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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico IGfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1555/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
, con l'avv. Raoul Barsanti Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Fabrizio Nunè e Maria Sole Montagna CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2054/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato l'8 settembre 2021 ha adito il Tribunale di Roma CP_1
in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stata assunta in data 1° dicembre
1984 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ambasciata del , con Pt_1 qualifica di impiegata e inquadramento corrispondente al livello “B1” del c.c.n.l. di
Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi internazionali in Italia in vigore dal 1° gennaio 1983; di avere mantenuto detto inquadramento sino al 1° marzo
2011 quando era stato individuato quello di cui al livello “A2”, mantenuto sino alla data del 25 marzo 2021, di intimazione di licenziamento verbale e comunque di cessazione del
Pag. 1 di 20 rapporto di lavoro;
di avere svolto mansioni impiegatizie esecutive quale “impiegata addetta alla segreteria” e di avere eseguito, in particolare, con continuità e prevalenza i seguenti compiti:
• fissare appuntamenti inerenti all'attività lavorativa dei diplomatici;
• facilitare i contatti dei diplomatici (anche a livello personale e familiare prendendo appuntamenti per le scuole dei figli, per la locazione della casa), con le strutture pubbliche italiane ed uffici privati;
• trascrivere a macchina (poi nel computer) la corrispondenza ed i telex dettati, da inviarsi ai competenti destinatari, sia pubblici che privati;
• tenere l'agenda dei diplomatici libanesi che si succedevano negli anni ed ai quali era assegnata;
• gestire le telefonate in arrivo e/o appuntamenti;
• collaborare nell'organizzazione delle visite di lavoro degli stranieri in Italia (in quelle occasioni l'orario di lavoro era senza sosta nei giorni che precedevano e durante le visite compresi sabato, domenica e giorni di festa); specificava di essere stata inquadrata nel corso degli anni dal livello B/1 in ragione dell'effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze e (Segreteria di agenti diplomatici), fino al 1° marzo 2011 quando aveva ricoperto la posizione di livello A/2 quale segretaria dell'Ambasciatore/Incaricato di Affari;
di avere osservato sempre un orario di lavoro di 36 ore e 40 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, ma con orari variabili a seconda delle esigenze di servizio della Rappresentanza diplomatica, che a volte comprendevano anche il sabato e la domenica;
che dunque tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, in forza del quale la ricorrente era assoggettata al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico del personale diplomatico dell'Ambasciata, a fronte del quale riceveva lo stipendio in un primo periodo pagato in contanti, poi con assegno bancario, poi di nuovo in contanti, ciò che risultava dalla copiosa produzione documentale versata in atti;
che, infatti, ad ulteriore comprova dell'assunto, nel corso dell'ottobre del 1996 la IG.ra , impossibilitata per malattia, CP_1
aveva chiesto di inviarle tramite lettera raccomandata assicurata lo stipendio del corrente mese, a cui aveva risposto in data 31 ottobre 1996 l'Ambasciata confermandole che l'assegno del suo stipendio era già pronto e le sarebbe stato consegnato non appena si fosse presentata presso gli uffici per la firma del modulo degli impiegati locali;
che nella
Pag. 2 di 20 data del 28 febbraio 2011 l'Ambasciata le aveva richiesto di dimettersi dalla sua mansione di operatore, per essere riassunta con mansioni superiori di redattore dal 1° marzo 2011, dunque senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto;
che era stata obbligata ad aderire come da lettera allegata, percependo l'importo di € 48.912,41 a titolo di t.f.r., ma quanto ricevuto era stato accettato solo in acconto su quanto dovuto;
che comunque la stessa Ambasciata aveva confermato con dichiarazione del 10 luglio 2011 prodotta in atti, come ella fosse stata assunta a tempo indeterminato il 1° dicembre 1984 percependo una stipendio mensile di € 1.989,00, senza alcun riferimento alla risoluzione contrattuale convenuta pochi mesi prima;
che l'Ambasciata non aveva aperto posizioni assicurative e previdenziali presso gli enti preposti per il versamento dei contributi previdenziali, come risultava dall'estratto conto previdenziale rilasciato dall'I.N.P.S., ove risultava “soggetto senza righe contributive”; che in caso di assenza per malattia era tenuta a giustificarsi, così come era tenuta ad attendere l'autorizzazione per il periodo di ferie richiesto;
che durante il rapporto di lavoro erano state parzialmente corrisposte la 13ª mensilità dal 1984 al 2021, mentre non era stata pagata la 14ª mensilità per lo stesso periodo, oltre alle ferie ed alle festività non godute, né i permessi retribuiti;
che al termine del rapporto di lavoro non era stata corrisposta la differenza del t.f.r., dovuto per un importo complessivo di €
26.778,82; che vana era rimasta la lettera di impugnazione del licenziamento illegittimo e di sollecito del pagamento delle retribuzioni e del t.f.r., inviata con raccomandata del
10 maggio 2021, pervenuta il 18 maggio 2021; che il conteggio delle somme dovute era pari al complessivo importo di € 161.488,18, suddiviso quale differenza per il minimo contrattuale pari a € 159.981,92; quale indennità di contingenza pari ad € 130.947,04; quali scatti di anzianità pari ad € 60.402,54; quali buoni pasto pari ad € 28.933,55; quali indennità di responsabilità pari ad € 3.000,00; quali indennità di appartenenza pari ad €
2.700,00; quali premio di rendimento pari ad € 7.092,44; quali indennità annuale pari ad
€ 1.586,40; quali festività non godute pari ad € 1.364,04; quali differenze per la 13ª parzialmente corrisposta pari ad € 3.201,81; quali mensilità 14ª mai corrisposta pari ad €
52.987,27; quali indennità sostitutiva delle ferie pari ad € 29.255,02 il tutto oltre rivalutazione monetaria al mese di giugno 2021 pari ad € 44.893,33 ed interessi legali pari ad € 78.958,20; che inoltre non era stata corrisposta l'indennità per mancato preavviso in relazione al licenziamento, pari a due mensilità corrispondenti ad € 4.130,20
(2.065,10 x 2), così come le indennità dovute per l'ingiustificato licenziamento pari ad €
Pag. 3 di 20 12.390,60; di avere altresì subito un gravissimo danno per non essere stata mai aperta una posizione previdenziale a suo favore, non potendo accedere alla propria pensione.
Affermata la giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza di tutti i presupposti per la ricorrenza di un rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato disciplinato dal c.c.n.l. per i dipendenti da Ambasciate, Legazioni, Consolati, Istituti Culturali ed
Organismi internazionali dal 1983 al 2021, riferibile inizialmente al livello B1 e dal 2011 al livello A2, deduceva l'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato in forma orale e senza alcuna ragione giustificativa e lamentava la causazione di un danno da omessa contribuzione previdenziale ai propri danni, così concludendo: “a) accertare e dichiarare, ai sensi del CCNL di categoria, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., il diritto della ricorrente di percepire le somme dovute a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13ma e 14ma mensilità, sulle ferie, permessi e TFR, ed ogni altra indennità dovuta ai sensi del menzionato CCNL in ragione del rapporto di lavoro dal
1/12/1984 al 26/03/2021, considerando nulle, invalide ed annullabili le dimissioni del
28.2.2011 e la riassunzione al 1.3.2011, e per l'effetto b) condannare la Parte_1 [...]
in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Pt_1
Italiana, a corrispondere alla IG.ra la somma complessiva di Euro CP_1
161.488,18 oltre interessi legali (= a giugno 2021 Euro 78.959,20) e rivalutazione monetaria (= a giugno 2021 Euro 44.893,33), come indicata nei conteggi allegati al presente ricorso, nonché al pagamento delle differenze sul T.F.R. pari ad Euro 26.772,82, oltre ad ogni altra maggiore e/o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito dovesse riconoscere come dovuta, il tutto sempre con interessi e rivalutazione monetaria;
c) accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del licenziamento verbale intimato il
25/03/2021 alla ricorrente per manifesta insussistenza di qualsiasi motivo ovvero per quanto ritenuto, e per l'effetto condannare la Repubblica del in persona Pt_1 dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a corrispondere le indennità dovute per l'ingiustificato licenziamento pari ad Euro
12.390,60, oltre all'indennità di mancato preavviso pari ad Euro 4.130,20, ovvero quella diversa somma che il Giudice adito riterrà più equa anche a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
d) condannare la parte resistente in persona del l.r.p.t., tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra
per la perdita totale o parziale della pensione e quantificati in Euro 251.996,64 CP_1
Pag. 4 di 20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 2116 cod. civ.; ovvero gradatamente nel caso di accertamento del raggiungimento dell'età pensionabile, condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni da irregolarità contributiva, con condanna generica al risarcimento del danno e quantificati in Euro 251.996,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 2116 cod. civ.”, vinte le spese con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1
in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, atteso che la valutazione della fondatezza del ricorso investiva anche atti o comportamenti attraverso i quali lo
Stato estero perseguiva – anche se in via indiretta – le sue finalità istituzionali;
sempre in via preliminare eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità della legge italiana, rivendicando l'applicazione di quella libanese;
la prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla ricorrente, anche evidenziando che il ricorso era stato proposto dopo ben 37 anni dalla asserita instaurazione del rapporto;
la decadenza dall'impugnativa del preteso licenziamento;
nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande per non essersi mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato, in quanto la aveva svolto solo ed CP_1
esclusivamente occasionali prestazioni di natura autonoma, con la conseguente insussistenza delle rivendicate differenze retributive e infondatezza della domanda risarcitoria per la pretesa perdita del diritto alla pensione.
Istruita in forma esclusivamente documentale, la causa era quindi decisa con la sentenza n. 2054/2023, depositata il 28 febbraio 2023, successivamente oggetto di provvedimento di correzione per errore materiale, che accoglieva in parte il ricorso, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° dicembre 1984 fino al
26 marzo 2021; condannando la al pagamento di differenze Parte_1 retributive per € 87.556,73 e di € 26.772,82 a titolo di t.f.r. oltre accessori;
condannando, altresì, la convenuta al pagamento della somma di € 238.902,00 a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'omesso versamento dei contributi previdenziali, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 23 giugno 2023 la Parte_1
impugnava la sentenza citata, chiedendone la parziale riforma, in forza delle ragioni di seguito riassunte.
