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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/09/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2569 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Simona Atzori, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Carmen Marras, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in att, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 30.07.2024, e coniugatisi in Parte_1 CP_1
Vedelago con matrimonio civile il 09.07.2004, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nati i figli
, il 09.07.2000, e , il 06.08.2006, entrambi economicamente non autonomi;
(ii) di Per_1 Per_2 svolgere attività lavorativa, rispettivamente, come dipendente dell'Aeronautica Militare, con stipendio mensile fisso di circa euro 2.000,00 oltre ai compensi per le missioni svolte, e come
1 lavoratrice part-time, con reddito mensile di circa euro 700,00/750,00; (iii) di essere comproprietari della casa familiare, acquistata nel 2017; (iv) di essere gravati da un mutuo fondiario per l'importo di euro 94.436,36, da un prestito pluriennale INPS di euro 36.200,00 e da un ulteriore prestito di euro 14.280,00; (v) che era proprietario dell'autovettura Toyota Auris targata Parte_1
EY471ZM e della Toyota Yaris targata DR725DW; (vi) che da circa due anni la CP_1 comunione materiale e spirituale tra coniugi era venuta meno e, divenuta insostenibile la convivenza, gli stessi erano giunti alla consensuale determinazione di formalizzare la separazione.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 03.03.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
03.03.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto dei figli delle parti, maggiorenni e non economicamente autonomi, di continuare a ricevere sostegno dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vedelago di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 4 – Parte I – anno 2004, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono (omessi i punti relativi all'affidamento, collocamento e diritto di visita di , minorenne Persona_3 all'epoca del deposito del ricorso, attualmente diciannovenne):
a. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. relativamente a il padre verserà, a titolo di contributo per il mantenimento Per_2 del figlio e direttamente al figlio stesso, fino al raggiungimento dell'autonomia economica, euro 300,00 mensili. L'Assegno Unico INPS per il figlio sarà Per_2
2 richiesto e percepito nella misura del 100% da , rinunciando CP_1 Pt_1
alla quota del 50% di sua competenza;
le spese straordinarie mediche non
[...] coperte da SSN, scolastiche e per la pratica di uno sport saranno ripartite nella misura del 50%. Relativamente a , la stessa non risiederà più con la madre, Per_1 ma stante la sua non autosufficienza economica corrisponderà alla CP_1 medesima figlia, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma mensile di euro 100; il padre, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, corrisponderà alla figlia a titolo di contributo per il mantenimento, l'importo mensile di euro 500,00;
c. I coniugi si obbligano a mettere in vendita, al prezzo di mercato, secondo la valutazione che sarà data dall'Agenzia Immobiliare scelta di comune accordo, la casa familiare ovvero la casa di civile abitazione, Via Bruno Buozzi 2, distinta nel
Catasto Fabbricati al foglio 13 (tredici), particella 1796, subalterno 1, piani T-1-2, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 2, vani 13, superficie catastale totale mq
283, escluse aree scoperte mq 271, rendita Euro 1.712,05, unitamente all'autorimessa, distinta in catasto fabbricati al Foglio 13, particella n. 1796, subalterno 2, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 2, mq 20, rendita
Euro 41,32, confinante con la strada su due lati e con proprietà . Gli stessi Per_4 coniugi si impegnano a consentire l'accesso di terzi interessati all'acquisto ed a non ostacolare in alcun modo la vendita. Tutte le spese che si rendessero necessarie per la vendita dell'immobile – ivi comprese quelle per la predisposizione della documentazione – saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le spese che si renderanno necessarie per i traslochi e/o dismissione del mobilio presente nella casa venduta, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno, salvo diversi accordi tra i coniugi stessi;
