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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7794/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda SeziON Civile
La giudice, lette le note scritte delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
Grazia Roscigno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda SeziON Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7794/2020 promossa da:
(C.F. , con il pat rocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPUTO PAOLA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CP_2
CONVENUTA
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA- contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 14 Concisa esposiziON delle ragioni di fatto e di diritto della decisiON
Con atto di citaziON notificato in data 16.10.2020 ha Parte_1 convenuto in giudizio la per sentir accogl iere le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
l , in persona del Controparte_4 Controparte_5
Presidente p.t., al risarcimento di tutti i danni alla persona, biologici, morali
e patrimoniali, patiti dall'attrice a seguito dell'incidente così come descritto nel premesso, nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice adito riterrà in Sua giustizia liquidare, anche a seguito di CTU medica, che sin da ora si richiede
2) Con vittoria di spese, c ompetenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che il giorno 30 agosto 2018, alle ore 16.30 circa, essa attrice, a bordo dello scooter tg DE54592, di proprietà del padre, , stava Persona_1 percorrendo via Vittorio Emanuele in Pellezzano (SA), allorquando a causa dell'asfalto bollente, in quanto appena ste so sulla carreggiata, le gomme del motociclo si sono arenate, incollandosi al manto stradale, provocando la sua caduta;
- che a seguito della caduta e dell'impatto sulla carreggiata con il manto stradale appena rifatto e, quindi, con il catrame ancora caldo, ha riportato gravi lesioni su tutto il corpo e ustioni di I e II grado, come da referto medico dell'ospedale di , presso il quale è stata tempestivamente trasportata P_ con ambulanza del 118, chiamata dai presenti sul luogo dell'accaduto;
- che il tratto di strada ove si è verificato l'incidente e interessato dal rifacimento dell'asfalto era aperto al traffico, privo di segnaletica indicante lavori in corso o di pericolo, né di divieto di transito;
- che l'ente provinciale di , in qualità di proprie tario della strada P_ ove si è verificato l'incidente è tenuto a garantire la salvaguardia dell'incolumità degli utenti;
Pertanto, ha rassegnato le conclusioni soprariportate.
pagina 2 di 14 Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituziON e risposta e chiamata in causa del terzo nella quale ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimaziON passiva in quanto sulla base delle verifiche tecniche eseguite dalla , è risultato che la responsabilità del P_ sinistro per cui è imputabile alla , la quale al CP_3 Controparte_3 momento dell'incidente lamentato dall'attrice, stava eseguendo lavori di rifacimento e rinforzo del piano viario, così come risultante dalla relaziON tecnica del Dirigente del Settore Viabilità dell a;
P_
- che la causa dell'incidente è, quindi, da imputare esclusivamente alla citata società , quale soggetto incaricato al Controparte_3 momento del sinistro in esame dell'esecuziON dei lavori di rifacimento e rinforzo del manto stradale, che poi sono stati, secondo la ricostruziON avversaria, la causa della caduta dallo scooter dell'attrice e delle lesioni dalla stessa lamentate;
- ha richiesto, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa della società Controparte_3
- che, ad ogni modo, è incerto anche l'an del sinistro;
- che, infatti, dall'atto di citaziON manca un riferimento specifico relativo alla localizzaziON del punto esatto in cui sarebbe avvenuto l'asserito sinistro, non essendo stato indicato neanche il km di riferimento, né un qualunque elemento idONo a collocare di preciso il punto in cui sarebbe avvenuto il presente incidente;
- che, inoltre, in nessuna occasiON è stato richiesto un intervento della
P.A. per un sopralluogo, e ciò anche al fine di ev itare episodi simili ad altri utenti della strada, né per chiedere il rispristino della sicurezza del manto stradale;
- che, in relaziON al quantum debeatur, sussiste una assoluta indeterminatezza dei relativi importi, in alcun modo quantificati.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso: “IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE a) in via preliminare, accertare e dic hiarare la carenza di legittimaziON passiva in capo alla e di conseguenza Controparte_1
pagina 3 di 14 l'estinziON del giudizio, per i motivi esposti nella narrativa che precede, con ogni conseguente provvedimento;
b) in via preliminare, subordinata, previo spostamento dell'udienza di prima compariziON delle parti ex art. 269, secondo comma, c.p.c., con il rispetto dei termini di compariziON ex art. 163 bis c.p.c., autorizzare la chiamata in causa di in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Afragola (NA), alla Via Pio La Torre n. 33, C.F./P.IVA PEC: P.IVA_2 Email_1 affinché, nel caso di denegato accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, venga accertata la responsabilità di questa, in via esclusiva o per lo meno in via di concorso nella causaziON dell'asserito danno, e, per
l'effetto, la medesima sia condannata a tenere Controparte_3 indenne e/o garantire la dalle domande tutte proposte Controparte_1 nei suoi confronti, e comunque direttamente condannata al pagamento, in favore della parte attrice, di quanto a quest'ultima verrà accertato dovuto nel corso del presente giudizio».
A seguito di differimento per consentire la chiamata del terzo, all'udienza del
29.09.2021 verificata la regolarità della notifica eseguita dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, ne è stata dichiarata la contumacia e ha concesso i termini perentori di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale, escussiON dei testi e C.T.U. medico-legale.
