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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 7508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7508 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 25869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento, e vertente
T R A
( ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VICO TARSIA 3 80100 NAPOLI,
presso lo studio dell'avv. TANCREDI LUIGI
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di opposizione 2
- OPPONENTE -
E
elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA D. MILELLI N.26/B 87100 COSENZA presso lo studio dell'avv. PERUGINI ELEONORA ( ) C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA –
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t. con P.IVA_2
sede a Napoli alla via Vespucci n.172, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro e dalla dott.ssa
Giuseppina Aprea
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio l' e Controparte_1
l' per richiedere Controparte_2
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 3
alla cartella esattoriale n. 071 2016 0008312634 001
dell'importo di € 27.990,45 emessa per un ruolo formato dall' per sanzioni Controparte_2
amministrative ex L. 689/81 risalenti all'anno 2014. A
sostegno dello strumento di reazione azionato, parte opponente, premessa l'ammissibilità dell'azione e la competenza del giudice adito, ha dedotto la mancata notifica della cartella nonché l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria maturata tra la notifica della cartella e l'intimazione impugnata. Su tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'intimazione limitatamente alla cartella impugnata, con la condanna delle parti convenute alle spese di lite. Si è costituita l' deducendo Controparte_1
preliminarmente la piena validità della procura alle liti conferita da ad avvocato Controparte_1
del libero Foro;
ha poi sostenuto la regolarità della notifica della cartella con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione anche del periodo di sospensione emergenziale COVID 19. Concludeva
per il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva. Si costituiva, altresì, 4
l' deducendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento in assenza di prodromica impugnazione della cartella regolarmente notificata. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, perché inammissibile e infondata,
con vittoria delle spese e competenze di lite nonché con la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del giorno 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare va dichiarata la regolare costituzione dell' con rappresentanza, nel Controparte_3
presente giudizio, di un avvocato del libero foro. La
questione deve ritenersi oramai superata, giacché sul tema
è intervenuto il dirimente contributo giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità a cui il giudicante intende uniformarsi. Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n. 30008 del 2019 ha chiarito che
“nell'interesse della legge e per risolvere la devoluta
questione di massima di particolare importanza, i seguenti
principi di diritto: (a) impregiudicata la generale facoltà 5
di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al
Tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la
difesa in giudizio, l' Controparte_4
si avvale: 1) dell' Avvocatura dello Stato nei casi
previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con
questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e,
ai sensi dell' art. 43, comma 4, r.d. , n. 1933, di
apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e
da sottoporre all' organo di vigilanza), oppure ove vengano
in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di
formalità, né della delibera prevista dal richiamato art.
43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro nel
rispetto degli art.. 4 e 17 del d.lgs. , n. 50 e dei
criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai
sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del
2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure
riservati convenzionalmente all' Avvocatura erariale,
questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b)
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale
e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_1 6
indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la
costituzione dell' a mezzo dell' una o dell' altro CP_1
postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione
e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di
legittimità”. Sulla base di quanto considerato, va riconosciuto pienamente valido lo ius postulandi del
Concessionario.
Venendo al merito della controversia, mette conto evidenziare che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, notificata il 13 gennaio 2023, è possibile contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità
derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici,
ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione. In proposito correttamente l'azione è
stata introdotta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avendo parte opponente lamentato un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del ruolo, deducendosi esclusivamente l'intervenuta prescrizione tra la notifica della cartella e della successiva intimazione oggetto dell'odierna opposizione,
con conseguente affermazione della legittimazione passiva 7
dell' e della carenza di Controparte_1
legittimazione passiva dell' Controparte_2
A questo Tribunale, quindi, si impone la verifica dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento contestata e sottesa all'intimazione. Va ribadito, difatti,
che la cartella esattoriale ha valore di atto di precetto interruttivo del medesimo termine prescrizionale applicabile alla pretesa creditoria indicata nella cartella, sicché dalla notifica della cartella comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione applicabile al credito sostanziale. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. (ex multis
Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Nel caso in esame, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative è individuato dall'art. 28 L. 689/1981 in cinque anni. 8
Ebbene, ha prodotto la Controparte_1
valida notifica della cartella impugnata avvenuta ai sensi degli artt. del D.P.R. 602/73 e 60 ter del D.P.R. 600/73,
prima in data 7 novembre 2016 a mezzo PEC risultata non valida e poi in data 26.12.2016 presso gli uffici della
Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di
Napoli con la pubblicazione dell'Avviso di deposito: nel caso in esame, come da documentazione prodotta agli atti,
la raccomandata informativa di avvenuto deposito presso la
CCIAA, avvenuta il 21 novembre 2016, si è perfezionata in data 26/12/2016 producendo i relativi effetti.
