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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 5500 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
10931 pubblicata il 7 dicembre 2022 e non notificata, avente a oggetto responsabilità professionale e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Formica (cf , elettivamente domiciliato in C.F._2
Portici (NA), Via Diaz, 2, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf e p. iva , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato e Direttore Generale Dott. e del Dirigente Dott. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Palmieri (cf Controparte_3 C.F._3
), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Napoli alla Via Santa
[...]
Lucia, 173, giusta procura alle liti per atto Notaio in Treviso Persona_1 del 18 dicembre 2014, rep. 186905, racc. 30367 (per le comunicazioni: pec
; Email_2 appellata nonché
1 (cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._4
Pasquale Mariano (cf ), elettivamente domiciliato nello studio C.F._5 del difensore in Napoli, Via Bracco, 45, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni:
; Email_3 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio promosso da nei Controparte_4 confronti dell'Avv. , al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e Pt_1 non patrimoniali, subiti per l'inadempimento del legale al mandato ricevuto, nonché la risoluzione del contratto e restituzione dell'onorario corrisposto – giudizio nel quale il professionista era autorizzato a chiamare in causa che lo assicurava Controparte_1 per la responsabilità civile - riteneva:
- che il professionista avesse commesso un errore non scusabile per aver impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria, in luogo dell'accertamento definitivo notificato al contribuente, l'invito di adesione, atto non impugnabile, circostanza questa che aveva determinato il rigetto in rito del ricorso e, del pari, dell'appello successivamente proposto;
- che, all'esito della ctu disposta in corso di causa, era emerso come il ricorso avverso l'accertamento, ove correttamente proposto, avrebbe consentito, con buona probabilità, al contribuente di ottenere un abbattimento del reddito pari al 70% rispetto a quello calcolato dall'ufficio;
- che, per tale ragione, il danno subito andava parametrato alla differenza tra le imposte pagate e quelle minori che il cliente avrebbe potuto pagare a seguito dell'esito prognosticamente favorevole del giudizio, determinate dal ctu in € 25.109,38;
- l'errore commesso dal difensore aveva definitivamente precluso al cliente la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede contenziosa, con sostanziale inutilità dell'attività resa. Il radicale inadempimento giustificava la pronuncia di risoluzione del contratto e conseguente restituzione del compenso percepito.
Il Tribunale, pertanto, sulla scorta di tale motivazione, condannava Parte_1
alla restituzione dei compensi versati da , pari a € 3.518,57, al
[...] CP_4
2 risarcimento dei danni per € 25.109,38, oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite, con condanna, altresì, di a manlevare l'Avv. di tutte Controparte_1 Pt_1 le somme da pagarsi in favore di in ragione della sentenza, detratta la CP_4 franchigia minima di € 500,00 nonché sottratta una somma pari al 5% dell'importo totale.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Avv. , con atto di citazione notificato Pt_1
a mezzo pec il 16 dicembre 2022, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “a. Accertare l'esatto contenuto delle domande contenute nell'atto di citazione notificato dal sig. e, per l'effetto, rilevare la Controparte_4 nullità della CTU espletata in prime cure, nonché la violazione da parte del Tribunale del limite della domanda (art. 112 c.p.c.);
b. Per l'ulteriore effetto, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, rigettare le domande effettivamente proposte dal sig. perché Controparte_4 prive di ogni fondamento;
c. In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello nn. 4 e 5, ridurre l'importo spettante al sig. Controparte_4
d. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare la tenuta a manlevare l'avv. Controparte_1 Parte_1 da ogni onere patrimoniale nei confronti del sig. , correggendo l'errata
[...] CP_4 statuizione contenuta al capo n. 5 del dispositivo della sentenza impugnata secondo quanto esposto nel motivo appello n. 5;
e. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 10 marzo 2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, la condanna di Controparte_4 alla restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado, eventualmente anche come rideterminato l'importo risarcitorio con motivi formulati in via subordinata dall'appellante.