Nella memoria primo termine, la parte attorea, a precisaziON della propria domanda, ha concluso: «In subordine, qualora nel corso del giudizio venga accertato che al momento del sinistro il soggetto incaricato dalla di P_
, all'esecuziON dei lavori di rifacimento del manto stradale era la P_ società terzo chiamato in causa da parte Controparte_3 convenuta, accertata e dichiarata anche la responsabilità della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., nella causaziON del Controparte_3 sinistro de quo, per non aver adottato tutte le misure e/o posto in essere tutte le azioni per prevenire e garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti della strada».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definiziON ai fascicoli di precedente iscriziON, la causa è stata rinviata alla pagina 4 di 14 data odierna per la precisaziON delle conclusioni e contestuale discussiON orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicaziON dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
1.1. Secondo l'indirizzo ormai consolidato configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il soggetto viene chiamato a rispondere dei danni sulla base del solo nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento.
1.2. Tale regime di responsabilità comporta u na ripartiziON degli ONri probatori che, seppur favorevole per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostraziON del fatto storico comprensivo della qualità di custode del bene foriero dei danni della parte convenuta e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto. Mentre pON a carico della parte convenuta la dimostraziON della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
1.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra la strada appena asfaltata e la caduta.
1.4. In primo luogo, risulta confermato che l'attrice, percorrendo via Vittorio
Emanuele in Pellezzano (SA), cadde dal motorino, da lei condot to, a causa dell'incollamento degli pneumatici delle ruote dello stesso sull'asfalto bollente, perché posato poco prima del suo passaggio.
1.5. Il teste ha confermato la dinamica della caduta TestimON_1 rappresentata dall'attrice in particolare hanno dichiarato:
(Udienza del 12 aprile 2023): «(…) So di essere qui oggi per riferire di un incidente in cui la signorina è stata coinvolta, avvenuto nell'agosto Pt_1 del 2018 a Coperchia. Io mi trovavo lì perché ero in cerca di un ristorante dove festeggiare il compleanno di mio figlio che è nato a [...] (…) Sì, ero da solo, stavo aspettando che mio figlio arrivasse (…). Mentre ero fermo davanti al bar ho visto la signorina passare con un motorino, non Pt_1 ricordo che tipo di motorino fosse, era di colore chiaro, e l'attrice è passata su un pezzo di asfalto ancora fresco, le ruote si sono incollate sull'asfalto e la signorina è caduta dal motorino. (…) Non so dire su quale lato sia caduta,
pagina 5 di 14 perché io l'ho vista da una certa distanza, però mi sono poi avvicinato per vedere cosa fosse successo e nel frattempo erano già sopraggiunti una signorina, che proveniva dall'Agenzia Immobiliare lì vicino, e un altro signore che non so cosa facesse lì. Dopo circa dieci minuti è arrivata
l'ambulanza, che non ho chiamato io. Posso, però, dire che la signorina era piena di asfalto sulle mani, sulle gambe, sulla pancia e sulla Pt_1 faccia. (…) sì, quando mi sono avvicinato era evidente che il manto stradale fosse stato rifatto da poco, l'asfalto era caldo e anche le mie scarpe, ricordo, si sono incollate al suolo. (…)»
1.6. L'apertura al traffico della strada interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale e l'assenza della segnaletica sono confermate dal teste indicato, che in merito a questo ha dichiarato: «io non ho visto segnali che indicassero i lavori in corso».
Anche l'altro teste , sebbene non abbia assistito alla caduta, TestimON_2 ha confermato che l'attrice, nel giorno e all'ora, indicata stava percorrendo via
Vittorio Emanuele a Pellezzano, avendo anch'egli percorso un tratto della medesima stra, con l'attrice che lo precedeva;
detto teste ha pure confermato di non aver visto alcun cartello che indicasse lavori stradali in corso «sì, è vero.
Io non ho fatto caso ad alcun cartello ed ho percorso alla strada fino al punto in cui ho detto. Non ho visto transenne né operai che impedissero il transito».
2. Accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il danno, non resta che individuare le specifiche responsabilità della convenuta e della terza chiamata in causa nella causaziON degli accertati danni subiti dall'attrice.
2.1. Sulla della legitimatio ad causam del convenuto per i danni cagionati dalla gestiON delle strade, è necessario soffermarsi sul dato per cui non è sufficiente, per andare esente da responsabilità, dimostrare che, seppur titolare della strada luogo del sinistro, non si è custodi della ste ssa per non averne, al momento dell'evento dannoso, la disponibilità di fatto.
2.2. Nel caso di specie, la ha eccepito il proprio difetto di P_ legittimaziON passiva (retcius titolarità passiva), in quanto la
[...] era il soggetto incaricato al momento del sinistro in esame Controparte_3 dell'esecuziON dei lavori di rifacimento e rinforzo del manto stradale.
pagina 6 di 14 2.3. Una tale asserziON non può essere condivisa in quanto la Suprema corte ha più volte affermato il principio secondo il quale l'affidamento in appalto della manutenziON stradale ad una ditta privata, può trasferire o meno l'obbligo di custodia del bene demaniale dal all'impresa appaltatrice, CP_6 potendo sempre permanere sul primo il potere di fatto sulla res.