Pag. 5 di 20 Deduceva con il primo motivo l'erroneità dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano e dell'applicazione della legge italiana ribadendo le argomentazioni già articolate nel corso del primo grado del giudizio.
Con il secondo motivo censurava l'affermazione della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato
Con un terzo motivo lamentava l'erroneità dell'inquadramento individuato dal Tribunale.
Dopo avere dedotto che l'appellata non aveva contestato la ricostruzione in fatto di cui alla memoria difensiva di costituzione, né, tantomeno, la documentazione allegata a supporto di quella ricostruzione, con un quarto motivo (rubricato sub V) si doleva dell'errato rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Con il quinto motivo (rubricato sub VI) censurava quella che definiva come errata quantificazione delle differenze retributive riconosciute.
Con il sesto motivo (rubricato sub VII) deduceva l'erroneità della propria condanna al risarcimento del danno da omesso versamento di contributi previdenziali.
Con il settimo motivo (rubricato sub VIII) impugnava la condanna al pagamento delle spese processuali, evidenziando che si versava in un caso di soccombenza reciproca, che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a disporre la loro compensazione, anche evidenziando l'incongruenza del riferimento ad una non meglio precisata compensazione di “altre spese”.
Concludeva richiedendo la parziale riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di inapplicabilità della legge italiana o comunque il rigetto integrale delle domande altrui, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità e comunque deducendone l'infondatezza nel merito, ulteriormente dimostrata dalla produzione documentale allegata alla memoria difensiva.
Ordinata alla parte appellata la riformulazione dei conteggi, all'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Pag. 6 di 20 Occorre premettere che in ordine alla declinatoria di giurisdizione riferita alle domande riguardanti
• l'illegittimità del riferito licenziamento verbale e in ordine al rigetto delle domande riguardanti il diritto alla percezione
• dei buoni pasto
• dell'indennità di responsabilità
• dell'indennità di appartenenza
• del premio di rendimento
• dell'indennità annuale
• delle festività e ferie non godute
• dell'indennità di preavviso in assenza di impugnazioni da parte della , si è formato il giudicato. CP_1
Tanto chiarito, in via preliminare rispetto alla disamina del merito del giudizio deve essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata già nella memoria di costituzione in primo grado da parte della e qui riproposta quale Parte_1 Parte_1
primo motivo di appello a seguito del suo espresso rigetto da parte del Tribunale, unitamente alla contestazione dell'applicabilità della legge italiana della quale a breve si tratterà.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia priva di fondamento e vada respinta per le seguenti ragioni.
Come hanno chiaramente stabilito le SS.UU. della Corte di cassazione (ci si riferisce in particolare alla sentenza n. 13980/2017), anche la prassi internazionale ha, nel tempo, tracciato alcuni confini all'area dell'immunità e questo processo ha portato all'abbandono della originaria tesi della c.d. immunità diffusa (secondo cui lo Stato straniero, o comunque il soggetto internazionale, è immune dalla giurisdizione straordinaria in ogni caso) e all'accoglimento del principio della c.d. immunità ristretta o relativa.
In base a tale principio l'immunità non opera allorché gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell'ordinamento locale non siano riconducibili all'esercizio di poteri sovrani. Occorre infatti un bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela della sovranità dello Stato e di tutela del diritto dell'individuo di accesso alla giustizia secondo quello che la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 18 gennaio 2011, c. Per_1
Pag. 7 di 20 Italia) definisce come “rapporto di ragionevole proporzionalità” (in termini, anche Corte cost. n. 329/1992, che parla appunto di “immunità ristretta” o funzionale).
Di conseguenza, per quel che riguarda i rapporti di lavoro, alla stregua del suddetto principio – in applicazione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall'ordinamento italiano in virtù del richiamo contenuto nell'art. 10 Cost. – è stato affermato che l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (si vedano tra le altre: Cass. SS.UU. n.
2329/1989; Cass. SS.UU. n. 531/2000; Cass. SS.UU. n. 118/2007; Cass. SS.UU. n.
14703/2010; Cass. SS.UU. n. 1774/2011; Cass. SS.UU. n. 7382/2013; Cass. SS.UU. n.
4882/2017).
Su tali presupposti è stata esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero (in termini, Cass. SS.UU. n.
5565/1994; Cass. SS.UU. n. 12315/1992; Cass. SS.UU. n. 120/1999; Cass. SS.UU. n.
15620/2006; Cass. SS.UU. n. 880/2007). Ciò in quanto l'esame sulla fondatezza di tale domanda del lavoratore comporta apprezzamenti, indagini o statuizioni che possono incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione.
In sintesi, sempre tenendo conto di questa evoluzione e con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che, nei confronti degli enti di diritto internazionale, immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano
è titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni ed estranei alle funzioni istituzionali e all'organizzazione dell'ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato (Cass. SS.UU. n.
1150/2000); per gli altri rapporti, il medesimo giudice è carente della potestà giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell'assetto organizzativo
Pag. 8 di 20 e nelle funzioni proprie degli enti, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.
A tale bilanciamento tra immunità degli Stati esteri e diritto alla tutela giurisdizionale è ispirato il principio secondo cui “in tema di controversie inerenti ai rapporti di lavoro di personale delle ambasciate di Stati stranieri in Italia, ai fini dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale dell'immunità ristretta, è necessario che l'esame della fondatezza della domanda del prestatore di lavoro non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione” (Cass. SS.UU. n. 880/2007;
Cass. SS.UU. nn. 15620/2006, 15626/2006 e 15628/2006).
In particolare, l'art. 11 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 detta una specifica disciplina per i contratti di lavoro. Tale disciplina, come canone generale, stabilisce che, salve convenzioni bilaterali particolari, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un Tribunale di un altro Stato competente in materia in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato. Segue, poi, l'indicazione di una serie di casi in cui, in via di specialità, è applicabile l'immunità dello Stato estero. Si tratta di casi in cui ciò avviene prevalentemente su base soggettiva, quale quello dell'impiegato che è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche, ma può avvenire anche su base oggettiva essendo riconosciuta l'immunità dello Stato estero in caso di azione che abbia per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato ovvero di azione che concerna il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato ove tale azione rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza secondo le indicazioni del Capo dello Stato, del Capo del Governo o del Ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro.
La stessa CEDU, con la già citata sentenza del 18 gennaio 2011, c. Italia, ha Per_1
sottolineato che le limitazioni all'assoggettamento degli Stati alla giurisdizione del Paese dove il rapporto è sorto e si è svolto si conciliano con l'art. 6 par. 1 CEDU solo quando perseguono un fine legittimo ed in presenza di un rapporto ragionevole e proporzionato tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
Pag. 9 di 20 L'art. 11 della Convenzione opera tale bilanciamento sicché a questa disposizione occorre far riferimento in quanto attuativa di un principio consuetudinario – quello dell'immunità ristretta degli Stati – già vigente e riconosciuto da tempo.
Tenendo conto di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice nazionale in ordine alla domanda per le pretese dirette all'attribuzione di differenze retributive, trattandosi di domanda avente ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, che non incidono sulle potestà pubblicistiche dell'ente estero ove non ricorrano, ex art. 2, lett. d) della Convenzione citata, ragioni di sicurezza dello Stato (Cass. SS.UU. n. 19674/2014).
Si può aggiungere che anche la giurisprudenza citata dalla Repubblica appellante (ci si riferisce a Cass. SS.UU. n. 36207/2021 e in precedenza già SS.UU. n. 4882/2017) ha affermato che al fine dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale par in parem non habet jurisdictionem.
Dunque, sul presupposto che venga ad incidere sui poteri organizzativi dello Stato estero,
è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice nazionale la domanda di qualifica superiore contestualmente intesa ad ottenere un più favorevole trattamento economico, comportando detta domanda valutazioni e apprezzamenti strettamente inerenti – segnatamente quando si tratti di mansioni fiduciarie – ai poteri di autorganizzazione dell'ente straniero
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in tutti quei casi in cui le domande avanzate rimangono – come nella vicenda in esame – limitate al trattamento economico e non coinvolgono in alcun modo questioni relative all'organizzazione dell'ente. In particolare, in nessun caso quest'ultima sarebbe incisa dalla condanna al pagamento di somme, anche alla luce del rilievo che il rapporto dedotto in lite è ormai cessato, di guisa che poco importa l'asserita delicatezza e riservatezza delle funzioni in passato svolte dal dipendente.
Pag. 10 di 20 Atteso che la Repubblica del , al di là delle argomentazioni riguardanti il preteso Pt_1 perseguimento di finalità istituzionali che riguarderebbe ogni e qualsiasi attività dell'ente, in contrasto con la complessiva ricostruzione riportata fino a questo punto, non ha fornito, alla luce del diritto vivente, elementi secondo i quali il residuo oggetto del presente giudizio dovrebbe essere sottratto alla cognizione del giudice italiano, il motivo va respinto, dovendosi di conseguenza confermare la sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato la giurisdizione interna.
La decisione risulta ugualmente corretta anche sotto il profilo dell'applicabilità della legge italiana al rapporto oggetto del giudizio. Infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'articolo 6 della Convenzione di Roma del
1980 fissa norme di diritto internazionale privato speciali relative al contratto individuale di lavoro che derogano a quelle di carattere generale di cui agli articoli 3 e 4 della
Convenzione in esame, riguardanti rispettivamente la libertà di scelta della legge applicabile e i criteri di determinazione di quest'ultima in mancanza di una scelta siffatta
(v., in tal senso, sentenze del 15.3. 2011, , C-29/10, Racc. pag. 1-1595, punto 34, Per_2
e del 15.12.2011, , C-384/10, Racc. pag. 1-13275, punto 24). È vero che Per_3
l'articolo 6, paragrafo 1, di detta Convenzione prevede che la scelta della legge applicabile al contratto di lavoro ad opera delle parti non può portare a privare il lavoratore delle garanzie previste dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di una scelta siffatta. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 2, della
Convenzione di Roma sancisce, dal canto suo, i criteri di collegamento specifici che consentono di determinare la lex contractus, in mancanza di scelta ad opera delle parti
(sentenza Voogsgeerd, cit., punto 25). Tali criteri sono, in primo luogo, quello del Paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro”, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, e, in subordine, in mancanza di un siffatto luogo, quello in cui si trova la “sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore”, quale previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di tale Convenzione (sentenza Voogsgeerd, cit., punto 26). Inoltre, secondo l'ultimo capoverso del già menzionato paragrafo 2, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall'insieme delle circostanze emerga che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, nel qual caso è applicabile la legge di tale diverso Paese (sentenza Vooggeerd, cit., punto 27).