Ai fini del calcolo della eccepita prescrizione, limitata al periodo intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione impugnata, occorre tener conto della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale nel periodo pandemico (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del
DL 18/2020). Il legislatore con il c.d. Decreto Cura TA
(DL 18 del 17/03/20) ha inibito le attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive,
includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. Pertanto, in coerenza con la circolare n°25/E del 9
20/08/20 dall' nel periodo CP_1 CP_1
intercorrente tra l'08/03/20 (ovvero il 21/02/20 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/20) e il 28/02/21 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero,
anche coattivo. Il termine finale di sospensione è stato più volte oggetto di proroga: l'art 2, comma 1, DL 99/2021
(c.d. “Decreto Omnibus”), ha modificato nuovamente l'art. 68 prorogando sino al 31/08/21 la sospensione dei termini,
l'art 12 del D.Lgs. 159/2015 (peraltro richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. 18/2020). Ne segue che la
“sospensione” legale dell'attività notificatoria dell' CP_5
è stata sottoposta alla proroga del termine per procedere alla notifica dell'ingiunzione o dell'intimazione come nella fattispecie al 31/12/23. Pertanto, relativamente al credito azionato dalla cartella di pagamento n°071 2016
0008312634 001, non risulta maturato alcun termine prescrizionale.
Ne segue che la domanda va rigettata. Le spese in virtù
degli interventi legislativi del periodo pandemico, si compensano per l'intero tra le parti.
P. Q. M.
10
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 29/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9025513773000 notificata in data 13.01.2023 limitatamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 25869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento, e vertente
T R A
( ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VICO TARSIA 3 80100 NAPOLI,
presso lo studio dell'avv. TANCREDI LUIGI
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di opposizione 2
- OPPONENTE -
E
elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA D. MILELLI N.26/B 87100 COSENZA presso lo studio dell'avv. PERUGINI ELEONORA ( ) C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA –
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t. con P.IVA_2
sede a Napoli alla via Vespucci n.172, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro e dalla dott.ssa
Giuseppina Aprea
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio l' e Controparte_1
l' per richiedere Controparte_2
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 3
alla cartella esattoriale n. 071 2016 0008312634 001
dell'importo di € 27.990,45 emessa per un ruolo formato dall' per sanzioni Controparte_2
amministrative ex L. 689/81 risalenti all'anno 2014. A
sostegno dello strumento di reazione azionato, parte opponente, premessa l'ammissibilità dell'azione e la competenza del giudice adito, ha dedotto la mancata notifica della cartella nonché l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria maturata tra la notifica della cartella e l'intimazione impugnata. Su tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'intimazione limitatamente alla cartella impugnata, con la condanna delle parti convenute alle spese di lite. Si è costituita l' deducendo Controparte_1
preliminarmente la piena validità della procura alle liti conferita da ad avvocato Controparte_1
del libero Foro;
ha poi sostenuto la regolarità della notifica della cartella con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione anche del periodo di sospensione emergenziale COVID 19. Concludeva
per il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva. Si costituiva, altresì, 4
l' deducendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento in assenza di prodromica impugnazione della cartella regolarmente notificata. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, perché inammissibile e infondata,
con vittoria delle spese e competenze di lite nonché con la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del giorno 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare va dichiarata la regolare costituzione dell' con rappresentanza, nel Controparte_3
presente giudizio, di un avvocato del libero foro. La
questione deve ritenersi oramai superata, giacché sul tema
è intervenuto il dirimente contributo giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità a cui il giudicante intende uniformarsi. Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n. 30008 del 2019 ha chiarito che
“nell'interesse della legge e per risolvere la devoluta
questione di massima di particolare importanza, i seguenti
principi di diritto: (a) impregiudicata la generale facoltà 5
di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al
Tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la
difesa in giudizio, l' Controparte_4
si avvale: 1) dell' Avvocatura dello Stato nei casi
previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con
questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e,
ai sensi dell' art. 43, comma 4, r.d. , n. 1933, di
apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e
da sottoporre all' organo di vigilanza), oppure ove vengano
in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di
formalità, né della delibera prevista dal richiamato art.
