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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 778/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 778/2024 R.G. proposto da:
c.f. in proprio e quale procuratore di Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Ilario Taddei e Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Martina Sorco;
Ricorrente
CONTRO
c.f. , in proprio e in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3 dell'omonima ditta individuale (p.i. ); P.IVA_1
c.f. ; CP_2 C.F._4
Co
p.i. Parte_3 P.IVA_2
c.f. ; Parte_4 C.F._5
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Parte_5 C.F._6
Tentori Montalto;
NONCHÉ CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. David Controparte_4 C.F._7
Di Micco;
NONCHÉ CONTRO
c.f. ; Controparte_5 C.F._8
c.f. , entrambi rappresentati e difesi Parte_6 C.F._9 dall'Avv. Annarita Guerri;
NONCHÉ CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._10
Stefano Tentori Montalto;
1 Resistenti
NONCHÉ CONTRO
, p.i. Controparte_6 P.IVA_3
MO. c.f. non costituiti in giudizio;
Controparte_7 P.IVA_4
Resistenti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
in proprio e quale procuratore di agiva nei confronti di Parte_1 Parte_2
Contr
, Parte_3 Controparte_8 Controparte_7
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e premettendo di essere proprietario Parte_5 Controparte_5 Parte_6 dei terreni siti in Panicale (PG) e distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Fg. 41, part. 19-23-25-44-46-47-48-297-300-304-777-791, al Fg. 49, part. 37, 50 (in parte), nonché al
Catasto Terreni del Comune di Castiglione del Lago (PG) al Fg. 119 part. 40-122-217-237-260-
279, al Fg. 126 part. 15, al Fg. 128 part. 10-62-63-267-169-233-539-542 (in parte).
Allegava in sintesi che, nonostante il contratto di affitto sui detti terreni fosse cessato già nel
2012, tuttavia nel marzo 2023 egli aveva scoperto che i terreni in questione erano abusivamente coltivati e che gli autori di tale illecita occupazione erano i membri della famiglia in CP_1 proprio o tramite imprese a loro riconducibili o loro collaboratori. Denunziava quindi lo spoglio violento e clandestino del possesso, chiedendo la condanna dei resistenti alla reintegrazione del ricorrente nel possesso.
Si costituivano con medesimo difensore Controparte_1 CP_2 [...]
e eccependo l'inammissibilità Controparte_10 Parte_4 Parte_5 dell'azione per decadenza dall'azione di spoglio per decorso del termine annuale.
Si costituiva eccependo il difetto di prova della proprietà dei fondi, Controparte_4 contestando di essere nel possesso dei beni e di avere commesso uno spoglio, rappresentando di avere fatto accesso al fondo solo in base al rapporto commerciale con ed Controparte_1 eccependo infine l'inammissibilità dell'azione, nonché la responsabilità di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano con medesimo difensore e contestando Controparte_5 Parte_6 di essere nel possesso dei beni e di avere commesso uno spoglio, essendo meri intestatari dei
2 veicoli utilizzati da altri. Eccepivano inoltre la decadenza dall'azione possessoria per decorso del termine annuale.
All'udienza del 03/04/2024, preso atto del mancato perfezionamento, veniva disposta la rinnovazione delle notifiche nei confronti dei resistenti non costituiti.
Si costituiva poi eccependo anch'egli la decadenza dall'azione per decorso Parte_3 del termine annuale. Contr Disposta un'ulteriore rinnovazione nei confronti di e e Pt_4 Controparte_8
[...]
questi ultimi rimanevano contumaci. Controparte_7
La causa veniva istruita con prove orali, con successivo contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla decadenza ex art. 1168, comma 3, c.c.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di decadenza formulata dai resistenti.
Questi hanno eccepito che il ricorrente era a conoscenza dell'occupazione dei terreni da parte dei resistenti, avendo ripetutamente denunciato gli stessi per il reato di cui all'art. 633 c.p. ed essendosi costituito parte civile in uno dei conseguenti procedimenti penali, laddove la coltivazione dei fondi risaliva a ben prima dell'anno 2023. Ne conseguirebbe la decadenza dall'azione possessoria per decorso del termine annuale ex art. 1168, comma 3, c.c., essendo lo spoglio agevolmente conoscibile con l'ordinaria diligenza, stante l'agevole visibilità della coltivazione con mezzi agricoli di grandi dimensioni.
Il ricorrente, sul punto, ha argomentato la sussistenza di un nuovo e diverso atto di spoglio in occasione di ciascuna coltivazione o raccolta annuale, non potendo considerarsi ai fini dello spoglio il periodo di inutilizzo del fondo intercorrente tra una coltivazione e l'altra. Ha inoltre argomentato la decorrenza del termine per agire unicamente dal momento di conoscenza dell'identità degli autori dello spoglio, nella specie intervenuta a seguito della relazione investigativa del 18/07/2023.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 1168, commi 1 e 3, c.c., “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”, e inoltre “Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste quando lo spossessamento avviene mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, sicché ciò che rileva è che il possessore o il
3 detentore, usando l'ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si siano trovati nell'impossibilità di averne conoscenza (cfr. Cass.
Civ., n. 8911/2017).
