 costituiva restando contumace. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/1/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui le parti avevano espressamente rinunciato.
2. Così riassunti brevemente i termini della controversia, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi dell'impugnazione pretestuosa o manifestamente infondata.
3. Passando al merito del gravame, il Tribunale ritiene di dover confermare la decisione di primo grado relativamente alla ravvisata prescrizione del diritto al risarcimento dei danni materiali ex art. 2947 c.c., disponendo comunque un'integrazione del relativo percorso motivazionale nei termini che seguono. L'art. 2947 c.c. prevede una difforme modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti, ossia: a) una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); b) una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); c) una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra-biennale. La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “allungato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Ciò accade solo allorché per l'illecito penale sia stabilita una prescrizione più lunga perché, in pagina 2 di 5 caso contrario, trova applicazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr. Cass. sent. n. 3865/2004), tuttavia è pur sempre necessario l'accertamento del fatto reato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nel caso che il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e sia perseguibile a querela, si applica la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c., ossia la prescrizione biennale che inizia a decorrere dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela stessa, anche nell'ipotesi in cui per il reato sia prevista una prescrizione più lunga di quella civile. In base all'art. 2947, comma 3, si impone una correlazione tra il termine prescrizionale dell'azione civile e quello dell'azione penale, nell'eventualità che quest'ultimo sia più lungo. La motivazione risiede nell'evitare che l'autore di un reato, nelle more procedurali, resti esente dall'obbligo di risarcimento danni alla vittima in seguito alla più breve prescrizione dell'azione civile. Questa esigenza viene meno nel caso non sia proposta querela, perché il soggetto già mostra disinteresse o volontà contraria all'esercizio dell'azione penale e pertanto non vi è ragione di accordargli un termine prescrizionale più lungo in sede civile” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13057 del 2007). L'assunto ermeneutico deve essere posto a confronto con una successiva pronuncia. Infatti, sul termine prescrizionale quinquennale (e non già biennale) applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 27337 del 2008. Tale pronunzia ha cristallizzato la materia stabilendo che: “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”. In particolare, nelle ipotesi di scontro tra veicoli possono derivare due differenti eventi: uno riconducibile ad illecito penale (lesioni personali del trasportato), l'altro riconducibile ad illecito civile (danni materiali al veicolo). Ne deriva che il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947, c. 3, c.c., relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo. La ratio di tale assunto è da ricercarsi in ragioni di economia processuale;
il danneggiato, infatti, non può essere obbligato a intraprendere giudizi separati (uno per i danni materiali e l'altro per i danni fisici) per l'ottenimento del risarcimento dei danni scaturenti dallo stesso sinistro. Le lesioni riportate dal trasportato sono legate dal nesso di causalità al reato di lesioni colpose;
per contro, i danni al veicolo sono conseguenza di un danneggiamento colposo (che non costituisce reato, in quanto l'art. 635 c.p. punisce il danneggiamento solo a titolo di dolo e non di colpa). Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni ad un veicolo si applica il termine prescrizionale biennale e non quello di cui all'art. 2947 c. 3 c.c., poiché i danni non sono collegati dal nesso eziologico al fatto reato. Pertanto, per poter fruire del maggiore termine prescrizionale occorre che il fatto reato e le conseguenze risarcibili invocate dal danneggiato siano collegati dal nesso causale;
