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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1540/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1540/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica DEle condizioni di divorzio, proposta congiuntamente da
, nato a [...], il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Renzullo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torre DE RE
(NA), alla via Circumvallazione n. 44
E
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre DE RE (NA), alla via Nazionale, n. 478/E, presso lo studio DEl'Avv. Marcello Ambrosino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I difensori DEle parti hanno chiesto l'accoglimento DEle condizioni di cui al ricorso congiunto, al fine di ottenere la modifica DEla sentenza di divorzio DE Tribunale di Torre Annunziata n.
1704/2021, in specie onde conseguire la revoca DEl'obbligo, previsto a carico di Parte_1
, di contribuire al mantenimento DE figlio maggiorenne (divenuto
[...] Per_1 economicamente autosufficiente) e la rimodulazione DE quantum relativo al contributo paterno al mantenimento previsto in favore DEla figlia (maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente). MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.07.2025, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di modificare parzialmente le condizioni di cui alla sentenza di divorzio DE Tribunale di Torre Annunziata n.
1704/2021, pubblicata in data 09.08.2021 (R.G. 4601/2018), passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 11.07.2025 (in atti).
In particolare, hanno precisato che, con detta pronuncia, era stato previsto l'obbligo, a carico di
, di corrispondere, in favore di , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e (all'epoca, maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) la somma mensile complessiva pari a Euro 800,00 (di cui Euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% DEle spese straordinarie necessarie;
che il figlio è divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, per cui hanno chiesto di disporre la revoca DEl'obbligo paterno di contribuire al corrispondente mantenimento e, contestualmente, hanno concordemente domandato di rideterminare il contributo al mantenimento DEla figlia maggiorenne, posto Per_2
a carico DE padre, in Euro 450,00 mensili, oltre a richiedere il recepimento con sentenza di ulteriori pattuizioni a carattere meramente economico.
Con decreto DE 28.07.2025, il Presidente ha nominato il Giudice relatore.
Tanto premesso, la domanda proposta congiuntamente dalle parti risulta meritevole di accoglimento, in quanto conforme a norme imperative, sicché l'accordo inter partes, può essere posto a base DEla presente decisione nei termini di cui al dispositivo, al quale si rimanda.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di procedura camerale su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, a parziale modifica DEla sentenza di divorzio DE Tribunale di Torre Annunziata n. 1704/2021, pubblicata in data 09.08.2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la revoca, a decorrere dal deposito DE ricorso, DEl'obbligo, incombente su Parte_1
, di contribuire al mantenimento DE figlio , nato il [...], a
[...] Per_1
Castellammare di Stabia (NA), mediante il versamento di un importo mensile pari a Euro
400,00, in quanto divenuto economicamente autosufficiente;
2) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di , un Parte_1 Parte_2 importo mensile pari a Euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento DEla figlia , Per_2 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, da versarsi entro il girono 5 di ciascun mese rivalutabili secondo indici ISTAT in ragione d'anno a far data dal 01.07.2026; 3) dà atto che rinuncia a ogni pretesa relativa alle spese straordinarie maturate Parte_2 fino alla data DEla presente domanda per entrambi i figli ( e ), con contestuale Per_1 Per_2 accettazione DEla rinuncia da parte di;
Parte_1
4) dà atto che rinuncia a ogni pretesa relativa agli importi corrispondenti alle Parte_2 variazioni ISTAT DEl'assegno di mantenimento maturate fino a giugno 2025 per entrambi i figli, con contestuale accettazione DEla rinuncia da parte di;
Parte_1
5) dà atto che rinuncia a ogni pretesa relativa alla quota pari al 40% DE TFR Parte_2 maturato da durante il matrimonio, con contestuale accettazione DEla Parte_1 rinuncia da parte di;
Parte_1
6) dà atto che si impegna al trasferimento DEla sua quota di proprietà DEla Parte_1 casa coniugale sita in Torre DE RE (NA), alla via Circumvallazione, n. 56, composta di tre vani e accessori con annesso sovrastante lastrico solare di pertinenza, identificata al NCEU DE
Comune di Torre DE RE, al foglio 10, particella 787, sub 22, piano quinto, categoria A2, a favore di , mediante atto notarile da effettuarsi entro due mesi dalla pronuncia Pt_2 Parte_2 DEla sentenza, con spese che graveranno a carico di;
Parte_1
7) dà atto che trasferirà, entro sei mesi dal deposito DEla sentenza, la proprietà Parte_1 DElo scooter Honda SH300 targato DV17747 al figlio, , con trascrizione Parte_3 presso il PRA;
8) dà atto che verserà una somma “una tantum” pari a Euro 10.000,00 Parte_1
(diecimila/00) a;
Parte_2
9) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio DE 20.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1540/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica DEle condizioni di divorzio, proposta congiuntamente da
, nato a [...], il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Renzullo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torre DE RE
(NA), alla via Circumvallazione n. 44
E
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre DE RE (NA), alla via Nazionale, n. 478/E, presso lo studio DEl'Avv. Marcello Ambrosino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I difensori DEle parti hanno chiesto l'accoglimento DEle condizioni di cui al ricorso congiunto, al fine di ottenere la modifica DEla sentenza di divorzio DE Tribunale di Torre Annunziata n.
