Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06558/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6558 del 2024, proposto da
AD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stanislao Giaffreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- dell’atto prot. n. 12368 del 2 ottobre 2024 con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la “comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo ai sensi degli artt. 7,8, e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e II”;
- dell’art. 11 “Aree sensibili” del “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni” approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l’installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la comunicazione di avviso di procedimento negativo “ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed II”;
- di qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento;
in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione dell’art. 11 “Aree sensibili” del “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni” approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l''installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze;
- di qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno e del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NA AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 02/12/2024 e depositato in giudizio il 19/12/2024, impugna l’atto prot. n. 12368 del 2 ottobre 2024 con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la “ comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo ai sensi degli artt. 7,8, e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e II ”, a seguito della nota acquisita al protocollo n° 9997 dell’08/08/024, con cui la Società ricorrente aveva diffidato il Comune di Lacco Ameno alla riattivazione del procedimento autorizzatorio relativo all’istanza di autorizzazione, presentata in data 19 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile – NA80076_002 – ISCHIA NEGOMBO, in Località Monte Vico Lato BO - S.Montano Lacco Ameno (NA) Fg.2 P.lla 14 (che ricade in area paesaggisticamente vincolata), in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), sede di Napoli, n. 04273/2024, pubblicata in 16 luglio 2024 (che aveva annullato il provvedimento comunale prot. 0005962/U del 30 maggio 2023 di improcedibilità dell’istanza e la presupposta deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 23 luglio 2020, con salvezza dell’ulteriore corso dell’azione amministrativa in relazione alla predetta istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs n. 259 del 2003 del 19 ottobre 2022); l’art. 11 “Aree sensibili” del “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni” approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l’installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze; ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la comunicazione di avviso di procedimento negativo “ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed II”; qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento. In via subordinata, e ove occorrer possa, chiede la disapplicazione dell’art. 11 “Aree sensibili” del “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni” approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l'installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze; di qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1. Violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001.
2. Violazione per falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e per mancata applicazione dell’art. 4, in combinato disposto con la tabella 2, all. B, del DPCM 8 luglio 2003.
3. Violazione degli artt. 1, comma 6, e 3, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003.
4. Violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 259 del 2003.
5. Violazione (per mancata applicazione) dell’art 10, 11 comma 1, 2, 5 del D.p.r. n. 31/2017. Violazione dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. 259 del 2003 e dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990.
6. Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003; violazione del par. 3 dell’art. 4 TUE; violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016.
Il 30/12/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Lacco Ameno, concludendo per l’irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto, trattandosi di ricorso, in ogni caso, manifestamente infondato.
Il 02/01/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 04/01/2025, il Comune di Lacco Ameno ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto “ Nel caso in esame tra la data di effettiva conoscenza del regolamento adottato con delibera n. 5 dell’8.2.2024 da parte della ricorrente, avvenuta in data 15.2.2024, e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 2 dicembre 2024, risulta ampiamente decorso il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla Legge ”, nonché l’inammissibilità del ricorso, poiché “ quando sussiste un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso l'atto consequenziale ”, e la sua infondatezza, insistendo, in ogni caso, per la irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare, poiché infondato in fatto e diritto.
Ad esito della Camera di Consiglio del 09/01/2025, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 53 del 10/01/2025, ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 settembre 2025, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate da parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del giudizio alla data del 25 settembre 2025; ” (poi rinviata d’ufficio alla data del 29/01/2026 per esigenze di ruolo).
Il 29/12/2025, il Comune di Lacco Ameno ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha ribadito l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo poiché non proposto nel termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del regolamento adottato con delibera dell’8/2/2024, rispetto al quale il provvedimento finale ha carattere meramente adempitivo, nonché della conseguente inammissibilità del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, quale il proprietario del fondo, i vicini o le associazioni contrarie all’installazione di impianti di telefonia presenti sull’Isola ed ha ribadito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
L’08/01/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica a quella comunale.
Nella pubblica udienza del 29/01/2026, parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della memoria di replica depositata da controparte, in quanto non preceduta da una memoria ex art. 73 c.p.a., quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, in disparte le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del gravame sollevate dal Comune resistente.
