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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12922/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12922/2021 tra
Parte_1
Parte_2
[...]
PARTE ATTRICE
e quale mandataria di CP_1 CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 4 febbraio 2025 sono comparsi: per gli attori l'avv. S. Formenti in sostituzione dell'avv. M. Bonomi;
per la convenuta l'avv. in sostituzione dell'avv. Catavello.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato il 31.1.2025; parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio depositato il 24.9.2024.
Il giudice dispone la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, le parti si riportano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice alle ore 12.45 sospende l'udienza. Alle ore 19.00 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12922/2021 promossa da:
Parte_3
[...]
[...] con l'avv. M. Bonomi;
ATTORI contro
, quale mandataria di CP_1 Controparte_2 con l'avv. G. Catavello;
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contratto di leasing;
art. 1526 c.c.
Conclusioni: come da verbale
Per gli attori:
IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Brescia nn. NN. 3649/21 R.ING – 10503/21 R.G. per tutti i motivi esposti in narrativa
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto di Brescia nn.
NN. 3649/21 R.ING – 10503/21 R.G. accertare e dichiarare l'esistenza del credito dei ricorrenti nella misura di Euro 166.091,59 o nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa ricorrenti e compensare i reciproci rapporti di debito e credito per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. pagina 2 di 7 IN OGNI CASO: - con rifusione integrale delle spese di lite.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- nel merito: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri , Parte_2
e da con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del Parte_2 Parte_1
17.11.2021, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3649/21 (R.G. n. 1053/2021), del 24.09.2021. In ogni caso, condannare c.f. e p iva , con sede in Correzzana (MB), Via Kennedy n. 2/A, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ) residente in [...]53, 23880 Casatenovo (LC) e
[...] C.F._1 Pt_2
(c.f. ) residente in [...]53, 23880 Casatenovo (LC) al
[...] C.F._2 pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad 87.821,70, oltre interessi contrattuali dalla data del 1.12.2020 all'effettivo saldo e comunque entro il limite tasso soglia, oltre le spese successive occorrende e gli accessori di legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata degli opponenti, accertare l'equo compenso per l'utilizzo del bene e compensarlo con l'asserito credito restitutorio avversario;
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse quelle del giudizio monitorio.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
La (“ ) – utilizzatrice debitrice principale - e e – Parte_1 Pt_1 Parte_2 Parte_2 fideiussori - hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3649/2021 con cui il Tribunale di
Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di € 87.821,20 a favore di mandataria CP_3 di (cessionaria del credito di già a titolo Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 di canoni di locazione scaduti e non corrisposti.
In data 22.12.2010 ha concluso con il contratto di leasing n. 291861, avente Controparte_5 Pt_1 ad oggetto un bene immobile. Contestualmente, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione principale, e hanno sottoscritto due fideiussioni, sino alla concorrenza dell'importo di € Pt_2 Pt_2
847.617,00. Il contratto di leasing è stato, infine, risolto in via stragiudiziale nel 2012.
A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti hanno dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti di legge. In particolare, gli attori hanno dedotto che: a) applicando Pa analogicamente l'art. 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo oggetto di causa, il credito vantato da pagina 3 di 7 per la restituzione dei canoni versati sarebbe pari ad € 166.091,59, superiore rispetto a quello vantato Pt_1 da parte opposta, talché ha invocato la compensazione;
b) ove si ritenesse applicabile la disciplina ex
L.124/2017, il credito vantato da non sarebbe determinato nel suo ammontare, in quanto la CP_3 mancata ricollocazione sul mercato del bene oggetto di leasing impedirebbe di quantificare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti e, di conseguenza, di ravvisare i connotati di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
in qualità di mandataria di si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.. CP_3 CP_2
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sulla natura della garanzia
Parte opposta ha dedotto che i signori e hanno sottoscritto un contratto autonomo di Pt_2 Pt_2 garanzia e non una fideiussione;
da ciò discenderebbe la carenza di legittimazione attiva dei garanti, i quali non potrebbero far valere le eccezioni aventi ad oggetto il rapporto principale intercorrente tra utilizzatrice e concedente.
Le Sezioni Unite hanno precisato che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ. Sez. Unite, 18/02/2010, n. 3947).
Nel caso in esame, è prevista la clausola “a prima richiesta” (lett. g) ed è altresì esclusa la facoltà del fideiussore di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 c.c. (lett. h).