43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro nel
rispetto degli art.. 4 e 17 del d.lgs. , n. 50 e dei
criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai
sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del
2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure
riservati convenzionalmente all' Avvocatura erariale,
questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b)
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale
e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_1 6
indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la
costituzione dell' a mezzo dell' una o dell' altro CP_1
postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione
e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di
legittimità”. Sulla base di quanto considerato, va riconosciuto pienamente valido lo ius postulandi del
Concessionario.
Venendo al merito della controversia, mette conto evidenziare che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, notificata il 13 gennaio 2023, è possibile contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità
derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici,
ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione. In proposito correttamente l'azione è
stata introdotta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avendo parte opponente lamentato un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del ruolo, deducendosi esclusivamente l'intervenuta prescrizione tra la notifica della cartella e della successiva intimazione oggetto dell'odierna opposizione,
con conseguente affermazione della legittimazione passiva 7
dell' e della carenza di Controparte_1
legittimazione passiva dell' Controparte_2
A questo Tribunale, quindi, si impone la verifica dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento contestata e sottesa all'intimazione. Va ribadito, difatti,
che la cartella esattoriale ha valore di atto di precetto interruttivo del medesimo termine prescrizionale applicabile alla pretesa creditoria indicata nella cartella, sicché dalla notifica della cartella comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione applicabile al credito sostanziale. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. (ex multis
Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Nel caso in esame, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative è individuato dall'art. 28 L. 689/1981 in cinque anni. 8
Ebbene, ha prodotto la Controparte_1
valida notifica della cartella impugnata avvenuta ai sensi degli artt. del D.P.R. 602/73 e 60 ter del D.P.R. 600/73,
prima in data 7 novembre 2016 a mezzo PEC risultata non valida e poi in data 26.12.2016 presso gli uffici della
Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di
Napoli con la pubblicazione dell'Avviso di deposito: nel caso in esame, come da documentazione prodotta agli atti,
la raccomandata informativa di avvenuto deposito presso la
CCIAA, avvenuta il 21 novembre 2016, si è perfezionata in data 26/12/2016 producendo i relativi effetti.
Ai fini del calcolo della eccepita prescrizione, limitata al periodo intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione impugnata, occorre tener conto della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale nel periodo pandemico (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del
DL 18/2020). Il legislatore con il c.d. Decreto Cura TA
(DL 18 del 17/03/20) ha inibito le attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive,
includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. Pertanto, in coerenza con la circolare n°25/E del 9
20/08/20 dall' nel periodo CP_1 CP_1
intercorrente tra l'08/03/20 (ovvero il 21/02/20 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/20) e il 28/02/21 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero,
anche coattivo. Il termine finale di sospensione è stato più volte oggetto di proroga: l'art 2, comma 1, DL 99/2021
(c.d. “Decreto Omnibus”), ha modificato nuovamente l'art. 68 prorogando sino al 31/08/21 la sospensione dei termini,
l'art 12 del D.Lgs. 159/2015 (peraltro richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. 18/2020). Ne segue che la
“sospensione” legale dell'attività notificatoria dell' CP_5
è stata sottoposta alla proroga del termine per procedere alla notifica dell'ingiunzione o dell'intimazione come nella fattispecie al 31/12/23. Pertanto, relativamente al credito azionato dalla cartella di pagamento n°071 2016
0008312634 001, non risulta maturato alcun termine prescrizionale.
Ne segue che la domanda va rigettata. Le spese in virtù
degli interventi legislativi del periodo pandemico, si compensano per l'intero tra le parti.
P. Q. M.
10
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 29/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9025513773000 notificata in data 13.01.2023 limitatamente