CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
927 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra e Parte_1 Controparte_1 con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellanti
E
con l'avv. BONANNI EZIO Controparte_2 appellata ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9919/2023, pubblicata in data 28/12/2023 e notificata in data 13.03.2024;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
927 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra e Parte_1 Controparte_1 con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellanti
E
con l'avv. BONANNI EZIO Controparte_2 appellata ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9919/2023, pubblicata in data 28/12/2023 e notificata in data 13.03.2024;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma chiedeva di accertare il Controparte_2 diritto di , coniuge della ricorrente, deceduto in data 22.08.2015, ad esser Persona_1 riconosciuto quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005, e dell'art. 1 del d.p.r. n. 243/2006, in ragione della dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative della patologia (mesotelioma pleurico) e del diritto della ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, a tutti i benefici spettanti alle vittime del dovere, dettagliatamente indicati nella premessa in fatto del predetto ricorso. Chiedeva altresì di condannare il all'aggiornamento della Parte_1 graduatoria unica, ex art. 3 del d.p.r. n. 243/2006, con l'inserimento del nominativo del nel predetto elenco, quale soggetto equiparato alle vittime del dovere e chiedeva di Per_1 condannare il alla concessione di tutti i benefici richiesti dalla Controparte_1 ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, nonché al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione maturati sulla speciale elargizione, nonché sui ratei arretrati dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio di € 500,00 mensili fino alla data dell'effettivo soddisfo. Il e il non si costituivano in giudizio. Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9919/2023 dichiarava che la patologia accertata dal CTU a carico del de cuius era dipendente da causa di servizio Persona_1 ed ascrivibile alla prima categoria della Tabella A allegata al DPR 834.981 con riferimento al periodo dal 6 maggio 1960 al 30 giugno 1962; dichiarava altresì il diritto del ad Per_1 esser riconosciuto quale vittima del dovere e condannava il Parte_1 all'inserimento del suo nominativo nell'elenco ex art. 3, essendo stata ritenuta la dipendenza da causa di servizio della patologia responsabile del decesso per le particolari condizioni ambientali ed operative di svolgimento del servizio, per essere insorta in conseguenza di una situazione di rischio costituita dall'esposizione professionale ad amianto, nel periodo in cui aveva prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare tra il 06.05.1990 ed il 01.07.1962; dichiarava il diritto della ricorrente ai benefici ed alle prestazioni assistenziali richieste, ad eccezione del beneficio del collocamento obbligatorio ex artt. 1 e 2 della legge n. 407/98, alle condizioni, nella misura e con la decorrenza previste ex lege oltre accessori dalla maturazione fino al soddisfo e, per l'effetto, condannava il alla corresponsione dei predetti benefici e prestazioni assistenziali, Controparte_1 oltre accessori dalla maturazione fino al soddisfo, condannando i intimati alla CP_3 rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio. Hanno appellato tempestivamente la sentenza il e il Parte_1
, sulla base di quattro motivi. Controparte_1
Si è costituita ritualmente in giudizio per resistere alla Controparte_2 domanda.
3 Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione e CP_3 falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006. In particolare impugnano la sentenza per aver fatto discendere dall'esposizione professionale ad amianto e dalla connessa dipendenza da causa di servizio la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al dello status di soggetto equiparato a Per_1 vittima del dovere. Sostengono gli appellanti che, alla luce della più recente giurisprudenza, la mera nocività dell'ambiente lavorativo, determinata dall'esposizione di un lavoratore a fibre e/o polveri di amianto, di per sé non basta a soddisfare il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005, ai fini del riconoscimento della qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere, dovendosi comunque ricercare la sussistenza di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
deduce che sussistono le particolari condizioni ambientali e operative CP_2 eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 20, L.183/10, e dell'art. 1, co. 564, L. 266/05, e dell'art. 1 del DPR 243/2006. Inoltre osserva che, alla luce della mancata contestazione da parte del dei fatti dedotti, devono dirsi definitivamente accertate Controparte_1 circostanze fattuali come la modalità di servizio, l'imbarco e le elevate esposizioni ad amianto.
Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della a benefici ulteriori rispetto a quelli CP_2 originariamente previsti in favore delle vittime del terrorismo ed espressamente estesi alle vittime del dovere dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006 dall'art. 34 della legge n. 222/2007 e dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007. L'appellante sul punto rileva l'infondatezza della avversa allegazione e cita a sostegno le SS.UU. della Suprema Corte secondo cui “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal 'diritto vivente' rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria" (Corte di Cassazione, SS. UU. Sentenza n. 7761/17).