1. - Con i primi tre motivi di gravame, che sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente, la Società ricorrente, premettendo che « il Comune chiude “con esito negativo il procedimento di rilascio di autorizzazione di cui all’istanza presentata in data 19 ottobre 2022 da parte della Società AD S.p.A.” perché il sito in cui AD vuole installare il suo impianto rientra nell’area sensibile di Parco BO “di cui all’art. 11, comma 1, lett. a.6 del “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni” approvato con delibera di consiglio comune n.9. del 06.03.2024” », lamenta che il Regolamento, e il diniego che ne ha dato attuazione, violano l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, in quanto il Parco BO, da un lato, non sarebbe un sito delimitato, bensì un’area, non “ di modeste dimensioni, ma un ambito territoriale enorme ” e, dall’altro lato, non sarebbe un sito “sensibile”, ritenendo tale (solo) il sito occupato da persone “sensibili” (intese come delicate), bensì un’area oggetto di utilizzo indifferenziato, e quindi, soggetta non alla misura di tutela dei siti sensibili, ma a quella –diversa – delle aree intensamente frequentate (da persone sensibili e non sensibili); lamenta, altresì, in conseguenza a quanto sopra detto, la violazione della normativa concernente i limiti alle installazioni da parte degli enti territoriali e, in particolare, degli artt. 1, comma 6, e 3, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, sostenendo, in particolare, che “ la modifica dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ha chiuso la questione: oltre ai casi di installazione in zone sottoposte a zone di particolare pregio, la localizzazione alternativa riguarda solo il caso in cui si intenda installare su siti sensibili ”.
Le predette censure sono infondate.
Giova, anzitutto, ricordare:
- che il provvedimento finale di chiusura del procedimento con esito negativo del 02/10/2024 è motivato per relationem attraverso il rinvio alla comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. ed ii. dell’11/09/2024, nella quale si afferma “ che è in corso di adozione il provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione, presentata in data 19 ottobre 2022, per le seguenti ragioni:
- Il sito di installazione dell’impianto ricade all’interno dell’AREA SENSIBILE – PARCO NEGOMBO, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a.6 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI” approvato con Delibera di Consiglio Comune n. 9 del 06.03.2024 ”;
- che il predetto art. 11 (“ Aree sensibili ”), comma 1, lett. a.6 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI” prescrive: “ Sono considerate aree sensibili: a) aree individuate nel rispetto del principio di precauzione anche se non sottoposte ad altri vincoli …6) parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze ”.
Ciò premesso l’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (“ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ”) prevede, al comma 6, che « I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43,44,45,46,47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ».
A tale proposito, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che « Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete. » (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 30/09/2025, n. 7601).
Quindi, in definitiva, “ possiamo affermare che è sicuramente legittima la previsione di un divieto di allocazione degli impianti in questione circoscritto a beni sensibili specificamente individuati (scuole, ospedali e altre strutture analoghe) o a particolari beni o zone in considerazione del loro pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico (come nel caso dei boschi), purchè, tuttavia, in tal modo non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica e la copertura con essa dell’intero territorio nazionale, per esempio attraverso una collocazione dei medesimi impianti in siti alternativi ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 22/01/2024, n. 87; cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 23/02/2026, n. 1442).
Ebbene, nella fattispecie di causa, il Parco BO (che è un rinomato parco botanico e idrotermale nella baia di San Montano a Lacco Ameno, composto da numerose piscine, ristoranti, bar e centro benessere), indipendentemente dall’etimologia della parola sito/area, risulta essere un’area specifica e delimitata (per quanto estesa) del territorio comunale, di particolare pregio paesaggistico/ambientale, frequentata da un elevato numero di persone, tra cui (anche) soggetti vulnerabili, come bambini, anziani e malati.
Pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente sopra citata relativa all’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, che abilita l’ente locale ad adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico (scuole, ospedali, parchi gioco e altre strutture analoghe) o a particolari beni o zone in considerazione del loro pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, il Parco BO è, in tale duplice veste, suscettibile di interdizione dalla allocazione degli impianti in questione a norma del suddetto art. 8, comma 6, l. n. 36/200, sia in quanto zona e bene di particolare pregio paesaggistico e ambientale, sia in quanto luogo specifico ed attrezzato ad alta frequentazione e caratterizzato dalla presenza (anche) di soggetti c.d. vulnerabili, per cui l’A.C. resistente ha ritenuto opportuno minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
2. - Con il quarto motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta che “ Il regolamento - e l’atto che ne dà attuazione - viola l’art. 43 del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché non è legittimo affermare, con previsione ex ante e astratta e, soprattutto, con atto di normazione secondaria, che l’installazione delle antenne nei Parchi è vietata ”, in quanto l’art. 43 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede che l’installazione dell’infrastruttura possa avvenire anche all’interno di parchi, riserve e zone di protezione esterna dei parchi e, ai sensi del medesimo art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, le reti di comunicazioni elettronica “ sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ” e, come tali, sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica.