Con comparsa depositata il 22 marzo 2023, si costituiva in giudizio Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art. 342 cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 12 novembre 2024, svolta a trattazione
3 scritta, sulle conclusioni delle parti come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, l'appellante e l'appellato anche memorie di replica conclusionale. CP_4
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellato , non è fondata. Essa è, infatti, articolata su profili di violazione CP_4 formale dell'art. 342 cpc mentre il gravame, che va quindi esaminato nel merito, contiene sufficientemente chiare e argomentate censure alla decisione impugnata.
L'appellante formula cinque motivi di gravame così rubricati:
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio “iudex iudicare debet iuxa alligata partium” derivata dalla erronea lettura delle richieste contenute nell'atto di citazione;
Violazione dell'art. 2697 c.c.;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia in relazione all'eccezione di nullità della CTU tempestivamente formulata dal convenuto.
Conseguente omesso accertamento della nullità della CTU;
3) In subordine: erronea quantificazione del danno;
4) Erronea affermazione di inutilità delle attività professionali eseguite dal professionista. In ogni caso erroneità dell'importo di cui alla condanna di restituzione dei compensi percepiti;
5) Erroneità di quanto statuito al capo n. 5 del dispositivo in relazione alla detrazione della franchigia contrattuale”.
Con primo motivo di censura, l'appellante deduce che nell'atto introduttivo del giudizio non avrebbe mai operato riferimento al danno derivatogli Controparte_4 dalla perdita della possibilità di ottenere un abbattimento del reddito rispetto a quello accertato dall'Agenzia delle Entrate né avrebbe indicato e allegato i movimenti di conto corrente, che, se considerati, avrebbero consentito l'abbattimento del reddito, questioni queste oggetto di ctu, sulle quali il giudice aveva, invece fondato la decisione.
Il cliente ha l'onere di allegare e provare in cosa sia consistito il danno subito nonché il nesso di causalità tra la condotta e il danno. non avrebbe mai dedotto di aver CP_4 subito un danno per il mancato esame nel merito della domanda proposta dinnanzi alla
Commissione Tributaria avendo, invece, addebitato al professionista di non avergli consigliato di aderire all'avviso di adesione e di averlo coinvolto in un giudizio inutile.
Tanto sarebbe evidente dalla lettura dell'atto introduttivo nel quale, anzi, si operava riferimento a un licenziamento illegittimo, riferimento più volte reiterato che deve far
4 escludere trattarsi di refuso, con l'esorbitante richiesta di un importo risarcitorio di €
100.000,00, in nessun modo collegata al risparmio di imposta che avrebbe potuto ottenere all'esito favorevole del giudizio tributario.
Il primo giudice avrebbe, dunque, riconosciuto all'originario attore un danno diverso da quello prospettato, in violazione del principio iudex iudicare debet iuxa alligata partium.
Nessun danno, invece, era derivato a tenuto conto che il ctu, sentito a CP_4 chiarimenti, aveva affermato che il cliente non avrebbe ottenuto alcun risparmio se avesse aderito all'adesione agevolata nel 2015, meno conveniente dell'istituto della rottamazione, poi, in concreto, utilizzato.
Il secondo motivo di gravame, col quale, in stretta connessione con le doglianze sub
1), si deduce nullità della ctu poiché l'ausiliario aveva svolto indagini senza tenere conto del thema decidendum, può essere trattato unitamente al primo.
con atto di citazione introduttivo del primo grado, ha dedotto, in Controparte_4 fatto, di aver ricevuto un invito per adesione dall'Agenzia delle entrate, con ricostruzione del reddito complessivo per l'anno di imposta 2010, scaturito da una parte di provviste non riconosciute dall'ufficio che avevano portato a una maggiorazione del reddito stesso.
L'Avv. , al quale si era rivolto, consigliava di attendere l'accertamento Pt_1 CP_4 definitivo per proporre ricorso avverso il ricalcolo.
Il professionista, nonostante il cliente gli avesse consegnato l'avviso di accertamento, notificato il 15 dicembre 2015, impugnava erroneamente l'invito all'adesione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, confermata in sede di appello, che il professionista consigliava di proporre.