Per altro verso, in caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (cfr. Cass. Civ., n. 23870/2021; nel medesimo senso Cass.
Civ., n. 20228/2009).
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione di decadenza con separato riferimento ai terreni in
Castiglione del Lago e in Panicale.
2.1. Terreni in Castiglione del Lago
Riguardo ai terreni siti in Castiglione del Lago, l'eccezione di decadenza è fondata, poiché dalle prove documentali e orali acquisite si evince che tale spoglio dei terreni è avvenuto prima del decorso di un anno dalla proposizione del ricorso, e dunque, considerato che il ricorso è stato depositato il 27/02/2024, prima del 27/02/2023.
In primo luogo, è documentato che, rispetto ai terreni siti in Castiglione del Lago, il ricorrente aveva già sporto denuncia-querela nei confronti di lamentando l'illegittima Parte_5 semina del terreno scoperta in data 11/04/20141.
L'affermazione del ricorrente, contenuta nelle note conclusive, secondo cui i resistenti avrebbero abbandonato il terreno dopo tale denuncia2, è rimasta priva di qualunque dimostrazione, non essendo stata offerta alcuna prova documentale del fatto e non essendo state avanzate richieste istruttorie sul punto. Il verbale di sfratto prodotto dal ricorrente è infatti datato 14/11/2013 ed è quindi anteriore alla data che, nella denuncia-querela sporta dal
è indicata come momento di scoperta della ulteriore coltivazione ad opera di Pt_1 [...]
(11/04/2014). Pt_5
In secondo luogo, è parimenti documentato come l'invasione dei medesimi terreni fosse stata ulteriormente lamentata dal ricorrente in seno al procedimento penale n. 302/2019 RGNR, laddove il si era costituito parte civile in relazione alle condotte attribuite a Pt_1 [...]
e affermando l'avvenuta occupazione in data 27/06/20183. CP_2 Parte_3
Da tali elementi è possibile evincere la conoscenza dell'avvenuto spoglio in capo a parte ricorrente a far data quanto meno dal 2018, laddove, come detto, non vi è prova che dopo tali spogli la parte ricorrente fosse effettivamente rientrata nel possesso dei terreni.
In terzo luogo, a seguito delle prove orali esperite all'udienza del 20/11/2024 ha trovato conferma il fatto che la coltivazione del fondo ha luogo da un tempo superiore all'anno dalla proposizione del ricorso.
Infatti, l'informatore al quale sono state sottoposte le planimetrie prodotte a Persona_1 pag. 22-23-24 del doc. 4 di parte ricorrente, raffiguranti i terreni in Castiglione del Lago, ha affermato che “da almeno tre anni lavoro la terra in questi campi, facendo la battitura del terreno come trattorista”.
La coltivazione di un terreno agricolo costituisce un'attività che, se da un lato integra un'occupazione del fondo da parte del coltivatore, dall'altro lato è senza dubbio conoscibile da chiunque, considerato che, nel caso di specie, l'attività è avvenuta con mezzi agricoli di grandi dimensioni, e come tali visibili, atteso che l'informatore ha riferito di avere personalmente lavorato il terreno “con il trattore e la trebbiatrice”.
L'argomento del ricorrente, secondo cui la coltivazione del fondo sarebbe un'attività stagionale per cui decorrerebbe ad ogni nuova coltivazione un nuovo termine per proporre l'azione di spoglio, non è condivisibile.
Da un lato, infatti, tale argomento contrasta con l'art. 1142 c.c., secondo cui “Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.
Dall'altro lato, la coltivazione del fondo non può essere considerata come un'attività tale da configurare una nuova decorrenza del termine ad ogni stagione agraria.
È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 20134/2017). 3 Cfr. doc. 2 di parte resistente più altri Controparte_1 5 Sennonché, nel caso di specie la coltivazione del fondo deve considerarsi un'attività unitaria, laddove i singoli atti di movimentazione del terreno, semina e raccolta costituiscono comportamenti distinti sul piano materiale, ma inscindibilmente connessi e avvinti dall'unica finalità, consistente dallo sfruttamento del terreno per raccoglierne in frutti. Non è quindi rilevante che, a seguito dell'aratura o della semina, il terreno resti privo di ulteriori lavorazioni, poiché anche il mero fatto di mantenere il terreno arato o seminato in attesa della fruttificazione costituisce un'evidente manifestazione del potere di fatto sulla cosa, che non può quindi interpretarsi come una cesura rispetto all'atto di impossessamento del terreno, individuato nelle operazioni materiali di aratura e semina.
Analogamente è a dirsi per la raccolta delle olive dagli alberi presenti sui terreni. Anche in tal caso, infatti, lo spoglio non può configurarsi nelle sole operazioni di potatura e raccolta, posto che tali attività costituiscono attività funzionalmente connesse e avvinte dalla medesima finalità di raccolta dei frutti, laddove l'assenza di operazioni materiali in attesa della fruttificazione annuale delle piante non costituisce cesura rispetto all'impossessamento originariamente perpetrato, ma anzi una condotta parimenti caratterizzata dall'intenzione di esercitare il potere di fatto sulla cosa.
