Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 829/2022 R.G.L., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MARTONE MICHEL e LUCCHETTI GIANLUCA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. CALABRIA Controparte_1
GIUSEPPE, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 881/2022 depositata in data 17.05.2022, il giudice del Tribunale di Palmi - in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e della di appartenenza - ha dichiarato
[...] Parte_1
estinti per prescrizione i crediti contributivi sottesi alle cartelle nn, 09420080013037884000 e
09420100010575370000, poiché decorso più di un quinquiennio tra la data di notifica delle cartelle
dei danni, nell'importo pari ai crediti dichiarati prescritti, conseguenti alla colpevole inerzia del concessionario nel coltivare la procedura di riscossione, per le seguenti ragioni: “la ha chiesto Pt_1 il risarcimento dei danni (….) senza ricostruire la vicenda inerente all'incarico di riscossione e senza allegare e dimostrare la colpa dell'agente della riscossione nell'espletamento del mandato ricevuto per legge. Nulla afferma in relazione alla procedura di discarico, che avrebbe dovuto essere attivata
a regolamentazione dei rapporti tra creditore ed agente della riscossione. La domanda va, pertanto, rigettata;
”.
Con ricorso in appello notificato all' , la Controparte_2 Parte_1
ha censurato la sentenza limitatamente al capo in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla stessa nei confronti del concessionario, evidenziando che:
1. il rapporto di mandato tra le parti è circostanza pacifica e non contestata, sicchè non necessita di ricostruzione;
2. qualora l'ente impositore decida di avvalersi dell'agente della riscossione, questi, oltre ad essere legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1188 c.c., acquisisce altresì tutti gli oneri derivanti dal mandato con rappresentanza ex lege, tra cui quello di compiere gli atti e le azioni necessarie per ottenere il pagamento e di salvaguardare il credito con la diligenza del “buon padre di famiglia” imposta dall'art. 1710 c.c.; 3. trattandosi di responsabilità contrattuale, l'obbligo di risarcire il danno di cui all'art. 1218 c.c. prescinde dalla prova da parte del danneggiato della colpa o del dolo in capo all'obbligato, mentre l'onere della prova della incolpevolezza grava sul debitore il quale è liberato solo in caso di impossibilità della prestazione e di assenza di colpa riguardo alla determinazione dell'evento che l'ha resa impossibile” (Cass. civ., n. 14915/2018);
4. Non può essere addebitato alla un eventuale concorso di colpa, atteso che, per come ha precisato la Suprema Corte, “il Pt_1
mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze tecniche, può fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo e non ha di conseguenza alcun obbligo di sindacarne passo passo l'operato, o prevenirne gli errori”.
Ha resistito , eccependo l'incompetenza del giudice del lavoro, Controparte_1
avendo la proposto una domanda trasversale di risarcimento del danno nei suoi confronti, Pt_1
autonoma rispetto alla domanda principale - poiché fondata su titoli e presupposti diversi - non rientrante in nessuna delle controversie previste dall'art 409 cpc.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11 marzo 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025. °°°°°
Va, in primis, rilevato che l'oggetto della domanda riconvenzionale proposta rientri nell'ambito della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c., in quanto implicante la verifica del corretto adempimento del mandato conferito dalla Cassa di previdenza al concessionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale prospettiva, la cognizione della relativa controversia attiene, pur sempre, all'applicazioni delle norme riguardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare, delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria da parte della
Parte_1
In ogni caso, occorre evidenziare che si tratterebbe di questione vertente esclusivamente sul riparto degli affari interni tra giudici del medesimo ufficio giudiziario.
Nel merito, l'appello è infondato.
Come affermato già da questa Corte, in rivisitazione di precedenti orientamenti sulla dedotta questione, il quadro normativo di riferimento non è compatibile con l'inquadramento della fattispecie secondo le regole del mandato privatistico.
Come evidenziato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sez. I, n.25691 del 04/09/2023, il cui contenuto si può richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. <… il meccanismo del "non riscosso come riscosso", è stato abrogato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno
l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente alla , a scadenza fissa, gli importi da riscuotere Pt_1
e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla
(D.Lgs. n. 37 del 1999, art. 2; D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 22); in caso di omessa riscossione, Pt_1
il concessionario può ottenere il "discarico per inesigibilità" (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla ) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli Pt_1
espressamente previsti dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a, b, c, d ed e), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla dei relativi importi) ove, al termine Pt_1
della procedura di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
In materia è poi intervenuta la L. n. 228 del 2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il
2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l'annullamento automatico dei crediti
di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (citata L., art. 1,
comma 527); in particolare, ai sensi del detto D.M. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite
ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle
scritture contabili dell'ente creditore;
2) l'obbligo dell di riscossione, per i crediti di importo CP_3
superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di
riscossione (citata L., art. 1, comma 528); obbligo poi precisato (D.M. 15 giugno 2015, artt. 2 e 3)
in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco
delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi
in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con
conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili
dell'ente creditore;
per i crediti superiori a Euro 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o
pendenze, rimasti in carico all della riscossione, obbligo di quest'ultimo di inserirli in un CP_3
elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro
due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote
ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
3) per tutti i crediti, di cui ai commi 527
e 528 indipendentemente dal valore, la non applicabilità del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20
(citata L., art. 1, comma 529).
Questa Corte ha poi precisato che la è un ente privatizzato, ma comunque deputato CP_4
allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al
quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti
mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti
a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria).
Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla
stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più
risalenti. Si è altresì precisato che la L. n. 228 del 2012, non incide sui diritti di credito degli enti,
ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non significa
annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio
dall'ente creditore con l'ordinaria procedura (Cass.12229/2019; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022;
Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023).
4.2.- Dalla complessiva ricostruzione normativa si desume che, come correttamente dedotto dalla
ricorrente, tra le parti è intercorso non già un rapporto disciplinato dalle norme del codice civile,
ma un mandato regolato ex lege, il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di
gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare. Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto
privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo
la notifica della cartella.
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri,
la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può
decidersi nel merito rigettando l'originaria domanda di risarcimento danni proposta dalla nei Pt_1
confronti dell'agente di riscossione.
Rilevato che la questione, sotto lo specifico profilo qui esaminato, può considerarsi nuova, le spese
dell'intero giudizio si compensano tra le parti >>.
Identica conclusione si impone nel presente giudizio: non potendosi ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella secondo le regole del mandato di diritto privato, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla appellante Pt_1
La novità della questione evidenziata dalla stessa Corte di legittimità e i contrasti nella giurisprudenza di merito (con rivisitazione anche da parte di questa Corte dell'orientamento in precedenza seguito) impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 16.11.2022 da
[...]
contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 881/2022 del Giudice del lavoro Controparte_1
di Palmi, pubblicata in data 17.05.2022, così provvede: rigettata l'appello.
Spese di lite interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)