Al punto 6) della citazione, deduceva che il legale, durante le riunioni CP_4 svoltesi anche con il commercialista, mai aveva manifestato al cliente l'opinione che i documenti a sostegno del ricorso fossero infondati, tant'è che alla detta documentazione era stato operato espresso riferimento sia nel primo ricorso che in grado di appello. L'Agenzia delle Entrate non si era difesa nel merito, eccependo esclusivamente l'inammissibilità del ricorso.
Al punto 13) dell'atto introduttivo deduceva, in diritto, che l'avvocato, CP_4 sebbene non tenuto a garantire l'esito della causa, è inadempiente se, a causa di un suo errore, la domanda viene rigettata o se l'azione risulta inutilmente promossa. Al punto
22) l'originario attore, deduceva, inoltre, che, nel caso di specie, il cliente si era vista
5 preclusa la possibilità di invocare la tutela reale o aderire alla via più vantaggiosa.
Nella parte afferente alla violazione del diritto di agire per la tutela dei propri diritti,
l'attore, nell'invocare il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di tale diritto, opera riferimento al dispiacere e alla frustrazione per aver visto aumentato a dismisura il proprio debito nei confronti dell'erario, per l'errore commesso dal difensore (pag. 12) e, in un punto, vi è un evidente errore di riferimento al riconoscimento di un licenziamento illegittimo, non oggetto del giudizio del quale era stato incaricato l'Avv. . Pt_1
Nelle conclusioni chiede accertarsi e dichiararsi l'inadempimento colpevole CP_4 del professionista, dichiararsi risolto il contratto, con restituzione del compenso, con condanna alla restituzione della somma di € 1.000,00 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati indicativamente in €
100.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, chiedendo, in via istruttoria, disporsi ctu per quantificare il danno economico patito.
L'esame complessivo della domanda, che non può essere parcellizzata come vorrebbe la difesa appellante, conduce a ritenere che il cliente, nel precedente giudizio, abbia sufficientemente allegato la circostanza, produttiva di evidente danno, che il ricorso non era stato esaminato nel merito, giusta l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso per adesione in luogo dell'accertamento, ciò a prescindere dalla considerazione, effettivamente contenuta nell'atto introduttivo, che l'adesione agevolata sarebbe stata la migliore soluzione sotto il profilo economico. L'asserzione, peraltro, è stata formulata “visto gli esiti che si sono avuti”, dunque con analisi a posteriori, indicativa della circostanza che , in luogo di trovarsi in un lungo CP_4 contenzioso dall'esito negativo con l'erario, avrebbe preferito, se avesse immaginato l'esito – per errore del difensore – aderire alla definizione proposta.
Il primo giudice, pertanto, correttamente, ha ritenuto utilizzabile la documentazione afferente al giudizio nel quale era stato patrocinato dinnanzi alla Commissione CP_4
Tributaria, incaricando ctu di valutare se, sotto il profilo tecnico e secondo un giudizio prognostico, il ricorso, in caso di corretta esecuzione della prestazione avrebbe potuto avere un esito favore, ed entro tali limiti l'ausiliario del Tribunale ha operato, con la conseguenza che il primo e secondo motivo di impugnazione vanno disattesi.
Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta, in subordine, l'erronea quantificazione del danno poiché il ctu, nella determinazione dell'importo, non avrebbe tenuto conto delle osservazioni critiche avanzate dai ctp.
6 In particolare, l'ausiliario del giudice non avrebbe chiarito se i prelevamenti del contribuente fossero giustificati o meno, ai fini della motivazione che supportava gli stessi. Il ctu avrebbe omesso di enunciare i criteri utilizzati per ritenere le spese giustificabili, poiché i versamenti non corrispondevano ai prelevamenti, così come non vi sarebbe stata corrispondenza tra le date, a eccezione del minor importo di €
16.900,00. L'ausiliario avrebbe, poi, errato nel sottrarre dalla somma sinteticamente accertata dall'ufficio di € 116.502,oo l'intera provvista, pari a € 56.225,oo, in luogo del minor importo di € 24.550,00.
Utilizzando la corretta metodologia, invece, l'importo del danno patrimoniale subito da sarebbe di € 4.313,90, se si considerassero giustificabili per spese Controparte_4
€ 16.900,00, invece, considerando giustificabili € 24.550,00, al più, € 7.589,70.