L'argomento di parte ricorrente, secondo cui la scoperta dello spoglio sarebbe avvenuta all'esito della relazione investigativa, e dunque in data 18/07/2023, allorquando sarebbe emersa l'identità dei resistenti quali autori dello spoglio, non ha fondamento.
In primo luogo, come detto sopra, la conoscenza dell'avvenuto spoglio dei terreni era già presente negli anni 2014 e 2018, allorquando il ricorrente aveva sporto denuncia-querela per l'occupazione dei terreni siti in Castiglione del Lago.
In secondo luogo, l'identità dei resistenti come autori dello spoglio non è affatto emersa per la prima volta in occasione della relazione, ma era già conosciuta, o quanto meno conoscibile, da parte del ricorrente. Come infatti si evince dalla stessa relazione investigativa prodotta dal ricorrente, le ricerche non hanno avuto ad oggetto l'attività svolta da soggetti sconosciuti, ma al contrario si sono svolte sullo specifico incarico del “di verificare la sussistenza di coltivazione Pt_1
e lavorazione sul proprio terreno in maniera “abusiva” da parte della o da aziende ad essa Controparte_11 collegate”4. Alla luce di questo dato, si deve ritenere che la conoscenza dell'avvenuto spoglio da parte dei resistenti non sia affatto avvenuta all'esito della relazione, e dunque in data 4 Cfr. pag. 1 del doc. 4 di parte ricorrente 6 18/07/2023, ma prima, avendo il ricorrente conferito l'incarico investigativo proprio al fine di confermare e documentare l'attività.
Né potrebbe collocarsi tale conoscenza nella data del 25/03/2023, corrispondente alla data di conferimento dell'incarico, per l'evidente ragione che il conferimento dell'incarico presuppone già la conoscenza dello spoglio e del suo autore, stante l'espressa indicazione da parte del agli investigatori della quale autore dello spoglio. Pt_1 Controparte_11
Né, infine, potrebbe addursi quale causa di non conoscibilità dell'avvenuto spoglio la distanza dei terreni dall'abitazione del ricorrente e la sua avanzata età. Da un lato, infatti, il ricorrente ha affermato di risiedere in Panicale, e dunque nel medesimo Comune in cui sono siti alcuni dei terreni di cui si lamenta lo spoglio, nonché a breve distanza dai terreni siti in Castiglione del
Lago. Dall'altro lato, il ricorrente non ha offerto alcuna prova di effettiva impossibilità, legata a ragioni di salute o ad altro impedimento oggettivo, di recarsi sui terreni di cui lamenta lo spoglio, derivando per contro dal diritto di proprietà gli oneri di vigilanza e custodia sulla cosa che forma oggetto del diritto.
Alla luce di quanto finora esposto, visto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, grava sul ricorrente l'onere di provare il momento in cui ha avuto conoscenza o comunque possibilità di conoscere lo spoglio, deve concludersi per l'assenza di prova del fatto che l'avvenuto spoglio sia stato conosciuto o sia comunque divenuto conoscibile solo dopo il 27/02/2023, e dunque entro l'anno dalla proposizione del ricorso in data 27/02/2024.
Pertanto, rispetto ai terreni siti in Castiglione del Lago, la domanda di reintegrazione deve essere rigettata per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1168, comma 3, c.c.
2.2. Terreni in Panicale
Rispetto ai terreni siti in Panicale, la domanda possessoria è parimenti infondata.
Al riguardo va osservato che il ricorrente, nell'agire in giudizio, ha premesso di essere proprietario di terreni siti in Panicale e in Castiglione del Lago (sui quali si è già detto sopra), lamentandone indistintamente l'abusiva coltivazione.
Sennonché, le risultanze dell'attività investigativa svolta hanno riguardo solo ai terreni siti in
Castiglione del Lago e non anche ai terreni siti in Panicale. Infatti, le operazioni investigative si sono svolte tutte in Castiglione del Lago, come si evince dalla descrizione delle attività fornita dai firmatari della relazione, laddove parimenti le fotografie prodotte e le planimetrie allegate hanno ad oggetto i terreni siti in tale località e non anche in Panicale.
7 Il ricorrente non ha neppure formulato specifiche istanze istruttorie sulle attività compiute nei terreni in Panicale.
Difetta quindi la prova dell'effettiva attività di coltivazione svolta dai resistenti sui terreni in questione.
Né può ricavarsi la prova dello spoglio dalle dichiarazioni orali rese dagli informatori all'udienza del 20/11/2024. Infatti, l'informatore a fronte della domanda circa la Persona_1 coltivazione dei terreni in Panicale, ha risposto “io so che ho coltivato per i terreni che mi sono Pt_3 stati mostrati, e come ho detto vengo mandato a coltivare altri terreni come trattorista, di cui però non conosco i proprietari. e mi dicono di andare a coltivare certi terreni, ma non so di chi sono Parte_3 CP_2 questi terreni”.
Da un lato i terreni mostrati all'informatore, come raffigurati nelle planimetrie prodotte a pag.
22-23-24 del doc. 4 di parte ricorrente, corrispondono a quelli siti in Castiglione del Lago e non in Panicale. Dall'altro lato, l'informatore ha genericamente riferito di coltivare anche “altri terreni come trattorista”, su incarico di e senza tuttavia conoscerne i Parte_3 CP_2 proprietari, per cui non è possibile evincere da queste dichiarazioni la prova della corrispondenza tra i terreni coltivati e quelli in Panicale.