in difetto, pagina 3 di 5 trova applicazione la prescrizione nel termine di due anni. Tale assioma ricostruttivo è stato precisato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26958 del 2018. Il Giudice della nomofilachia ha precisato che il tempo massimo per chiedere un risarcimento danni in seguito ad un sinistro stradale è di due anni, sia nel caso di sinistro tra due auto, sia nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione, a prescindere dal fatto che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio perché la ratio dell'art. 2947, c. 2, c.c. è quella di garantire che l'accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta. Pertanto, ciò che viene in evidenza è l'eventuale ipotesi di un danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. che, come già ribadito, è reato punibile a titolo di dolo e non di colpa. Di tal guisa, il termine prescrizionale è pari a due anni decorrenti dal fatto che, nel caso di specie, risale all'11/12/1998. Non di meno, appare priva di pregio la tesi dell'appellante secondo cui nella presente vicenda possa comunque configurarsi l'ipotesi di cui all'artt. 635 c.p., sul rilievo che tale fattispecie è punibile anche a titolo di dolo eventuale, in concreto ravvisabile in relazione alla sconsiderata condotta di guida del conducente antagonista. Siffatta tesi non coglie nel segno e, anzi, risulta categoricamente smentita proprio dall'arresto giurisprudenziale invocato dall'attore a sostegno del proprio assunto, ovvero Cassazione penale sez. IV, 08/03/2018, n.14663, che ha chiarito in maniera cristallina il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente nell'ambito degli eventi lesivi connessi alla circolazione stradale. Con tale pronuncia il SC ha infatti stabilito che “ In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida (nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l'attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo
o mortale, inteso (tale atteggiamento) in senso ampio, ossia comprensivo dell'accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell'evento in conseguenza della condotta posta in essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte). “ Applicando al caso di specie tali coordinate ermeneutiche, si deve escludere l'ipotesi del danneggiamento doloso, nella forma del dolo eventuale. Ed invero, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che il sinistro per cui è causa deve essere ascritto alla esclusiva responsabilità del conducente dell'Alfa Romeo tg 146 TS tg AC 897HY, , il quale ha perso il controllo del Controparte_5 proprio mezzo in occasione di una manovra di sorpasso effettuata a velocità eccessiva ed in un tratto di strada con andamento curvilineo volgente a sinistra. Ciò non di meno, non è emersa alcuna circostanza specifica che autorizzi a ritenere che costui si sia rappresentato la possibilità di perdere il controllo del mezzo e di finire fuori strada, accettando il relativo rischio. In altri termini, non si può escludere, in assenza di precisi indici pagina 4 di 5 rivelatori diversi dalla velocità e dalla conformazione dei luoghi, che il conducente abbia confidato nella propria abilità, ovvero che non abbia nemmeno considerato la concreta eventualità del verificarsi di quello specifico evento. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 4. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti fra l'appellante e l'appellato
, rimasto contumace, ne appare opportuna la compensazione integrale. CP_3
Viceversa, nei rapporti fra le parti costituite, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DMG 55/2014 in relazione al valore della controversia ed all'attività espletata, con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata. In conseguenza del rigetto del gravame, si dà anche atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della compagnia Parte_1 CP_4
quale Impresa Designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del
[...] legale rappresentante pro-tempore delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 3.397,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 per spese generali;
3. compensa interamente le spese fra e l'appellato contumace;
Parte_1 CP_3
4. dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di parte appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 e manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Foggia, 11 marzo 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5129/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPLENDIDO Parte_1 C.F._1
JOSEPH e dell'avv. PALAZZO VERONIKA CATERINA ( VIA C.F._2
IMPERATI, N. 2 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SPLENDIDO JOSEPH
- APPELLANTE - contro IN PERSONA DEL LEGALE RAPPTE CP_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANUNZIO NICOLA,
[...] P.IVA_1 presso il cui studio in Foggia alla VIA G. ROSATI, N.159/A è elettivamente domiciliato
- APPELLATA –
CP_3
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 317/2015 del Giudice di pace di Foggia CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 7/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/3/2012, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Giudice di Pace di Foggia e la compagnia CP_3 [...]