Secondo la Corte di giustizia, come risulta dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 6 della
Pag. 11 di 20 Convenzione di Roma, il giudice deve, in un primo tempo, procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento specifici di cui al paragrafo
2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale articolo, i quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali. Tuttavia, qualora risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, spetta al giudice nazionale escludere i criteri di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della
Convenzione di Roma e applicare la legge di tale diverso Paese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice può prendere in considerazione ulteriori elementi del rapporto di lavoro, ove appaia che quelli riguardanti l'uno o l'altro dei due criteri di collegamento, sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, inducono a ritenere che il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale Convenzione (v., in tal senso, sentenza
Vogneerd, cit., punto 51).
Ebbene, risulta assorbente la considerazione che i due criteri principali indicati dalla
Convenzione all'esame risultano ampiamente soddisfatti nel caso di specie, atteso che il lavoro è stato svolto dalla solo ed esclusivamente sul territorio italiano e dopo CP_1 assunzione effettuata dall'Ambasciata della Repubblica del Libano in Italia. Risultano inammissibili in quanto per la prima volta dedotti in questo grado di appello gli elementi che lo Stato appellante indica quali criteri di individuazione della legge libanese come quella applicabile al presente giudizio, considerato che nella memoria di costituzione in primo grado si era limitato ad invocare genericamente l'applicazione della Convenzione di Roma.
Si deve passare a questo punto all'esame del merito del giudizio, riguardante la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro di tipo subordinato intercorrente tra la CP_1
e l'Ambasciata del Libano in Italia nel periodo tra il dicembre 1984 e il marzo 2021, oggetto dei motivi di appello terzo, quarto (seppure rubricato sub V) e quinto (seppure rubricato sub VI).
Sostiene la che in effetti non sarebbe stato raccolto alcun elemento Parte_1 Parte_1
di prova atto a dimostrare che tra le parti sia intercorso il dedotto rapporto di natura
Pag. 12 di 20 subordinata, affermando che si sarebbe piuttosto trattato di un rapporto di lavoro autonomo.
La Corte osserva in senso contrario che già dalla documentazione acquisita nel corso del primo grado del giudizio, a dispetto di quanto sostenuto dalla parte appellante, emergono rilevanti e convergenti elementi nel senso della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro dipendente fin dall'origine.
Precisato che anche la documentazione prodotta in questo grado di appello dalla CP_1 può essere acquisita e valutata ai sensi dell'art. 437 c.p.c., atteso che ci si trova dinanzi ad una chiara pista probatoria per come teorizzata dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al doc. n. 4 sul quale a breve ci si soffermerà, sono state acquisite agli atti nel giudizio di primo grado:
• copia di dichiarazione resa dall'Ambasciata del Libano (doc. 1), significativa dell'impiego con i caratteri della subordinazione fino al dicembre 1995
▪ il 21 dicembre 1995 (nella quale l'Incaricato di affari Per_4 dichiara che la “è alle dipendenze di codesta
[...] CP_1
Ambasciata dal 1 novembre 1984 a tutt'oggi” e che “ha sempre svolto le sue manzioni di Segretaria di Ambasciatore in modo soffisfacente per l' ”, con sottoscrizione legalizzata CP_2
dalla Prefettura di Roma
• copia di assegni emessi in favore della dall'Ambasciata per somme CP_1
continuative e tendenzialmente fisse, comprensive nel mese di dicembre di 13ª mensilità, dal 1992 fino al 2007
▪ il 27 ottobre 1992 per £ 1.829.955 e il 27 settembre 1993 per £
1.885.635 (doc. 3)
▪ il 29 luglio 1996, il 27 agosto, il 28 ottobre 1996, il 18 febbraio
1997, il 24 aprile 1997, il 26 giugno 1997, il 25 luglio 1997, il 26 settembre 1997, il 27 ottobre 1997 per £ 2.040.561; il 6 dicembre
1996 per £ 1.224.336; il 18 dicembre 1996 per £ 4.081.122
(comprensivo di 13ª mensilità) (doc. 4)
▪ il 26 marzo 1999, il 28 maggio 1999, il 28 giugno 1999, il 22 luglio
1999, il 27 settembre 1999, il 27 gennaio 2000, il 28 febbraio 2000; per £ 2.096.201; il 22 dicembre per £ 4.192.402 (comprensivo di
Pag. 13 di 20 13ª mensilità); il 28 marzo 2000 per £ 2.263.121; il 2 maggio 2000, il 29 maggio 2000 e il 28 giugno 2000 per £ 2.151.841 (doc. 5)
▪ il 29 gennaio 2001, il 16 febbraio 2001, il 27 marzo 2001, il 26 aprile 2001, il 28 maggio 2001, il 27 giugno 2001 per £ 2.809.410; il 26 aprile 2002, il 27 maggio 2002, il 21 luglio 2002, il 27 agosto
2002 per € 1.477,00 (doc. 6)
▪ il 27 maggio 2003, il 27 giugno 2003, il 28 luglio 2003, il 27 agosto
2003, il 29 settembre 2003, il 27 novembre 2003 per € 1.476,60; il
27 agosto 2004, il 27 settembre 2004, il 27 ottobre 2004 e il 26 novembre 2004 per € 1.503,35 (doc. 7)
▪ il 27 luglio 2005, il 26 agosto 2005, il 27 settembre 2005, il 27 ottobre 2005, il 28 novembre 2005, il 15 dicembre 2005, il 29 maggio 2006, il 28 giugno 2006, il 27 luglio 2006, il 28 agosto
2006, il 27 settembre 2006, il 27 febbraio 2007, il 27 giugno 2007, il 29 ottobre 2007 e il 27 novembre 2007 per € 1.503,35 (doc. 8)
• copia di lettera datata 26 ottobre 1996 con la quale la richiede CP_1 all'Ambasciata l'invio “tramite lettera raccomandata-assicurata l'assegno (“non trasferibile”) del mio stipendio relativo al corrente mese di Ottobre” (doc. 10), riscontrata con lettera del 31 ottobre 1996 nella quale l'Incaricato degli Affari
Consolari la informa che “l'assegno del suo stipendio per il CP_3
mese di Ottobre è già pronto, e le verrà consegnato appena lei si presenterà presso gli uffici di questa Ambasciata per firmare il modulo riguardante gli impiegati locali, conformemente ai regolamenti seguiti in questa Ambasciata”
(doc. 11), significativa dell'impiego nei sensi della subordinazione fino al 1996
• nota emessa dall'Ambasciata il 10 luglio 2011 con sottoscrizione legalizzata dell'Incaricato nella quale si Parte_2 Persona_5 dichiara “a chi di dovere” che la “impiegata locale presso l'Ambasciata CP_1
del Libano in Italia, assunta a tempo indeterminato il 01 dicembre 1984 percepisce uno stipendio mensile di euro 1.989,00” (doc. 14), che dimostra la sussistenza continuativa del rapporto dipendente fino a tale data.
La lavoratrice ha, inoltre, ulteriormente prodotto in questo grado di appello
Pag. 14 di 20 • nota datata 22 aprile 1999 nella quale l'Incaricato d'Affari Persona_4 dichiara che la “è alle dipendenze di codesta Ambasciata dal 1 novembre CP_1
1984 a tutt'oggi” e che “ha sempre svolto le sue manzioni di Segretaria
d'Ambasciatore e traduttrice”, con sottoscrizione legalizzata dalla Prefettura di
Roma (doc. 10 della produzione in appello)
• copia assegni emessi in suo favore dall'Ambasciata tra il 2003 e il 2006
▪ il 18 dicembre 2003 e il 29 dicembre 2003 per € 1.476,60 (doc. 12 della produzione in appello)
▪ il 27 gennaio 2005, il 24 febbraio 2005, il 29 marzo 2005, il 27 aprile 2005, il 27 maggio 2005, il 27 giugno 2005, il 27 luglio
2005, il 26 agosto 2005, il 27 settembre 2005, il 27 ottobre 2005, il 28 novembre 2005, il 15 dicembre 2005 per € 1.503,35 (doc. 8 della produzione in appello)
▪ il 15 dicembre 2006 e il 27 dicembre 2006 per € 1.503,35 (doc. 9 della produzione in appello)
• un parere pro veritate redatto dall'avv. Barsanti il 18 gennaio 2019 nell'interesse dell'Ambasciata del Libano nel quale si afferma, tra l'altro, che “a) l'Ambasciata intrattiene rapporti di lavoro con il personale di cui alla tabella allegata sub doc.
n. 1 (tra i quali è inclusa anche la n.d.r.), che non sono stati regolarizzati CP_1
pur avendo – di fatto – natura subordinata (cd. rapporti di lavoro “irregolare” o
“a nero”); b) in particolare, in relazione a tali rapporti, l'Ambasciata non ha regolarmente versato i contributi previdenziali ed assistenziali presso l'INPS”, risultando dalla tabella che il rapporto con la era iniziato nel 1984 e CP_1
perdurava fino a quella data da circa 34 anni nelle forme della subordinazione, senza che fosse mai stata versata alcuna contribuzione previdenziale (doc. 4 della produzione in appello).
Alla luce della documentazione appena passata in rassegna, con particolare riferimento a quella avente sottoscrizione ritualmente legalizzata, risulta documentalmente provato dal
1° dicembre 1984 un rapporto tra le parti che si deve ritenere intercorso nelle forme della subordinazione.