Analogamente è a dirsi rispetto alle dichiarazioni rese dall'informatore il quale, Tes_1 rispetto ai terreni in Panicale, ha affermato “ho sentito dire, ma non ricordo da chi, che Controparte_1 ha i terreni di ma non so quali siano questi terreni, io non vado con il trattore ma mi limito a potare Pt_1 gli ulivi”, senza tuttavia fornire conferma della corrispondenza tra i terreni coltivati e quelli siti in
Panicale così come allegati dal ricorrente.
Per tali ragioni, rispetto ai terreni siti in Panicale la domanda deve essere rigettata, difettando la prova dello spoglio, con conseguente assorbimento della questione di decadenza.
3. Conclusioni
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, per decadenza ex art. 1168, comma 3, c.c. in relazione ai terreni siti in Castiglione del Lago e per difetto di prova dello spoglio in relazione ai terreni siti in Panicale.
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra la parte ricorrente e i resistenti Controparte_1 CP_2 [...]
e nonché con il resistente Controparte_10 Parte_4 Parte_5
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di Parte_3 lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte
8 Costituzionale n. 77/2018, in considerazione del fatto che, in relazione ai terreni in Castiglione del Lago, la effettiva commissione dello spoglio è emersa dalla relazione investigativa e dalle dichiarazioni dell'informatore Persona_1
Nel rapporto tra la parte ricorrente e i resistenti e Controparte_5 Parte_6 sussistono parimenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Quanto a è infatti emersa la non estraneità della stessa allo spoglio, atteso Parte_6 che l'informatore ha riferito che “Negli ultimi tre o quattro anni ho visto Persona_1 [...] sui terreni che mi sono stati mostrati, mi porta la nafta per il trattore quando mi finisce”. Parte_6
Quanto a è parimenti emersa la non completa estraneità allo spoglio, Controparte_5 considerato che il veicolo utilizzato per recarsi sui terreni è risultato a lui intestato e questi non ha in alcun modo allegato né tanto meno dimostrato che l'uso del veicolo utilizzato per lo spoglio sia avvenuto contro la sua volontà.
Nel rapporto tra la parte ricorrente e i resistenti contumaci, stante il rigetto della domanda, non vi è luogo a pronunciare sulle spese di lite.
Infine, nel rapporto tra la parte ricorrente e il resistente le spese vanno Controparte_4 regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Posto che la parte ricorrente ha dapprima dichiarato, all'udienza del 03/04/2024, di volere rinunciare all'azione, per poi revocare tale rinuncia nelle note scritte del 19/06/2024, insistendo nella domanda di reintegrazione verso il resistente, nella specie la domanda possessoria proposta nei confronti di questo difetta dei relativi presupposti. È infatti pacifico che il resistente sia stato presente in almeno due occasioni sui terreni di Castiglione del Lago, ma è evidente che la mera presenza personale sul luogo non può costituire di per sé attività di spoglio dell'intero terreno in assenza di concrete attività che denotino l'esercizio di un potere di fatto esercitato animo domini. Del resto, il resistente ha documentato il rapporto commerciale intercorrente tra e la società GDL Milani S.r.l.s. per la vendita di paglia, per cui, Controparte_1 anche laddove si individuasse un rapporto tra il e la cosa, esso sarebbe al più qualificabile CP_4 come detenzione non qualificata per ragioni di servizio, come tale inidonea ad assumere valenza di possesso.
L'argomento speso dal ricorrente nelle note conclusive, secondo l'azione sarebbe giustificata avendo il ricorrente “tutto il diritto di richiedere l'allontanamento dai propri fondi di uno sconosciuto come il
Sig. che non dispone di alcun legittimo titolo per poter accedere a tali fondi ed impossessarsi del CP_4
9 raccolto”5, non ha fondamento, poiché l'azione possessoria presuppone non una qualunque interazione tra un soggetto e una cosa, quanto piuttosto uno specifico atto di spoglio con cui quel soggetto acquisisca il possesso della cosa, e non la mera detenzione non qualificata, con uno specifico elemento soggettivo, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al possessore (cfr. Cass. Civ., n. 14797/2017), laddove nel caso di specie difettano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della lesione possessoria.
Ciò posto, il valore della causa è indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata pretesa dal resistente, in quanto la parte non ha fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi oggettivi utili alla quantificazione, con conseguente difetto di danno-conseguenza, che se da un lato determina il rigetto della domanda risarcitoria
(cfr. Cass. Civ., 21798/2015), dall'altro lato non determina soccombenza reciproca (cfr. Cass.
