Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/10/2025, n. 17038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17038 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07997/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7997 del 2022, proposto da
GI Gentile, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianluca Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Gentile in Roma, via Silvio Pellico 44;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Di Meglio, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Boccia Neri in Roma, via Beccaria n.29;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 175801VB/2-1 PND del 20 aprile 2022 con cui il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza comunicava al ricorrente che “ In esito all'istanza in riferimento, si conferma integralmente il contenuto delle lettere a seguito, relative al militare in titolo, inviate rispettivamente con pec del 08/01/2021 e 23/04/2021, fornite quale riscontro alle precedenti, analoghe, istanze datate 10/12/2020 e 01/04/2021” ;
- del provvedimento prot. n. 175801VB/1-I PND del 28 dicembre 2020, inviato a mezzo pec in data 8 gennaio 2021, con cui il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza comunicava al ricorrente che “In relazione all’istanza di riferimento, con la quale la S.V. chiede la riliquidazione del TFS, mediante il computo nella base di calcolo degli scatti stipendiali di cui all’art. 6 del decreto legge n. 387 del 1987, atteso che il Polo Nazionale Inps, in materia, ha precisato che i sei scatti sono valutabili in buonuscita unicamente per gli iscritti collocati a riposo per limite di età ordinamentale, invalidità e decesso, si comunica che, essendo stato congedato “a domanda”, la richiesta non può trovare favorevole accoglimento” ;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati;
… e per l’accertamento …
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e all'art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, signor GI Gentile, militare dell’Arma dei Carabinieri congedato a domanda dal giorno 21 dicembre 2015, agisce nei confronti dell’I.N.P.S. per l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472.
Rappresenta, infatti, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla normativa citata, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda ai sensi dell’art. 6 bis , comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387.
Espone di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’applicazione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio, in quanto al momento del congedo aveva un’età anagrafica di 56 anni e un’anzianità di servizio pari a 43 anni.
Documenta di aver richiesto sia all’I.N.P.S. che al Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il ricalcolo del trattamento di fine servizio, con missive rimaste prive di risposta da parte dell’Ente previdenziale, e, invece, riscontrate negativamente dal Centro Nazionale Amministrativo con la seguente motivazione: « i sei scatti sono valutabili in buonuscita unicamente per gli iscritti collocati a riposo per limite di età ordinamentale, invalidità e decesso, e che, essendo stato congedato “a domanda”, la richiesta non poteva trovare favorevole accoglimento ».
Con un unico motivo di ricorso, dopo aver indicato la normativa applicabile al caso di specie, chiede l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Amministrazione al ricalcolo di quest’ultimo.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza l’I.N.P.S., il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in discussione l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.
Il ricorso è fondato, per le ragioni già sostenute dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie sovrapponibili alla presente, che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10938; Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831; Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762).
In particolare, con la sentenza 20 marzo 2023 n. 2831, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha ricostruito le coordinate storico-giuridiche dell’istituto, precisando che « Con l’art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9 bis l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”). Ai sensi dell’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 536/1971, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987. Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987 che limitava l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da questo Cons. di Stato (CGARS 2022) a proposito della norma contenuta nell’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale. Si aggiunga che il Codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990 ha altresì statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell’art. 1911. Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990 abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa. Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. 387/1987 ».
L’applicabilità alle forze di polizia ad ordinamento militare dell’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 è, infatti, espressamente contemplata dall’art. 1911, comma 3, del Decreto Legislativo n. 66/2010, a mente del quale « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ».
Tale disposizione è espressione, in definitiva, della volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento per le forze di polizia ad ordinamento militare rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, coerentemente con il fine perseguito della equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 7 febbraio 2024, n. 2317).
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, quindi, la disposizione di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 riguarda non solo la Polizia di Stato, ma anche le altre forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, rientranti nel concetto generale di “Forze di Polizia” declinato dall’art. 16 della Legge 1 aprile 1981 n. 121.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 dispone al primo comma che: «(…) Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ».
Al secondo comma è poi stabilito che: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ».
L’art. 6 bis citato contempla due distinti casi in cui al personale delle forze di polizia è riconosciuto il beneficio del conteggio dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine rapporto: la prima ipotesi riguarda il personale cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età, per sopravvenuta permanente inabilità al servizio o per decesso; la seconda ipotesi, applicabile al caso di specie, riguarda il personale che abbia maturato i requisiti di anzianità anagrafica (cinquantacinque anni di età) e contributiva (trentacinque anni di servizio utile).
Ebbene, il ricorrente appartiene a questa seconda categoria, in quanto collocato in congedo a domanda con un’età anagrafica di 56 anni e un’anzianità di servizio pari a 43 anni.
Giova, da ultimo, precisare che è inconferente al caso di specie la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2025 n. 3432, prodotta in giudizio dalla difesa dell’Ente previdenziale con deposito del 22 settembre 2025, vertendo la stessa sul diverso caso di ricorrente militare appartenente alle Forze Armate non riconducibili alle Forze di Polizia di cui all’art. 16 della 1 aprile 1981, n. 121.
In conclusione, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10938).
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale non univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso, almeno fino alle richiamate pronunce del Consiglio di Stato sulla materia, disponendosi però la rifusione al ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO