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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 317/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...] Parte_2
RESISTENTI
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Monica Izzo, sono comparsi:
Per 'avv. Paolo VISONA' in sostituzione dell'Avv. Gabriele Maria PANINI;
nessuno Parte_1 per e . Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.
L'Avv. Visonà si riporta agli atti e alle conclusioni formulate insistendo per la condanna.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegazione al verbale.
Il Giudice
dott. Monica Izzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GABRIELE MARIA PANINI e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Conclusioni la ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
-Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di cui al contratto identificato in narrativa n.
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla P.IVA_2
in qualità di procuratrice mandataria di nei confronti dei Sig.ri Parte_1 Parte_3
e , della somma complessiva di Euro Controparte_3 Controparte_2
10.140,87, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo.
E PER L'EFFETTO
- Condannare i Sig.ri e al pagamento della Controparte_3 Controparte_2 somma di Euro 10.140,87 alla data del 19.12.2012, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 20.12.2012 e sino all'integrale soddisfo;
-Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, in nome e per conto di Parte_1 Parte_3 conveniva in giudizio e , quale coobbligata in solido, per Controparte_3 Controparte_4 sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestito personale n. 11088187 sottoscritto con la società OS in data 17.02.2006 per l'importo capitale di € 10.000,00 (cfr. doc. 3); con richiesta di condanna dei resistenti in solido al pagamento della somma di €
10.140,78 oltre interessi convenzionali a decorrere dal 20.12.2012.
Precisava la ricorrente che il aveva omesso di versare le rate convenute accumulando, CP_1 alla data del 19.12.2012, un'esposizione debitoria pari ad Euro 10.140,87 (cfr. doc. 4) con conseguente decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 c.c..
Quanto alla propria legittimazione attiva, specificava che il credito di cui al predetto Parte_1 finanziamento, in data 19 dicembre 2012, era stato oggetto di cessione da OS a CP_5
(cfr. docc. 5 e 6); che, successivamente, in data 31 gennaio 2022, aveva
[...] Controparte_5 ceduto pro-soluto a i crediti identificati nell'ambito dell'operazione di Parte_3 cessione di crediti pecuniari ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38, Parte del 02/04/2022 (cfr. docc 7 e 8); che in data 20/05/2024, aveva conferito procura speciale a Parte_3
pagina 3 di 5 servicer (cfr. doc. 2 ) e quest'ultima, in data 20/05/2024, Controparte_6 aveva conferito ulteriore procura speciale a special servicer (cfr. doc. 1 ); che, con Parte_1 missiva del 09.05.2022, in qualità di procuratrice speciale di aveva Parte_3 notificato al l'avvenuta cessione del credito con contestuale messa in mora, CP_1 interrompendo qualsivoglia prescrizione o decadenza (cfr. doc. 9).
La ricorrente ha depositato, oltre alla documentazione richiamata, il certificato di residenza dei resistenti (doc. 10).
e non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1 Controparte_2
La causa risulta istruita attraverso le allegazioni della parte ricorrente e la documentazione in atti, trattandosi di controversia di natura documentale e tenuto conto dell'onere probatorio.
Ciò posto è documentato che, in data 17.02.2006, aveva sottoscritto con OS il Controparte_1 contratto di prestito personale avente ad oggetto la somma capitale di € 10.000,00 da restituire in
30 rate mensili pari ad € 227,50 ciascuna (importo totale da restituire € 13.650, Tan 10,96 Taeg
11,99) a decorrere dal 27.3.2006 fino al 27.02.2011 (cfr. doc. 3).
Emerge dall'estratto conto che ad aprile 2007 i versamenti della rate avevano iniziato ad evidenziare criticità (vi sono RID insoluti saldati successivamente) mentre l'ultimo incasso da parte della finanziaria risale a marzo 2008; alla data del 19.12.2012 il debito accumulato ammontava ad € 10.140,87 (cfr. doc. 4).