Civ., n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite il ricorrente e i resistenti Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_3
e
[...] Controparte_5 Parte_6
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_4 si liquidano in complessivi € 2.606,50, oltre spese generali al 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini 5 Cfr. pag. 7 delle note scritte di parte attrice del 09/12/2024 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 di parte resistente più altri Controparte_1 2 Cfr. pag. 2, nota 1, delle note conclusive del 09/12/2024 di parte attrice 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 778/2024 R.G. proposto da:
c.f. in proprio e quale procuratore di Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Ilario Taddei e Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Martina Sorco;
Ricorrente
CONTRO
c.f. , in proprio e in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3 dell'omonima ditta individuale (p.i. ); P.IVA_1
c.f. ; CP_2 C.F._4
Co
p.i. Parte_3 P.IVA_2
c.f. ; Parte_4 C.F._5
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Parte_5 C.F._6
Tentori Montalto;
NONCHÉ CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. David Controparte_4 C.F._7
Di Micco;
NONCHÉ CONTRO
c.f. ; Controparte_5 C.F._8
c.f. , entrambi rappresentati e difesi Parte_6 C.F._9 dall'Avv. Annarita Guerri;
NONCHÉ CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._10
Stefano Tentori Montalto;
1 Resistenti
NONCHÉ CONTRO
, p.i. Controparte_6 P.IVA_3
MO. c.f. non costituiti in giudizio;
Controparte_7 P.IVA_4
Resistenti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
in proprio e quale procuratore di agiva nei confronti di Parte_1 Parte_2
Contr
, Parte_3 Controparte_8 Controparte_7
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e premettendo di essere proprietario Parte_5 Controparte_5 Parte_6 dei terreni siti in Panicale (PG) e distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Fg. 41, part. 19-23-25-44-46-47-48-297-300-304-777-791, al Fg. 49, part. 37, 50 (in parte), nonché al
Catasto Terreni del Comune di Castiglione del Lago (PG) al Fg. 119 part. 40-122-217-237-260-
279, al Fg. 126 part. 15, al Fg. 128 part. 10-62-63-267-169-233-539-542 (in parte).
Allegava in sintesi che, nonostante il contratto di affitto sui detti terreni fosse cessato già nel
2012, tuttavia nel marzo 2023 egli aveva scoperto che i terreni in questione erano abusivamente coltivati e che gli autori di tale illecita occupazione erano i membri della famiglia in CP_1 proprio o tramite imprese a loro riconducibili o loro collaboratori. Denunziava quindi lo spoglio violento e clandestino del possesso, chiedendo la condanna dei resistenti alla reintegrazione del ricorrente nel possesso.
Si costituivano con medesimo difensore Controparte_1 CP_2 [...]
e eccependo l'inammissibilità Controparte_10 Parte_4 Parte_5 dell'azione per decadenza dall'azione di spoglio per decorso del termine annuale.
Si costituiva eccependo il difetto di prova della proprietà dei fondi, Controparte_4 contestando di essere nel possesso dei beni e di avere commesso uno spoglio, rappresentando di avere fatto accesso al fondo solo in base al rapporto commerciale con ed Controparte_1 eccependo infine l'inammissibilità dell'azione, nonché la responsabilità di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano con medesimo difensore e contestando Controparte_5 Parte_6 di essere nel possesso dei beni e di avere commesso uno spoglio, essendo meri intestatari dei
2 veicoli utilizzati da altri. Eccepivano inoltre la decadenza dall'azione possessoria per decorso del termine annuale.
All'udienza del 03/04/2024, preso atto del mancato perfezionamento, veniva disposta la rinnovazione delle notifiche nei confronti dei resistenti non costituiti.
Si costituiva poi eccependo anch'egli la decadenza dall'azione per decorso Parte_3 del termine annuale. Contr Disposta un'ulteriore rinnovazione nei confronti di e e Pt_4 Controparte_8
[...]
questi ultimi rimanevano contumaci. Controparte_7
La causa veniva istruita con prove orali, con successivo contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla decadenza ex art. 1168, comma 3, c.c.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di decadenza formulata dai resistenti.
Questi hanno eccepito che il ricorrente era a conoscenza dell'occupazione dei terreni da parte dei resistenti, avendo ripetutamente denunciato gli stessi per il reato di cui all'art. 633 c.p. ed essendosi costituito parte civile in uno dei conseguenti procedimenti penali, laddove la coltivazione dei fondi risaliva a ben prima dell'anno 2023. Ne conseguirebbe la decadenza dall'azione possessoria per decorso del termine annuale ex art. 1168, comma 3, c.c., essendo lo spoglio agevolmente conoscibile con l'ordinaria diligenza, stante l'agevole visibilità della coltivazione con mezzi agricoli di grandi dimensioni.
Il ricorrente, sul punto, ha argomentato la sussistenza di un nuovo e diverso atto di spoglio in occasione di ciascuna coltivazione o raccolta annuale, non potendo considerarsi ai fini dello spoglio il periodo di inutilizzo del fondo intercorrente tra una coltivazione e l'altra. Ha inoltre argomentato la decorrenza del termine per agire unicamente dal momento di conoscenza dell'identità degli autori dello spoglio, nella specie intervenuta a seguito della relazione investigativa del 18/07/2023.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 1168, commi 1 e 3, c.c., “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”, e inoltre “Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste quando lo spossessamento avviene mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, sicché ciò che rileva è che il possessore o il
3 detentore, usando l'ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si siano trovati nell'impossibilità di averne conoscenza (cfr. Cass.
Civ., n. 8911/2017).