Dalla disamina della garanzia per intero, tuttavia, non emergono quelle che sono le caratteristiche fondamentali del contratto autonomo di garanzia e cioè la carenza dell'elemento dell'accessorietà e la causa del trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso all'inadempimento di una prestazione. Al contrario, è ravvisabile il vincolo dell'accessorietà che caratterizza la fideiussione, come si ricava dal fatto che il fideiussore si è obbligato ad adempiere esattamente alla stessa prestazione e alle medesime condizioni alle quali si era obbligato il debitore principale, e non ad effettuare una prestazione equivalente. Oltre al nomen iuris, infatti, dal tenore letterale della garanzia emerge che e si Pt_2 Pt_2 sono costituiti garanti “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dall'operazione di leasing” oggetto del presente giudizio e che “la fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni altra spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, inerenti la succitata operazione”.
Ne deriva la corretta qualificazione, da parte degli opponenti, della garanzia quale fideiussione. pagina 4 di 7 Sull'applicazione dell'art. 1526 c.c.
È ormai pacifico in giurisprudenza (ex multis Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18607/2024; Cass. civ., sez. III, sent.
n. 3096/2024; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 206/2021) che la disciplina in materia di leasing introdotta dalla
L.124/2017 sia applicabile ai contratti risolti successivamente alla sua entrata in vigore. Il contratto concluso tra e è stato risolto nel 2012 e, di conseguenza, è applicabile analogicamente il CP_5 Pt_1 dettato dell'art. 1526 c.c. Tale norma prevede al comma 2 la possibilità per le parti di convenire che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa, e che il venditore possa pretendere altresì il pagamento del danno ai sensi del comma
1. In proposito si evidenzia che l'art. 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: in astratto, dunque, nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari al lucro cessante derivante dal mancato pagamento dei canoni a scadere, attualizzati, oltre al prezzo di opzione, fatte salve le precisazioni che verranno offerte.
Nel caso di specie, una simile pattuizione è contenuta nell'art. 17 cgc: le parti hanno predeterminato le conseguenze della risoluzione, stabilendo l'obbligo per l'utilizzatore di restituire prontamente l'immobile e pagare i corrispettivi periodici maturati alla data della risoluzione, ferma la possibilità per il concedente di pretendere il risarcimento del danno ulteriore, “determinato dalla attualizzazione dei canoni a scadere al tasso indicato nelle condizioni particolari, maggiorato del prezzo pattuito per l'acquisto e dedotto il ricavato dalla vendita dell'immobile o dal reimpiego in leasing dello stesso”. Una simile pattuizione, avente natura di clausola penale, è coerente con la natura del contratto di leasing nella misura in cui la penale risulta parametrata al lucro che la concedente avrebbe realizzato se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione;
analizzata nel suo insieme, inoltre, detta clausola non altera l'equilibrio economico del sinallagma, atteso che il regolamento negoziale prevede anche che dall'importo dovuto dall'utilizzatrice inadempiente a titolo di penale venga detratto il valore del bene da ricollocare sul mercato.
La pattuizione è, quindi, compatibile con il disposto dell'art. 1526 c.c.
Nel caso in esame, il bene, nonostante sia stato tempestivamente riconsegnato dall'utilizzatrice, non è ancora stato ricollocato sul mercato. Tale aspetto, tuttavia, non rileva nel presente giudizio: la concedente si
è, infatti, limitata a chiedere il pagamento dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto, nonché il pagamento di ulteriori fatture emesse fino alla cessione del contratto a (relative a “servizi CP_2 leasing” e “rivalsa IMU”), così come risultante dall'estratto conto allegato, senza pretendere alcunché a titolo di risarcimento per l'ulteriore danno, ossia di penale.
Da ciò deriva altresì l'impossibilità di accogliere la domanda dell'opponente di compensazione dei rispettivi rapporti di debito / credito, previo accertamento di un credito a favore di . Come dedotto dalla Pt_1
pagina 5 di 7 stessa parte opponente, il credito derivante da penale non è ancora liquido né esigibile, talché difettano i presupposti della compensazione.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'opposta, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della causa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 4.2.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 7 Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., previa lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare e allegazione al verbale, chiuso alle ore 19.15.