Il contratto di prestito personale n. 11088187, all'art 22 delle Condizioni Generali sottoscritte dall'obbligato principale e dalla coobbligata, prevedeva che OS, in ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate, potesse dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e chiedere il saldo dell'intero ammontare.
Con comunicazione del 22.01.2014 tramite Link Finanziaria, aveva diffidato e Controparte_5 messo in mora il chiedendo il pagamento del dovuto con raccomandata regolarmente CP_1 ricevuta dall'intimato il 30.01.2024 (cfr. doc 6); in data 09.5.2022, comunicava Parte_1
l'avvenuta cessione e intimava ancora una volta al resistente il pagamento a mezzo raccomandata anch'essa regolarmente ricevuta in data 26.5.2022 (cfr. doc. 9).
Le cessioni e le procure sono documentate (cfr. docc. 1, 2, 6, 7 e 8).
Quanto all'onere della prova, nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di
pagina 4 di 5 provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.. ( cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 8615 del 2006).
Cò posto, in assenza di qualunque elemento che consenta di ritenere che i resistenti abbiano saldato le rate che risultano insolute non rimane che dichiarare la risoluzione del contratto di prestito personale per inadempimento del mutuatario.
Pertanto e vanno condannati, in solido tra loro, a versare a Controparte_1 Controparte_2 favore di in qualità di procuratrice mandataria di la somma di Parte_1 Parte_3
€ 10.140,87 oltre interessi convenzionali dal 20.12.2012 fino al saldo effettivo.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza nella misura ritenuta congrua in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Acccerta e dichiara la risoluzione del contratto di prestito personale n. 11088187 di data
17.02.2006, intercorso tra OS e , nonché la coobbligata , Controparte_1 Controparte_2 per inadempimento del resistente
Condanna e , in solido tra loro, a versare a favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
in qualità di procuratrice mandataria di la somma di € 10.140,87 oltre
[...] Parte_3 interessi convenzionali dal 20.12.2012 fino al saldo effettivo.
Condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per anticipazioni, nonchè 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed allegazione al verbale.
Rovereto, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Monica Izzo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 317/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...] Parte_2
RESISTENTI
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Monica Izzo, sono comparsi:
Per 'avv. Paolo VISONA' in sostituzione dell'Avv. Gabriele Maria PANINI;
nessuno Parte_1 per e . Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.
L'Avv. Visonà si riporta agli atti e alle conclusioni formulate insistendo per la condanna.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegazione al verbale.
Il Giudice
dott. Monica Izzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GABRIELE MARIA PANINI e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Conclusioni la ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
-Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di cui al contratto identificato in narrativa n.
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla P.IVA_2
in qualità di procuratrice mandataria di nei confronti dei Sig.ri Parte_1 Parte_3
e , della somma complessiva di Euro Controparte_3 Controparte_2
10.140,87, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo.
E PER L'EFFETTO
- Condannare i Sig.ri e al pagamento della Controparte_3 Controparte_2 somma di Euro 10.140,87 alla data del 19.12.2012, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 20.12.2012 e sino all'integrale soddisfo;
-Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, in nome e per conto di Parte_1 Parte_3 conveniva in giudizio e , quale coobbligata in solido, per Controparte_3 Controparte_4 sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestito personale n. 11088187 sottoscritto con la società OS in data 17.02.2006 per l'importo capitale di € 10.000,00 (cfr. doc. 3); con richiesta di condanna dei resistenti in solido al pagamento della somma di €
10.140,78 oltre interessi convenzionali a decorrere dal 20.12.2012.
Precisava la ricorrente che il aveva omesso di versare le rate convenute accumulando, CP_1 alla data del 19.12.2012, un'esposizione debitoria pari ad Euro 10.140,87 (cfr. doc. 4) con conseguente decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 c.c..