Infatti:
Pag. 15 di 20 ▪ l'espressione di “lavoro alle dipendenze” dell'Ambasciata è utilizzata in diverse occasioni nelle note da questa stessa emesse, ciò che non può essere derubricato semplicisticamente ad una scarsa conoscenza della lingua italiana atteso che essa
è adoperata in tempi diversi e da soggetti diversi che sarebbero stati tutti – seppure operanti da tempo in Italia – indistintamente inconsapevoli del suo significato tecnico-giuridico, il che non risulta affatto plausibile
▪ i pagamenti dimostrati coprono in maniera continuativa la quasi totalità del periodo oggetto del giudizio con somme fisse che non si conciliano affatto con la pretesa discontinuità e autonomia del rapporto, del quale l'Ambasciata non ha oltretutto chiarito in alcun modo le caratteristiche
▪ i pagamenti in esame contengono istituti tipici del rapporto di subordinazione, come il riconoscimento di mensilità supplementari
▪ l'atto redatto dall'avv. Barsanti ammette che il rapporto con la (e con altri CP_1
11 lavoratori) “pur avendo – di fatto – natura subordinata (cd. rapporti di lavoro
“irregolare” o “a nero”)” aveva avuto inizio nel 1984, non è mai stato regolarizzato, né era mai stato versato alcun contributo previdenziale (nell'atto si legge: “No INPS”, ciò che peraltro emerge anche dall'estratto contributivo emesso dall'I.N.P.S. (all. 15 della documentazione di primo grado), che informa che la
è un “soggetto senza righe contributive” CP_1
▪ le mansioni di segreteria, richiamate espressamente nelle note emesse dall'Ambasciata nel 1995 e nel 2004, costituiscono un'attività caratterizzata, si può dire, quasi per natura dalla subordinazione, non essendo ipotizzabile lo svolgimento di detti compiti, di natura esecutiva, in maniera autonoma.
Quanto alle mansioni, il diffuso riferimento ai cennati compiti di segreteria consente di ricondurre l'attività della nel primo periodo – regolato secondo l'art. 3 del CP_1
contratto nazionale di lavoro dei dipendenti dalle Ambasciate, Consolati, Legazioni,
Istituti culturali ed Organismi internazionali in vigore dal 1° gennaio 1983 – al Terzo livello contrattuale, nel quale sono inseriti “…quei lavoratori che esplicano attività che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, comunque acquisita. Segretario/a capo missione, console, agente diplomatico;
assistente capo missione, console, agente diplomatico;
operatore tecnico amministrativo, operatore contabile;
altre qualifiche assimilabili”.
Pag. 16 di 20 Successivamente, con revisione del 1995, confermata sul punto dalle successive revisioni del 2000, del 2001, del 2003, del 2007, del 2011, del 2016, del 2017 e del 2020, il personale è stato suddiviso in tre Aree, denominate A, B e C.
Per quanto di rilievo, all'Area B appartengono “…quei lavoratori in possesso di normali capacità professionali tecnico/amministrative, che svolgono mansioni impiegatizie e di servizio di maggiore responsabilità. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell'Organizzazione Internazionale”. In particolare, sono inclusi nel livello professionale B-1 “Segretario di Funzionari, Addetti
e Agenti Diplomatici e tutte le figure professionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze;
altre qualifiche assimilabili”, vale a dire compiti pienamente sovrapponibili a quelli di segreteria documentati come svolti dalla , risultando impropria invece una riconduzione CP_1 all'inferiore livello B-2, che ricomprende attività non eseguite in rapporto diretto con funzionari o agenti diplomatici, come invece attestato dalla documentazione raccolta e già esaminata, quali le figure di “Operatore Tecnico-Amministrativo, Operatore contabile, Operatore informatico, Stenodattilografo e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze;
altre qualifiche assimilabili”.
Risulta dunque congruo l'inquadramento della nel Terzo livello professionale, CP_1
successivamente divenuto Livello B-1, non potendosi desumere – al contrario di quanto ritenuto nella sentenza gravata – dal mero trascorrere del tempo alcun accertamento di maggiore idoneità e professionalità necessario per l'attribuzione del superiore Livello A-
2 e non possedendo alcuna portata probatoria il doc n. 12, in quanto costituito da una dichiarazione unilaterale redatta dalla stessa e priva di qualsiasi sottoscrizione CP_1 riconducibile all'Ambasciata.
Quanto all'orario di lavoro, lo svolgimento di un orario a tempo pieno – che prescinde dall'apertura degli uffici al pubblico dell'Ambasciata, circostanza che non è stata comunque documentata in alcun modo, restando allo stato della mera asserzione non provata – emerge sia dal rilievo che si tratta dell'orario ordinario, sia dalla stessa entità delle somme pacificamente versate nel tempo alla , regolarmente in linea con la CP_1
retribuzione contrattuale di riferimento per il tempo pieno, come emerge dalle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi di settore.
Pag. 17 di 20 Tanto chiarito, si deve evidenziare come non ha pregio l'eccezione di prescrizione articolata dall'appellante in quanto ad un peculiare rapporto come quello intrattenuto con un'ambasciata non può attribuirsi alcun regime di stabilità, neanche per il periodo anteriore all'introduzione nel nostro ordinamento della cd. legge Fornero, che ha consacrato in linea generale tale principio in tutto l'impiego privato, non foss'altro che per il già rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle vicende riguardanti il licenziamento. Pertanto, si deve ritenere sospeso il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, non potendo certo applicarsi al caso di specie la diversa disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
Si deve a questo punto affrontare la determinazione delle conseguenze economiche derivanti dall'affermazione della ricorrenza del rapporto di lavoro in questione.
A tale scopo, la Corte ha invitato la parte ricorrente alla redazione di nuovi conteggi alla luce dell'inquadramento contrattuale in precedenza ricordato, autorizzando la Repubblica
al deposito di note critiche. Parte_1
Secondo la lavoratrice appellata, le differenze retributive ammonterebbero dunque all'importo di € 90.035,00 mentre quelle sul t.f.r., tenendosi debitamente conto della somma di € 48.912,41 già versata dall'Ambasciata a tale titolo nel febbraio 2011, alla cifra di € 24.586,79.
Osserva preliminarmente la Corte che la prima somma risulta superiore rispetto a quanto accertato nella sentenza gravata (ovverossia € 87.566,73), pertanto, in mancanza di impugnazione sul punto da parte della non si può riconoscere un importo CP_1
maggiore.
Quanto alle obiezioni sviluppate dalla parte appellante nelle note autorizzate, esse non sono accoglibili.
Infatti:
• quanto all'esposizione delle fonti e dei criteri di calcolo, i conteggi discendono dalla pedissequa applicazione della contrattazione collettiva, sia in ordine ai minimi retributivi, sia in ordine alle ulteriori voci obbligatorie quali l'indennità di contingenza (peraltro cristallizzata al 31 dicembre 1991) e gli scatti di anzianità
• quanto all'orario di lavoro e alla prescrizione, vale quanto in precedenza osservato
Pag. 18 di 20 • quanto alla comparazione tra somme lorde e nette, le somme percepite dal lavoratore vanno ritenute come versate al lordo delle imposte, ciò che trova conforto nella comparazione con quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Ne consegue, fermo quanto già riconosciuto a titolo di differenze retributive con la sentenza di primo grado, che va ritoccato per difetto quanto spettante a titolo di t.f.r., da ridursi fino alla minor somma di € 24.586,79 per come conteggiata dalla stessa lavoratrice.
In tali termini, vale a dire riconoscendo un inquadramento a Livello terzo/B-1 per tutta la durata del rapporto e riducendo l'importo del t.f.r., le doglianze della parte appellante vanno in parte accolte.
Si deve esaminare a questo punto il sesto motivo di gravame (rubricato sub VII) con il quale l'Ambasciata del Libano ha dedotto l'erroneità della propria condanna al risarcimento del danno da omesso versamento di contributi previdenziali.
Orbene, nel 2021, anno di cessazione del rapporto e di proposizione del ricorso giudiziale, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia era di 67 anni (mentre la ne CP_1
aveva 64), oppure 41 anni e 10 mesi di contributi (mentre la non ne aveva CP_1
accumulato nessuno, ma aveva lavorato per poco meno di 37 anni). Dunque, non possedeva né il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, né il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata.
Ne consegue che non si può procedere all'emissione di una condanna specifica – come erroneamente fatto dal Tribunale – proprio in assenza del presupposto del raggiungimento dell'età pensionabile da parte della al momento della proposizione della domanda, CP_1
ma ci si deve limitare alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno, dovendosi accogliere in tal senso la censura, con la precisazione che non risultano affatto prescritti i contributi da versarsi a decorrere dal settembre 2016, quinquennio anteriore alla instaurazione del presente giudizio.
Resta a questo punto da affrontare l'ultimo motivo di impugnazione, vertente sulla contestazione della condanna al pagamento integrale delle spese processuali, sostenendosi da parte dell'appellante che ci si sarebbe trovati piuttosto in un caso di soccombenza reciproca.