d. Il prezzo della vendita, previa estinzione del mutuo fondiario del 4 dicembre 2020 concesso dal , del prestito pluriennale n. 005201800022278 Controparte_2 del 21.5.2018, concesso dall' e del prestito Controparte_3 finalizzato del novembre 2019, concesso dalla (meglio Parte_2 specificati al punto III dell'espositiva) e previo pagamento delle spese che si renderanno necessarie per la vendita, sarà ripartito tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. All'esito di tal ripartizione, il conto cointestato sarà estinto;
e. Sino alla vendita dell'immobile, si impegna a provvedere al Parte_1 pagamento del mutuo e dei finanziamenti di cui sopra mediante utilizzo dei crediti relativi al Superbonus 110% ed a quelli riconosciuti nel Modello 730 in dipendenza
3 dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile comune. Qualora al momento della vendita dell'immobile residuasse ancora un credito per i medesimi titoli, lo stesso sarà ripartito tra coniugi nella misura del 50% ciascuno;
f. Sino alla vendita della casa familiare, i coniugi si manterranno nella detenzione della porzione di immobile, quanto a al piano terra-rialzato, una CP_1 camera, un bagno, ingresso e sala cucina e al primo piano n. 2 camere da letto, locale di sgombero al piano primo, come contraddistinta nella planimetria allegata con la colorazione gialla (All. A e B); quanto a , nella porzione di Controparte_4 immobile sita al piano Terra, costituita da cucina, camera e bagno, contraddistinta nella planimetria allegata con la colorazione verde (All. A e B). Allo stato le due porzioni di immobile sono separate da un pannello in legno posto sulla porta che divide le due frazioni;
g. relativamente ai 2 cani della famiglia, entrambi i coniugi si obbligano al loro sostentamento, anche provvedendo direttamente all'acquisto dei viveri ed occorrende, e spese medico veterinarie da ripartirsi al 50% fino alla vendita della casa;
successivamente alla vendita medesima il cane di razza simil maremmano di Perso nome resterà affidato al che provvederà in modo esclusivo alla Parte_1 sua cura mentre il cane di razza pincher-chiwawa di nome resterà affidato Per_6 alla e resterà esclusivamente sotto la sua cura;
CP_1
h. Le spese e competenze del giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2569 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Simona Atzori, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Carmen Marras, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in att, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 30.07.2024, e coniugatisi in Parte_1 CP_1
Vedelago con matrimonio civile il 09.07.2004, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nati i figli
, il 09.07.2000, e , il 06.08.2006, entrambi economicamente non autonomi;
(ii) di Per_1 Per_2 svolgere attività lavorativa, rispettivamente, come dipendente dell'Aeronautica Militare, con stipendio mensile fisso di circa euro 2.000,00 oltre ai compensi per le missioni svolte, e come
1 lavoratrice part-time, con reddito mensile di circa euro 700,00/750,00; (iii) di essere comproprietari della casa familiare, acquistata nel 2017; (iv) di essere gravati da un mutuo fondiario per l'importo di euro 94.436,36, da un prestito pluriennale INPS di euro 36.200,00 e da un ulteriore prestito di euro 14.280,00; (v) che era proprietario dell'autovettura Toyota Auris targata Parte_1
EY471ZM e della Toyota Yaris targata DR725DW; (vi) che da circa due anni la CP_1 comunione materiale e spirituale tra coniugi era venuta meno e, divenuta insostenibile la convivenza, gli stessi erano giunti alla consensuale determinazione di formalizzare la separazione.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 03.03.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
03.03.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto dei figli delle parti, maggiorenni e non economicamente autonomi, di continuare a ricevere sostegno dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vedelago di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 4 – Parte I – anno 2004, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono (omessi i punti relativi all'affidamento, collocamento e diritto di visita di , minorenne Persona_3 all'epoca del deposito del ricorso, attualmente diciannovenne):
a. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. relativamente a il padre verserà, a titolo di contributo per il mantenimento Per_2 del figlio e direttamente al figlio stesso, fino al raggiungimento dell'autonomia economica, euro 300,00 mensili. L'Assegno Unico INPS per il figlio sarà Per_2