Le doglianze hanno, invero, già trovato compiuta risposta nella consulenza disposta in primo grado.
Il ctu, Dott.ssa , ha affermato, a pag. 7 della relazione, che “L'agenzia delle Per_2
Entrate con invito ex art.32 dpr600/73 n.I00273/2015 del 12.03.2015 invitava il
Signor a giustificare lo scostamento rilevato per il periodo d'imposta 2010 CP_4 tra reddito dichiarato pari a 34.307,00 e quello determinato sinteticamente pari a euro 429.818,00. Il signor come si legge nella pag. 5 e 6 dell'avviso di CP_4 accertamento n.TF501AM04478, produce prove documentali a sostegno dell'errata imputazione della spesa in possesso dell'amministrazione finanziaria, prove di cui
l'ufficio terrà conto per la rideterminazione dello scostamento, fatta eccezione per i movimenti evidenziati nell'estratto conto n.13369.10 della banca MPS riferito alla società di cui il signor era socio al 50%, perché Controparte_5 CP_4 ritenute dubbie”.
Alla luce della documentazione in atti, l'ausiliario riteneva che “...il contribuente avrebbe avuto la possibilità la “chance” di dimostrare che parte delle provviste utilizzate a copertura delle spese definite non giustificate per euro 48.150,00 provenivano proprio dai prelievi fatti dal conto corrente n.13369.10 MPS intestato alla società società, di cui ripeto il Signor era Controparte_5 CP_4 socio al 50%, con delega a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con la probabilità di ottenere un' abbattimento del reddito pari al 70% della misura presunta dall'Ufficio.
E' la stessa Agenzia delle Entrate che alla pag. 14 del verbale di accertamento, riferendosi agli estratti conto della società portati in Controparte_5
7 visione, cosi si esprime……”importi “spesso” non coincidenti”, quindi l'avverbio
“spesso” lascia presumere che è lo stesso a non escludere che il conto corrente CP_6 in questione, si fosse movimentato in uscita a favore del conto corrente 13368/71, per poi però prendere la decisione di escludere queste prove non giustificando cosi le provviste mancanti.
A ben vedere alcune operazioni non lasciano dubbi circa la provenienza delle provviste, nel prospetto che segue, evidenzio alcuni movimenti in uscita dal conto
13369/10 della società ed i versamenti in entrata sul conto Controparte_5
13368/17
Giorni Prelievi c/c13369 Versamenti su 13368 08.01.2010 2600 2300 04.02.2010 2.100 2.100 13.04.2010 2.320 250 06.05 4.200 2000 28.05 2000 14.05 1000 03.06 1000 02.07 2150 12.07 2150 29.07 1950 1950 09.09 4.980 1500
11.10 2010,00
12.10 2000 10.12 4800 4800 10.12 1915 17.12 2700 28.12 500 30.12 300 30.12 2500 SPESE GIUSTIFICABILI 24.550
Tutto ciò lascia prognosticamente prevedere la possibilità che nel caso di corretta esecuzione della prestazione, il giudizio poteva concludersi in maniera più vantaggiosa per il contribuente, con la probabilità che i giudici riconoscessero integralmente le movimentazioni dell'estratto conto bancario n.1669/10 a completa copertura delle spese non riconosciute dall'agenzia”.
Con riguardo alle osservazioni mosse dai ctp, il consulente d'ufficio, rilevava, a pag.
13 della consulenza: “Non trova altresì la mia condivisione, la richiesta fatta dall'avv.