In senso contrario rispetto alla doglianza basti rilevare che la è risultata quasi CP_1 integralmente vittoriosa all'esito del giudizio, essendo stata riconosciuta la ricorrenza del
Pag. 19 di 20 rapporto di lavoro per l'intero periodo rivendicato, con le correlate differenze retributive, solo depurate da alcune marginali voci non attribuite, oltre al diritto al risarcimento del danno per l'omissione contributiva. Appare dunque evidente la soccombenza della
, non esclusa dalla trascurabile infondatezza di alcune, secondarie, Parte_1
domande avanzate dalla lavoratrice, dal che deriva il rigetto della censura e la conferma della relativa statuizione.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, atteso il parziale accoglimento del gravame, esse possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1
ricorso depositato il 23 giugno 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 2054/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata o condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della minor somma di € 87.566,73 a titolo di differenze retributive
[...]
e di € 24.586,79 a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge;
o condanna la al risarcimento del danno subito da Parte_1
per l'omesso versamento dei contributi previdenziali;
CP_1
o conferma la statuizione sulle spese di primo grado;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico IGfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico IGfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1555/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
, con l'avv. Raoul Barsanti Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Fabrizio Nunè e Maria Sole Montagna CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2054/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato l'8 settembre 2021 ha adito il Tribunale di Roma CP_1
in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stata assunta in data 1° dicembre
1984 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ambasciata del , con Pt_1 qualifica di impiegata e inquadramento corrispondente al livello “B1” del c.c.n.l. di
Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi internazionali in Italia in vigore dal 1° gennaio 1983; di avere mantenuto detto inquadramento sino al 1° marzo
2011 quando era stato individuato quello di cui al livello “A2”, mantenuto sino alla data del 25 marzo 2021, di intimazione di licenziamento verbale e comunque di cessazione del
Pag. 1 di 20 rapporto di lavoro;
di avere svolto mansioni impiegatizie esecutive quale “impiegata addetta alla segreteria” e di avere eseguito, in particolare, con continuità e prevalenza i seguenti compiti:
• fissare appuntamenti inerenti all'attività lavorativa dei diplomatici;
• facilitare i contatti dei diplomatici (anche a livello personale e familiare prendendo appuntamenti per le scuole dei figli, per la locazione della casa), con le strutture pubbliche italiane ed uffici privati;
• trascrivere a macchina (poi nel computer) la corrispondenza ed i telex dettati, da inviarsi ai competenti destinatari, sia pubblici che privati;
• tenere l'agenda dei diplomatici libanesi che si succedevano negli anni ed ai quali era assegnata;
• gestire le telefonate in arrivo e/o appuntamenti;
• collaborare nell'organizzazione delle visite di lavoro degli stranieri in Italia (in quelle occasioni l'orario di lavoro era senza sosta nei giorni che precedevano e durante le visite compresi sabato, domenica e giorni di festa); specificava di essere stata inquadrata nel corso degli anni dal livello B/1 in ragione dell'effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze e (Segreteria di agenti diplomatici), fino al 1° marzo 2011 quando aveva ricoperto la posizione di livello A/2 quale segretaria dell'Ambasciatore/Incaricato di Affari;
di avere osservato sempre un orario di lavoro di 36 ore e 40 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, ma con orari variabili a seconda delle esigenze di servizio della Rappresentanza diplomatica, che a volte comprendevano anche il sabato e la domenica;
che dunque tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, in forza del quale la ricorrente era assoggettata al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico del personale diplomatico dell'Ambasciata, a fronte del quale riceveva lo stipendio in un primo periodo pagato in contanti, poi con assegno bancario, poi di nuovo in contanti, ciò che risultava dalla copiosa produzione documentale versata in atti;
che, infatti, ad ulteriore comprova dell'assunto, nel corso dell'ottobre del 1996 la IG.ra , impossibilitata per malattia, CP_1
aveva chiesto di inviarle tramite lettera raccomandata assicurata lo stipendio del corrente mese, a cui aveva risposto in data 31 ottobre 1996 l'Ambasciata confermandole che l'assegno del suo stipendio era già pronto e le sarebbe stato consegnato non appena si fosse presentata presso gli uffici per la firma del modulo degli impiegati locali;
che nella
Pag. 2 di 20 data del 28 febbraio 2011 l'Ambasciata le aveva richiesto di dimettersi dalla sua mansione di operatore, per essere riassunta con mansioni superiori di redattore dal 1° marzo 2011, dunque senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto;
che era stata obbligata ad aderire come da lettera allegata, percependo l'importo di € 48.912,41 a titolo di t.f.r., ma quanto ricevuto era stato accettato solo in acconto su quanto dovuto;
che comunque la stessa Ambasciata aveva confermato con dichiarazione del 10 luglio 2011 prodotta in atti, come ella fosse stata assunta a tempo indeterminato il 1° dicembre 1984 percependo una stipendio mensile di € 1.989,00, senza alcun riferimento alla risoluzione contrattuale convenuta pochi mesi prima;
che l'Ambasciata non aveva aperto posizioni assicurative e previdenziali presso gli enti preposti per il versamento dei contributi previdenziali, come risultava dall'estratto conto previdenziale rilasciato dall'I.N.P.S., ove risultava “soggetto senza righe contributive”; che in caso di assenza per malattia era tenuta a giustificarsi, così come era tenuta ad attendere l'autorizzazione per il periodo di ferie richiesto;
che durante il rapporto di lavoro erano state parzialmente corrisposte la 13ª mensilità dal 1984 al 2021, mentre non era stata pagata la 14ª mensilità per lo stesso periodo, oltre alle ferie ed alle festività non godute, né i permessi retribuiti;
che al termine del rapporto di lavoro non era stata corrisposta la differenza del t.f.r., dovuto per un importo complessivo di €
26.778,82; che vana era rimasta la lettera di impugnazione del licenziamento illegittimo e di sollecito del pagamento delle retribuzioni e del t.f.r., inviata con raccomandata del
10 maggio 2021, pervenuta il 18 maggio 2021; che il conteggio delle somme dovute era pari al complessivo importo di € 161.488,18, suddiviso quale differenza per il minimo contrattuale pari a € 159.981,92; quale indennità di contingenza pari ad € 130.947,04; quali scatti di anzianità pari ad € 60.402,54; quali buoni pasto pari ad € 28.933,55; quali indennità di responsabilità pari ad € 3.000,00; quali indennità di appartenenza pari ad €
2.700,00; quali premio di rendimento pari ad € 7.092,44; quali indennità annuale pari ad
€ 1.586,40; quali festività non godute pari ad € 1.364,04; quali differenze per la 13ª parzialmente corrisposta pari ad € 3.201,81; quali mensilità 14ª mai corrisposta pari ad €
52.987,27; quali indennità sostitutiva delle ferie pari ad € 29.255,02 il tutto oltre rivalutazione monetaria al mese di giugno 2021 pari ad € 44.893,33 ed interessi legali pari ad € 78.958,20; che inoltre non era stata corrisposta l'indennità per mancato preavviso in relazione al licenziamento, pari a due mensilità corrispondenti ad € 4.130,20
(2.065,10 x 2), così come le indennità dovute per l'ingiustificato licenziamento pari ad €
Pag. 3 di 20 12.390,60; di avere altresì subito un gravissimo danno per non essere stata mai aperta una posizione previdenziale a suo favore, non potendo accedere alla propria pensione.
Affermata la giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza di tutti i presupposti per la ricorrenza di un rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato disciplinato dal c.c.n.l. per i dipendenti da Ambasciate, Legazioni, Consolati, Istituti Culturali ed
Organismi internazionali dal 1983 al 2021, riferibile inizialmente al livello B1 e dal 2011 al livello A2, deduceva l'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato in forma orale e senza alcuna ragione giustificativa e lamentava la causazione di un danno da omessa contribuzione previdenziale ai propri danni, così concludendo: “a) accertare e dichiarare, ai sensi del CCNL di categoria, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., il diritto della ricorrente di percepire le somme dovute a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13ma e 14ma mensilità, sulle ferie, permessi e TFR, ed ogni altra indennità dovuta ai sensi del menzionato CCNL in ragione del rapporto di lavoro dal
1/12/1984 al 26/03/2021, considerando nulle, invalide ed annullabili le dimissioni del
28.2.2011 e la riassunzione al 1.3.2011, e per l'effetto b) condannare la Parte_1 [...]
in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Pt_1
Italiana, a corrispondere alla IG.ra la somma complessiva di Euro CP_1
161.488,18 oltre interessi legali (= a giugno 2021 Euro 78.959,20) e rivalutazione monetaria (= a giugno 2021 Euro 44.893,33), come indicata nei conteggi allegati al presente ricorso, nonché al pagamento delle differenze sul T.F.R. pari ad Euro 26.772,82, oltre ad ogni altra maggiore e/o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito dovesse riconoscere come dovuta, il tutto sempre con interessi e rivalutazione monetaria;
c) accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del licenziamento verbale intimato il
25/03/2021 alla ricorrente per manifesta insussistenza di qualsiasi motivo ovvero per quanto ritenuto, e per l'effetto condannare la Repubblica del in persona Pt_1 dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a corrispondere le indennità dovute per l'ingiustificato licenziamento pari ad Euro
12.390,60, oltre all'indennità di mancato preavviso pari ad Euro 4.130,20, ovvero quella diversa somma che il Giudice adito riterrà più equa anche a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
d) condannare la parte resistente in persona del l.r.p.t., tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra
per la perdita totale o parziale della pensione e quantificati in Euro 251.996,64 CP_1
Pag. 4 di 20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 2116 cod. civ.; ovvero gradatamente nel caso di accertamento del raggiungimento dell'età pensionabile, condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni da irregolarità contributiva, con condanna generica al risarcimento del danno e quantificati in Euro 251.996,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 2116 cod. civ.”, vinte le spese con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1
in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, atteso che la valutazione della fondatezza del ricorso investiva anche atti o comportamenti attraverso i quali lo
Stato estero perseguiva – anche se in via indiretta – le sue finalità istituzionali;
sempre in via preliminare eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità della legge italiana, rivendicando l'applicazione di quella libanese;
la prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla ricorrente, anche evidenziando che il ricorso era stato proposto dopo ben 37 anni dalla asserita instaurazione del rapporto;
la decadenza dall'impugnativa del preteso licenziamento;
nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande per non essersi mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato, in quanto la aveva svolto solo ed CP_1
esclusivamente occasionali prestazioni di natura autonoma, con la conseguente insussistenza delle rivendicate differenze retributive e infondatezza della domanda risarcitoria per la pretesa perdita del diritto alla pensione.
Istruita in forma esclusivamente documentale, la causa era quindi decisa con la sentenza n. 2054/2023, depositata il 28 febbraio 2023, successivamente oggetto di provvedimento di correzione per errore materiale, che accoglieva in parte il ricorso, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° dicembre 1984 fino al
26 marzo 2021; condannando la al pagamento di differenze Parte_1 retributive per € 87.556,73 e di € 26.772,82 a titolo di t.f.r. oltre accessori;
condannando, altresì, la convenuta al pagamento della somma di € 238.902,00 a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'omesso versamento dei contributi previdenziali, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 23 giugno 2023 la Parte_1
impugnava la sentenza citata, chiedendone la parziale riforma, in forza delle ragioni di seguito riassunte.