1704/2021, in specie onde conseguire la revoca DEl'obbligo, previsto a carico di Parte_1
, di contribuire al mantenimento DE figlio maggiorenne (divenuto
[...] Per_1 economicamente autosufficiente) e la rimodulazione DE quantum relativo al contributo paterno al mantenimento previsto in favore DEla figlia (maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente). MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.07.2025, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di modificare parzialmente le condizioni di cui alla sentenza di divorzio DE Tribunale di Torre Annunziata n.
1704/2021, pubblicata in data 09.08.2021 (R.G. 4601/2018), passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 11.07.2025 (in atti).
In particolare, hanno precisato che, con detta pronuncia, era stato previsto l'obbligo, a carico di
, di corrispondere, in favore di , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e (all'epoca, maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) la somma mensile complessiva pari a Euro 800,00 (di cui Euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% DEle spese straordinarie necessarie;
che il figlio è divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, per cui hanno chiesto di disporre la revoca DEl'obbligo paterno di contribuire al corrispondente mantenimento e, contestualmente, hanno concordemente domandato di rideterminare il contributo al mantenimento DEla figlia maggiorenne, posto Per_2
a carico DE padre, in Euro 450,00 mensili, oltre a richiedere il recepimento con sentenza di ulteriori pattuizioni a carattere meramente economico.
Con decreto DE 28.07.2025, il Presidente ha nominato il Giudice relatore.
Tanto premesso, la domanda proposta congiuntamente dalle parti risulta meritevole di accoglimento, in quanto conforme a norme imperative, sicché l'accordo inter partes, può essere posto a base DEla presente decisione nei termini di cui al dispositivo, al quale si rimanda.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di procedura camerale su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, a parziale modifica DEla sentenza di divorzio DE Tribunale di Torre Annunziata n. 1704/2021, pubblicata in data 09.08.2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la revoca, a decorrere dal deposito DE ricorso, DEl'obbligo, incombente su Parte_1
, di contribuire al mantenimento DE figlio , nato il [...], a
[...] Per_1
Castellammare di Stabia (NA), mediante il versamento di un importo mensile pari a Euro
400,00, in quanto divenuto economicamente autosufficiente;
2) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di , un Parte_1 Parte_2 importo mensile pari a Euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento DEla figlia , Per_2 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, da versarsi entro il girono 5 di ciascun mese rivalutabili secondo indici ISTAT in ragione d'anno a far data dal 01.07.2026; 3) dà atto che rinuncia a ogni pretesa relativa alle spese straordinarie maturate Parte_2 fino alla data DEla presente domanda per entrambi i figli ( e ), con contestuale Per_1 Per_2 accettazione DEla rinuncia da parte di;
Parte_1
4) dà atto che rinuncia a ogni pretesa relativa agli importi corrispondenti alle Parte_2 variazioni ISTAT DEl'assegno di mantenimento maturate fino a giugno 2025 per entrambi i figli, con contestuale accettazione DEla rinuncia da parte di;
Parte_1
5) dà atto che rinuncia a ogni pretesa relativa alla quota pari al 40% DE TFR Parte_2 maturato da durante il matrimonio, con contestuale accettazione DEla Parte_1 rinuncia da parte di;
Parte_1
6) dà atto che si impegna al trasferimento DEla sua quota di proprietà DEla Parte_1 casa coniugale sita in Torre DE RE (NA), alla via Circumvallazione, n. 56, composta di tre vani e accessori con annesso sovrastante lastrico solare di pertinenza, identificata al NCEU DE
Comune di Torre DE RE, al foglio 10, particella 787, sub 22, piano quinto, categoria A2, a favore di , mediante atto notarile da effettuarsi entro due mesi dalla pronuncia Pt_2 Parte_2 DEla sentenza, con spese che graveranno a carico di;
Parte_1
7) dà atto che trasferirà, entro sei mesi dal deposito DEla sentenza, la proprietà Parte_1 DElo scooter Honda SH300 targato DV17747 al figlio, , con trascrizione Parte_3 presso il PRA;
8) dà atto che verserà una somma “una tantum” pari a Euro 10.000,00 Parte_1
(diecimila/00) a;
Parte_2
9) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio DE 20.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Maria Rosaria Barbato