2 richiesto e percepito nella misura del 100% da , rinunciando CP_1 Pt_1
alla quota del 50% di sua competenza;
le spese straordinarie mediche non
[...] coperte da SSN, scolastiche e per la pratica di uno sport saranno ripartite nella misura del 50%. Relativamente a , la stessa non risiederà più con la madre, Per_1 ma stante la sua non autosufficienza economica corrisponderà alla CP_1 medesima figlia, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma mensile di euro 100; il padre, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, corrisponderà alla figlia a titolo di contributo per il mantenimento, l'importo mensile di euro 500,00;
c. I coniugi si obbligano a mettere in vendita, al prezzo di mercato, secondo la valutazione che sarà data dall'Agenzia Immobiliare scelta di comune accordo, la casa familiare ovvero la casa di civile abitazione, Via Bruno Buozzi 2, distinta nel
Catasto Fabbricati al foglio 13 (tredici), particella 1796, subalterno 1, piani T-1-2, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 2, vani 13, superficie catastale totale mq
283, escluse aree scoperte mq 271, rendita Euro 1.712,05, unitamente all'autorimessa, distinta in catasto fabbricati al Foglio 13, particella n. 1796, subalterno 2, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 2, mq 20, rendita
Euro 41,32, confinante con la strada su due lati e con proprietà . Gli stessi Per_4 coniugi si impegnano a consentire l'accesso di terzi interessati all'acquisto ed a non ostacolare in alcun modo la vendita. Tutte le spese che si rendessero necessarie per la vendita dell'immobile – ivi comprese quelle per la predisposizione della documentazione – saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le spese che si renderanno necessarie per i traslochi e/o dismissione del mobilio presente nella casa venduta, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno, salvo diversi accordi tra i coniugi stessi;
d. Il prezzo della vendita, previa estinzione del mutuo fondiario del 4 dicembre 2020 concesso dal , del prestito pluriennale n. 005201800022278 Controparte_2 del 21.5.2018, concesso dall' e del prestito Controparte_3 finalizzato del novembre 2019, concesso dalla (meglio Parte_2 specificati al punto III dell'espositiva) e previo pagamento delle spese che si renderanno necessarie per la vendita, sarà ripartito tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. All'esito di tal ripartizione, il conto cointestato sarà estinto;
e. Sino alla vendita dell'immobile, si impegna a provvedere al Parte_1 pagamento del mutuo e dei finanziamenti di cui sopra mediante utilizzo dei crediti relativi al Superbonus 110% ed a quelli riconosciuti nel Modello 730 in dipendenza
3 dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile comune. Qualora al momento della vendita dell'immobile residuasse ancora un credito per i medesimi titoli, lo stesso sarà ripartito tra coniugi nella misura del 50% ciascuno;
f. Sino alla vendita della casa familiare, i coniugi si manterranno nella detenzione della porzione di immobile, quanto a al piano terra-rialzato, una CP_1 camera, un bagno, ingresso e sala cucina e al primo piano n. 2 camere da letto, locale di sgombero al piano primo, come contraddistinta nella planimetria allegata con la colorazione gialla (All. A e B); quanto a , nella porzione di Controparte_4 immobile sita al piano Terra, costituita da cucina, camera e bagno, contraddistinta nella planimetria allegata con la colorazione verde (All. A e B). Allo stato le due porzioni di immobile sono separate da un pannello in legno posto sulla porta che divide le due frazioni;
g. relativamente ai 2 cani della famiglia, entrambi i coniugi si obbligano al loro sostentamento, anche provvedendo direttamente all'acquisto dei viveri ed occorrende, e spese medico veterinarie da ripartirsi al 50% fino alla vendita della casa;
successivamente alla vendita medesima il cane di razza simil maremmano di Perso nome resterà affidato al che provvederà in modo esclusivo alla Parte_1 sua cura mentre il cane di razza pincher-chiwawa di nome resterà affidato Per_6 alla e resterà esclusivamente sotto la sua cura;
CP_1
h. Le spese e competenze del giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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