Marchetti di considerare giustificabili i prelievi dal c/c 13369 a copertura delle spese sul conto 13368, solo per un ammontare di euro 16.900,00 e non 24.550,00 euro come da me prospettato. I versamenti esclusi per un totale complessivo di 7.650,00 perché
” non giustificabili” secondo l'Avv. Marchetti sono i seguenti:
- euro 2000,00 del 28.05.2010 che insieme al versamento del 06.05.2010 di ulteriori
2000,00 sarebbero giustificati dal prelievo di 4200,00 euro del 06.05.2010;
- euro 1000,00 del 03.06.2010 che coprirebbe il prelievo del 14.05.2010 di 1000,00 euro;
8 -euro 2150,00 del 12.07.2010 che coprirebbe il prelievo del 02.07.2010 di 2150,00 euro;
- euro 2500,00 del 30.12.2020 che coprirebbe il prelievo del 17.12.2020 di 2700,00 euro;
Questi 4 movimenti avevano per date ed importi la stessa probabilità di essere riconosciuti come a copertura delle provviste mancanti, al pari degli altri movimenti rilevati sul conto corrente della società . CP_5 CP_5
La Dott.ssa ha, inoltre, precisato, sempre in risposta alle osservazioni delle Per_2 parti che “Per il calcolo delle imposte considero l'intera movimentazione fatta sul conto 13369, pari 56.225,00, cosi come riportato nel ricorso in CTP, poiché pur se il mio prospetto, indica come giustificabili per rispondenza a data e importi euro
24.550,00, in un giudizio prognostico ben si può ipotizzare l'accoglimento totale dei movimenti, sul conto corrente da parte del Signor Controparte_5 CP_4
a copertura delle provviste di euro 48.150,00 e euro 8.075,00 quali
[...] finanziamenti effettuati nei confronti della società Euros srl. Il prospetto ha un valore indicativo circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, a pag. 9 della mia bozza di perizia infatti cosi scrivo … con la probabilità che i giudici riconoscessero integralmente le movimentazioni dell'estratto conto bancario n.1669/10”.
L'ausiliario ha, poi, depositato due integrazioni, a miglior chiarimento, nelle quali, nella prima, ha prodotto il seguente prospetto riepilogativo, dal quale risulta che oltre ad aver pagato l'importo delle imposte, aderendo alla rottamazione, ha, CP_4 altresì, versato interessi e aggi per € 7.226,30: descrizione importi imp.accertati imp.prognostico Differenze reddito sintetico 116.502,00 116.502,00 spese giustificabili 56.225,00 reddito sintetico rideterminato 60.227,00 Irpef 36.889,00 13.006,54 23.882,46 Add.Regionale 1.398,00 441,71 956,29 Add.Comunale 411,00 140,38 270,62 Imposte 38.698,00 13.588,63 25.109,37 Sanzioni ------------- --------------- Spese legali 3.518,57 Danno da rimborsare 28.627,94
11.136,30 3.910,00 7.226,30 Interessi e aggi da rottamazione Danno complessivo finale 35.854,24
Con seconda integrazione della consulenza, in data 3 gennaio 2022, l'ausiliario precisava nuovamente che i movimenti evidenziati nella seguente tabella:
Giorni Prelievi Versamenti Giorni 06.05.10 4200,00 2000,00 06.05.10
9 2000,00 28.05.10 14.05.10 1000,00 1000,00 03.06.10 02.07.10 2150,00 2150,00 12.07.10 17.12.10 2700,00 2500,00 30.12.10 totale 7650,00
“... avevano per date ed importi la stessa probabilità di essere riconosciuti come a copertura delle provviste mancanti, al pari degli altri movimenti rilevati sul conto corrente della società , concludendo che “Come evidenziato Controparte_5 nel prospetto al danno di 28.627,94 va aggiunto l' importo pagato dal Signor CP_4 in sede di rottamazione cartelle per interessi ed aggi che riproporzionato al valore delle imposte che in base ad un giudizio prognostico potevano risultare più favorevoli, fa emergere un maggior importo sostenuto dalla parte attrice di euro 7.226,00.
Il danno finale complessivo pertanto ammonta ad un totale di euro 35.854,24”.
