Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr.sa Giovanna Nozzetti Giudice dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7483 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Giovanni Villaroel, con elezione Parte_1 di domicilio a Patti via Mazzini n.10. attore/opponente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Miracola Controparte_1
convenuto/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 06.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. 1721/2020 emesso da questo Tribunale il 09.03.2020 in favore della
[...]
per l'importo di complessivi euro 56.952,77, oltre gli interessi e le Controparte_2 spese.
Nello specifico, il ha contestato la fondatezza del credito azionato dalla società, Pt_1 eccependo: a) l'incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa in favore del
Giudice ordinario, non rientrando la materia a suo dire in quelle riservate alla sezione imprese;
c) l'assenza di prova certa del credito, in quanto fondato sulle sole fatture azionate nel monitorio. In via subordinata, ha opposto in compensazione il credito di euro 73.812,42,
28.04.2006, ed ha quindi chiesto la revoca del d.i. opposto. Contr Costituitosi l' ha contestato le eccezioni preliminari sollevate dal ed ha insistito Pt_1 per la conferma del d.i. opposto. Quanto al credito opposto in compensazione, ha evidenziato che il credito maturato fino al 2008 era stato oggetto di transazione, integralmente adempiuta, mentre per il periodo successivo, la retribuzione dovuta al dipendente distaccato era stata regolarmente corrisposta.
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente osserva il Tribunale che la controversia in esame rientra pienamente nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa in quanto relativa al rapporto societario intercorrente tra le odierne parti in causa, come prescritto dall'art.3 del Decreto Legislativo n.168/2003.
Ed invero, la stessa società d'ambito nel ricorso monitorio ha chiesto ingiungere al Parte_1 il pagamento di somme dovute dallo stesso “in quanto socio” dell'ATO, “per la obbligatoria
[...] partecipazione …alla copertura dei costi di gestione della società d'ambito” (vedi ricorso monitorio pag.1), non inerenti alla TIA, ossia al corrispettivo per la fornitura di servizi resi dalla ricorrente (v. ricorso monitorio pag.5). È indubbio quindi che la domanda sia stata proposta contro uno dei
Comuni soci e riguardi rapporti sociali.
Quanto al merito della pretesa azionata dall'ATO, va detto che essa è rimasta priva di ogni supporto probatorio. Ed infatti, l'istruttoria condotta, avente ad oggetto i bilanci della società versati in atti, non ha evidenziato alcun credito nei confronti del d'altronde Parte_1 la società d'ambito non ha depositato altra documentazione contabile a sostegno del credito, limitandosi ad affidare la prova della pretesa alle sole fatture emesse nei confronti del socio per la partecipazione alla copertura degli oneri di gestione della società Parte_1
d'ambito.
Né può invocarsi, in assenza di una specifica annotazione del credito nella contabilità sociale, la norma di cui all'art. 4 della legge regionale 9/10, secondo cui i Comuni devono provvedere al pagamento dei costi di gestione del servizio, assicurandone l'integrale copertura.
Ed infatti, secondo il modello delineato dalla normativa istitutiva degli ambiti territoriali ottimali
(A.T.O.), il rapporto tra i Comuni e la società d'ambito è regolato, per un verso, dallo Statuto della società di cui i Comuni sono “soci” e, per altro verso, dai contratti di servizio, in virtù dei quali i Comuni assumono la veste di “clienti” quali destinatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti svolto dalla società. Consegue che gli eventuali crediti nei confronti dei Comuni quali soci devono trovare riscontro nella contabilità sociale, mentre i costi connessi all'erogazione del servizio trovano la loro fonte direttamente nei contratti di servizio: ove non onerati, generano allora una perdita di esercizio che egualmente deve risultare dalla contabilità sociale.
Ora, nella specie, la società d'ambito si limita ad affermarsi in modo del tutto generico creditrice nei confronti del richiamando l'obbligazione del nella sua veste Parte_1 Pt_1 di socio, di assicurare la copertura dei costi di gestione, senza tuttavia fornire alcuna prova specifica di tale credito.
Neppure il richiamo all'art. 21 della legge 19/05 è pertinente atteso che tale norma ha istituito il fondo di rotazione destinato a garantire la copertura delle spese inerenti alla gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie ed ha previsto l'obbligo dei Comuni di intervenire sussidiariamente alla propria società d'ambito al fine di reintegrare tale Fondo Contr nell'ipotesi in cui l' vi abbia fatto accesso, circostanza quest'ultima neppure dedotta nel caso di specie.
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato mancando la prova certa del credito.
Il rigetto della domanda monitoria assorbe l'eccezione di compensazione proposta in via subordinata dal opponente. Pt_1
In ogni caso, osserva il Tribunale che il presunto credito opposto in compensazione è stato oggetto di transazione, come risulta dalla delibera n. 175 del 06/11/2008 della Giunta
Comunale del Comune di che ha approvato la scrittura privata di transazione con la Pt_1 quale la società “si impegna a corrispondere al le somme CP_1 Parte_1 dovute dallo stesso anticipate a titolo di emolumenti e contributi per i dipendenti
[...]
e ” e dal verbale dell'11/11/2008 del CDA della Parte_2 Controparte_3 società , che ha ratificato tale transazione con il (v. doc.n.25 CP_1 Parte_1 allegato alla memoria istruttoria della società opposta). A fronte del deposito di detta documentazione, poi, il Comune opponente non ha più neppure insistito per il riconoscimento del detto controcredito.
Atteso l'esito del giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese della ctu (liquidate con decreto del 30.01.2024) vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: revoca il d.i. n. 1721/2020 emesso da questo Tribunale il 09.03.2020; rigetta ogni altra domanda;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese della ctu definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il
14.05.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Piazza Daniela Galazzi