Quanto alla propria legittimazione attiva, specificava che il credito di cui al predetto Parte_1 finanziamento, in data 19 dicembre 2012, era stato oggetto di cessione da OS a CP_5
(cfr. docc. 5 e 6); che, successivamente, in data 31 gennaio 2022, aveva
[...] Controparte_5 ceduto pro-soluto a i crediti identificati nell'ambito dell'operazione di Parte_3 cessione di crediti pecuniari ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38, Parte del 02/04/2022 (cfr. docc 7 e 8); che in data 20/05/2024, aveva conferito procura speciale a Parte_3
pagina 3 di 5 servicer (cfr. doc. 2 ) e quest'ultima, in data 20/05/2024, Controparte_6 aveva conferito ulteriore procura speciale a special servicer (cfr. doc. 1 ); che, con Parte_1 missiva del 09.05.2022, in qualità di procuratrice speciale di aveva Parte_3 notificato al l'avvenuta cessione del credito con contestuale messa in mora, CP_1 interrompendo qualsivoglia prescrizione o decadenza (cfr. doc. 9).
La ricorrente ha depositato, oltre alla documentazione richiamata, il certificato di residenza dei resistenti (doc. 10).
e non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1 Controparte_2
La causa risulta istruita attraverso le allegazioni della parte ricorrente e la documentazione in atti, trattandosi di controversia di natura documentale e tenuto conto dell'onere probatorio.
Ciò posto è documentato che, in data 17.02.2006, aveva sottoscritto con OS il Controparte_1 contratto di prestito personale avente ad oggetto la somma capitale di € 10.000,00 da restituire in
30 rate mensili pari ad € 227,50 ciascuna (importo totale da restituire € 13.650, Tan 10,96 Taeg
11,99) a decorrere dal 27.3.2006 fino al 27.02.2011 (cfr. doc. 3).
Emerge dall'estratto conto che ad aprile 2007 i versamenti della rate avevano iniziato ad evidenziare criticità (vi sono RID insoluti saldati successivamente) mentre l'ultimo incasso da parte della finanziaria risale a marzo 2008; alla data del 19.12.2012 il debito accumulato ammontava ad € 10.140,87 (cfr. doc. 4).
Il contratto di prestito personale n. 11088187, all'art 22 delle Condizioni Generali sottoscritte dall'obbligato principale e dalla coobbligata, prevedeva che OS, in ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate, potesse dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e chiedere il saldo dell'intero ammontare.
Con comunicazione del 22.01.2014 tramite Link Finanziaria, aveva diffidato e Controparte_5 messo in mora il chiedendo il pagamento del dovuto con raccomandata regolarmente CP_1 ricevuta dall'intimato il 30.01.2024 (cfr. doc 6); in data 09.5.2022, comunicava Parte_1
l'avvenuta cessione e intimava ancora una volta al resistente il pagamento a mezzo raccomandata anch'essa regolarmente ricevuta in data 26.5.2022 (cfr. doc. 9).
Le cessioni e le procure sono documentate (cfr. docc. 1, 2, 6, 7 e 8).
Quanto all'onere della prova, nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di
pagina 4 di 5 provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.. ( cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 8615 del 2006).
Cò posto, in assenza di qualunque elemento che consenta di ritenere che i resistenti abbiano saldato le rate che risultano insolute non rimane che dichiarare la risoluzione del contratto di prestito personale per inadempimento del mutuatario.
Pertanto e vanno condannati, in solido tra loro, a versare a Controparte_1 Controparte_2 favore di in qualità di procuratrice mandataria di la somma di Parte_1 Parte_3
€ 10.140,87 oltre interessi convenzionali dal 20.12.2012 fino al saldo effettivo.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza nella misura ritenuta congrua in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Acccerta e dichiara la risoluzione del contratto di prestito personale n. 11088187 di data
17.02.2006, intercorso tra OS e , nonché la coobbligata , Controparte_1 Controparte_2 per inadempimento del resistente
Condanna e , in solido tra loro, a versare a favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
in qualità di procuratrice mandataria di la somma di € 10.140,87 oltre
[...] Parte_3 interessi convenzionali dal 20.12.2012 fino al saldo effettivo.
Condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per anticipazioni, nonchè 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed allegazione al verbale.
Rovereto, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Monica Izzo
pagina 5 di 5