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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1946/2024 promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 8.5.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BERGAMIN VALENTINA (C.F.: con domicilio eletto presso lo studio della stessa in C.F._2
Vicenza – Piazza Pontelandolfo 114
attore ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) C.F._3 nato a [...] il [...] e residente in [...] in Località Erspameri
n. 146
convenuto contumace
1 conclusioni della parte ricorrente:
- nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona del contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, stipulato dal ricorrente con la società in data 25.11.2021, essendo il reale CP_2 utilizzatore del veicolo il sig. Controparte_1
- accertato e dichiarato che tra i sigg. e produce effetto il Pt_1 CP_1 contratto dissimulato rappresentato dalla scrittura privata del 15.12.2021, condannare il sig. a corrispondere al ricorrente n. 17 rate di Controparte_1 leasing (da dicembre 2021 a maggio 2022 e da luglio 2022 a maggio 2023) per complessivi euro 16.322,70, oltre ad interessi legali decorrenti dal giorno di pagamento dei singoli canoni di leasing fino al saldo;
- condannare, inoltre, il sig. risarcire al sig. Controparte_1 Parte_1
tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento
[...] contrattuale del primo, ammontanti in complessivi euro 10.157,78, di cui euro 10.132,78 a titolo di penale da chiusura anticipata del contratto simulato stipulato dal sig. con ed euro 25,00 per addebito di Pt_1 CP_2 danno, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali dal 25.5.2023 e fino al saldo;
- nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sopra enunciate, condannare il sig. a pagare al sig. la Controparte_1 Parte_1 somma pari ad euro 7.689,00, essendosi il medesimo reso moroso nel pagamento dei canoni da gennaio a maggio 2022 e da luglio a settembre 2022, oltre agli interessi legali dalla data di singola scadenza dei canoni sino all'effettivo soddisfo, così come pattuito nella scrittura privata del 15.12.2021;
- condannare, inoltre, il sig. risarcire al sig. Controparte_1 Parte_1
tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento
[...] contrattuale del primo, ammontanti in complessivi euro 10.157,78, di cui euro 10.132,78 a titolo di penale da chiusura anticipata del contratto simulato stipulato dal sig. con la società ed euro 25,00 per Pt_1 CP_2 addebito di danno, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal 25.5.2023 e fino al saldo;
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con il ricorso ex art. 281 decies cpc in epigrafe indicato l'attore Parte_1
esponeva:
[...]
2 -che per ottenere la disponibilità di una autovettura, gli aveva Controparte_1 chiesto di fare da “prestanome” per il buon fine di un'operazione di leasing;
- che , pertanto, egli aveva stipulato in data 25.11.2021 un contratto di Pt_1 locazione di autoveicolo senza conducente con la società di Torino CP_2 avente ad oggetto un'Alfa Romeo Stelvio 1 Veloce – Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 CV Veloce AT 5D – Sport Utility Vehicle per la durata di 48 mesi, con un canone mensile di euro 787,01 euro oltre IVA 22%, per un totale mensile di euro 960,15 ;
-che l'auto, con targa GH548GV, veniva consegnata da al ricorrente CP_2 in data 24.12.2021 ;
-che con scrittura privata del 15.12.2021 il ricorrente si impegnava a far utilizzare al la predetta auto al canone di euro 961,00 al mese a partire dal Controparte_1
22.12.2021, da pagare con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
-che, tuttavia, provvedeva al pagamento del solo canone relativo alla CP_1 mensilità di giugno 2022 (peraltro nella misura di euro 960,00 anziché euro 961,00) e ciò a seguito di svariati solleciti;
-che, non ricevendo il pagamento delle somme concordate, aveva dovuto Pt_1 convincere a riconsegnargli il veicolo, trovandosi così costretto a restituire il CP_1 medesimo alla concessionaria, non appena possibile, e poi a corrispondere alla società di leasing la penale da chiusura anticipata . Tutto ciò premesso, ora l'attore agiva per la declaratoria di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona del contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, stipulato con la società di Torino in data 25.11.2021, e CP_2 conseguentemente ottenere la condanna del al pagamento di tutte le somme CP_1 che era stato costretto a corrispondere a in virtù del medesimo contratto, CP_2 atteso che il reale utilizzatore dell'auto Alfa Romeo Stelvio era sempre stato il che ne aveva il godimento. L'auto era stata solo formalmente consegnata al CP_1 ricorrente dalla società di leasing, ma immediatamente data in uso al sig. CP_1 tanto che la scrittura di “prestito” era di qualche giorno antecedente alla consegna da parte della concessionaria, e il canone mensile indicato nella scrittura di “prestito” in euro 961,00 (cfr. doc. 3) corrisponde al canone di leasing, pari ad euro 787,01 euro oltre IVA 22%, per un totale mensile di euro 960,15 (cfr. doc. 1). Quindi il ricorrente aveva corrisposto alla i seguenti importi: CP_2