2.4. «L'art. 2051 c.c., trova appl icaziON sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (così già Sez. 3, Sentenza n. 987 del 27/03/1972, Rv. 357287 -
01, ma il principio è rimasto sempre immutato: più di recente, ex plurimis, Sez.
3, Sentenza n. 10649 del 04/06/2004, Rv. 573386 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
4480 del 28/03/2001, Rv. 545243 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2331 del
16/02/2001, Rv. 543914 - 01).
2.5. È di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis,
Sez. 3, Sentenza n. 6121 del 18/06/1999, Rv. 527663 - 01)» (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022).
2.6. «Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolaziON, è configurabile la conc orrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.» [Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26780 del
18/09/2023 e CAON civile sez. III, 12/07/2018, n.18325]; «in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuziON dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiv a, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e pagina 7 di 14 inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso
- per il tramite di un direttore dei lavori). (Cass. Sez.3 - , Sentenza n. 7553 del
17/03/2021); «in caso di perdurante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il abbia, nell'ambito del contratto di appalto, CP_6 trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installaziON della segnaletica in questiON» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19129 del 20/09/2011)
2.7. Ciò posto, si rileva che l'autorizzaziON a intervenire su una strada pubblica e aperta al pubblico, mediante opere demolitive, che interferiscono sulla viabilità, non annulla il potere del proprietario della strada di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi, finanche revocando l'autorizzaziON concessa.
2.8. Dunque, è rigettata l'ecceziON di difetto di legittimaziON passiva della
. P_
2.9. Parimenti va affermata la responsabilità dell'esecutrice materiale dei lavori, la quale, in forza del contratto di appalto Controparte_3
(v. atto di affidamento lavori e lettera contratto, doc. nn. 5 e 6 all. memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c. di parte convenuta del 29/11/2021) si è assunta il rischio derivante dall'esecuziON dei lavori, in relaziON ai quali è stata accertata l'omessa predisposiziON delle misure necessarie a garantire la sicurezza del transito viario nell'area interessata dai lavori.
2.10. Va rilevato che nel caso di specie la convenuta ha chiesto sia la condanna in via diretta della terza chiamata al pagamento di quanto dovuto all'attrice sia si essere dalla stessa manlevata di quanto fosse stata tenuta a pagare («nel caso di denegato accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, venga accertata la responsabilità di questa, in via esclusiva o per lo meno in via di concorso nella causaziON dell'asserito danno, e, per
l'effetto, la medesima sia condannata a tenere Controparte_3 indenne e/o garantire la dalle domande tutte proposte Controparte_1 nei suoi confronti, e comunque direttam ente condannata al pagamento, in
pagina 8 di 14 favore della parte attrice, di quanto a quest'ultima verrà accertato dovuto nel corso del presente giudizio»); nel corpo della comparsa di costituziON e risposta la terza chiamata è individuata come unica responsabile;
in questi casi, «qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimaziON passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensiON automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetiziON» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22050 del
11/09/2018); nella fattispecie l'attrice ha espressamente esteso la domanda alla terza chiamata, per cui è accertata la responsabilità solidale di quest'ultima e della convenuta nei confronti di essa attrice, con conseguente condanna in solido di entrambe alla somma che sarà, di qui a poco, liquida ta all'attrice, a titolo risarcitorio per i danni subiti.
3. Passando alla quantificaziON dei danni subiti dall'attrice, il c.t.u. incaricato ha accertato: «Nesso causale tra evento e lesioni: Compatibile.
Nesso causale tra lesioni accertate e menomazioni: C ompatibile.
Esiste per concordanza tra le modalità dell'incidente e le lesioni riportate.
Infatti, i vari criteri legali (quello cronologico, topografico, dell'adeguatezza quali – quantitativa, seriaziON dei fenomeni morbosi, modale e di esclusiON) sono soddisfatti. Le lesioni sopra riportate sono la diretta conseguenza dell'evento traumatico del Il rapporto di tempo tra causa morbigena e malattia appare evidente. Subito dopo il trauma il periziando ricorse alle cure dei sanitari che obiettivarono in ref erto la natura delle lesioni subite. La forza viva dell'elemento traumatico si è espletata proprio lì dove sono evidenti le lesioni morfologiche e quindi causa delle sintomatologie riferite.
Ben si vede come il bersaglio dell'aziON traumatica siano state le mani, le gambe e l'addome». (pag. 5 della relaziON).
4. Il c.t.u. ha, quindi, stimato il danno alla salute accorso all'attrice come segue: «Considerando attentamente l'anamnesi patologica remota e fisiologica del periziando, è da escludere l'interferenza di processi patologici preesistenti ed è pertanto da attribuire al trauma in oggetto la genesi totale di detti disturbi. Tenendo conto che tali postumi sono suscettibili di
pagina 9 di 14 miglioramento con opportune terapie mediche e/o fisiche. Possiamo concludere che tali postumi hanno determinato un danno biologico nella misura del 5 % (Cinquepercento).
I.T.T. al 75 %: gg. 30
I.T.P. al 50%: gg. 30
I.T.P. al 25%: gg. 20
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: 5 % (Cinquepercento)
N.B. La valutaziON medico – legale è stata fatta a norma del D.L. del 7 settembre 2005 n. 209 art. 138 e 139 comma 3 – ter e comma 3 – quater e secondo le Tabelle riportate nella “Guida alla ValutaziON medico – legale dell'Invalidità Permanente di Ronchi – – Ed. Giuffrè Persona_2 Per_3
2015 e dalla G.U. n. 211 del 11 settembre 2003 – DL 3 luglio 2003 in cui vengono riportate le Tabelle delle menomazioni alla integrità psico – fisica comprese tra 1 – 9 punti di invalidità».