Con il terzo motivo i appellanti denunciano la violazione e falsa CP_3 applicazione del D.P.R. n. 510/1999 nella parte della sentenza in cui il Tribunale ha condannato il non valutando che la competenza del suddetto Controparte_1
all'emissione dei provvedimenti concessivi dei benefici spettanti alle vittime CP_1 del dovere ha ad oggetto esclusivamente i benefici individuati dall'art. 2 del D.P.R. n.
510/1999.
Sul punto la difesa osserva che non risultando indicato il capo impugnato è CP_2 impossibile assumere una posizione specifica e circostanziata per cui chiede dichiararsi l'
4 inammissibilità, improcedibilità e nullità di tale mezzo di impugnazione, in ragione della lesione del diritto di difesa in un giusto processo (art. 24 e 111 Cost.).
Quale quarto motivo i appellanti lamentano la violazione e falsa CP_3 applicazione del combinato disposto dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, deducendo che la sentenza impugnata erroneamente ha condannato il a corrispondere gli accessori di Controparte_1 legge (interessi legali e rivalutazione) sulle somme dovute a titolo di benefici e prestazioni assistenziali.
La replica che non vi è nella sentenza la statuizione di condanna in CP_2 ordine ad interessi e rivalutazione.
È assorbente rilevare la fondatezza del primo motivo di appello.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto dalla lettura del gravame si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Nel merito, i appellanti lamentano l'errata interpretazione dei presupposti CP_3 per l'equiparazione alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, del D.P.R. n. 266/2005 e del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 243/2006 ed a sostegno riportano recente giurisprudenza di legittimità che si porrebbe in espresso dissenso rispetto a precedenti di segno contrario.
Com'è noto, il comma 563 ed il comma 564 prevedono ambiti soggettivi diversi e condizioni differenti per il riconoscimento dei medesimi benefici assistenziali di cui si discute. Il comma 563 concerne le vittime del dovere in senso stretto ovvero "i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità." Invece il comma 564 statuisce che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla cit. L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
5 soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto."
La problematica sottesa alla fattispecie in esame attiene al significato da attribuire alle previsioni normative concernenti il fondamentale presupposto relativo alle "particolari condizioni ambientali od operative".
È opportuno partire dall'esame della sentenza n. 759/2017 con la quale le Sez. Unite della Suprema Corte hanno affermato che il concetto di "missione di qualunque natura" deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un
"compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un
"mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata".
Nello specifico, in ordine al concetto di condizioni ambientali ed operative
"particolari", le Sezioni Unite hanno anzitutto affermato che la formulazione del regolamento di cui sopra deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge, che sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa particolare "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività
"generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse".
Occorre poi passare ad analizzare la pronuncia della S.C. n. 4238 del 13/02/2019 pure menzionata nel presente giudizio, con la quale è stato accolto il ricorso in cui si censurava la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la riconducibilità alla previsione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 di una fattispecie in cui un vigile del fuoco aveva contratto un mesotelioma pleurico per esposizione all'amianto presente nei materiali (coperte spegnifuoco, guanti, tute) che utilizzava nell'espletamento della sua ordinaria attività. La Corte afferma che il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va
6 riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori per cui “la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto)”. Infatti “nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti;
considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali - ed in specifico in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto - la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione;
in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività lavorativa allora praticato, in sè lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma)”.
Ha quindi espressamente ritenuto non condivisibile l'affermazione della Corte territoriale secondo cui una condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro (rappresentata nel caso di specie dall'adibizione del lavoratore ad attività nociva in palese violazione dell'art. 2087 c.c. e 32 Cost) non ha alcuna rilevanza, in mancanza del presupposto della straordinarietà del rischio. La Corte ha quindi concluso nel senso che
“nulla osta a che il concetto di "missione di qualunque natura" e quello di "particolari condizioni ambientali od operative" possano essere riscontrati anche nello svolgimento dei compiti che afferiscono al tipico lavoro del vigile del fuoco.
Tale opzione ermeneutica non ha trovato riscontro nella successiva giurisprudenza di legittimità, che ha invece sottolineato che affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
hanno altresì specificato che la particolarità delle condizioni operative ed ambientali si ravvisa solo laddove queste abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
in altri termini, “per particolari condizioni si deve intendere solo ciò che risulta fuori dal comune e
7 dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio” (Cass.