, nelle rispettive proprietario dell'autovettura Alfa Romeo tg AC897HY e Controparte_4 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, per sentirli condannare in solido fra loro al risarcimento dei danni materiali e fisici – determinati rispettivamente in € 16.664,93 e 3.149,38 – subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 11/12/1998 e pagina 1 di 5 riconducibile all'esclusiva responsabilità di conducente della predetta Controparte_5 autovettura. Con sentenza n. 317/2015, depositata in cancelleria il 24/2/2015, il Giudice di Pace di Foggia accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta relativamente al risarcimento dei danni materiali e condannando i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 3.149,38 per lesioni fisiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda all'effettivo soddisfo. Avverso tale sentenza interponeva appello con atto ritualmente notificato Parte_1 eccependo la violazione dell'art. 2947 c.c. e rassegnano le seguenti conclusioni:
“
1. rigettare ogni avversa difesa ed accezione in quanto contraria alla difesa dell'odierno appellante;
2. dichiarare il diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autocarro di proprietà dell'attore, sig. non prescritto per i motivi sopra rappresentati e dedotti;
3. per l'effetto, Parte_1 condannare la in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal Controparte_6 mento a titolo di risarcimento danni materiali sul mezzo di Controparte_2
a misura che solo in via indicativa ma non tassativa, viene quantificata in
€ 16.664,93, ovvero in quella, maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali, nonché alla svalutazione monetaria, dal dì del sinistro fino al soddisfo, 4. condannare l'assicurazione appellata, in persona del legale rapp.te p.pt. al pagamento dell'intero importo riconosciuto a titolo di spese e competenze legali ed al rimborso delle spese di CTU di cui al primo grado di giudizio, nonché, quelle spettanti per il giudizio di gravame con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre spese generali di stusio al 15%, IVA CNA come per legge”. Con comparsa di risposta depositata in data 5/11/2015 si costituiva la compagnia convenuta, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva comunque l'integrale rigetto con il favore delle spese. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , lo stesso non si CP_3 costituiva restando contumace. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/1/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui le parti avevano espressamente rinunciato.
2. Così riassunti brevemente i termini della controversia, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi dell'impugnazione pretestuosa o manifestamente infondata.
3. Passando al merito del gravame, il Tribunale ritiene di dover confermare la decisione di primo grado relativamente alla ravvisata prescrizione del diritto al risarcimento dei danni materiali ex art. 2947 c.c., disponendo comunque un'integrazione del relativo percorso motivazionale nei termini che seguono. L'art. 2947 c.c. prevede una difforme modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti, ossia: a) una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); b) una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); c) una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra-biennale. La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “allungato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Ciò accade solo allorché per l'illecito penale sia stabilita una prescrizione più lunga perché, in pagina 2 di 5 caso contrario, trova applicazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr. Cass. sent. n. 3865/2004), tuttavia è pur sempre necessario l'accertamento del fatto reato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nel caso che il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e sia perseguibile a querela, si applica la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c., ossia la prescrizione biennale che inizia a decorrere dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela stessa, anche nell'ipotesi in cui per il reato sia prevista una prescrizione più lunga di quella civile. In base all'art. 2947, comma 3, si impone una correlazione tra il termine prescrizionale dell'azione civile e quello dell'azione penale, nell'eventualità che quest'ultimo sia più lungo. La motivazione risiede nell'evitare che l'autore di un reato, nelle more procedurali, resti esente dall'obbligo di risarcimento danni alla vittima in seguito alla più breve prescrizione dell'azione civile. Questa esigenza viene meno nel caso non sia proposta querela, perché il soggetto già mostra disinteresse o volontà contraria all'esercizio dell'azione penale e pertanto non vi è ragione di accordargli un termine prescrizionale più lungo in sede civile” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13057 del 2007). L'assunto ermeneutico deve essere posto a confronto con una successiva pronuncia. Infatti, sul termine prescrizionale quinquennale (e non già biennale) applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 27337 del 2008. Tale pronunzia ha cristallizzato la materia stabilendo che: “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”. In particolare, nelle ipotesi di scontro tra veicoli possono derivare due differenti eventi: uno riconducibile ad illecito penale (lesioni personali del trasportato), l'altro riconducibile ad illecito civile (danni materiali al veicolo). Ne deriva che il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947, c. 3, c.c., relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo. La ratio di tale assunto è da ricercarsi in ragioni di economia processuale;