4.1. Si deve ritenere, quindi, che per errore il C.T.U., nelle risposte alle osservazioni del CTP, ha indicato una ITP al 75% di 20 gg anziché di 30 giorni.
4.2. Facendo applicaziON delle Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. 12408/2011; 1553/2019 ), si perviene alla seguente liquidaziON:
Età del danneggiato alla data del 19 anni sinistro Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea 0 totale
Giorni di invalidità temporanea 30 parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea 30 parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea 20 parziale al 25%
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.924,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
pagina 10 di 14 Invalidità temporanea parziale al
€ 1.725,00 50% Invalidità temporanea parziale al
€ 575,00 25%
Totale danno biologico temporaneo € 4.887,50
Spese mediche € 598,92 Totale generale: € 13.410,42
4.3. Sono dovuti gli interessi compensativi al saggio legale sulla già menzionata somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno, ossia al
24/11/2011 e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente dete rminata alla data di pubblicaziON della presente sentenza – con conseguente conversiON del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
4.4. Va soggiunto che le Tabelle di Milano prevedono una liquidaziON congiunta del danno non patrimoniale consegu ente a "lesiON permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunziON in riferimento ad un dato tipo di lesiON.
4.5. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassaziON, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazional e, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzaziON prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamen to medico- legale e si sostanzia nella rappresentaziON di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
4.6. Sulla base di tale premessa, la CA ON (Cass. 25164/2020) ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico - pagina 11 di 14 relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di
Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusiON della compONnte morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico -relazionale ossia biologico (in senso conforme, Cass. 15733/2022).
4.7. Nel caso in esame la liquidaziON risulta effettuata avendo riguardo alla sola compONnte dinamico relazionale (danno biologico), non risultando provati specifici profili di sofferenza soggettiva correlati alle lesioni subite.
Inoltre, ai fini della liquidaziON, sono stati adottati valori mONtari medi, che si reputano idONi a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidaziON forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzaziON del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle.
Sul punto, la Corte di CAON ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesiON della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può es sere incrementata dal giudice, con motivaziON analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persON della stessa età non giustificano alcuna "personalizzaziON" in aumento» (Cass. 28988/2019).
4.8. Nella specie, non risultando provate specifiche circostanze di fatto anomale o peculiari su cui fondare il giudizio di person alizzaziON.
4.9. A titolo di danno patrimoniale, sono dovute, in quanto ritenute congrue e documentare, le spese mediche sostenute dall'attrice, ammontanti a € 598,92.
5. Nei rapporti interni, vista la domanda di manleva formulata dalla e alla luce dell'art. 14 del contratto di appalto («l'impresa Controparte_1
pagina 12 di 14 di obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Provincia in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuziON della prestaziON») con la quale ha assunto la responsabilità dei danni arrecati ai terzi nell'esecuziON del contratto, nonché della nota datata 01.10.2018 con cui la terza chiamata, società appaltatrice dei lavori, in persona del suo legale rappresentante, , Controparte_7 espressamente ha dichiarato che: «In consideraziON del sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori in oggetto avvenuto in data 30/08/2018 alle ore 16.30 circa in Pellezzano (SA) alla via Vittorio Emanuele all'altezza dei civici 38/40
e riguardante nello sp ecifico i danni subiti dalla sig.ra , Parte_2 conduttrice di un ciclomotore, la ditta esecutrice, di cui è legale rappresentante il sig. , con la presente dichiara di assumersi Controparte_7 tutte le eventuali responsabilità derivanti dallo stesso s ollevando quindi la
da qualsiasi responsabilità»; dunque, la società Controparte_1
è condannata a tenere indenne la di Controparte_3 P_ quanto sarà tenuta a pagare all'attrice in forza della presente sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la e la terza P_ chiamate sono condannate in solido a rifonderle alla parte attorea. La terza chiamata, in quanto integralmente soccombente, è condannata al pagamento delle spese di lite in favore della . P_
7. Le spese di c.t.u. sono poste capo alla terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispON:
A) Accerta la corresponsabilità della Provincia e di Controparte_3 dei danni subiti dall'attrice in seguito alla sua caduta, avvenuta in data
[...]