Brescia, 4.2.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12922/2021 tra
Parte_1
Parte_2
[...]
PARTE ATTRICE
e quale mandataria di CP_1 CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 4 febbraio 2025 sono comparsi: per gli attori l'avv. S. Formenti in sostituzione dell'avv. M. Bonomi;
per la convenuta l'avv. in sostituzione dell'avv. Catavello.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato il 31.1.2025; parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio depositato il 24.9.2024.
Il giudice dispone la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, le parti si riportano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice alle ore 12.45 sospende l'udienza. Alle ore 19.00 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12922/2021 promossa da:
Parte_3
[...]
[...] con l'avv. M. Bonomi;
ATTORI contro
, quale mandataria di CP_1 Controparte_2 con l'avv. G. Catavello;
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contratto di leasing;
art. 1526 c.c.
Conclusioni: come da verbale
Per gli attori:
IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Brescia nn. NN. 3649/21 R.ING – 10503/21 R.G. per tutti i motivi esposti in narrativa
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto di Brescia nn.
NN. 3649/21 R.ING – 10503/21 R.G. accertare e dichiarare l'esistenza del credito dei ricorrenti nella misura di Euro 166.091,59 o nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa ricorrenti e compensare i reciproci rapporti di debito e credito per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. pagina 2 di 7 IN OGNI CASO: - con rifusione integrale delle spese di lite.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- nel merito: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri , Parte_2
e da con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del Parte_2 Parte_1
17.11.2021, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3649/21 (R.G. n. 1053/2021), del 24.09.2021. In ogni caso, condannare c.f. e p iva , con sede in Correzzana (MB), Via Kennedy n. 2/A, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ) residente in [...]53, 23880 Casatenovo (LC) e
[...] C.F._1 Pt_2
(c.f. ) residente in [...]53, 23880 Casatenovo (LC) al
[...] C.F._2 pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad 87.821,70, oltre interessi contrattuali dalla data del 1.12.2020 all'effettivo saldo e comunque entro il limite tasso soglia, oltre le spese successive occorrende e gli accessori di legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata degli opponenti, accertare l'equo compenso per l'utilizzo del bene e compensarlo con l'asserito credito restitutorio avversario;
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse quelle del giudizio monitorio.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
La (“ ) – utilizzatrice debitrice principale - e e – Parte_1 Pt_1 Parte_2 Parte_2 fideiussori - hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3649/2021 con cui il Tribunale di
Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di € 87.821,20 a favore di mandataria CP_3 di (cessionaria del credito di già a titolo Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 di canoni di locazione scaduti e non corrisposti.
In data 22.12.2010 ha concluso con il contratto di leasing n. 291861, avente Controparte_5 Pt_1 ad oggetto un bene immobile. Contestualmente, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione principale, e hanno sottoscritto due fideiussioni, sino alla concorrenza dell'importo di € Pt_2 Pt_2
847.617,00. Il contratto di leasing è stato, infine, risolto in via stragiudiziale nel 2012.
A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti hanno dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti di legge. In particolare, gli attori hanno dedotto che: a) applicando Pa analogicamente l'art. 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo oggetto di causa, il credito vantato da pagina 3 di 7 per la restituzione dei canoni versati sarebbe pari ad € 166.091,59, superiore rispetto a quello vantato Pt_1 da parte opposta, talché ha invocato la compensazione;
b) ove si ritenesse applicabile la disciplina ex
L.124/2017, il credito vantato da non sarebbe determinato nel suo ammontare, in quanto la CP_3 mancata ricollocazione sul mercato del bene oggetto di leasing impedirebbe di quantificare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti e, di conseguenza, di ravvisare i connotati di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
in qualità di mandataria di si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.. CP_3 CP_2
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sulla natura della garanzia
Parte opposta ha dedotto che i signori e hanno sottoscritto un contratto autonomo di Pt_2 Pt_2 garanzia e non una fideiussione;
da ciò discenderebbe la carenza di legittimazione attiva dei garanti, i quali non potrebbero far valere le eccezioni aventi ad oggetto il rapporto principale intercorrente tra utilizzatrice e concedente.
Le Sezioni Unite hanno precisato che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ. Sez. Unite, 18/02/2010, n. 3947).
Nel caso in esame, è prevista la clausola “a prima richiesta” (lett. g) ed è altresì esclusa la facoltà del fideiussore di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 c.c. (lett. h).