il danneggiato, infatti, non può essere obbligato a intraprendere giudizi separati (uno per i danni materiali e l'altro per i danni fisici) per l'ottenimento del risarcimento dei danni scaturenti dallo stesso sinistro. Le lesioni riportate dal trasportato sono legate dal nesso di causalità al reato di lesioni colpose;
per contro, i danni al veicolo sono conseguenza di un danneggiamento colposo (che non costituisce reato, in quanto l'art. 635 c.p. punisce il danneggiamento solo a titolo di dolo e non di colpa). Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni ad un veicolo si applica il termine prescrizionale biennale e non quello di cui all'art. 2947 c. 3 c.c., poiché i danni non sono collegati dal nesso eziologico al fatto reato. Pertanto, per poter fruire del maggiore termine prescrizionale occorre che il fatto reato e le conseguenze risarcibili invocate dal danneggiato siano collegati dal nesso causale;
in difetto, pagina 3 di 5 trova applicazione la prescrizione nel termine di due anni. Tale assioma ricostruttivo è stato precisato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26958 del 2018. Il Giudice della nomofilachia ha precisato che il tempo massimo per chiedere un risarcimento danni in seguito ad un sinistro stradale è di due anni, sia nel caso di sinistro tra due auto, sia nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione, a prescindere dal fatto che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio perché la ratio dell'art. 2947, c. 2, c.c. è quella di garantire che l'accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta. Pertanto, ciò che viene in evidenza è l'eventuale ipotesi di un danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. che, come già ribadito, è reato punibile a titolo di dolo e non di colpa. Di tal guisa, il termine prescrizionale è pari a due anni decorrenti dal fatto che, nel caso di specie, risale all'11/12/1998. Non di meno, appare priva di pregio la tesi dell'appellante secondo cui nella presente vicenda possa comunque configurarsi l'ipotesi di cui all'artt. 635 c.p., sul rilievo che tale fattispecie è punibile anche a titolo di dolo eventuale, in concreto ravvisabile in relazione alla sconsiderata condotta di guida del conducente antagonista. Siffatta tesi non coglie nel segno e, anzi, risulta categoricamente smentita proprio dall'arresto giurisprudenziale invocato dall'attore a sostegno del proprio assunto, ovvero Cassazione penale sez. IV, 08/03/2018, n.14663, che ha chiarito in maniera cristallina il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente nell'ambito degli eventi lesivi connessi alla circolazione stradale. Con tale pronuncia il SC ha infatti stabilito che “ In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida (nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l'attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo
o mortale, inteso (tale atteggiamento) in senso ampio, ossia comprensivo dell'accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell'evento in conseguenza della condotta posta in essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte). “ Applicando al caso di specie tali coordinate ermeneutiche, si deve escludere l'ipotesi del danneggiamento doloso, nella forma del dolo eventuale. Ed invero, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che il sinistro per cui è causa deve essere ascritto alla esclusiva responsabilità del conducente dell'Alfa Romeo tg 146 TS tg AC 897HY, , il quale ha perso il controllo del Controparte_5 proprio mezzo in occasione di una manovra di sorpasso effettuata a velocità eccessiva ed in un tratto di strada con andamento curvilineo volgente a sinistra. Ciò non di meno, non è emersa alcuna circostanza specifica che autorizzi a ritenere che costui si sia rappresentato la possibilità di perdere il controllo del mezzo e di finire fuori strada, accettando il relativo rischio. In altri termini, non si può escludere, in assenza di precisi indici pagina 4 di 5 rivelatori diversi dalla velocità e dalla conformazione dei luoghi, che il conducente abbia confidato nella propria abilità, ovvero che non abbia nemmeno considerato la concreta eventualità del verificarsi di quello specifico evento. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 4. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti fra l'appellante e l'appellato
, rimasto contumace, ne appare opportuna la compensazione integrale. CP_3
Viceversa, nei rapporti fra le parti costituite, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DMG 55/2014 in relazione al valore della controversia ed all'attività espletata, con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata. In conseguenza del rigetto del gravame, si dà anche atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della compagnia Parte_1 CP_4
quale Impresa Designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del
[...] legale rappresentante pro-tempore delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 3.397,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 per spese generali;
3. compensa interamente le spese fra e l'appellato contumace;
Parte_1 CP_3
4. dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di parte appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 e manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Foggia, 11 marzo 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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