30/08/2018 e, per l'effetto, le condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di €
12.811,08, oltre intessi e rivalutaziON come indic ati in motivaziON oltre intessi e rivalutaziON come indicati in motivaziON e, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 598, 92 per spese mediche sostenute;
B) Condanna altresì la e la Controparte_1 Controparte_3
a rimborsare, in solido tra loro, alla parte attorea le spese di lite che si pagina 13 di 14 liquidano in € 758,00 per spese vive, € 4.200,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Condanna la a tenere indenne la Controparte_3 P_
di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice
[...] in forza dei capi che precedono;
D) Condanna a rimborsare alla Controparte_3 P_
le spese di lite che si liquidano in €759,00 per spese vive e €4.200,00
[...] per compenso d'avvocato oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
E) PON le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto a carico della
Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
3 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda SeziON Civile
La giudice, lette le note scritte delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
Grazia Roscigno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda SeziON Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7794/2020 promossa da:
(C.F. , con il pat rocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPUTO PAOLA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CP_2
CONVENUTA
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA- contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 14 Concisa esposiziON delle ragioni di fatto e di diritto della decisiON
Con atto di citaziON notificato in data 16.10.2020 ha Parte_1 convenuto in giudizio la per sentir accogl iere le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
l , in persona del Controparte_4 Controparte_5
Presidente p.t., al risarcimento di tutti i danni alla persona, biologici, morali
e patrimoniali, patiti dall'attrice a seguito dell'incidente così come descritto nel premesso, nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice adito riterrà in Sua giustizia liquidare, anche a seguito di CTU medica, che sin da ora si richiede
2) Con vittoria di spese, c ompetenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che il giorno 30 agosto 2018, alle ore 16.30 circa, essa attrice, a bordo dello scooter tg DE54592, di proprietà del padre, , stava Persona_1 percorrendo via Vittorio Emanuele in Pellezzano (SA), allorquando a causa dell'asfalto bollente, in quanto appena ste so sulla carreggiata, le gomme del motociclo si sono arenate, incollandosi al manto stradale, provocando la sua caduta;
- che a seguito della caduta e dell'impatto sulla carreggiata con il manto stradale appena rifatto e, quindi, con il catrame ancora caldo, ha riportato gravi lesioni su tutto il corpo e ustioni di I e II grado, come da referto medico dell'ospedale di , presso il quale è stata tempestivamente trasportata P_ con ambulanza del 118, chiamata dai presenti sul luogo dell'accaduto;
- che il tratto di strada ove si è verificato l'incidente e interessato dal rifacimento dell'asfalto era aperto al traffico, privo di segnaletica indicante lavori in corso o di pericolo, né di divieto di transito;
- che l'ente provinciale di , in qualità di proprie tario della strada P_ ove si è verificato l'incidente è tenuto a garantire la salvaguardia dell'incolumità degli utenti;
Pertanto, ha rassegnato le conclusioni soprariportate.
pagina 2 di 14 Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituziON e risposta e chiamata in causa del terzo nella quale ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimaziON passiva in quanto sulla base delle verifiche tecniche eseguite dalla , è risultato che la responsabilità del P_ sinistro per cui è imputabile alla , la quale al CP_3 Controparte_3 momento dell'incidente lamentato dall'attrice, stava eseguendo lavori di rifacimento e rinforzo del piano viario, così come risultante dalla relaziON tecnica del Dirigente del Settore Viabilità dell a;
P_
- che la causa dell'incidente è, quindi, da imputare esclusivamente alla citata società , quale soggetto incaricato al Controparte_3 momento del sinistro in esame dell'esecuziON dei lavori di rifacimento e rinforzo del manto stradale, che poi sono stati, secondo la ricostruziON avversaria, la causa della caduta dallo scooter dell'attrice e delle lesioni dalla stessa lamentate;
- ha richiesto, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa della società Controparte_3
- che, ad ogni modo, è incerto anche l'an del sinistro;
- che, infatti, dall'atto di citaziON manca un riferimento specifico relativo alla localizzaziON del punto esatto in cui sarebbe avvenuto l'asserito sinistro, non essendo stato indicato neanche il km di riferimento, né un qualunque elemento idONo a collocare di preciso il punto in cui sarebbe avvenuto il presente incidente;
- che, inoltre, in nessuna occasiON è stato richiesto un intervento della
P.A. per un sopralluogo, e ciò anche al fine di ev itare episodi simili ad altri utenti della strada, né per chiedere il rispristino della sicurezza del manto stradale;
- che, in relaziON al quantum debeatur, sussiste una assoluta indeterminatezza dei relativi importi, in alcun modo quantificati.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso: “IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE a) in via preliminare, accertare e dic hiarare la carenza di legittimaziON passiva in capo alla e di conseguenza Controparte_1
pagina 3 di 14 l'estinziON del giudizio, per i motivi esposti nella narrativa che precede, con ogni conseguente provvedimento;
b) in via preliminare, subordinata, previo spostamento dell'udienza di prima compariziON delle parti ex art. 269, secondo comma, c.p.c., con il rispetto dei termini di compariziON ex art. 163 bis c.p.c., autorizzare la chiamata in causa di in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Afragola (NA), alla Via Pio La Torre n. 33, C.F./P.IVA PEC: P.IVA_2 Email_1 affinché, nel caso di denegato accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, venga accertata la responsabilità di questa, in via esclusiva o per lo meno in via di concorso nella causaziON dell'asserito danno, e, per
l'effetto, la medesima sia condannata a tenere Controparte_3 indenne e/o garantire la dalle domande tutte proposte Controparte_1 nei suoi confronti, e comunque direttamente condannata al pagamento, in favore della parte attrice, di quanto a quest'ultima verrà accertato dovuto nel corso del presente giudizio».
A seguito di differimento per consentire la chiamata del terzo, all'udienza del
29.09.2021 verificata la regolarità della notifica eseguita dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, ne è stata dichiarata la contumacia e ha concesso i termini perentori di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale, escussiON dei testi e C.T.U. medico-legale.