Per altro verso, in caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (cfr. Cass. Civ., n. 23870/2021; nel medesimo senso Cass.
Civ., n. 20228/2009).
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione di decadenza con separato riferimento ai terreni in
Castiglione del Lago e in Panicale.
2.1. Terreni in Castiglione del Lago
Riguardo ai terreni siti in Castiglione del Lago, l'eccezione di decadenza è fondata, poiché dalle prove documentali e orali acquisite si evince che tale spoglio dei terreni è avvenuto prima del decorso di un anno dalla proposizione del ricorso, e dunque, considerato che il ricorso è stato depositato il 27/02/2024, prima del 27/02/2023.
In primo luogo, è documentato che, rispetto ai terreni siti in Castiglione del Lago, il ricorrente aveva già sporto denuncia-querela nei confronti di lamentando l'illegittima Parte_5 semina del terreno scoperta in data 11/04/20141.
L'affermazione del ricorrente, contenuta nelle note conclusive, secondo cui i resistenti avrebbero abbandonato il terreno dopo tale denuncia2, è rimasta priva di qualunque dimostrazione, non essendo stata offerta alcuna prova documentale del fatto e non essendo state avanzate richieste istruttorie sul punto. Il verbale di sfratto prodotto dal ricorrente è infatti datato 14/11/2013 ed è quindi anteriore alla data che, nella denuncia-querela sporta dal
è indicata come momento di scoperta della ulteriore coltivazione ad opera di Pt_1 [...]
(11/04/2014). Pt_5
In secondo luogo, è parimenti documentato come l'invasione dei medesimi terreni fosse stata ulteriormente lamentata dal ricorrente in seno al procedimento penale n. 302/2019 RGNR, laddove il si era costituito parte civile in relazione alle condotte attribuite a Pt_1 [...]
e affermando l'avvenuta occupazione in data 27/06/20183. CP_2 Parte_3
Da tali elementi è possibile evincere la conoscenza dell'avvenuto spoglio in capo a parte ricorrente a far data quanto meno dal 2018, laddove, come detto, non vi è prova che dopo tali spogli la parte ricorrente fosse effettivamente rientrata nel possesso dei terreni.
In terzo luogo, a seguito delle prove orali esperite all'udienza del 20/11/2024 ha trovato conferma il fatto che la coltivazione del fondo ha luogo da un tempo superiore all'anno dalla proposizione del ricorso.
Infatti, l'informatore al quale sono state sottoposte le planimetrie prodotte a Persona_1 pag. 22-23-24 del doc. 4 di parte ricorrente, raffiguranti i terreni in Castiglione del Lago, ha affermato che “da almeno tre anni lavoro la terra in questi campi, facendo la battitura del terreno come trattorista”.
La coltivazione di un terreno agricolo costituisce un'attività che, se da un lato integra un'occupazione del fondo da parte del coltivatore, dall'altro lato è senza dubbio conoscibile da chiunque, considerato che, nel caso di specie, l'attività è avvenuta con mezzi agricoli di grandi dimensioni, e come tali visibili, atteso che l'informatore ha riferito di avere personalmente lavorato il terreno “con il trattore e la trebbiatrice”.
L'argomento del ricorrente, secondo cui la coltivazione del fondo sarebbe un'attività stagionale per cui decorrerebbe ad ogni nuova coltivazione un nuovo termine per proporre l'azione di spoglio, non è condivisibile.
Da un lato, infatti, tale argomento contrasta con l'art. 1142 c.c., secondo cui “Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.
Dall'altro lato, la coltivazione del fondo non può essere considerata come un'attività tale da configurare una nuova decorrenza del termine ad ogni stagione agraria.
È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 20134/2017). 3 Cfr. doc. 2 di parte resistente più altri Controparte_1 5 Sennonché, nel caso di specie la coltivazione del fondo deve considerarsi un'attività unitaria, laddove i singoli atti di movimentazione del terreno, semina e raccolta costituiscono comportamenti distinti sul piano materiale, ma inscindibilmente connessi e avvinti dall'unica finalità, consistente dallo sfruttamento del terreno per raccoglierne in frutti. Non è quindi rilevante che, a seguito dell'aratura o della semina, il terreno resti privo di ulteriori lavorazioni, poiché anche il mero fatto di mantenere il terreno arato o seminato in attesa della fruttificazione costituisce un'evidente manifestazione del potere di fatto sulla cosa, che non può quindi interpretarsi come una cesura rispetto all'atto di impossessamento del terreno, individuato nelle operazioni materiali di aratura e semina.
Analogamente è a dirsi per la raccolta delle olive dagli alberi presenti sui terreni. Anche in tal caso, infatti, lo spoglio non può configurarsi nelle sole operazioni di potatura e raccolta, posto che tali attività costituiscono attività funzionalmente connesse e avvinte dalla medesima finalità di raccolta dei frutti, laddove l'assenza di operazioni materiali in attesa della fruttificazione annuale delle piante non costituisce cesura rispetto all'impossessamento originariamente perpetrato, ma anzi una condotta parimenti caratterizzata dall'intenzione di esercitare il potere di fatto sulla cosa.
