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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 04.04.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10388 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. PUTIGNANO NICOLA;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti OLGIATI MARINA e VULPIS ELIO;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/09/2023 ha dedotto: di lavorare alle dipendenze Parte_1 della dal 07.09.1987 e di essere inquadrato con qualifica di impiegato 2° livello aria Controparte_1 manager di cui al CCNL Feder distribuzioni;
che esso ricorrente ha svolto mansioni di fatto corrispondenti al superiore inquadramento di cui CCNL di categoria, corrispondente al primo livello anziché il secondo delle declaratorie contrattuali;
che la società datrice di lavoro non aveva riconosciuto ad esso ricorrente il superiore inquadramento ed, anzi, aveva proposto al un demansionamento, con l'attribuzione di mansioni Parte_1 di venditore, anziché di manager.
Tanto premesso l'odierno ricorrente ha adito questo giudice del lavoro del Tribunale di Bari per sentire: “1. In via principale accertare e dichiarare il diritto di , al superiore inquadramento Parte_1
di cui al I livello CCNL di riferimento e di cui in premessa almeno a far data dal 01.09.2013 (o per il diverso inferiore periodo da accertarsi in corso di causa) e per l'effetto condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del ricorrente a titolo
[...]
di differenze retributive pari ad € 17.899,11 (sino al 30.09.2023) oltre alle somme maturate e maturande
a titolo di differenze retributive a far data dal 30.09.2023 all'emananda sentenza, per le causali siccome dedotte in narrativa, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi
1 legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., dal giorno di maturazione di
ciascun credito sino al soddisfo.
- in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 alla regolarizzazione contributiva del ricorrente in considerazione dell'accertando superiore inquadramento contrattuale
2. Accertare e dichiarare il demansionamento e/o dequalificazione di , in relazione Parte_1 all'inquadramento superiore di cui al CCNL di riferimento che verrà accertato nel periodo compreso dal
12.2022 a tutt'oggi e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal
ricorrente, da determinarsi anche in via equitativa per il gravi pregiudizio di tipo professionale subito dal ricorrente, nella misura di € 6.809,70, o di quell'altra di giustizia, ed all'occorrenza anche in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si costituiva la società dando atto che nelle more le parti avevano sottoscritto verbale Controparte_1
di conciliazione in sede sindacale, quindi la società resistente in applicazione dell'art. 306 c.p.c. per cui
“il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” chiedeva, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere, la condanna della controparte alle spese di lite.
Alla udienza del 4.04.2025 ciascun procuratore insisteva per la vittoria delle spese, congiuntamente chiedendo la declaratoria della materia del contendere.
Quindi alla odierna udienza la discussione ha preceduto la pubblicazione del dispositivo.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
Ed invero, il fatto sopravvenuto del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, come già si è detto, in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che non può accogliersi la tesi della società resistente.
Il verbale di conciliazione in sede sindacale, infatti, sottoscritto dalle parti in data 24.11.2023, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., ha pacificamente il contenuto di una transazione e, quindi, di un negozio con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale facendosi reciproche concessioni e rinunce;
laddove, invece, l'art. 306 c.p.c. configura la diversa ipotesi di rinuncia agli atti del processo , cui corrisponde il diverso esito della estinzione del giudizio, con la conseguente regola che il rinunciante deve rimborsare le spese di lite.
Nell'ambito, quindi, dell'accordo transattivo, che peraltro nella specie ha natura di “transazione generale e novativa” ed è intervenuto ancor prima dell'inizio della trattazione della causa, non avendo le parti regolato il pagamento delle spese ai propri difensori, queste si intendono compensate ai sensi dell'art. 92, co. 3, c.p.c.
2 In conclusione va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato il 22/09/2023, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, in data 04/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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