TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2019
TAR
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 8, comma 6, L. 36/2001 (definizione di aree sensibili)

    Il Tribunale ritiene che il Parco BO sia un'area specifica e delimitata di pregio paesaggistico/ambientale e ad alta frequentazione, rientrando quindi tra i siti sensibili tutelati dall'art. 8, comma 6, L. 36/2001.

  • Rigettato
    Violazione art. 4, in combinato disposto con tabella 2, all. B, DPCM 8 luglio 2003

    Non specificato nel dettaglio, ma ricompreso nell'infondatezza generale del motivo.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1, comma 6, e 3, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Il Tribunale ritiene che l'art. 8, comma 6, L. 36/2001 consenta ai comuni di regolamentare l'insediamento degli impianti con riferimento a siti sensibili, purché sia garantita la copertura di rete.

  • Rigettato
    Violazione art. 8, comma 6, L. 36/2001 (definizione di aree sensibili)

    Il Tribunale ritiene che il Parco BO sia un'area specifica e delimitata di pregio paesaggistico/ambientale e ad alta frequentazione, rientrando quindi tra i siti sensibili tutelati dall'art. 8, comma 6, L. 36/2001.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1, comma 6, e 3, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Il Tribunale ritiene che l'art. 8, comma 6, L. 36/2001 consenta ai comuni di regolamentare l'insediamento degli impianti con riferimento a siti sensibili, purché sia garantita la copertura di rete.

  • Rigettato
    Motivi generali di illegittimità

    Essendo stati rigettati i motivi principali, anche questo motivo accessorio viene rigettato.

  • Rigettato
    Violazione art. 8, comma 6, L. 36/2001 (definizione di aree sensibili)

    Il Tribunale ritiene che il Parco BO sia un'area specifica e delimitata di pregio paesaggistico/ambientale e ad alta frequentazione, rientrando quindi tra i siti sensibili tutelati dall'art. 8, comma 6, L. 36/2001.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1, comma 6, e 3, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Il Tribunale ritiene che l'art. 8, comma 6, L. 36/2001 consenta ai comuni di regolamentare l'insediamento degli impianti con riferimento a siti sensibili, purché sia garantita la copertura di rete.

  • Rigettato
    Motivi generali di illegittimità

    Essendo stati rigettati i motivi principali, anche questo motivo accessorio viene rigettato.

  • Rigettato
    Legittimità dell'installazione in parchi

    Il Tribunale ribadisce che l'art. 8, comma 6, L. 36/2001 abilita i comuni a regolamentare l'insediamento in siti sensibili come i parchi, bilanciando l'interesse urbanistico con la copertura di rete.

  • Rigettato
    Necessità di parere Soprintendenza e conferenza di servizi

    Il Tribunale ritiene che, avendo il Comune individuato un motivo ostativo a monte (area sensibile), la convocazione della conferenza di servizi sarebbe stata un inutile aggravio procedurale, poiché il procedimento si sarebbe comunque concluso con un diniego.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa UE (principio effetto utile)

    Il Tribunale ritiene questo motivo inconferente, poiché la tutela della concorrenza non obbliga il Comune a rilasciare l'autorizzazione in un sito sensibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2019
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2019
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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