Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Gaudioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- dei provvedimenti con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta in favore di lavoratore, e segnatamente: a) cod. P-CT/L/Q/2023/100352, relativo ad -OMISSIS-; b) cod. P-CT/L/Q/2023/-OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; c) cod. P-CT/L/Q/2023/100376, relativo a -OMISSIS-; d) cod. P-CT/L/Q/2023/-OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; e) cod. P-CT/L/Q/2023/100388, relativo a Gaabout Anis; f) cod. P-CT/L/Q/2023/-OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; g) cod. P-CT/L/Q/2023/100401, relativo a -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. DR AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 24 luglio 2024 e depositato il 2 settembre 2024, il Sig. -OMISSIS-, nella qualità d’imprenditore agricolo e datore di lavoro, agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dei provvedimenti meglio specificati in epigrafe, notificati il 27 maggio 2024, con i quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha disposto la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati il 21 dicembre 2023 in favore di sette lavoratori stranieri, a seguito d’istanze presentate il 27 marzo 2023 nell’ambito del Decreto Flussi vigente ratione temporis.
I provvedimenti, identici nel loro tenore, dato conto del mancato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, si fondano sulla duplice motivazione: 1) del “ parere ostativo del/dei componente/i dello Sportello di Catania ”; 2) quanto alla posizione di due lavoratori (UF EL e -OMISSIS-), di contestata “ carenza documentale ” (docc. 1 e 2 del ricorrente) e, quanto agli altri, della circostanza che “ il richiedente invitato con nota del 14/05/2024 prot 62319 non ha ottemperato alla richiesta di presentazione dei documenti utili al perfezionamento dell’istanza ” (docc. 3-7 del ricorrente).
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 co. 2 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 e dell'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità – Eccesso di potere per carenza della motivazione.
Muovendo dalla premessa che le cause ostative al rilascio del nulla osta al lavoro ex art. 42 comma 2 D.L. n. 73/2022 hanno carattere tassativo -in quanto circoscritte alle sole fattispecie di cui agli artt. 22 e 24 D.lgs. n. 286/1999-, con il primo motivo il ricorrente contesta all’Amministrazione di aver agito in carenza di un effettivo accertamento dei predetti presupposti. Gli atti impugnati, corredati, in tesi, di motivazione apparente e stereotipata, giacché fondata sulla generica deduzione di insufficienza della documentazione allegata, risulterebbero inoltre viziati da eccesso di potere per difetto d’istruttoria e manifesta illogicità.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione.
Con il secondo mezzo si lamenta il carattere apparente della motivazione che fa leva sulle omissioni documentali, alla cui integrazione non sarebbe sufficiente il mero richiamo al “ parere ostativo del/dei componente/i dello Sportello di Catania ” che, in quanto atto non specificamente individuato né reso disponibile, non presenterebbe i requisiti necessari -ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990- a configurare una valida motivazione per relationem .
Per la parte intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con memoria depositata il 25 settembre 2024 ha eccepito il difetto di legittimazione dell’Amministrazione statale; trattandosi di provvedimento adottato dalla Regione -OMISSIS-, non evocata in giudizio.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2025 è stata respinta l’istanza cautelare.
Il 30 aprile 2025 il ricorrente ha depositato istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, rappresentando l’urgenza della decisione nel merito.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Capo I
Preliminarmente dev’essere disattesa l’eccezione in rito della parte resistente.
Nei provvedimenti impugnati non si ravvisa alcun elemento (intestazione, timbro o altro elemento formale) indicativo della loro provenienza dall’amministrazione regionale.
Sotto altro profilo, nel senso dell’identificazione dell’amministrazione regionale quale autore del provvedimento impugnato non si palesa di per sé sufficiente l’intesa istituzionale di programma sottoscritta il 6 febbraio 2006 tra il Ministero dell’Interno e la Regione -OMISSIS-.
Come ancora di recente ribadito dalla Sezione, infatti, “ l’art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 individua in modo inequivocabile nello Sportello unico per l’immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione al lavoro; né […] tale competenza può ritenersi derogata in favore dei centri per l’impiego per effetto della predetta intesa del 2006; ciò <<sia perché si tratta di accordo non idoneo a modificare una disposizione di legge primaria; sia perché, a ben vedere, essa costituisce una intesa intervenuta tra Ministero dell’interno e Regione -OMISSIS- finalizzata esclusivamente a realizzare una collaborazione nella fase istruttoria dei procedimenti di assunzione dei lavoratori stranieri, che non può ovviamente incidere sul momento finale del procedimento e sulla competenza ad adottare il provvedimento conclusivo>> (T.A.R. Sicilia – Catania 26 aprile 2019 n. 943 cit.) ” (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 28 febbraio 2026 n. 608).
La Prefettura di -OMISSIS- è, perciò, munita della necessaria legittimazione passiva.