L'argomento di parte ricorrente, secondo cui la scoperta dello spoglio sarebbe avvenuta all'esito della relazione investigativa, e dunque in data 18/07/2023, allorquando sarebbe emersa l'identità dei resistenti quali autori dello spoglio, non ha fondamento.
In primo luogo, come detto sopra, la conoscenza dell'avvenuto spoglio dei terreni era già presente negli anni 2014 e 2018, allorquando il ricorrente aveva sporto denuncia-querela per l'occupazione dei terreni siti in Castiglione del Lago.
In secondo luogo, l'identità dei resistenti come autori dello spoglio non è affatto emersa per la prima volta in occasione della relazione, ma era già conosciuta, o quanto meno conoscibile, da parte del ricorrente. Come infatti si evince dalla stessa relazione investigativa prodotta dal ricorrente, le ricerche non hanno avuto ad oggetto l'attività svolta da soggetti sconosciuti, ma al contrario si sono svolte sullo specifico incarico del “di verificare la sussistenza di coltivazione Pt_1
e lavorazione sul proprio terreno in maniera “abusiva” da parte della o da aziende ad essa Controparte_11 collegate”4. Alla luce di questo dato, si deve ritenere che la conoscenza dell'avvenuto spoglio da parte dei resistenti non sia affatto avvenuta all'esito della relazione, e dunque in data 4 Cfr. pag. 1 del doc. 4 di parte ricorrente 6 18/07/2023, ma prima, avendo il ricorrente conferito l'incarico investigativo proprio al fine di confermare e documentare l'attività.
Né potrebbe collocarsi tale conoscenza nella data del 25/03/2023, corrispondente alla data di conferimento dell'incarico, per l'evidente ragione che il conferimento dell'incarico presuppone già la conoscenza dello spoglio e del suo autore, stante l'espressa indicazione da parte del agli investigatori della quale autore dello spoglio. Pt_1 Controparte_11
Né, infine, potrebbe addursi quale causa di non conoscibilità dell'avvenuto spoglio la distanza dei terreni dall'abitazione del ricorrente e la sua avanzata età. Da un lato, infatti, il ricorrente ha affermato di risiedere in Panicale, e dunque nel medesimo Comune in cui sono siti alcuni dei terreni di cui si lamenta lo spoglio, nonché a breve distanza dai terreni siti in Castiglione del
Lago. Dall'altro lato, il ricorrente non ha offerto alcuna prova di effettiva impossibilità, legata a ragioni di salute o ad altro impedimento oggettivo, di recarsi sui terreni di cui lamenta lo spoglio, derivando per contro dal diritto di proprietà gli oneri di vigilanza e custodia sulla cosa che forma oggetto del diritto.
Alla luce di quanto finora esposto, visto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, grava sul ricorrente l'onere di provare il momento in cui ha avuto conoscenza o comunque possibilità di conoscere lo spoglio, deve concludersi per l'assenza di prova del fatto che l'avvenuto spoglio sia stato conosciuto o sia comunque divenuto conoscibile solo dopo il 27/02/2023, e dunque entro l'anno dalla proposizione del ricorso in data 27/02/2024.
Pertanto, rispetto ai terreni siti in Castiglione del Lago, la domanda di reintegrazione deve essere rigettata per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1168, comma 3, c.c.
2.2. Terreni in Panicale
Rispetto ai terreni siti in Panicale, la domanda possessoria è parimenti infondata.
Al riguardo va osservato che il ricorrente, nell'agire in giudizio, ha premesso di essere proprietario di terreni siti in Panicale e in Castiglione del Lago (sui quali si è già detto sopra), lamentandone indistintamente l'abusiva coltivazione.
Sennonché, le risultanze dell'attività investigativa svolta hanno riguardo solo ai terreni siti in
Castiglione del Lago e non anche ai terreni siti in Panicale. Infatti, le operazioni investigative si sono svolte tutte in Castiglione del Lago, come si evince dalla descrizione delle attività fornita dai firmatari della relazione, laddove parimenti le fotografie prodotte e le planimetrie allegate hanno ad oggetto i terreni siti in tale località e non anche in Panicale.
7 Il ricorrente non ha neppure formulato specifiche istanze istruttorie sulle attività compiute nei terreni in Panicale.
Difetta quindi la prova dell'effettiva attività di coltivazione svolta dai resistenti sui terreni in questione.
Né può ricavarsi la prova dello spoglio dalle dichiarazioni orali rese dagli informatori all'udienza del 20/11/2024. Infatti, l'informatore a fronte della domanda circa la Persona_1 coltivazione dei terreni in Panicale, ha risposto “io so che ho coltivato per i terreni che mi sono Pt_3 stati mostrati, e come ho detto vengo mandato a coltivare altri terreni come trattorista, di cui però non conosco i proprietari. e mi dicono di andare a coltivare certi terreni, ma non so di chi sono Parte_3 CP_2 questi terreni”.
Da un lato i terreni mostrati all'informatore, come raffigurati nelle planimetrie prodotte a pag.
22-23-24 del doc. 4 di parte ricorrente, corrispondono a quelli siti in Castiglione del Lago e non in Panicale. Dall'altro lato, l'informatore ha genericamente riferito di coltivare anche “altri terreni come trattorista”, su incarico di e senza tuttavia conoscerne i Parte_3 CP_2 proprietari, per cui non è possibile evincere da queste dichiarazioni la prova della corrispondenza tra i terreni coltivati e quelli in Panicale.