Dalla disamina della garanzia per intero, tuttavia, non emergono quelle che sono le caratteristiche fondamentali del contratto autonomo di garanzia e cioè la carenza dell'elemento dell'accessorietà e la causa del trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso all'inadempimento di una prestazione. Al contrario, è ravvisabile il vincolo dell'accessorietà che caratterizza la fideiussione, come si ricava dal fatto che il fideiussore si è obbligato ad adempiere esattamente alla stessa prestazione e alle medesime condizioni alle quali si era obbligato il debitore principale, e non ad effettuare una prestazione equivalente. Oltre al nomen iuris, infatti, dal tenore letterale della garanzia emerge che e si Pt_2 Pt_2 sono costituiti garanti “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dall'operazione di leasing” oggetto del presente giudizio e che “la fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni altra spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, inerenti la succitata operazione”.
Ne deriva la corretta qualificazione, da parte degli opponenti, della garanzia quale fideiussione. pagina 4 di 7 Sull'applicazione dell'art. 1526 c.c.
È ormai pacifico in giurisprudenza (ex multis Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18607/2024; Cass. civ., sez. III, sent.
n. 3096/2024; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 206/2021) che la disciplina in materia di leasing introdotta dalla
L.124/2017 sia applicabile ai contratti risolti successivamente alla sua entrata in vigore. Il contratto concluso tra e è stato risolto nel 2012 e, di conseguenza, è applicabile analogicamente il CP_5 Pt_1 dettato dell'art. 1526 c.c. Tale norma prevede al comma 2 la possibilità per le parti di convenire che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa, e che il venditore possa pretendere altresì il pagamento del danno ai sensi del comma
1. In proposito si evidenzia che l'art. 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: in astratto, dunque, nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari al lucro cessante derivante dal mancato pagamento dei canoni a scadere, attualizzati, oltre al prezzo di opzione, fatte salve le precisazioni che verranno offerte.
Nel caso di specie, una simile pattuizione è contenuta nell'art. 17 cgc: le parti hanno predeterminato le conseguenze della risoluzione, stabilendo l'obbligo per l'utilizzatore di restituire prontamente l'immobile e pagare i corrispettivi periodici maturati alla data della risoluzione, ferma la possibilità per il concedente di pretendere il risarcimento del danno ulteriore, “determinato dalla attualizzazione dei canoni a scadere al tasso indicato nelle condizioni particolari, maggiorato del prezzo pattuito per l'acquisto e dedotto il ricavato dalla vendita dell'immobile o dal reimpiego in leasing dello stesso”. Una simile pattuizione, avente natura di clausola penale, è coerente con la natura del contratto di leasing nella misura in cui la penale risulta parametrata al lucro che la concedente avrebbe realizzato se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione;
analizzata nel suo insieme, inoltre, detta clausola non altera l'equilibrio economico del sinallagma, atteso che il regolamento negoziale prevede anche che dall'importo dovuto dall'utilizzatrice inadempiente a titolo di penale venga detratto il valore del bene da ricollocare sul mercato.
La pattuizione è, quindi, compatibile con il disposto dell'art. 1526 c.c.
Nel caso in esame, il bene, nonostante sia stato tempestivamente riconsegnato dall'utilizzatrice, non è ancora stato ricollocato sul mercato. Tale aspetto, tuttavia, non rileva nel presente giudizio: la concedente si
è, infatti, limitata a chiedere il pagamento dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto, nonché il pagamento di ulteriori fatture emesse fino alla cessione del contratto a (relative a “servizi CP_2 leasing” e “rivalsa IMU”), così come risultante dall'estratto conto allegato, senza pretendere alcunché a titolo di risarcimento per l'ulteriore danno, ossia di penale.
Da ciò deriva altresì l'impossibilità di accogliere la domanda dell'opponente di compensazione dei rispettivi rapporti di debito / credito, previo accertamento di un credito a favore di . Come dedotto dalla Pt_1
pagina 5 di 7 stessa parte opponente, il credito derivante da penale non è ancora liquido né esigibile, talché difettano i presupposti della compensazione.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'opposta, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della causa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 4.2.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 7 Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., previa lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare e allegazione al verbale, chiuso alle ore 19.15.
Brescia, 4.2.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 7 di 7