Sez. L n. 28696/20).
La pronuncia che ha maggiormente chiarito il nuovo orientamento della Corte di legittimità è la pronuncia n. 29819 del 12/10/2022 (successivamente richiamata negli stessi termini da conformi pronunce, quali Cassazione civile sez. lav. n.8957 del 9/02/2023) che per chiarezza espositiva e esaustività appare opportuno richiamare nei suo tratti essenziali:
“nel descritto contesto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti
l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza
(come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto
8 beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario. L'esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell e dalla CP_4 copertura dei rischi di malattie professionali non può dunque trovare rimedio in un automatico allargamento generalizzato - che sarebbe del tutto improprio, in quanto non consentito dalle norme - dell'ambito di applicazione di istituto che ha diverso fondamento e finalità”.
Ebbene, nel caso di specie gli elementi di riscontro di quel quid pluris che permetterebbe di individuare un fattore di rischio maggiore (rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro) non appaiono sussistere. L'esposizione alle sostanze nocive del è Per_1 avvenuta nel corso del normale espletamento dell'attività di motorista navale, per un periodo temporalmente limitato (un anno, 10 mesi e 10 giorni, ossia dal 6.5.1960 al 30.6.1962) per cui la pure riscontrata violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore e il connesso accertamento della dipendenza da causa di servizio (secondo una statuizione definitiva, vista la mancata impugnativa sul punto) non permettono di ritenere integrata la particolarità delle condizioni lavorative rilevanti per il beneficio di cui si discute.
Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello, con riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui, fermo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha accolto la domanda volta alla concessione dei benefici connesso allo status di vittima del dovere in capo al de cuius.
Il parziale accoglimento delle domande originariamente formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado induce alla compensazione per due terzi delle spese di lite, con condanna dei appellanti al rimborso del residuo, da distrarsi. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, così provvede: rigetta la domanda di cui all'originario ricorso introdotto da CP_2
di riconoscimento dello status di vittima del dovere e di condanna alle connesse
[...] prestazioni previdenziali;
compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna i appellanti alla refusione del residuo che si liquida quanto al primo grado in € CP_3
1.546,00 e quanto al secondo grado € 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
9 Roma, 28/02/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
927 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra e Parte_1 Controparte_1 con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellanti
E
con l'avv. BONANNI EZIO Controparte_2 appellata ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9919/2023, pubblicata in data 28/12/2023 e notificata in data 13.03.2024;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
927 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra e Parte_1 Controparte_1 con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellanti
E
con l'avv. BONANNI EZIO Controparte_2 appellata ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9919/2023, pubblicata in data 28/12/2023 e notificata in data 13.03.2024;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma chiedeva di accertare il Controparte_2 diritto di , coniuge della ricorrente, deceduto in data 22.08.2015, ad esser Persona_1 riconosciuto quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005, e dell'art. 1 del d.p.r. n. 243/2006, in ragione della dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative della patologia (mesotelioma pleurico) e del diritto della ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, a tutti i benefici spettanti alle vittime del dovere, dettagliatamente indicati nella premessa in fatto del predetto ricorso. Chiedeva altresì di condannare il all'aggiornamento della Parte_1 graduatoria unica, ex art. 3 del d.p.r. n. 243/2006, con l'inserimento del nominativo del nel predetto elenco, quale soggetto equiparato alle vittime del dovere e chiedeva di Per_1 condannare il alla concessione di tutti i benefici richiesti dalla Controparte_1 ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, nonché al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione maturati sulla speciale elargizione, nonché sui ratei arretrati dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio di € 500,00 mensili fino alla data dell'effettivo soddisfo. Il e il non si costituivano in giudizio. Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9919/2023 dichiarava che la patologia accertata dal CTU a carico del de cuius era dipendente da causa di servizio Persona_1 ed ascrivibile alla prima categoria della Tabella A allegata al DPR 834.981 con riferimento al periodo dal 6 maggio 1960 al 30 giugno 1962; dichiarava altresì il diritto del ad Per_1 esser riconosciuto quale vittima del dovere e condannava il Parte_1 all'inserimento del suo nominativo nell'elenco ex art. 3, essendo stata ritenuta la dipendenza da causa di servizio della patologia responsabile del decesso per le particolari condizioni ambientali ed operative di svolgimento del servizio, per essere insorta in conseguenza di una situazione di rischio costituita dall'esposizione professionale ad amianto, nel periodo in cui aveva prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare tra il 06.05.1990 ed il 01.07.1962; dichiarava il diritto della ricorrente ai benefici ed alle prestazioni assistenziali richieste, ad eccezione del beneficio del collocamento obbligatorio ex artt. 1 e 2 della legge n. 407/98, alle condizioni, nella misura e con la decorrenza previste ex lege oltre accessori dalla maturazione fino al soddisfo e, per l'effetto, condannava il alla corresponsione dei predetti benefici e prestazioni assistenziali, Controparte_1 oltre accessori dalla maturazione fino al soddisfo, condannando i intimati alla CP_3 rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio. Hanno appellato tempestivamente la sentenza il e il Parte_1
, sulla base di quattro motivi. Controparte_1
Si è costituita ritualmente in giudizio per resistere alla Controparte_2 domanda.