18 rate di leasing (da dicembre 2021 a maggio 2023) euro 960,15 euro 17.282,70, oltre a penale da chiusura anticipata e addebito danno (cfr. doc. 5) euro 10.132,78 ed euro 25,00 euro 10.157,78 , per il totale pagato di euro 27.440,48, e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale per l'importo complessivo pari ad euro 26.480,48, (già detratto il canone ricevuto pari ad euro 960,00 ), oltre agli interessi legali dal pagamento dei singoli canoni del leasing, nonché dal 25.5.2023 per la penale di estinzione anticipata . In via subordinata, il ricorrente chiedeva che il convenuto venisse CP_1 condannato a pagargli i canoni di locazione di cui alla scrittura di “prestito” del
3 15.12.2021, non corrisposti alle scadenze pattuite, per l'importo complessivo pari ad euro 7.689,00, non avendo provveduto al pagamento dei canoni da gennaio a maggio 2022 e da luglio a settembre 2022 ( canone pattuito di euro 961,00 x n. 8 canoni impagati = euro 7.688,00 + euro 1,00 quale differenza non pagata sul canone di giugno 2022) oltre, in ogni caso, a risarcirgli tutti i danni patrimoniali da quest'ultimo subiti in conseguenza del proprio inadempimento contrattuale, danni che ammontano a complessivi euro 10.157,78, di cui euro 10.132,78 a titolo di penale da chiusura anticipata del contratto simulato stipulato dal sig. con la società Pt_1 ed euro 25,00 per addebito danno (cfr. doc. 5). CP_2
Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u. co. cpc all'udienza del 23.4.2025. Il ricorrente ha provato documentalmente la conclusione del contratto a nome proprio con (doc.1) e la consegna del veicolo in data 24.12.2021(doc.2) CP_2
Il doc. 3 è costituito dalla scrittura privata datata 15.12.2021 con cui l'odierno ricorrente “concede in prestito a titolo oneroso” a l' autovettura ottenuta in Per_1 leasing, “al valore di euro 961 al mese a partire dal 22.12.2021” da pagare con bonifico entro il giorno 10 di ogni mese. Tale scrittura prevede che “l'obbligazione si intenderà estinta al momento della riconsegna al signor dell'auto, dopo avere verificato che lo stato dell'auto Pt_1 sia perfetto” . In calce alla scrittura privata si legge l'annotazione manoscritta:
“ritornata a in data 9.9.2022” Parte_1
Risulta poi la contabile di pagamento in data 25.5.2023 della penale per restituzione anticipata (doc.6). Parte attrice ha chiesto in principalità l'accertamento della simulazione del contratto di leasing, ma tale istituto presuppone la consapevolezza, anche da parte della concedente dell'interposizione fittizia di persona. In mancanza di prova di CP_2 ciò, si ravvisa un contratto tra e , affiancato da altro contratto tra CP_2 Pt_1 quest'ultimo e , provato dalla scrittura privata del 15.12.2021. Per_1
Considerato che in tale secondo contratto viene pattuito che l'obbligazione di sarà estinta al momento della riconsegna dell'auto al , e che tale Per_1 Pt_1 riconsegna risulta essere avvenuta il 9.9.2022, come da annotazione manoscritta in calce alla scrittura stessa, merita accoglimento la domanda subordinata del ricorrente. Pertanto il convenuto va condannato a pagare all'attore i canoni da dicembre 2021 a settembre 2022 (detratto l'unico canone pagato). L'inadempimento del convenuto comporta altresì l'obbligo di risarcire al contraente non inadempiente i danni subiti, e nel caso di specie l'inadempimento ha costretto il ricorrente a riconsegnare anticipatamente la vettura, pagando la relativa penale. Il convenuto va pertanto condannato a pagare al ricorrente euro 7.689,00, essendosi il medesimo reso moroso nel pagamento dei canoni da gennaio a maggio 2022 e da luglio a settembre 2022,
4 oltre agli interessi legali dalla data di singola scadenza dei canoni sino all'effettivo soddisfo, e a risarcirgli i danni patrimoniali subiti , ammontanti in complessivi euro 10.157,78, oltre interessi legali dal 25.5.2023 fino al saldo. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022 , ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare al ricorrente euro 7.689,00, oltre agli interessi legali dalle date di scadenza dei singoli canoni da gennaio a maggio 2022 e da luglio a settembre 2022, ed euro 10.157,78 oltre interessi legali dal 25.5.2023 fino al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 1700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 9.5.2025 Il giudice
Dott. Eloisa Pesenti
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