Nella memoria primo termine, la parte attorea, a precisaziON della propria domanda, ha concluso: «In subordine, qualora nel corso del giudizio venga accertato che al momento del sinistro il soggetto incaricato dalla di P_
, all'esecuziON dei lavori di rifacimento del manto stradale era la P_ società terzo chiamato in causa da parte Controparte_3 convenuta, accertata e dichiarata anche la responsabilità della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., nella causaziON del Controparte_3 sinistro de quo, per non aver adottato tutte le misure e/o posto in essere tutte le azioni per prevenire e garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti della strada».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definiziON ai fascicoli di precedente iscriziON, la causa è stata rinviata alla pagina 4 di 14 data odierna per la precisaziON delle conclusioni e contestuale discussiON orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicaziON dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
1.1. Secondo l'indirizzo ormai consolidato configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il soggetto viene chiamato a rispondere dei danni sulla base del solo nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento.
1.2. Tale regime di responsabilità comporta u na ripartiziON degli ONri probatori che, seppur favorevole per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostraziON del fatto storico comprensivo della qualità di custode del bene foriero dei danni della parte convenuta e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto. Mentre pON a carico della parte convenuta la dimostraziON della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
1.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra la strada appena asfaltata e la caduta.
1.4. In primo luogo, risulta confermato che l'attrice, percorrendo via Vittorio
Emanuele in Pellezzano (SA), cadde dal motorino, da lei condot to, a causa dell'incollamento degli pneumatici delle ruote dello stesso sull'asfalto bollente, perché posato poco prima del suo passaggio.
1.5. Il teste ha confermato la dinamica della caduta TestimON_1 rappresentata dall'attrice in particolare hanno dichiarato:
(Udienza del 12 aprile 2023): «(…) So di essere qui oggi per riferire di un incidente in cui la signorina è stata coinvolta, avvenuto nell'agosto Pt_1 del 2018 a Coperchia. Io mi trovavo lì perché ero in cerca di un ristorante dove festeggiare il compleanno di mio figlio che è nato a [...] (…) Sì, ero da solo, stavo aspettando che mio figlio arrivasse (…). Mentre ero fermo davanti al bar ho visto la signorina passare con un motorino, non Pt_1 ricordo che tipo di motorino fosse, era di colore chiaro, e l'attrice è passata su un pezzo di asfalto ancora fresco, le ruote si sono incollate sull'asfalto e la signorina è caduta dal motorino. (…) Non so dire su quale lato sia caduta,
pagina 5 di 14 perché io l'ho vista da una certa distanza, però mi sono poi avvicinato per vedere cosa fosse successo e nel frattempo erano già sopraggiunti una signorina, che proveniva dall'Agenzia Immobiliare lì vicino, e un altro signore che non so cosa facesse lì. Dopo circa dieci minuti è arrivata
l'ambulanza, che non ho chiamato io. Posso, però, dire che la signorina era piena di asfalto sulle mani, sulle gambe, sulla pancia e sulla Pt_1 faccia. (…) sì, quando mi sono avvicinato era evidente che il manto stradale fosse stato rifatto da poco, l'asfalto era caldo e anche le mie scarpe, ricordo, si sono incollate al suolo. (…)»
1.6. L'apertura al traffico della strada interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale e l'assenza della segnaletica sono confermate dal teste indicato, che in merito a questo ha dichiarato: «io non ho visto segnali che indicassero i lavori in corso».
Anche l'altro teste , sebbene non abbia assistito alla caduta, TestimON_2 ha confermato che l'attrice, nel giorno e all'ora, indicata stava percorrendo via
Vittorio Emanuele a Pellezzano, avendo anch'egli percorso un tratto della medesima stra, con l'attrice che lo precedeva;
detto teste ha pure confermato di non aver visto alcun cartello che indicasse lavori stradali in corso «sì, è vero.
Io non ho fatto caso ad alcun cartello ed ho percorso alla strada fino al punto in cui ho detto. Non ho visto transenne né operai che impedissero il transito».
2. Accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il danno, non resta che individuare le specifiche responsabilità della convenuta e della terza chiamata in causa nella causaziON degli accertati danni subiti dall'attrice.
2.1. Sulla della legitimatio ad causam del convenuto per i danni cagionati dalla gestiON delle strade, è necessario soffermarsi sul dato per cui non è sufficiente, per andare esente da responsabilità, dimostrare che, seppur titolare della strada luogo del sinistro, non si è custodi della ste ssa per non averne, al momento dell'evento dannoso, la disponibilità di fatto.
2.2. Nel caso di specie, la ha eccepito il proprio difetto di P_ legittimaziON passiva (retcius titolarità passiva), in quanto la
[...] era il soggetto incaricato al momento del sinistro in esame Controparte_3 dell'esecuziON dei lavori di rifacimento e rinforzo del manto stradale.
pagina 6 di 14 2.3. Una tale asserziON non può essere condivisa in quanto la Suprema corte ha più volte affermato il principio secondo il quale l'affidamento in appalto della manutenziON stradale ad una ditta privata, può trasferire o meno l'obbligo di custodia del bene demaniale dal all'impresa appaltatrice, CP_6 potendo sempre permanere sul primo il potere di fatto sulla res.