Analogamente è a dirsi rispetto alle dichiarazioni rese dall'informatore il quale, Tes_1 rispetto ai terreni in Panicale, ha affermato “ho sentito dire, ma non ricordo da chi, che Controparte_1 ha i terreni di ma non so quali siano questi terreni, io non vado con il trattore ma mi limito a potare Pt_1 gli ulivi”, senza tuttavia fornire conferma della corrispondenza tra i terreni coltivati e quelli siti in
Panicale così come allegati dal ricorrente.
Per tali ragioni, rispetto ai terreni siti in Panicale la domanda deve essere rigettata, difettando la prova dello spoglio, con conseguente assorbimento della questione di decadenza.
3. Conclusioni
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, per decadenza ex art. 1168, comma 3, c.c. in relazione ai terreni siti in Castiglione del Lago e per difetto di prova dello spoglio in relazione ai terreni siti in Panicale.
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra la parte ricorrente e i resistenti Controparte_1 CP_2 [...]
e nonché con il resistente Controparte_10 Parte_4 Parte_5
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di Parte_3 lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte
8 Costituzionale n. 77/2018, in considerazione del fatto che, in relazione ai terreni in Castiglione del Lago, la effettiva commissione dello spoglio è emersa dalla relazione investigativa e dalle dichiarazioni dell'informatore Persona_1
Nel rapporto tra la parte ricorrente e i resistenti e Controparte_5 Parte_6 sussistono parimenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Quanto a è infatti emersa la non estraneità della stessa allo spoglio, atteso Parte_6 che l'informatore ha riferito che “Negli ultimi tre o quattro anni ho visto Persona_1 [...] sui terreni che mi sono stati mostrati, mi porta la nafta per il trattore quando mi finisce”. Parte_6
Quanto a è parimenti emersa la non completa estraneità allo spoglio, Controparte_5 considerato che il veicolo utilizzato per recarsi sui terreni è risultato a lui intestato e questi non ha in alcun modo allegato né tanto meno dimostrato che l'uso del veicolo utilizzato per lo spoglio sia avvenuto contro la sua volontà.
Nel rapporto tra la parte ricorrente e i resistenti contumaci, stante il rigetto della domanda, non vi è luogo a pronunciare sulle spese di lite.
Infine, nel rapporto tra la parte ricorrente e il resistente le spese vanno Controparte_4 regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Posto che la parte ricorrente ha dapprima dichiarato, all'udienza del 03/04/2024, di volere rinunciare all'azione, per poi revocare tale rinuncia nelle note scritte del 19/06/2024, insistendo nella domanda di reintegrazione verso il resistente, nella specie la domanda possessoria proposta nei confronti di questo difetta dei relativi presupposti. È infatti pacifico che il resistente sia stato presente in almeno due occasioni sui terreni di Castiglione del Lago, ma è evidente che la mera presenza personale sul luogo non può costituire di per sé attività di spoglio dell'intero terreno in assenza di concrete attività che denotino l'esercizio di un potere di fatto esercitato animo domini. Del resto, il resistente ha documentato il rapporto commerciale intercorrente tra e la società GDL Milani S.r.l.s. per la vendita di paglia, per cui, Controparte_1 anche laddove si individuasse un rapporto tra il e la cosa, esso sarebbe al più qualificabile CP_4 come detenzione non qualificata per ragioni di servizio, come tale inidonea ad assumere valenza di possesso.
L'argomento speso dal ricorrente nelle note conclusive, secondo l'azione sarebbe giustificata avendo il ricorrente “tutto il diritto di richiedere l'allontanamento dai propri fondi di uno sconosciuto come il
Sig. che non dispone di alcun legittimo titolo per poter accedere a tali fondi ed impossessarsi del CP_4
9 raccolto”5, non ha fondamento, poiché l'azione possessoria presuppone non una qualunque interazione tra un soggetto e una cosa, quanto piuttosto uno specifico atto di spoglio con cui quel soggetto acquisisca il possesso della cosa, e non la mera detenzione non qualificata, con uno specifico elemento soggettivo, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al possessore (cfr. Cass. Civ., n. 14797/2017), laddove nel caso di specie difettano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della lesione possessoria.
Ciò posto, il valore della causa è indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata pretesa dal resistente, in quanto la parte non ha fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi oggettivi utili alla quantificazione, con conseguente difetto di danno-conseguenza, che se da un lato determina il rigetto della domanda risarcitoria
(cfr. Cass. Civ., 21798/2015), dall'altro lato non determina soccombenza reciproca (cfr. Cass.
Civ., n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite il ricorrente e i resistenti Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_3
e
[...] Controparte_5 Parte_6
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_4 si liquidano in complessivi € 2.606,50, oltre spese generali al 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini 5 Cfr. pag. 7 delle note scritte di parte attrice del 09/12/2024 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 di parte resistente più altri Controparte_1 2 Cfr. pag. 2, nota 1, delle note conclusive del 09/12/2024 di parte attrice 4