Trib. Trieste, sentenza 26/12/2025, n. 1084
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Sentenza 26 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità per crimini di guerra e contro l'umanità

    Il Tribunale accerta la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, succedute dalla Repubblica Federale di Germania, per i fatti di causa.

  • Accolto
    Imprescrittibilità dei crimini internazionali

    Il Tribunale rigetta l'eccezione di prescrizione, affermando l'imprescrittibilità dei crimini internazionali secondo la consuetudine internazionale e la giurisprudenza italiana.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno patrimoniale per lavoro svolto e non pagato

    La domanda di risarcimento per prestazioni di lavoro non pagate non rientra tra quelle che giustificano la mancata applicazione della disciplina generale sulla prescrizione e pertanto non può trovare accoglimento.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento del danno da ingiusta detenzione

    Il Tribunale riconosce il danno subito per la privazione della libertà e la costrizione a un regime di detenzione, liquidando una somma a titolo di inabilità temporanea totale.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento del danno biologico-terminale (danno catastrofale)

    Il Tribunale riconosce il danno catastrofale, liquidando una somma a titolo di inabilità temporanea totale, comprensiva di interessi e rivalutazione.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la figlia

    Il Tribunale riconosce un equo risarcimento per i danni subiti iure proprio dalla figlia, tenendo conto del lasso di tempo trascorso e della particolarità del momento storico.

  • Rigettato
    Immunità statale

    Il Tribunale afferma la sussistenza della giurisdizione italiana, negando l'immunità alla Germania per i crimini nazisti commessi in Italia, in applicazione della teoria dei 'controlimiti' costituzionali e della giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Continuità della personalità statale

    Il Tribunale afferma la continuità della personalità statale della Repubblica Federale di Germania rispetto al Terzo Reich, basandosi sul diritto internazionale consuetudinario e sulla prassi degli Stati.

  • Rigettato
    Ruolo del Fondo Ristori

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, affermando che il Fondo italiano si sostituisce alla Germania nel pagamento di quanto dovuto, ma presuppone una condanna in sede di cognizione contro lo Stato straniero.

  • Rigettato
    Intervento adesivo dipendente

    Il Tribunale qualifica il Fondo come interventore adesivo dipendente, escludendo la sua legittimazione passiva e la possibilità di formulare eccezioni in senso stretto.

  • Rigettato
    Prescrizione dei diritti azionati

    Il Tribunale rigetta l'eccezione di prescrizione, affermando l'imprescrittibilità dei crimini internazionali secondo la consuetudine internazionale e la giurisprudenza italiana.

  • Rigettato
    Rinuncia al credito risarcitorio

    Il Tribunale respinge l'eccezione di rinuncia, ritenendo che la mera inerzia protratta nel tempo non sia sufficiente a dimostrare una volontà abdicativa del diritto.

  • Rigettato
    Compensazione del lucro con il danno

    La domanda di compensatio lucri cum damno è ritenuta sfornita di prova e pertanto infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 26/12/2025, n. 1084
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 1084
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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