- Capo II
Ancora in limine deve dichiararsi l’ammissibilità del ricorso cumulativo tenuto conto che i plurimi provvedimenti impugnati, pur riferendosi distintamente a sette lavoratori stranieri, scaturiscono dalla medesima istanza del datore di lavoro, odierno ricorrente, e mostrano piena identità di contenuto e apparato motivazionale.
L’appartenenza degli atti gravati allo stesso procedimento e la deduzione nel ricorso di vizi che li colpiscono nella medesima misura giustificano, pertanto, pienamente l’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame; in deroga alla regola generale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento.
- Capo III
Nel merito, le due ragioni di doglianza -che, per connessione logico-argomentativa, possono trattarsi congiuntamente- sono infondate.
1) Giova premettere che, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.lgs. 286/1998, “ Lo sportello unico per l’immigrazione, […] a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi […] ” .
Al riguardo l’art. 30-bis comma 8 del D.P.R. 394/1999 precisa che lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta, “ procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. […] ” .
Quindi l’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022 convertito nella Legge n. 122/2022 (cui fa esplicita menzione il provvedimento impugnato) ha previsto che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del D.lgs. 286/1998, e che al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegua la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
2) Ciò posto, destituito di fondamento si palesa, anzitutto, l’assunto ricorsuale secondo cui la tassonomia delle ipotesi di revoca del nulla osta si esaurirebbe nelle sole fattispecie tipizzate dai citati artt. 22 e 24.
Al contrario, come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, la revoca in parola non è limitata soltanto al riscontro di quelle situazioni impeditive (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, lo svolgimento dell’attività nei settori produttivi contemplati dal decreto-flussi o l’asseverazione del consulente del lavoro (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I ter, 24 aprile 2025 n. 8025; T.A.R. Liguria, sez. I, 17 giugno 2024 n. 444, ove anche ulteriori richiami di giurisprudenza).
Tanto in conformità alle caratteristiche strutturali e funzionali dell’istituto.
Segnatamente, a dispetto del nomen iuris , la “ revoca ” del nulla osta non costituisce manifestazione del potere di autotutela disciplinato dall’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, ma configura una fattispecie di decadenza accertativa (o revoca sanzionatoria), essendo espressione non già di discrezionalità, bensì del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari, a monte, per ottenere il provvedimento ampliativo. Ciò in quanto, ove si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia a un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, in virtù di una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alle tempistiche ordinarie (e all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato), il sistema dei flussi programmati d’ingresso si presterebbe a facili elusioni (in termini ancora T.A.R. Liguria, sez. I, n. 444/2024 cit.; in argomento si veda anche C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 maggio 2025 n. 376 che definisce la revoca di cui si discute quale “ atto dovuto, come espressamente previsto dal predetto articolo 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito con legge n. 122/2022 ”).
Tanto presuppone, in ossequio al principio di collaborazione ex art. 1 comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e al criterio di autoresponsabilità, che il richiedente produca tutti i documenti necessari e utili al perfezionamento della procedura, onde consentire la verifica dei requisiti.
3) Tale ultima considerazione guida al giudizio d’infondatezza delle censure che si appuntano sui lamentati profili di difetto di motivazione ed eccesso di potere dei provvedimenti impugnati.
È opportuno ribadire che gli atti gravati -nella loro rispettiva identica formulazione- si fondano su due concorrenti motivi: a) il parere ostativo dello Sportello di -OMISSIS-; b) l’incompletezza della documentazione a corredo dell’istanza e il mancato riscontro a nota di interlocuzione procedimentale specificamente diretta a stimolare il soccorso istruttorio.
Costituisce ius receptum che, al cospetto di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; talché il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr., tra le molte altre, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 14 agosto 2025 n. 663 e giurisprudenza ivi richiamata).
Orbene, proprio il motivo incentrato sulle omissioni documentali resiste al gravame.
Invero, costituiscono circostanze fattuali non contestate dal ricorrente che egli abbia ricevuto la nota prot. n. -OMISSIS- del 14 maggio 2024 e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca motivato sull’insufficienza dei documenti allegati alla domanda (cfr. docc. 1-7 di parte ricorrente) e che non abbia riscontrato nessuna delle due con osservazioni endoprocedimentali né recuperato alle carenze della documentazione.
Neppure dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in giudizio egli ha provato né allegato la completezza del corredo documentale alla richiesta dei titoli per cui è controversia.
Alla luce delle superiori coordinate normative e giurisprudenziali, la mancata produzione delle richieste prove documentali, implicando, nella sostanza, l’insufficiente dimostrazione dei requisiti prescritti per il conseguimento dei titoli, non poteva che condurre, perciò, alla revoca dei nulla osta; così da precludere la fisiologica conclusione della procedura.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato.
- Capo IV
L’oggettiva peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AI | GI GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.