2.4. «L'art. 2051 c.c., trova appl icaziON sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (così già Sez. 3, Sentenza n. 987 del 27/03/1972, Rv. 357287 -
01, ma il principio è rimasto sempre immutato: più di recente, ex plurimis, Sez.
3, Sentenza n. 10649 del 04/06/2004, Rv. 573386 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
4480 del 28/03/2001, Rv. 545243 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2331 del
16/02/2001, Rv. 543914 - 01).
2.5. È di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis,
Sez. 3, Sentenza n. 6121 del 18/06/1999, Rv. 527663 - 01)» (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022).
2.6. «Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolaziON, è configurabile la conc orrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.» [Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26780 del
18/09/2023 e CAON civile sez. III, 12/07/2018, n.18325]; «in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuziON dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiv a, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e pagina 7 di 14 inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso
- per il tramite di un direttore dei lavori). (Cass. Sez.3 - , Sentenza n. 7553 del
17/03/2021); «in caso di perdurante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il abbia, nell'ambito del contratto di appalto, CP_6 trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installaziON della segnaletica in questiON» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19129 del 20/09/2011)
2.7. Ciò posto, si rileva che l'autorizzaziON a intervenire su una strada pubblica e aperta al pubblico, mediante opere demolitive, che interferiscono sulla viabilità, non annulla il potere del proprietario della strada di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi, finanche revocando l'autorizzaziON concessa.
2.8. Dunque, è rigettata l'ecceziON di difetto di legittimaziON passiva della
. P_
2.9. Parimenti va affermata la responsabilità dell'esecutrice materiale dei lavori, la quale, in forza del contratto di appalto Controparte_3
(v. atto di affidamento lavori e lettera contratto, doc. nn. 5 e 6 all. memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c. di parte convenuta del 29/11/2021) si è assunta il rischio derivante dall'esecuziON dei lavori, in relaziON ai quali è stata accertata l'omessa predisposiziON delle misure necessarie a garantire la sicurezza del transito viario nell'area interessata dai lavori.
2.10. Va rilevato che nel caso di specie la convenuta ha chiesto sia la condanna in via diretta della terza chiamata al pagamento di quanto dovuto all'attrice sia si essere dalla stessa manlevata di quanto fosse stata tenuta a pagare («nel caso di denegato accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, venga accertata la responsabilità di questa, in via esclusiva o per lo meno in via di concorso nella causaziON dell'asserito danno, e, per
l'effetto, la medesima sia condannata a tenere Controparte_3 indenne e/o garantire la dalle domande tutte proposte Controparte_1 nei suoi confronti, e comunque direttam ente condannata al pagamento, in
pagina 8 di 14 favore della parte attrice, di quanto a quest'ultima verrà accertato dovuto nel corso del presente giudizio»); nel corpo della comparsa di costituziON e risposta la terza chiamata è individuata come unica responsabile;
in questi casi, «qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimaziON passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensiON automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetiziON» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22050 del
11/09/2018); nella fattispecie l'attrice ha espressamente esteso la domanda alla terza chiamata, per cui è accertata la responsabilità solidale di quest'ultima e della convenuta nei confronti di essa attrice, con conseguente condanna in solido di entrambe alla somma che sarà, di qui a poco, liquida ta all'attrice, a titolo risarcitorio per i danni subiti.
3. Passando alla quantificaziON dei danni subiti dall'attrice, il c.t.u. incaricato ha accertato: «Nesso causale tra evento e lesioni: Compatibile.
Nesso causale tra lesioni accertate e menomazioni: C ompatibile.
Esiste per concordanza tra le modalità dell'incidente e le lesioni riportate.
Infatti, i vari criteri legali (quello cronologico, topografico, dell'adeguatezza quali – quantitativa, seriaziON dei fenomeni morbosi, modale e di esclusiON) sono soddisfatti. Le lesioni sopra riportate sono la diretta conseguenza dell'evento traumatico del Il rapporto di tempo tra causa morbigena e malattia appare evidente. Subito dopo il trauma il periziando ricorse alle cure dei sanitari che obiettivarono in ref erto la natura delle lesioni subite. La forza viva dell'elemento traumatico si è espletata proprio lì dove sono evidenti le lesioni morfologiche e quindi causa delle sintomatologie riferite.
Ben si vede come il bersaglio dell'aziON traumatica siano state le mani, le gambe e l'addome». (pag. 5 della relaziON).
4. Il c.t.u. ha, quindi, stimato il danno alla salute accorso all'attrice come segue: «Considerando attentamente l'anamnesi patologica remota e fisiologica del periziando, è da escludere l'interferenza di processi patologici preesistenti ed è pertanto da attribuire al trauma in oggetto la genesi totale di detti disturbi. Tenendo conto che tali postumi sono suscettibili di
pagina 9 di 14 miglioramento con opportune terapie mediche e/o fisiche. Possiamo concludere che tali postumi hanno determinato un danno biologico nella misura del 5 % (Cinquepercento).
I.T.T. al 75 %: gg. 30
I.T.P. al 50%: gg. 30
I.T.P. al 25%: gg. 20
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: 5 % (Cinquepercento)
N.B. La valutaziON medico – legale è stata fatta a norma del D.L. del 7 settembre 2005 n. 209 art. 138 e 139 comma 3 – ter e comma 3 – quater e secondo le Tabelle riportate nella “Guida alla ValutaziON medico – legale dell'Invalidità Permanente di Ronchi – – Ed. Giuffrè Persona_2 Per_3
2015 e dalla G.U. n. 211 del 11 settembre 2003 – DL 3 luglio 2003 in cui vengono riportate le Tabelle delle menomazioni alla integrità psico – fisica comprese tra 1 – 9 punti di invalidità».
