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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1849/2024, trattenuto in decisione all'udienza del 04/02/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/07/2024 da , rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. DI CAPRIO ROSA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TOMASELLI EDMONDO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) in data 06/12/2003; rilevato che i coniugi hanno adottato due figli nell'anno 2009: nata il Persona_1
08/09/2000 e nato il [...], maggiorenni non economicamente Persona_2 autosufficienti;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 20/07/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
rilevato che, all'udienza del 04/02/2025, ha unilateralmente chiesto una Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, revocando di fatto il consenso alla domanda di divorzio congiunto, mentre , per il tramite del suo difensore, ha chiesto rimettersi la Parte_2 causa in decisione sull'accordo così come da ricorso introduttivo;
1 premesso che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la revoca unilaterale del consenso non comporta né l'improcedibilità della domanda, né
l'inammissibilità della stessa in quanto, a fronte di un accordo intervenuto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio e alla scelta dell'iter processuale e avente quindi natura negoziale e processuale, il Tribunale: da un lato, verifica la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970, assumendo la relativa pronuncia natura meramente ricognitiva;
dall'altro, interviene sulle statuizioni accessorie concordate solo nel caso in cui le stesse siano contrarie a norme imperative o contrarie all'interesse dei minori, non risultando rilevante il ripensamento unilaterale di una delle parti;
in particolare, così si legge: “secondo questa Corte infatti, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché […] la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale L. n. 898 del
1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Sez. 6 - 1, n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192 - 01); secondo l'orientamento così consolidato, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (vd. Cass., Sez. VI, 7 luglio 2021, n. 19348); rilevato pertanto che, a fronte del perfezionamento dell'accordo tra le parti evincibile dalla libera e consapevole sottoscrizione del ricorso da parte di entrambe le parti, queste non
2 possono unilateralmente recedere, ferma restando la possibilità di proporre eventuale domanda di impugnazione negoziale dello stesso in presenza dei presupposti;
rilevato inoltre che le motivazioni addotte da a sostegno della revoca al Parte_1 consenso alla domanda congiunta, risultano irrilevanti in quanto non incidenti sull'efficacia del contratto e sulla sua vincolatività per le parti;
ritenuto quindi di dover pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso introduttivo, sottoscritto personalmente dai coniugi e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, ovvero:
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
06.12.2003; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Marcianise (Atto
n. 217, p. II, s. A anno 2003);
B. Ordinare al Comune di Marcianise di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. Le parti concordano che la casa coniugale sita in Marcianise alla via Ghandi n. 91 resta assegnata alla SI.ra unitamente agli arredi presenti, che la abiterà Parte_1 unitamente ai figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Il SI. potrà Pt_2 prelevare gli effetti personali che sono ancora presenti nel suddetto immobile;
D. Il SI. corrisponderà la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) a titolo di Parte_2 mantenimento per i figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, entro il 5 di ogni mese, somma che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a far data dal mese ed anno successivo alla sottoscrizione del divorzio.
E. Il SI. si obbliga a versare nella misura del 50% le spese straordinarie disposte Parte_2 nell'interesse dei figli come da Protocollo del CNF;
F. L' assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra ; Parte_1
G. La SI.ra rinuncia all'assegno divorzile dichiarandosi economicamente Parte_1 indipendente;
H. Il SI. , con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a trasferire in Parte_2 favore della SI.ra la proprietà dell'immobile sito in Marcianise alla Via Parte_1
Montale n. 53, attualmente condotto in locazione, con annesso garage identificati, rispettivamente, nel N.C.E.U. al foglio 7, particella 5322, sub 22, piano 1 – S1, cat. A/2, cl. 2, nonché sub. 30, piano S1, cat. C/6, cl. 2;
I. Le spese notarili per il trasferimento della proprietà dei suddetti immobili indicati ai punti sub.
5 e 6, saranno a carico della SI.ra ; Parte_1
3 J. La SI.ra , con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di accollarsi il Parte_1 mutuo, fino alla scadenza dello stesso, relativo all'immobile sito in Marcianise alla Via Gandhi n.
91, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise, foglio n. 6, particella 6376, sub 2, piano T-1-2- S1, cat. A/2, vani 6.5;
K. Il SI. , con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad effettuare Parte_2 tutto quanto si renda necessario ai fini della rinegoziazione del predetto mutuo con la sottoscrizione di ogni documentazione che si renderà necessaria;
L. Le parti dichiarano espressamente e si danno atto che i patti suindicati, costituiscono pattuizioni del divorzio ed elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (circolare agenzia entrate n. 27 del 21.06.2013, circolare agenzia delle entrate n.18/E del 29.05.2013 e risoluzione n. 20/e del 14 febbraio 2014 dell'agenzia delle entrate).
M. La SI.ra altresì, dichiara di farsi carico del pagamento delle utenze relative ai Pt_1 consumi successivi al 10.06.2020 per l'immobile di Via Gandhi n. 91;
N. Entro 7 giorni dalla conferma degli accordi innanzi al giudice, la SI.ra consegnerà a Pt_1
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O. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di rinunciare ai giudizi attualmente pendenti di seguito riportati: ricorso in appello avverso la sentenza di separazione avente rgn. 5282/2023 pendente innanzi la Corte di Appello di Napoli, con prima udienza fissata al giorno 03.05.2024, nonché giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere avente rgn. 5968/2022, prossima udienza 10.07.2024. In riferimento a tali giudizi i procuratori, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano alla solidarietà professionale ai sensi dell'art 13 LP;
P. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano ad ogni pretesa creditoria, avendo gli stessi risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e, pertanto, dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'una dall'altro; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MARCIANISE il
06/12/2003 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 217, parte II, serie A, anno
2003, Vol. 0);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 04/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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