Come ben si vede, dunque, tutte le critiche mosse alla relazione di consulenza sono state puntualmente esaminate e hanno trovato risposta da parte del ctu, senza che siano state, nel presente grado di giudizio, addotte ulteriori ragioni, sotto il profilo tecnico, per discostarsi dall'esito della consulenza, dalla quale, anzi, emergeva che il danno patrimoniale subito da era persino più elevato, non avendo il primo giudice CP_4 tenuto conto della circostanza, pur evidenziata dall'ausiliario che, oltre ad aver perduto la possibilità di vedersi abbattere l'importo delle imposte se il giudizio dinnanzi alla
Commissione Tributaria fosse stato correttamente incardinato, il cliente ha, altresì, pagato l'ulteriore importo, in sede di rottamazione, di € 7.226,00 a titolo di interessi e aggi. Sul punto non vi è appello incidentale, pertanto, l'importo liquidato a titolo risarcitorio, va confermato.
Con quarto motivo di impugnazione, la difesa appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l'attività professionale del difensore fosse stata inutiliter data poiché il cliente aveva potuto avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, della quale, appunto, la pendenza della lite era il presupposto in assenza del quale non avrebbe potuto ottenere alcun risparmio. CP_4
In ogni caso, l'importo dei compensi percepiti, che il Tribunale ha condannato il difensore a restituire era errato, poiché il giudice non aveva tenuto conto che l'importo di € 1.000,00, € 500,00 indicati in ciascuna fattura, erano afferenti al pagamento del contributo unificato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il ricorso proposto dall'Avv. non aveva, pacificamente, scopo dilatorio giacché Pt_1 proprio il legale aveva consigliato al cliente di non aderire all'invito dell' Parte_2
[...]
[...] ma di attendere l'accertamento definitivo per vedersi riconosciuto il corretto
[...] importo da pagare a titolo di imposte. Si è già accertato, alla luce della ctu tecnica, che il ricorso aveva buone probabilità di essere accolto, se fosse stato correttamente proposto dal legale.
L'adozione di provvedimento di cd rottamazione delle cartelle non ha costituito beneficio per il cliente ma, semmai, ha ridotto il danno del quale il professionista avrebbe dovuto rispondere.
Quanto all'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 più ulteriori € 500,00), pagati per contributo unificato, la restituzione è stata espressamente richiesta da nelle CP_4 conclusioni, costituendo tale esborso, al pari dei compensi, ulteriore voce di danno per il cliente.
La sentenza, dunque, va anche su tale punto confermata.
Con quinto e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale, erroneamente interpretando la polizza assicurativa, abbia detratto da quanto la compagnia di assicurazione era tenuta a pagare in ragione della domanda di garanzia, oltre alla franchigia prevista in misura del 5% dell'importo totale, anche l'importo minimo di € 500,00, mentre tale somma rappresentava la franchigia minima assoluta ma era ricompresa nel 5%.
, con comparsa di costituzione ha, da parte sua, confermato la Controparte_1 correttezza di tale interpretazione chiedendo l'accoglimento del motivo, che è, infatti, fondato, prevendendo la polizza la “applicazione di uno scoperto del 5%, per ogni sinistro e con il minimo assoluto di euro 500,00…”, somma che, ove lo scoperto del 5% sia più elevato, vi è ricompresa.
In conclusione, il gravame può essere accolto limitatamente a tale motivo.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza nei confronti di Controparte_4
e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 28.600,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da
€ 26.001,00 a € 52.000,00, in € 4.996,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, poste solidalmente a carico di Parte_1
e e da distrarsi in favore dell'Avv. Pasquale Mariano,
[...] Controparte_1 dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado tra l'appellante e l'appellata , nei cui soli confronti Controparte_1
11 è stato proposto il quindi motivo di gravame che ha trovato accoglimento, possono essere integralmente compensate in considerazione dell'adesione della compagnia all'appello anche con riferimento al detto motivo.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 10931 pubblicata il 7 dicembre 2022, proposto da Parte_1
nei confronti di e , così provvede:
[...] Controparte_4 Controparte_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a tenere indenne Controparte_1 Parte_1
delle somme da pagare in favore di in ragione della
[...] Controparte_4 sentenza del Tribunale di Napoli 10931 pubblicata il 7 dicembre 2022, col limite della franchigia del 5%, conferma nel resto;
2) condanna e , in solido, alla refusione delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € Controparte_4
4.996,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Pasquale Mariano, dichiaratosi antistatario;
compensa le spese del grado tra l'appellante e l'appellata . Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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