Articolo 9 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 febbraio 1986
Art. 9.
Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, e' pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del contributo personale e' stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilita' e dell'indennita' integrativa speciale.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986