Pag. 5 di 20 Deduceva con il primo motivo l'erroneità dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano e dell'applicazione della legge italiana ribadendo le argomentazioni già articolate nel corso del primo grado del giudizio.
Con il secondo motivo censurava l'affermazione della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato
Con un terzo motivo lamentava l'erroneità dell'inquadramento individuato dal Tribunale.
Dopo avere dedotto che l'appellata non aveva contestato la ricostruzione in fatto di cui alla memoria difensiva di costituzione, né, tantomeno, la documentazione allegata a supporto di quella ricostruzione, con un quarto motivo (rubricato sub V) si doleva dell'errato rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Con il quinto motivo (rubricato sub VI) censurava quella che definiva come errata quantificazione delle differenze retributive riconosciute.
Con il sesto motivo (rubricato sub VII) deduceva l'erroneità della propria condanna al risarcimento del danno da omesso versamento di contributi previdenziali.
Con il settimo motivo (rubricato sub VIII) impugnava la condanna al pagamento delle spese processuali, evidenziando che si versava in un caso di soccombenza reciproca, che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a disporre la loro compensazione, anche evidenziando l'incongruenza del riferimento ad una non meglio precisata compensazione di “altre spese”.
Concludeva richiedendo la parziale riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di inapplicabilità della legge italiana o comunque il rigetto integrale delle domande altrui, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità e comunque deducendone l'infondatezza nel merito, ulteriormente dimostrata dalla produzione documentale allegata alla memoria difensiva.
Ordinata alla parte appellata la riformulazione dei conteggi, all'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Pag. 6 di 20 Occorre premettere che in ordine alla declinatoria di giurisdizione riferita alle domande riguardanti
• l'illegittimità del riferito licenziamento verbale e in ordine al rigetto delle domande riguardanti il diritto alla percezione
• dei buoni pasto
• dell'indennità di responsabilità
• dell'indennità di appartenenza
• del premio di rendimento
• dell'indennità annuale
• delle festività e ferie non godute
• dell'indennità di preavviso in assenza di impugnazioni da parte della , si è formato il giudicato. CP_1
Tanto chiarito, in via preliminare rispetto alla disamina del merito del giudizio deve essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata già nella memoria di costituzione in primo grado da parte della e qui riproposta quale Parte_1 Parte_1
primo motivo di appello a seguito del suo espresso rigetto da parte del Tribunale, unitamente alla contestazione dell'applicabilità della legge italiana della quale a breve si tratterà.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia priva di fondamento e vada respinta per le seguenti ragioni.
Come hanno chiaramente stabilito le SS.UU. della Corte di cassazione (ci si riferisce in particolare alla sentenza n. 13980/2017), anche la prassi internazionale ha, nel tempo, tracciato alcuni confini all'area dell'immunità e questo processo ha portato all'abbandono della originaria tesi della c.d. immunità diffusa (secondo cui lo Stato straniero, o comunque il soggetto internazionale, è immune dalla giurisdizione straordinaria in ogni caso) e all'accoglimento del principio della c.d. immunità ristretta o relativa.
In base a tale principio l'immunità non opera allorché gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell'ordinamento locale non siano riconducibili all'esercizio di poteri sovrani. Occorre infatti un bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela della sovranità dello Stato e di tutela del diritto dell'individuo di accesso alla giustizia secondo quello che la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 18 gennaio 2011, c. Per_1
Pag. 7 di 20 Italia) definisce come “rapporto di ragionevole proporzionalità” (in termini, anche Corte cost. n. 329/1992, che parla appunto di “immunità ristretta” o funzionale).
Di conseguenza, per quel che riguarda i rapporti di lavoro, alla stregua del suddetto principio – in applicazione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall'ordinamento italiano in virtù del richiamo contenuto nell'art. 10 Cost. – è stato affermato che l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (si vedano tra le altre: Cass. SS.UU. n.
2329/1989; Cass. SS.UU. n. 531/2000; Cass. SS.UU. n. 118/2007; Cass. SS.UU. n.
14703/2010; Cass. SS.UU. n. 1774/2011; Cass. SS.UU. n. 7382/2013; Cass. SS.UU. n.
4882/2017).
Su tali presupposti è stata esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero (in termini, Cass. SS.UU. n.
5565/1994; Cass. SS.UU. n. 12315/1992; Cass. SS.UU. n. 120/1999; Cass. SS.UU. n.
15620/2006; Cass. SS.UU. n. 880/2007). Ciò in quanto l'esame sulla fondatezza di tale domanda del lavoratore comporta apprezzamenti, indagini o statuizioni che possono incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione.
In sintesi, sempre tenendo conto di questa evoluzione e con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che, nei confronti degli enti di diritto internazionale, immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano
è titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni ed estranei alle funzioni istituzionali e all'organizzazione dell'ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato (Cass. SS.UU. n.
1150/2000); per gli altri rapporti, il medesimo giudice è carente della potestà giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell'assetto organizzativo
Pag. 8 di 20 e nelle funzioni proprie degli enti, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.
A tale bilanciamento tra immunità degli Stati esteri e diritto alla tutela giurisdizionale è ispirato il principio secondo cui “in tema di controversie inerenti ai rapporti di lavoro di personale delle ambasciate di Stati stranieri in Italia, ai fini dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale dell'immunità ristretta, è necessario che l'esame della fondatezza della domanda del prestatore di lavoro non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione” (Cass. SS.UU. n. 880/2007;
Cass. SS.UU. nn. 15620/2006, 15626/2006 e 15628/2006).
In particolare, l'art. 11 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 detta una specifica disciplina per i contratti di lavoro. Tale disciplina, come canone generale, stabilisce che, salve convenzioni bilaterali particolari, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un Tribunale di un altro Stato competente in materia in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato. Segue, poi, l'indicazione di una serie di casi in cui, in via di specialità, è applicabile l'immunità dello Stato estero. Si tratta di casi in cui ciò avviene prevalentemente su base soggettiva, quale quello dell'impiegato che è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche, ma può avvenire anche su base oggettiva essendo riconosciuta l'immunità dello Stato estero in caso di azione che abbia per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato ovvero di azione che concerna il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato ove tale azione rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza secondo le indicazioni del Capo dello Stato, del Capo del Governo o del Ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro.
La stessa CEDU, con la già citata sentenza del 18 gennaio 2011, c. Italia, ha Per_1
sottolineato che le limitazioni all'assoggettamento degli Stati alla giurisdizione del Paese dove il rapporto è sorto e si è svolto si conciliano con l'art. 6 par. 1 CEDU solo quando perseguono un fine legittimo ed in presenza di un rapporto ragionevole e proporzionato tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
Pag. 9 di 20 L'art. 11 della Convenzione opera tale bilanciamento sicché a questa disposizione occorre far riferimento in quanto attuativa di un principio consuetudinario – quello dell'immunità ristretta degli Stati – già vigente e riconosciuto da tempo.
Tenendo conto di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice nazionale in ordine alla domanda per le pretese dirette all'attribuzione di differenze retributive, trattandosi di domanda avente ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, che non incidono sulle potestà pubblicistiche dell'ente estero ove non ricorrano, ex art. 2, lett. d) della Convenzione citata, ragioni di sicurezza dello Stato (Cass. SS.UU. n. 19674/2014).
Si può aggiungere che anche la giurisprudenza citata dalla Repubblica appellante (ci si riferisce a Cass. SS.UU. n. 36207/2021 e in precedenza già SS.UU. n. 4882/2017) ha affermato che al fine dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale par in parem non habet jurisdictionem.
Dunque, sul presupposto che venga ad incidere sui poteri organizzativi dello Stato estero,
è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice nazionale la domanda di qualifica superiore contestualmente intesa ad ottenere un più favorevole trattamento economico, comportando detta domanda valutazioni e apprezzamenti strettamente inerenti – segnatamente quando si tratti di mansioni fiduciarie – ai poteri di autorganizzazione dell'ente straniero
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in tutti quei casi in cui le domande avanzate rimangono – come nella vicenda in esame – limitate al trattamento economico e non coinvolgono in alcun modo questioni relative all'organizzazione dell'ente. In particolare, in nessun caso quest'ultima sarebbe incisa dalla condanna al pagamento di somme, anche alla luce del rilievo che il rapporto dedotto in lite è ormai cessato, di guisa che poco importa l'asserita delicatezza e riservatezza delle funzioni in passato svolte dal dipendente.
Pag. 10 di 20 Atteso che la Repubblica del , al di là delle argomentazioni riguardanti il preteso Pt_1 perseguimento di finalità istituzionali che riguarderebbe ogni e qualsiasi attività dell'ente, in contrasto con la complessiva ricostruzione riportata fino a questo punto, non ha fornito, alla luce del diritto vivente, elementi secondo i quali il residuo oggetto del presente giudizio dovrebbe essere sottratto alla cognizione del giudice italiano, il motivo va respinto, dovendosi di conseguenza confermare la sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato la giurisdizione interna.
La decisione risulta ugualmente corretta anche sotto il profilo dell'applicabilità della legge italiana al rapporto oggetto del giudizio. Infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'articolo 6 della Convenzione di Roma del
1980 fissa norme di diritto internazionale privato speciali relative al contratto individuale di lavoro che derogano a quelle di carattere generale di cui agli articoli 3 e 4 della
Convenzione in esame, riguardanti rispettivamente la libertà di scelta della legge applicabile e i criteri di determinazione di quest'ultima in mancanza di una scelta siffatta
(v., in tal senso, sentenze del 15.3. 2011, , C-29/10, Racc. pag. 1-1595, punto 34, Per_2
e del 15.12.2011, , C-384/10, Racc. pag. 1-13275, punto 24). È vero che Per_3
l'articolo 6, paragrafo 1, di detta Convenzione prevede che la scelta della legge applicabile al contratto di lavoro ad opera delle parti non può portare a privare il lavoratore delle garanzie previste dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di una scelta siffatta. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 2, della
Convenzione di Roma sancisce, dal canto suo, i criteri di collegamento specifici che consentono di determinare la lex contractus, in mancanza di scelta ad opera delle parti
(sentenza Voogsgeerd, cit., punto 25). Tali criteri sono, in primo luogo, quello del Paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro”, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, e, in subordine, in mancanza di un siffatto luogo, quello in cui si trova la “sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore”, quale previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di tale Convenzione (sentenza Voogsgeerd, cit., punto 26). Inoltre, secondo l'ultimo capoverso del già menzionato paragrafo 2, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall'insieme delle circostanze emerga che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, nel qual caso è applicabile la legge di tale diverso Paese (sentenza Vooggeerd, cit., punto 27).