3 Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione e CP_3 falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006. In particolare impugnano la sentenza per aver fatto discendere dall'esposizione professionale ad amianto e dalla connessa dipendenza da causa di servizio la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al dello status di soggetto equiparato a Per_1 vittima del dovere. Sostengono gli appellanti che, alla luce della più recente giurisprudenza, la mera nocività dell'ambiente lavorativo, determinata dall'esposizione di un lavoratore a fibre e/o polveri di amianto, di per sé non basta a soddisfare il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005, ai fini del riconoscimento della qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere, dovendosi comunque ricercare la sussistenza di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
deduce che sussistono le particolari condizioni ambientali e operative CP_2 eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 20, L.183/10, e dell'art. 1, co. 564, L. 266/05, e dell'art. 1 del DPR 243/2006. Inoltre osserva che, alla luce della mancata contestazione da parte del dei fatti dedotti, devono dirsi definitivamente accertate Controparte_1 circostanze fattuali come la modalità di servizio, l'imbarco e le elevate esposizioni ad amianto.
Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della a benefici ulteriori rispetto a quelli CP_2 originariamente previsti in favore delle vittime del terrorismo ed espressamente estesi alle vittime del dovere dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006 dall'art. 34 della legge n. 222/2007 e dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007. L'appellante sul punto rileva l'infondatezza della avversa allegazione e cita a sostegno le SS.UU. della Suprema Corte secondo cui “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal 'diritto vivente' rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria" (Corte di Cassazione, SS. UU. Sentenza n. 7761/17).
Con il terzo motivo i appellanti denunciano la violazione e falsa CP_3 applicazione del D.P.R. n. 510/1999 nella parte della sentenza in cui il Tribunale ha condannato il non valutando che la competenza del suddetto Controparte_1
all'emissione dei provvedimenti concessivi dei benefici spettanti alle vittime CP_1 del dovere ha ad oggetto esclusivamente i benefici individuati dall'art. 2 del D.P.R. n.
510/1999.
Sul punto la difesa osserva che non risultando indicato il capo impugnato è CP_2 impossibile assumere una posizione specifica e circostanziata per cui chiede dichiararsi l'
4 inammissibilità, improcedibilità e nullità di tale mezzo di impugnazione, in ragione della lesione del diritto di difesa in un giusto processo (art. 24 e 111 Cost.).
Quale quarto motivo i appellanti lamentano la violazione e falsa CP_3 applicazione del combinato disposto dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, deducendo che la sentenza impugnata erroneamente ha condannato il a corrispondere gli accessori di Controparte_1 legge (interessi legali e rivalutazione) sulle somme dovute a titolo di benefici e prestazioni assistenziali.
La replica che non vi è nella sentenza la statuizione di condanna in CP_2 ordine ad interessi e rivalutazione.
È assorbente rilevare la fondatezza del primo motivo di appello.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto dalla lettura del gravame si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Nel merito, i appellanti lamentano l'errata interpretazione dei presupposti CP_3 per l'equiparazione alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, del D.P.R. n. 266/2005 e del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 243/2006 ed a sostegno riportano recente giurisprudenza di legittimità che si porrebbe in espresso dissenso rispetto a precedenti di segno contrario.
Com'è noto, il comma 563 ed il comma 564 prevedono ambiti soggettivi diversi e condizioni differenti per il riconoscimento dei medesimi benefici assistenziali di cui si discute. Il comma 563 concerne le vittime del dovere in senso stretto ovvero "i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità." Invece il comma 564 statuisce che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla cit. L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
5 soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto."
La problematica sottesa alla fattispecie in esame attiene al significato da attribuire alle previsioni normative concernenti il fondamentale presupposto relativo alle "particolari condizioni ambientali od operative".