Anche il predetto motivo di gravame è infondato. Infatti, se è vero che l’infrastruttura è una opera di urbanizzazione primaria, è altrettanto vero che l’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza, abilita l’ente locale ad adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a beni sensibili specificamente individuati (scuole, ospedali, parchi gioco e altre strutture analoghe) o a particolari beni o zone in considerazione del loro pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico come nel caso dei boschi e dei parchi.
Come chiarito in precedenza, il “Parco BO”, considerato il particolare pregio paesaggistico/ambientale e la grande affluenza di persone (anche c.d. sensibili o vulnerabili) che lo contraddistingue, rientra appieno tra i c.d. siti sensibili. Per questa ragione la disciplina invocata da parte ricorrente non è applicabile al caso di specie.
3. - Con il quinto motivo di gravame, la Società ricorrente deduce la violazione per mancata applicazione dell’art 10, 11 comma 1, 2, 5 del D.p.r. n. 31/2017 e dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. 259 del 2003 e dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, in quanto il Comune resistente non ha sottoposto il progetto dell’impianto di che trattasi alla Soprintendenza in modo da acquisire il relativo parere obbligatorio e vincolante della stessa, entro venti giorni dalla ricezione dell’istanza, né ha indetto la conferenza di servizi nei termini di legge e in tutto il periodo di durata del procedimento autorizzatorio.
Le predette censure vanno disattese.
Osserva il Collegio che, in base al settimo comma dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, “ Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione ”.
Ciononostante, nel particolare caso di specie, il Comune procedente, avendo individuato a monte, sulla base del potere di pianificazione territoriale ad esso spettante e alla luce del vigente Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, un motivo di per sé ostativo all’installazione della infrastruttura di che trattasi, ha correttamente prima inviato il preavviso di diniego con nota prot. 11254 dell’11/09/2024 (avverso il quale la Società ricorrente non ha neppure formulato osservazioni, ovvero instaurato un contraddittorio con la P.A. anche al fine di individuare collocazioni alternative) e poi concluso il procedimento negativamente, senza convocare la conferenza di servizi, che si sarebbe comunque risolta in un inutile aggravio procedurale di un procedimento che non poteva che concludersi con il diniego della chiesta autorizzazione unica per il sito prescelto per la realizzazione dell’infrastruttura in questione, stante la insuperabilità della circostanza ostativa per cui “ Il sito di installazione dell’impianto ricade all’interno dell’AREA SENSIBILE – PARCO NEGOMBO, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a.6 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI” approvato con Delibera di Consiglio Comune n. 9 del 06.03.2024” ”, e ciò indipendentemente da eventuali pareri positivi o negativi delle competenti Autorità tutorie (per esempio sulla compatibilità paesaggistica dell’opera) che si sarebbero potuti acquisire nell’ambito della conferenza di servizi.
4. - Con il sesto motivo di gravame, la Società ricorrente propone un vizio di legittimità che riguarda in modo specifico la posizione della ricorrente, quale c.d. remedy taker, perché nata per effetto di un provvedimento della Commissione europea, lamentando che gli atti che si impugnano si pongono in contrasto con il principio dell’effetto utile sancito dall’art. 4, par. 3, del Trattato sull’Unione europea, avendo il Comune di Lacco Ameno introdotto barriere artificiali illegittime al mercato dell’installazione delle reti e vanificato gli obiettivi previsti dalle norme, dal provvedimento della Commissione europea e dagli atti che ne danno esecuzione.
Il predetto motivo di gravame è inconferente prima ancora che infondato, in quanto lo stesso non ha - a ben vedere - alcuna attinenza con gli atti impugnati, non potendo, in ogni caso, la asserita tutela della concorrenza determinare per il Comune resistente l’obbligo di chiudere positivamente il procedimento autorizzatorio di che trattasi ovvero di consentire l’installazione della stazione radio base in un sito sensibile.
5. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Società ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente. Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, che si è costituito solo con memoria di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AU DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AB | RI AU DD |
IL SEGRETARIO