Secondo la Corte di giustizia, come risulta dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 6 della
Pag. 11 di 20 Convenzione di Roma, il giudice deve, in un primo tempo, procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento specifici di cui al paragrafo
2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale articolo, i quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali. Tuttavia, qualora risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, spetta al giudice nazionale escludere i criteri di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della
Convenzione di Roma e applicare la legge di tale diverso Paese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice può prendere in considerazione ulteriori elementi del rapporto di lavoro, ove appaia che quelli riguardanti l'uno o l'altro dei due criteri di collegamento, sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, inducono a ritenere che il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale Convenzione (v., in tal senso, sentenza
Vogneerd, cit., punto 51).
Ebbene, risulta assorbente la considerazione che i due criteri principali indicati dalla
Convenzione all'esame risultano ampiamente soddisfatti nel caso di specie, atteso che il lavoro è stato svolto dalla solo ed esclusivamente sul territorio italiano e dopo CP_1 assunzione effettuata dall'Ambasciata della Repubblica del Libano in Italia. Risultano inammissibili in quanto per la prima volta dedotti in questo grado di appello gli elementi che lo Stato appellante indica quali criteri di individuazione della legge libanese come quella applicabile al presente giudizio, considerato che nella memoria di costituzione in primo grado si era limitato ad invocare genericamente l'applicazione della Convenzione di Roma.
Si deve passare a questo punto all'esame del merito del giudizio, riguardante la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro di tipo subordinato intercorrente tra la CP_1
e l'Ambasciata del Libano in Italia nel periodo tra il dicembre 1984 e il marzo 2021, oggetto dei motivi di appello terzo, quarto (seppure rubricato sub V) e quinto (seppure rubricato sub VI).
Sostiene la che in effetti non sarebbe stato raccolto alcun elemento Parte_1 Parte_1
di prova atto a dimostrare che tra le parti sia intercorso il dedotto rapporto di natura
Pag. 12 di 20 subordinata, affermando che si sarebbe piuttosto trattato di un rapporto di lavoro autonomo.
La Corte osserva in senso contrario che già dalla documentazione acquisita nel corso del primo grado del giudizio, a dispetto di quanto sostenuto dalla parte appellante, emergono rilevanti e convergenti elementi nel senso della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro dipendente fin dall'origine.
Precisato che anche la documentazione prodotta in questo grado di appello dalla CP_1 può essere acquisita e valutata ai sensi dell'art. 437 c.p.c., atteso che ci si trova dinanzi ad una chiara pista probatoria per come teorizzata dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al doc. n. 4 sul quale a breve ci si soffermerà, sono state acquisite agli atti nel giudizio di primo grado:
• copia di dichiarazione resa dall'Ambasciata del Libano (doc. 1), significativa dell'impiego con i caratteri della subordinazione fino al dicembre 1995
▪ il 21 dicembre 1995 (nella quale l'Incaricato di affari Per_4 dichiara che la “è alle dipendenze di codesta
[...] CP_1
Ambasciata dal 1 novembre 1984 a tutt'oggi” e che “ha sempre svolto le sue manzioni di Segretaria di Ambasciatore in modo soffisfacente per l' ”, con sottoscrizione legalizzata CP_2
dalla Prefettura di Roma
• copia di assegni emessi in favore della dall'Ambasciata per somme CP_1
continuative e tendenzialmente fisse, comprensive nel mese di dicembre di 13ª mensilità, dal 1992 fino al 2007
▪ il 27 ottobre 1992 per £ 1.829.955 e il 27 settembre 1993 per £
1.885.635 (doc. 3)
▪ il 29 luglio 1996, il 27 agosto, il 28 ottobre 1996, il 18 febbraio
1997, il 24 aprile 1997, il 26 giugno 1997, il 25 luglio 1997, il 26 settembre 1997, il 27 ottobre 1997 per £ 2.040.561; il 6 dicembre
1996 per £ 1.224.336; il 18 dicembre 1996 per £ 4.081.122
(comprensivo di 13ª mensilità) (doc. 4)
▪ il 26 marzo 1999, il 28 maggio 1999, il 28 giugno 1999, il 22 luglio
1999, il 27 settembre 1999, il 27 gennaio 2000, il 28 febbraio 2000; per £ 2.096.201; il 22 dicembre per £ 4.192.402 (comprensivo di
Pag. 13 di 20 13ª mensilità); il 28 marzo 2000 per £ 2.263.121; il 2 maggio 2000, il 29 maggio 2000 e il 28 giugno 2000 per £ 2.151.841 (doc. 5)
▪ il 29 gennaio 2001, il 16 febbraio 2001, il 27 marzo 2001, il 26 aprile 2001, il 28 maggio 2001, il 27 giugno 2001 per £ 2.809.410; il 26 aprile 2002, il 27 maggio 2002, il 21 luglio 2002, il 27 agosto
2002 per € 1.477,00 (doc. 6)
▪ il 27 maggio 2003, il 27 giugno 2003, il 28 luglio 2003, il 27 agosto
2003, il 29 settembre 2003, il 27 novembre 2003 per € 1.476,60; il
27 agosto 2004, il 27 settembre 2004, il 27 ottobre 2004 e il 26 novembre 2004 per € 1.503,35 (doc. 7)
▪ il 27 luglio 2005, il 26 agosto 2005, il 27 settembre 2005, il 27 ottobre 2005, il 28 novembre 2005, il 15 dicembre 2005, il 29 maggio 2006, il 28 giugno 2006, il 27 luglio 2006, il 28 agosto
2006, il 27 settembre 2006, il 27 febbraio 2007, il 27 giugno 2007, il 29 ottobre 2007 e il 27 novembre 2007 per € 1.503,35 (doc. 8)
• copia di lettera datata 26 ottobre 1996 con la quale la richiede CP_1 all'Ambasciata l'invio “tramite lettera raccomandata-assicurata l'assegno (“non trasferibile”) del mio stipendio relativo al corrente mese di Ottobre” (doc. 10), riscontrata con lettera del 31 ottobre 1996 nella quale l'Incaricato degli Affari
Consolari la informa che “l'assegno del suo stipendio per il CP_3
mese di Ottobre è già pronto, e le verrà consegnato appena lei si presenterà presso gli uffici di questa Ambasciata per firmare il modulo riguardante gli impiegati locali, conformemente ai regolamenti seguiti in questa Ambasciata”
(doc. 11), significativa dell'impiego nei sensi della subordinazione fino al 1996
• nota emessa dall'Ambasciata il 10 luglio 2011 con sottoscrizione legalizzata dell'Incaricato nella quale si Parte_2 Persona_5 dichiara “a chi di dovere” che la “impiegata locale presso l'Ambasciata CP_1
del Libano in Italia, assunta a tempo indeterminato il 01 dicembre 1984 percepisce uno stipendio mensile di euro 1.989,00” (doc. 14), che dimostra la sussistenza continuativa del rapporto dipendente fino a tale data.
La lavoratrice ha, inoltre, ulteriormente prodotto in questo grado di appello
Pag. 14 di 20 • nota datata 22 aprile 1999 nella quale l'Incaricato d'Affari Persona_4 dichiara che la “è alle dipendenze di codesta Ambasciata dal 1 novembre CP_1
1984 a tutt'oggi” e che “ha sempre svolto le sue manzioni di Segretaria
d'Ambasciatore e traduttrice”, con sottoscrizione legalizzata dalla Prefettura di
Roma (doc. 10 della produzione in appello)
• copia assegni emessi in suo favore dall'Ambasciata tra il 2003 e il 2006
▪ il 18 dicembre 2003 e il 29 dicembre 2003 per € 1.476,60 (doc. 12 della produzione in appello)
▪ il 27 gennaio 2005, il 24 febbraio 2005, il 29 marzo 2005, il 27 aprile 2005, il 27 maggio 2005, il 27 giugno 2005, il 27 luglio
2005, il 26 agosto 2005, il 27 settembre 2005, il 27 ottobre 2005, il 28 novembre 2005, il 15 dicembre 2005 per € 1.503,35 (doc. 8 della produzione in appello)
▪ il 15 dicembre 2006 e il 27 dicembre 2006 per € 1.503,35 (doc. 9 della produzione in appello)
• un parere pro veritate redatto dall'avv. Barsanti il 18 gennaio 2019 nell'interesse dell'Ambasciata del Libano nel quale si afferma, tra l'altro, che “a) l'Ambasciata intrattiene rapporti di lavoro con il personale di cui alla tabella allegata sub doc.
n. 1 (tra i quali è inclusa anche la n.d.r.), che non sono stati regolarizzati CP_1
pur avendo – di fatto – natura subordinata (cd. rapporti di lavoro “irregolare” o
“a nero”); b) in particolare, in relazione a tali rapporti, l'Ambasciata non ha regolarmente versato i contributi previdenziali ed assistenziali presso l'INPS”, risultando dalla tabella che il rapporto con la era iniziato nel 1984 e CP_1
perdurava fino a quella data da circa 34 anni nelle forme della subordinazione, senza che fosse mai stata versata alcuna contribuzione previdenziale (doc. 4 della produzione in appello).
Alla luce della documentazione appena passata in rassegna, con particolare riferimento a quella avente sottoscrizione ritualmente legalizzata, risulta documentalmente provato dal
1° dicembre 1984 un rapporto tra le parti che si deve ritenere intercorso nelle forme della subordinazione.