È opportuno partire dall'esame della sentenza n. 759/2017 con la quale le Sez. Unite della Suprema Corte hanno affermato che il concetto di "missione di qualunque natura" deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un
"compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un
"mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata".
Nello specifico, in ordine al concetto di condizioni ambientali ed operative
"particolari", le Sezioni Unite hanno anzitutto affermato che la formulazione del regolamento di cui sopra deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge, che sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa particolare "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività
"generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse".
Occorre poi passare ad analizzare la pronuncia della S.C. n. 4238 del 13/02/2019 pure menzionata nel presente giudizio, con la quale è stato accolto il ricorso in cui si censurava la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la riconducibilità alla previsione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 di una fattispecie in cui un vigile del fuoco aveva contratto un mesotelioma pleurico per esposizione all'amianto presente nei materiali (coperte spegnifuoco, guanti, tute) che utilizzava nell'espletamento della sua ordinaria attività. La Corte afferma che il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va
6 riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori per cui “la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto)”. Infatti “nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti;
considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali - ed in specifico in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto - la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione;
in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività lavorativa allora praticato, in sè lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma)”.
Ha quindi espressamente ritenuto non condivisibile l'affermazione della Corte territoriale secondo cui una condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro (rappresentata nel caso di specie dall'adibizione del lavoratore ad attività nociva in palese violazione dell'art. 2087 c.c. e 32 Cost) non ha alcuna rilevanza, in mancanza del presupposto della straordinarietà del rischio. La Corte ha quindi concluso nel senso che
“nulla osta a che il concetto di "missione di qualunque natura" e quello di "particolari condizioni ambientali od operative" possano essere riscontrati anche nello svolgimento dei compiti che afferiscono al tipico lavoro del vigile del fuoco.
Tale opzione ermeneutica non ha trovato riscontro nella successiva giurisprudenza di legittimità, che ha invece sottolineato che affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
hanno altresì specificato che la particolarità delle condizioni operative ed ambientali si ravvisa solo laddove queste abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
in altri termini, “per particolari condizioni si deve intendere solo ciò che risulta fuori dal comune e
7 dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio” (Cass.
Sez. L n. 28696/20).
La pronuncia che ha maggiormente chiarito il nuovo orientamento della Corte di legittimità è la pronuncia n. 29819 del 12/10/2022 (successivamente richiamata negli stessi termini da conformi pronunce, quali Cassazione civile sez. lav. n.8957 del 9/02/2023) che per chiarezza espositiva e esaustività appare opportuno richiamare nei suo tratti essenziali:
“nel descritto contesto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti
l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza
(come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto
8 beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario. L'esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell e dalla CP_4 copertura dei rischi di malattie professionali non può dunque trovare rimedio in un automatico allargamento generalizzato - che sarebbe del tutto improprio, in quanto non consentito dalle norme - dell'ambito di applicazione di istituto che ha diverso fondamento e finalità”.
Ebbene, nel caso di specie gli elementi di riscontro di quel quid pluris che permetterebbe di individuare un fattore di rischio maggiore (rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro) non appaiono sussistere. L'esposizione alle sostanze nocive del è Per_1 avvenuta nel corso del normale espletamento dell'attività di motorista navale, per un periodo temporalmente limitato (un anno, 10 mesi e 10 giorni, ossia dal 6.5.1960 al 30.6.1962) per cui la pure riscontrata violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore e il connesso accertamento della dipendenza da causa di servizio (secondo una statuizione definitiva, vista la mancata impugnativa sul punto) non permettono di ritenere integrata la particolarità delle condizioni lavorative rilevanti per il beneficio di cui si discute.
Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello, con riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui, fermo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha accolto la domanda volta alla concessione dei benefici connesso allo status di vittima del dovere in capo al de cuius.
Il parziale accoglimento delle domande originariamente formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado induce alla compensazione per due terzi delle spese di lite, con condanna dei appellanti al rimborso del residuo, da distrarsi. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, così provvede: rigetta la domanda di cui all'originario ricorso introdotto da CP_2
di riconoscimento dello status di vittima del dovere e di condanna alle connesse
[...] prestazioni previdenziali;
compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna i appellanti alla refusione del residuo che si liquida quanto al primo grado in € CP_3
1.546,00 e quanto al secondo grado € 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
9 Roma, 28/02/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
10