4.1. Si deve ritenere, quindi, che per errore il C.T.U., nelle risposte alle osservazioni del CTP, ha indicato una ITP al 75% di 20 gg anziché di 30 giorni.
4.2. Facendo applicaziON delle Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. 12408/2011; 1553/2019 ), si perviene alla seguente liquidaziON:
Età del danneggiato alla data del 19 anni sinistro Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea 0 totale
Giorni di invalidità temporanea 30 parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea 30 parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea 20 parziale al 25%
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.924,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
pagina 10 di 14 Invalidità temporanea parziale al
€ 1.725,00 50% Invalidità temporanea parziale al
€ 575,00 25%
Totale danno biologico temporaneo € 4.887,50
Spese mediche € 598,92 Totale generale: € 13.410,42
4.3. Sono dovuti gli interessi compensativi al saggio legale sulla già menzionata somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno, ossia al
24/11/2011 e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente dete rminata alla data di pubblicaziON della presente sentenza – con conseguente conversiON del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
4.4. Va soggiunto che le Tabelle di Milano prevedono una liquidaziON congiunta del danno non patrimoniale consegu ente a "lesiON permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunziON in riferimento ad un dato tipo di lesiON.
4.5. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassaziON, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazional e, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzaziON prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamen to medico- legale e si sostanzia nella rappresentaziON di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
4.6. Sulla base di tale premessa, la CA ON (Cass. 25164/2020) ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico - pagina 11 di 14 relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di
Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusiON della compONnte morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico -relazionale ossia biologico (in senso conforme, Cass. 15733/2022).
4.7. Nel caso in esame la liquidaziON risulta effettuata avendo riguardo alla sola compONnte dinamico relazionale (danno biologico), non risultando provati specifici profili di sofferenza soggettiva correlati alle lesioni subite.
Inoltre, ai fini della liquidaziON, sono stati adottati valori mONtari medi, che si reputano idONi a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidaziON forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzaziON del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle.
Sul punto, la Corte di CAON ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesiON della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può es sere incrementata dal giudice, con motivaziON analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persON della stessa età non giustificano alcuna "personalizzaziON" in aumento» (Cass. 28988/2019).
4.8. Nella specie, non risultando provate specifiche circostanze di fatto anomale o peculiari su cui fondare il giudizio di person alizzaziON.
4.9. A titolo di danno patrimoniale, sono dovute, in quanto ritenute congrue e documentare, le spese mediche sostenute dall'attrice, ammontanti a € 598,92.
5. Nei rapporti interni, vista la domanda di manleva formulata dalla e alla luce dell'art. 14 del contratto di appalto («l'impresa Controparte_1
pagina 12 di 14 di obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Provincia in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuziON della prestaziON») con la quale ha assunto la responsabilità dei danni arrecati ai terzi nell'esecuziON del contratto, nonché della nota datata 01.10.2018 con cui la terza chiamata, società appaltatrice dei lavori, in persona del suo legale rappresentante, , Controparte_7 espressamente ha dichiarato che: «In consideraziON del sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori in oggetto avvenuto in data 30/08/2018 alle ore 16.30 circa in Pellezzano (SA) alla via Vittorio Emanuele all'altezza dei civici 38/40
e riguardante nello sp ecifico i danni subiti dalla sig.ra , Parte_2 conduttrice di un ciclomotore, la ditta esecutrice, di cui è legale rappresentante il sig. , con la presente dichiara di assumersi Controparte_7 tutte le eventuali responsabilità derivanti dallo stesso s ollevando quindi la
da qualsiasi responsabilità»; dunque, la società Controparte_1
è condannata a tenere indenne la di Controparte_3 P_ quanto sarà tenuta a pagare all'attrice in forza della presente sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la e la terza P_ chiamate sono condannate in solido a rifonderle alla parte attorea. La terza chiamata, in quanto integralmente soccombente, è condannata al pagamento delle spese di lite in favore della . P_
7. Le spese di c.t.u. sono poste capo alla terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispON:
A) Accerta la corresponsabilità della Provincia e di Controparte_3 dei danni subiti dall'attrice in seguito alla sua caduta, avvenuta in data
[...]
30/08/2018 e, per l'effetto, le condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di €
12.811,08, oltre intessi e rivalutaziON come indic ati in motivaziON oltre intessi e rivalutaziON come indicati in motivaziON e, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 598, 92 per spese mediche sostenute;
B) Condanna altresì la e la Controparte_1 Controparte_3
a rimborsare, in solido tra loro, alla parte attorea le spese di lite che si pagina 13 di 14 liquidano in € 758,00 per spese vive, € 4.200,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Condanna la a tenere indenne la Controparte_3 P_
di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice
[...] in forza dei capi che precedono;
D) Condanna a rimborsare alla Controparte_3 P_
le spese di lite che si liquidano in €759,00 per spese vive e €4.200,00
[...] per compenso d'avvocato oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
E) PON le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto a carico della
Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
3 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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