Infatti:
Pag. 15 di 20 ▪ l'espressione di “lavoro alle dipendenze” dell'Ambasciata è utilizzata in diverse occasioni nelle note da questa stessa emesse, ciò che non può essere derubricato semplicisticamente ad una scarsa conoscenza della lingua italiana atteso che essa
è adoperata in tempi diversi e da soggetti diversi che sarebbero stati tutti – seppure operanti da tempo in Italia – indistintamente inconsapevoli del suo significato tecnico-giuridico, il che non risulta affatto plausibile
▪ i pagamenti dimostrati coprono in maniera continuativa la quasi totalità del periodo oggetto del giudizio con somme fisse che non si conciliano affatto con la pretesa discontinuità e autonomia del rapporto, del quale l'Ambasciata non ha oltretutto chiarito in alcun modo le caratteristiche
▪ i pagamenti in esame contengono istituti tipici del rapporto di subordinazione, come il riconoscimento di mensilità supplementari
▪ l'atto redatto dall'avv. Barsanti ammette che il rapporto con la (e con altri CP_1
11 lavoratori) “pur avendo – di fatto – natura subordinata (cd. rapporti di lavoro
“irregolare” o “a nero”)” aveva avuto inizio nel 1984, non è mai stato regolarizzato, né era mai stato versato alcun contributo previdenziale (nell'atto si legge: “No INPS”, ciò che peraltro emerge anche dall'estratto contributivo emesso dall'I.N.P.S. (all. 15 della documentazione di primo grado), che informa che la
è un “soggetto senza righe contributive” CP_1
▪ le mansioni di segreteria, richiamate espressamente nelle note emesse dall'Ambasciata nel 1995 e nel 2004, costituiscono un'attività caratterizzata, si può dire, quasi per natura dalla subordinazione, non essendo ipotizzabile lo svolgimento di detti compiti, di natura esecutiva, in maniera autonoma.
Quanto alle mansioni, il diffuso riferimento ai cennati compiti di segreteria consente di ricondurre l'attività della nel primo periodo – regolato secondo l'art. 3 del CP_1
contratto nazionale di lavoro dei dipendenti dalle Ambasciate, Consolati, Legazioni,
Istituti culturali ed Organismi internazionali in vigore dal 1° gennaio 1983 – al Terzo livello contrattuale, nel quale sono inseriti “…quei lavoratori che esplicano attività che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, comunque acquisita. Segretario/a capo missione, console, agente diplomatico;
assistente capo missione, console, agente diplomatico;
operatore tecnico amministrativo, operatore contabile;
altre qualifiche assimilabili”.
Pag. 16 di 20 Successivamente, con revisione del 1995, confermata sul punto dalle successive revisioni del 2000, del 2001, del 2003, del 2007, del 2011, del 2016, del 2017 e del 2020, il personale è stato suddiviso in tre Aree, denominate A, B e C.
Per quanto di rilievo, all'Area B appartengono “…quei lavoratori in possesso di normali capacità professionali tecnico/amministrative, che svolgono mansioni impiegatizie e di servizio di maggiore responsabilità. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell'Organizzazione Internazionale”. In particolare, sono inclusi nel livello professionale B-1 “Segretario di Funzionari, Addetti
e Agenti Diplomatici e tutte le figure professionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze;
altre qualifiche assimilabili”, vale a dire compiti pienamente sovrapponibili a quelli di segreteria documentati come svolti dalla , risultando impropria invece una riconduzione CP_1 all'inferiore livello B-2, che ricomprende attività non eseguite in rapporto diretto con funzionari o agenti diplomatici, come invece attestato dalla documentazione raccolta e già esaminata, quali le figure di “Operatore Tecnico-Amministrativo, Operatore contabile, Operatore informatico, Stenodattilografo e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze;
altre qualifiche assimilabili”.
Risulta dunque congruo l'inquadramento della nel Terzo livello professionale, CP_1
successivamente divenuto Livello B-1, non potendosi desumere – al contrario di quanto ritenuto nella sentenza gravata – dal mero trascorrere del tempo alcun accertamento di maggiore idoneità e professionalità necessario per l'attribuzione del superiore Livello A-
2 e non possedendo alcuna portata probatoria il doc n. 12, in quanto costituito da una dichiarazione unilaterale redatta dalla stessa e priva di qualsiasi sottoscrizione CP_1 riconducibile all'Ambasciata.
Quanto all'orario di lavoro, lo svolgimento di un orario a tempo pieno – che prescinde dall'apertura degli uffici al pubblico dell'Ambasciata, circostanza che non è stata comunque documentata in alcun modo, restando allo stato della mera asserzione non provata – emerge sia dal rilievo che si tratta dell'orario ordinario, sia dalla stessa entità delle somme pacificamente versate nel tempo alla , regolarmente in linea con la CP_1
retribuzione contrattuale di riferimento per il tempo pieno, come emerge dalle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi di settore.
Pag. 17 di 20 Tanto chiarito, si deve evidenziare come non ha pregio l'eccezione di prescrizione articolata dall'appellante in quanto ad un peculiare rapporto come quello intrattenuto con un'ambasciata non può attribuirsi alcun regime di stabilità, neanche per il periodo anteriore all'introduzione nel nostro ordinamento della cd. legge Fornero, che ha consacrato in linea generale tale principio in tutto l'impiego privato, non foss'altro che per il già rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle vicende riguardanti il licenziamento. Pertanto, si deve ritenere sospeso il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, non potendo certo applicarsi al caso di specie la diversa disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
Si deve a questo punto affrontare la determinazione delle conseguenze economiche derivanti dall'affermazione della ricorrenza del rapporto di lavoro in questione.
A tale scopo, la Corte ha invitato la parte ricorrente alla redazione di nuovi conteggi alla luce dell'inquadramento contrattuale in precedenza ricordato, autorizzando la Repubblica
al deposito di note critiche. Parte_1
Secondo la lavoratrice appellata, le differenze retributive ammonterebbero dunque all'importo di € 90.035,00 mentre quelle sul t.f.r., tenendosi debitamente conto della somma di € 48.912,41 già versata dall'Ambasciata a tale titolo nel febbraio 2011, alla cifra di € 24.586,79.
Osserva preliminarmente la Corte che la prima somma risulta superiore rispetto a quanto accertato nella sentenza gravata (ovverossia € 87.566,73), pertanto, in mancanza di impugnazione sul punto da parte della non si può riconoscere un importo CP_1
maggiore.
Quanto alle obiezioni sviluppate dalla parte appellante nelle note autorizzate, esse non sono accoglibili.
Infatti:
• quanto all'esposizione delle fonti e dei criteri di calcolo, i conteggi discendono dalla pedissequa applicazione della contrattazione collettiva, sia in ordine ai minimi retributivi, sia in ordine alle ulteriori voci obbligatorie quali l'indennità di contingenza (peraltro cristallizzata al 31 dicembre 1991) e gli scatti di anzianità
• quanto all'orario di lavoro e alla prescrizione, vale quanto in precedenza osservato
Pag. 18 di 20 • quanto alla comparazione tra somme lorde e nette, le somme percepite dal lavoratore vanno ritenute come versate al lordo delle imposte, ciò che trova conforto nella comparazione con quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Ne consegue, fermo quanto già riconosciuto a titolo di differenze retributive con la sentenza di primo grado, che va ritoccato per difetto quanto spettante a titolo di t.f.r., da ridursi fino alla minor somma di € 24.586,79 per come conteggiata dalla stessa lavoratrice.
In tali termini, vale a dire riconoscendo un inquadramento a Livello terzo/B-1 per tutta la durata del rapporto e riducendo l'importo del t.f.r., le doglianze della parte appellante vanno in parte accolte.
Si deve esaminare a questo punto il sesto motivo di gravame (rubricato sub VII) con il quale l'Ambasciata del Libano ha dedotto l'erroneità della propria condanna al risarcimento del danno da omesso versamento di contributi previdenziali.
Orbene, nel 2021, anno di cessazione del rapporto e di proposizione del ricorso giudiziale, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia era di 67 anni (mentre la ne CP_1
aveva 64), oppure 41 anni e 10 mesi di contributi (mentre la non ne aveva CP_1
accumulato nessuno, ma aveva lavorato per poco meno di 37 anni). Dunque, non possedeva né il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, né il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata.
Ne consegue che non si può procedere all'emissione di una condanna specifica – come erroneamente fatto dal Tribunale – proprio in assenza del presupposto del raggiungimento dell'età pensionabile da parte della al momento della proposizione della domanda, CP_1
ma ci si deve limitare alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno, dovendosi accogliere in tal senso la censura, con la precisazione che non risultano affatto prescritti i contributi da versarsi a decorrere dal settembre 2016, quinquennio anteriore alla instaurazione del presente giudizio.
Resta a questo punto da affrontare l'ultimo motivo di impugnazione, vertente sulla contestazione della condanna al pagamento integrale delle spese processuali, sostenendosi da parte dell'appellante che ci si sarebbe trovati piuttosto in un caso di soccombenza reciproca.
In senso contrario rispetto alla doglianza basti rilevare che la è risultata quasi CP_1 integralmente vittoriosa all'esito del giudizio, essendo stata riconosciuta la ricorrenza del
Pag. 19 di 20 rapporto di lavoro per l'intero periodo rivendicato, con le correlate differenze retributive, solo depurate da alcune marginali voci non attribuite, oltre al diritto al risarcimento del danno per l'omissione contributiva. Appare dunque evidente la soccombenza della
, non esclusa dalla trascurabile infondatezza di alcune, secondarie, Parte_1
domande avanzate dalla lavoratrice, dal che deriva il rigetto della censura e la conferma della relativa statuizione.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, atteso il parziale accoglimento del gravame, esse possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1
ricorso depositato il 23 giugno 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 2054/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata o condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della minor somma di € 87.566,73 a titolo di differenze retributive
[...]
e di € 24.586,79 a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge;
o condanna la al risarcimento del danno subito da Parte_1
per l'omesso versamento dei contributi previdenziali;
CP_1
o conferma la statuizione sulle spese di primo grado;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico IGfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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